CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 ottobre 2021
Cassazione n. 36094/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
icorso con assorbimento dei restanti [OSCURATO:PERSONA] Il 20 giugno 2007 la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. convenne davanti al Tribunale di Novara la società [OSCURATO:SOCIETA]. (subentrata ad [OSCURATO:PERSONA].p.a.) e la [OSCURATO:PERSONA] di Novara, quali concessionari che svolgevano il servizio di riscossione dei tributi(ICI) per quella provincia, domandando il pagamento di commissioni stabilite da essa attrice, ai sensi dell'art. 2, comma 18, I. 23 dicembre 1996, n. 662, sui versamenti dell'ICI eseguiti dai contribuenti a decorrere dal I °aprile 1997 sul conto corrente postale all'uopo acceso dalla società convenuta, in quanto obbligata in base alla legge istitutiva dell'imposta (d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504), che all'art. 10, comma 2, consente, oltre al versamento diretto al concessionario della riscossione, appunto il versamento su conto corrente postale intestato al medesimo concessionario. Le concessionarie, eccepita la carenza di giurisdizione, si difesero sostenendo di nulla dovere a tale titolo, in quanto [OSCURATO:PERSONA] operava in regime di monopolio, mentre il combinato disposto degli artt. 19 e 19 della I. n. 662/96 prevedono l'applicazione delle commissioni solo per i servizi di pagamento prestati da poste italiane in regime di libera concorrenza. Eccepivano inoltre che, allorchè era stato aperto il conto, questo era gratuito per il correntista (le Poste, all'epoca amministrazione pubblica, percepivano una commissione solo dai contribuenti che effettuavano il versamento) e l'addebito di commissioni non poteva essere disposto unilateralmente, alterando l'equilibrio tra i costi e il corrispettivo del servizio di riscossione corrisposto dai comuni in base a precedente convenzione secondo i criteri di legge. Il Tribunale respingeva la domanda sul rilievo che difettava il presupposto della gestione del servizio in regime di libera concorrenza e dichiarava l'infondatezza della domanda esperita ai sensi dell'art. 2041 c.c.. La Corte d'appello di Torino rigettava il gravame della soccombente, con analoga motivazione (avendo escluso l'applicabilità delle richiamate disposizioni del TUB a [OSCURATO:PERSONA], in quanto applicabili solo alle banche e agli intermediari finanziari). [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha impugnato la sentenza della Corte d'appello con ricorso per cassazione articolando sei motivi di censura. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ( già [OSCURATO:PERSONA]) e la banca Popolare soc. coop. hanno resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno presentato anche memorie difensive. i La pubblica udienza del 6/10/2021 si teneva in camera di consiglio ai sensi dell'art. 23, co. 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, nonché dell'art. 7 d.l. 23 luglio 2021 N. 105, conv. con modif. dalla L. 16 settembre 2021, n. 126, mentre il Procuratore Generale deposita conclusioni motivate scritte nel senso dell'accoglimento dei primi due motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 2. Con il primo motivo del ricorso principale, denunciando violazione dell'art. 2, comma 18, della I. n. 662 del 1996, violazione della disciplina dei servizi di bancoposta offerti da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nonché vizio di omesso esame dei fatti decisivi, si censura anzitutto la mancata applicazione del comma 18 dell'art. 2 della L. n. 662 del 1996, nella parte in cui prevede la facoltà, a decorrere dal 1°gennaio 1997, dell'allora [OSCURATO:PERSONA] (successivamente divenuto [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) di stabilire commissioni a carico dei correntisti postali, senza alcuna esclusione o esenzione: norma applicabile, ad avviso della ricorrente, immediatamente ed immediatamente applicata con delibera del consiglio di amministrazione dell'Ente n. 57/1996, che poneva in via generale decorrere dal 10 aprile 1997, una commissione di £ 100 (pari ad C 0,05) per ogni operazione. Si lamenta, inoltre, che il giudice di secondo grado abbia completamente trascurato la circostanza che la facoltà di stabilire commissioni per operazioni di siffatta natura sia esclusa per gli enti che operano in regime