CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 marzo 2023
Cassazione n. 16620/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5320/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , come da procura in calce al ricorso, con domicilio in Roma, pre s so la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; –intimati – avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n. 1498/2021 pubblicata in data 23/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/03/2023dalla consiglier a relatrice dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] ; Oggetto:Responsabilità civile – Abusivo taglio di alberi su terreno di proprietà altrui. C.C. 23.03.2023 r.g.n. 5320/2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] che 1. il Tribunale di Frosinone rigettava la domanda risarcitoria proposta da [OSCURATO:PERSONA], coniuge e tutrice di Benito LISI, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] GENTILI, per ottenere il risarcimento dei danni cagionati dai convenuti introdottisiin un appezzamento di terreno di proprietà del Lisi, abusivamente tagliando alberi e trasportando la legna presso le loro abitazioni e rigettava altresì la domanda riconvenzionale di usucapione proposta dai convenuti, compensando le spese di lite tra le parti e ponendo quelle di CTU a carico della parte attrice; 2. avverso la sentenza di prime cure , [OSCURATO:PERSONA], quale coniuge ed erede di [OSCURATO:PERSONA], proponeva gravame e la Corte di appello di Roma con sentenza che si assume pubblicata in data 22/07/2021, rigettava l’appello, con condanna dell’appellante alle spese legali di secondo grado; 3. avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo; sebbene intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] GENTILI non hanno ritenuto di svolgere difese nel giudizio di legittimità; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte; parte ricorrente ha depositato memoria; Ritenuto che 1. c on l’unico motivo la ricorrente lamenta l’omesso esame di fatti decisivi ovvero: - l’ aver la Corte di appello erroneamente interpretato la testimonianza della teste Luciani e le dichiarazioni dei convenuti; - non aver la medesima Corte considerato l’atto di compravendita in atti, la relazione di parte e la CTU; 2.l’esame del motivo di ricorso è superfluo , risultando pregiudiziale ed assorbente la verifica della procedibilità del ricorso, che sortisce esito negativo; C.C. 23.03.2023 r.g.n. 5320/2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi la ricorrente ha prodotto una copia cartacea della sentenza impugnata (copia cartacea, peraltro, priva di attestazione di conformità all’originale telematico ricevuto) che non reca alcuna attestazione di avvenuta pubblicazione, nessuna data di pubblicazione e nessun numero identificativo; ai sensi dell’art. 369 c.p.c., la produzione della copia autentica della sentenza impugnata (con la relazionedi notificazione, se questa sia avvenuta) costituisce condizione di procedibilità del ricorso per cassazione; va evidenziato peraltro che detta copia deve recare l’attestazione della Cancelleria di avvenuta pubblicazione del provvedimento, nonché la data ed il numero di tale pubblicazione; secondo la consolidata giurisprudenza di questa stessa Corte, infatti, la pubblicazione delle sentenze redatte in formato nativo digitale si perfeziona solo «nel momento in cui il sistema informatico provvede, per il tramite del cancelliere, ad attribuire alla sentenza il numero identificativo e la data, poiché è da tale momento che il provvedimento diviene ostensibile agli interessati» (Cass., Sez. 6 -L, 29/01/2019 n. 2362; Sez. 1, 23/07/2021, n. 21192); ne consegue che, in caso di produzione di una copia del provvedimento impugnato attestata conforme all’originale presente nel fascicolo informatico (ovvero, come nella specie, in caso di produzione di duplicato informatico del provvedimento medesimo), ma priva dell’attestazione di pubblicazione della Cancelleria, nonché della relativa data e del relativo numero, il ricorso per cassazione è da ritenere improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., come del resto già affermato da questa Corte, sulla base di principi di diritto dai quali non si ravvisano motivi per discostarsi (da ultimo, cfr. Cass. Sez. 3, 24/02/2023, n. 5771; Sez. 6 - 1, 29/12/2020, n. 29803; cfr.inoltre Cass., Sez. 3, 31/05/2019, n. 14875, nella cui motivazione si chiarisce altresì che «la disposizione dell’art. 16 bis, comma 9 bis, del D.L. 18.10.2010 n. 179, conv. in legge n. 221/2012 – introdotta dall’art. 52, comma 1, lett. a), del D.L. 24.6.2014 n. 90, conv. con mod. in legge 11.8.2014 n. 114 – che stabilisce la equivalenza all’originale delle copie informatiche, anche per immagine, dei provvedimenti del Giudice “anche se prive della firma digitale C.C. 23.03.2023 r.g.n. 5320/2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi del cancelliere di attestazione di conformità all’originale”» attribuisce «al difensore il potere di certificazione pubblica delle “copie analogiche ed anche informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico” ma non anche la competenza amministrativa riservata al funzionario di Cancelleria relativa alla “pubblicazione” della sentenza»); pertanto, per quanto in linea generale sia possibile produrre in giudizio copie o duplicati del provvedimento impugnato estratti dal fascicolo telematico, attestando la conformità del relativo contenuto all’originale contenuto nel predetto fascicolo, ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 369 c.p.c. deve comunque trattarsi di copie o duplicati recanti l’attestazione di Cancelleria della pubblicazione del provvedimento, con la relativa data e il numero attribuito dal sistema; poiché, nella specie, l’unica copia della sentenza impugnata prodotta (in forma cartacea), come già precisato, è priva di tali dati, il ricorso non può che essere dichiarato improcedibile; 3.il ricorso è dichiarato improcedibile; nulla viene disposto in ordine alle spese del giudizio di legittimità, stante l’indefensiodelle parti intimate; ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). Per questi motivi La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàatto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consig