di monopolio, essendo l'unico limite quello della pubblicità e della parità di trattamento in presenza di caratteristiche omogenee; censura inoltre la lettura combinata degli artt. 18 e 19, nel senso offerto dalla Corte d'Appello, tenuto conto che l'art. 19 cit. riguarda solo i servizi postali ed i servizi di pagamento, tra i quali non rientrano i servizi di c/c postali. In aggiunta, si assume che l'ente postale non opererebbe in regime di monopolio, atteso che la normativa ICI prevede la possibilità di pagare presso il concessionario, presso poste Italiane presso i Comuni e pure presso le banche (art. 10 d.lgs. n. 504/92 ed art. 52 d.lgs. n. 504/92).3- Con il secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 10 del d.lgs. n. 504 del 1992 e vizio di motivazione, si sostiene che nè tale disposizione, né alcun'altra norma prevedono la gratuità del servizio di conto corrente postale per i concessionari della riscossione dell'ICI. 4. Con la terza censura si prospetta violazione ed errata interpretazione degli artt. 2041 e 2042 c.c. nonché vizio di motivazione, assumendo che da una parte risulterebbe irrilevante che la società ricorrente incassi una tassa dall'utente per il pagamento del bollettino, dall'altra affermandosi la contraddittorietà della motivazione per non aver la Corte d'Appello escluso l'utilitas ovvero la diminuzione patrimoniale, avendo sostenuto che esse erano state genericamente allegate. 5-Con il quarto e il quinto motivo, l'ente postale, assunto l'onere di trascrizione nel ricorso delle domande proposte al giudice di merito, ripropone le medesime domande formulate nel giudizio di merito con riferimento all'errata applicazione dell'art. 3 del d.P.R. n. 144/01 e della normativa banco-posta nonché vizio di motivazione e nullità della sentenza impugnata ex art. 112 c.p.c., per avere i giudici di appello ritenuto assorbita la domanda di riconoscimento delle commissioni in applicazione della normativa rubricata a decorrere dal primo giugno 2001, sussistendo entrambi i presupposti richiesti dalla citata disciplina per l'applicazione delle commissioni, vale a dire la pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA] delle nuove condizioni economiche e dall'altra la comunicazione con Ar del 27/03/2001 con la quale ha chiesto le commissioni al concessionario, nonché la domanda di riconoscimento dell'assoggettamento del concessionario alla disciplina contrattuale del banco -[OSCURATO:PERSONA], sottoscritto con domanda di apertura del 30.11.2001 e successivamente con domanda dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Avendo la Corte ritenuto asso-bite dette domande, l'ente postale ne chiede l'esame in sede di rinvio al giudice di appello. 6- Con l'ultimo mezzo si censura la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. nonché vizio di motivazione, per avere i giudizi di secondo grado applicato il principio della soccombenza senza considerare la sussistenza dei presupposti per la compensazione delle spese, dovuta alla complessità della questione controversa.7. Con una dettagliata motivazione, la pronuncia del giudice nomofilattico riconosce espressamente che nel microsistema della riscossione dell'Ici il rapporto "tra il concessionario e l'ente gestore del servizio di conto corrente... ha natura monopolistica, per la semplice ragione che...è la legge sull'ICI ad imporre al concessionario di accendere il conto corrente presso l'[OSCURATO:PERSONA], così da agevolare il pagamento dell'imposta attraverso il capillare servizio da quest'ultimo offerto (esteso successivamente al servizio bancario)." Ciò significa che, "per volontà normativa, il concessionario non potrebbe esimersi dall'accendere l'apposito conto corrente così come l'ente postale non potrebbe rifiutarsi di adempiere a siffatta richiesta", questo essendo il senso dell'articolo 2, comma 19, L. 662/1996 - la legge sulla privatizzazione dell'[OSCURATO:PERSONA] - coordinato con l'articolo 10 d.lgs. 504/1992 in materia di Ici, laddove afferma che "i servizi postali e di pagamento per i quali non è esplicitamente previsto dalla normativa vigente un regime di monopolio legale sono svolti dall'[OSCURATO:PERSONA] e dagli altri operatori in regime di libera concorrenza". E nel quadro normativo ravvisano le Sezioni Unite - n. 7169/2014 - un "senso, più in generale, desumibile dal dettato dell'art. 2597 c.c.", giungendo poi al nucleo della controversia: "Nulla autorizza...ad affermare la gratuità delle prestazioni in questione" dal momento che "predicare che il rapporto intercorrente tra il concessionario e l'Ente ha natura monopolistica non comporta necessariamente che, senza individuazione di un sicuro dato normativo o contrattuale in proposito, le prestazioni svolte dal secondo in favore del primo siano caratterizzate dalla gratuità. Tutto l'ormai superato sistema d'erogazione di beni e servizi in regime di monopolio (si pensi all'energia, al trasporto ferroviario o alla telefonia) comportava l'obbligo degli enti erogativi di contrattare con gli utenti in parità di condizioni, ma non certamente la gratuità dell'erogazione"; e non è configurabile uno "stretto e diretto collegamento" del primo inciso del comma 19 del citato 2 I. 662/1996 con il secondo inciso dello stesso, cioè "quello che fa cessare le esenzioni e le agevolazioni tariffarie alla data del 1 aprile 1997". A un siffatto servizio le Sezioni Unite riconoscono una "naturale onerosità", che constatano confermata dal "regime normativo di contorno", cui dedicano un'ampia illustrazione, tra l'altro osservando che il comma 18 del suddetto articolo 2 attribuisce "al rapporto di conto corrente postale la qualificazione di potenziale onerosità dello stesso", e in particolare sottolineando che "i servizi di bancoposta - che annoverano i servizi di riscossione tramite conto corrente postale - sono tradizionalmente onerosi, con determinazione tariffaria rimessa alla sede ministeriale", e lo sono a fortiori nel sopravvenuto regime privatistico, "attesa l'equiparazione tra conto corrente postale e conto corrente bancario introdotta dal regolamento dei servizi di bancoposta di cui al D.P.R. 14 marzo 2001 n. 144". Di quest'ultimo l'articolo 3, al primo comma, dispone che "per quanto non diversamente previsto nel presente decreto, i rapporti con la clientela ed il conto corrente postale sono disciplinati in via contrattuale nel rispetto delle norme del codice civile e delle leggi speciali", e al secondo comma riconosce "proprio sul modello dei conti correnti bancari la legittimità delle variazioni unilaterali sfavorevoli al correntista in ordine alle condizioni dei rapporti a tempo indeterminato". Illustrata in seguito anche la normativa che nel 2011 ha svincolato il concessionario dal conto corrente postale (l'articolo 7 d.l. 13 maggio 2011 n. 70 convertito con modifiche in I. 12 luglio 2011 n. 106, ha riconosciuto la facoltà di scelta tra un conto corrente postale e un conto corrente bancario su cui far confluire le somme riscosse dai contribuenti), qui non rilevante perché ratione temporis non applicabile ai periodi temporali in discussione, le Sezioni Unite confutano "la preoccupazione espressa dall'ordinanza remittente" di una situazione di squilibrio, ma - significativamente - non prospettata tra [OSCURATO:PERSONA] e concessionario, bensì tra Comune e concessionario, per giungere infine al seguente principio di diritto: "In tema di riscossione delle imposte, la L. n. 504 del 1992, art. 10, (istitutiva dell'[OSCURATO:PERSONA] sugli Immobili) stabilisce che l'ICI deve essere corrisposta mediante versamento diretto al concessionario della riscossione o su apposito conto corrente postale intestato al concessionario stesso. Ne consegue che quest'ultimo è obbligato all'accensione del conto corrente all'uopo destinato e che, in virtù del regime di monopolio legale, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (e, prima della privatizzazione, l'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni) ha l'obbligo di contrattare in tal senso, osservando la parità di trattamento (art. 2597 c. c.). Il servizio di accensione e tenuta del conto corrente prestato dalla società obbliga il concessionario al pagamento di un corrispettivo, in assenza di disposizioni normative o contrattuali che disciplinino diversamente il rapporto". 7.1 In sintesi, allora, quel che rileva in questo quadro normativo non è il monopolio, bensì la congiunzione del monopolio ad un vantaggio per entrambe le parti: il servizio deve essere prestato in proporzione al corrispettivo, configurandosi una proporzionalità di vantaggio - atta a costituire un fisiologico sinallagma per un negozio di natura onerosa - da ambo i lati. Proporzionalità che le Sezioni Unite hanno individuato nella completa capillarità territoriale di [OSCURATO:PERSONA], notoriamente non comparabile con la diffusione di alcun istituto bancario, e quindi intrinsecamente agevolante la raccolta del tributo, di cui non a caso sono i Comuni gli enti impositori. Ma anche qualora tale specifico vantaggio territoriale non vi fosse, come già più sopra osservato dovrebbe la ricorrente quantomeno allegare che il corrispettivo - tale infatti è la natura della cosiddetta commissione - del servizio che [OSCURATO:PERSONA] ha determinato sarebbe al di fuori dei canoni di mercato, id est sarebbe immotivatamente e sensibilmente superiore al corrispettivo che per analogo servizio avrebbero richiesto gli istituti bancari (anche questi, si ricorda incidenter, normativamente abilitati alla unilaterale variazione sfavorevol€ al cliente). Solo in tale ipotesi lesiva della dilamica concorrenziale sarebbe configurabile un abuso della posizione di monopolio, il quale potrebbe instradare, in forza della normativa eurounitaria, verso il riscontro dell'aiuto di Stato, che infatti l'articolo 107 TFUE (già articolo 87 TCE), al suo primo paragrafo, così definisce: "Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scar gbi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, fé-,Isino o minaccino di falsare la concorrenza". 8.AI riguardo, la Corte, con ordinanza interlocutoria n. 14081/2019 ha rimesso la questione alla Corte di Giustizia UE sottoponendo la questione della compatibilità della normativa prevista dal combinato disposto dall'art. 10, comma 3, Dlgs n. 504/1992 con l'art. 2, commi 18-20, della legge n. 662/1996 - alla stregua della quale viene istituita e mantenuta , anche successivamente alla privatizzazione dei servizi di "bancoposta" erogati da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., una riserva di attività (regime di monopolio legale) a favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avente ad oggetto la gestione del servizio di conto corrente postale dedicato alla raccolta del tributo locale ICI ( tenuto conto della evoluzione della normativa statale in materia di riscossione delle imposte, che almeno a far data dall'anno 1997, consente ai contribuenti ed anche agli enti locali impositori, di avvalersi liberamente di modalità di pagamento e riscossione dei tributi (anche locali) attraverso il sistema bancario) con agli artt. 14 TFUE (già art. 7D Trattato, poi art. 16 TCE) e 106, paragr. 2, TFUE (già art. 90 Trattato, poi art. 86, paragr. 2, TCE); se è compatibile con gli artt. artt. 106, paragr. 2, TFUE (già art. 90 Trattato, poi art. 86, paragr. 2, TCE) e 107, paragr. 1, TFUE (già art. 92 Trattato, poi art. 87 TCE), secondo la interpretazione di tali norme fornita dalla Corte di Giustizia, una normativa come quella risultante dal combinato disposto dagli artt. 10, comma 3, Dlgs n. 504/1992, 2, commi 18-20, della legge n. 662/1996 e 3, comma 1, Dpr n. 144/2001, che attribuisce a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. il potere di determinazione unilaterale dell'importo della "commissione" dovuta dal Concessionario (Agente) della riscossione del tributo ICI, ed applicata su ciascuna operazione di gestione effettuata sul conto corrente postale intestato al Concessionario/Agente, tenuto conto che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con delibera del consiglio di amministrazione n. 57/1996 ha stabilito detta commissione in Lire 100 per il periodo 1.4.1997-31.5.2001 ed in Euro 0,23 per il periodo successivo all'I.6.2001; infine 3) la compatibilità con l'art. 102, paragr. 1, TFUE (già art. 86 Trattato, poi art. 82, paragr. 1, TCE), come interpretato dalla Corte di Giustizia (cfr. Corte di Giustizia sentenza 13 dicembre 1991, causa C-18/88, GB Inno BM; id. sentenza 25 giugno 1998, causa C203/96, [OSCURATO:PERSONA] BV; id. sentenza 17 maggio 2001 C340/99, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) un complesso normativo quale quello costituito dall'art. 2, commi 18-20, della legge n. 662/1996, dall'art. 3, comma 1, del Dpr n. 144/2001 e dall'art. 10, comma 3, del Dlgs n. 504/1992, dovendo necessariamente assoggettarsi il Concessionario (Agente) al pagamento della "commissione", così come unilateralmente determinata e/o variata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., non potendo altrimenti recedere dal contratto di conto corrente postale, se non incorrendo nella violazione dell'obbligo prescritto dall'art. 10, comma 3, Dlgs n. 504/1992 e nel conseguente inadempimento alla obbligazione di riscossione dell'ICI assunta nei confronti dell'ente locale impositore. La Corte di giustizia europea, con sentenza del 3 marzo 2021, ha rilevato che l'obbligo dei concessionari incaricati alla riscossione dell'Ici di disporre di un conto corrente a loro nome presso poste italiane per il versamento dell'imposta può implicare un aiuto di stato a favore quest'ultima, solo qualora i giudici nazionali dovessero verificare la sussistenza di un vantaggio selettivo in favore della società poste italiane a mezzo di risorse dello stato suscettibile di falsare la concorrenza degli scambi tra gli Stati membri. Ora, considerato che l'onere di versare la commissione grava sul concessionario e non sullo stato e che le banche concorrono nella riscossione del tributo locale nonché tenuto conto che la gravosità del vincolo è stata implicitamente ma inequivocamente esclusa da S.U. 7169/2014 con l'argomento della incomparabile capillarità del servizio, non comparabile con la diffusione di alcun istituto bancario, il quale ultimo non può certo dirsi superato, trattandosi di tributo imposto da tutti i Comuni italiani ed in mancanza di allegazioni o censure concernenti la misura del corrispettivo e la sua inadeguatezza rispetto alla natura della controprestazione, può escludersi il pericolo che la normativa dettata in materia concretizzi un aiuto di stato. 9.Tanto premesso, occorre scrutinare congiuntamente i primi due motivi, i quali concernono questioni intimamente correlate. 10.La gratuità dei conti correnti postali per i concessionari della riscossione dell'ICI è stata esclusa, come già accennato, dall'arresto delle Sezioni Unite di questa Corte, che con la sentenza n. 7169 del 2014, hanno chiarito che [OSCURATO:PERSONA] è monopolista e deve trattare le condizioni di servizio con parità di trattamento. Al contrario, il giudice d'appello ha affermato che il monopolio esonera l'attuale ricorrente dal dritto alla riscossione delle commissioni.Correttamente, poi, la ricorrente invoca, quale norma chiave per la soluzione della presente controversia, il comma 18 dell'art. 2 1. n. 662/1996, che, nell'ambito del processo di privatizzazione del servizio postale, ha previsto che I' (allora) [OSCURATO:PERSONA] potesse stabilire commissioni a carico dei correntisti per i conti correnti postali già in essere. La disposizione, nella parte che qui rileva, recita: "Con decorrenza dal 10 gennaio 1997, il tasso d'interesse riconosciuto ai titolari di conto corrente postale è determinato dall'Ente poste italiane. Esso può essere definito in maniera differenziata per tipologia di correntista e per caratteristiche del conto, fermo restando l'obbligo di pubblicità e di parità di trattamento in presenza di caratteristiche omogenee. In maniera analoga l'Ente poste italiane può stabilire commissioni a carico dei correntisti postali". Come questa Corte ha già avuto occasione di chiarire nella sentenza n. 13937 del 2016, il richiamo, in particolare, degli obblighi di pubblicità - nelle forme, evidentemente, all'epoca vigenti, previste dal regolamento di esecuzione dei servizi di bancoposta approvato con d.P.R. 10 giugno 1989, n. 256, che, con specifico riferimento alle variazioni del tasso di interesse praticato sui depositi postali prescriveva, all'art. 140, che fossero "rese note al pubblico anche mediante apposito avviso da affiggere negli uffici" (presupponendo evidentemente, come forma alternativa, la comunicazione diretta al depositante) - è alla base di un meccanismo di formazione del consenso sulle variazioni contrattuali predisposte unilateralmente, implicito nel mancato recesso dal contratto della controparte debitamente informata della variazione. Invero "la facoltà attribuita al Consiglio di amministrazione di determinare e variare i costi dei servizi offerti dall'[OSCURATO:PERSONA], non comportava deroghe al principio consensuale dei contratti, non essendo stato riconosciuto all'organo di gestione dell'ente pubblico un potere autoritativo di modificare il contenuto dei rapporti contrattuali in corso, con effetti vincolanti nella sfera giuridica dei destinatari, e non essendo pertanto equiparabile la deliberazione del CdA ad una fonte autorizzata a sostituire ex art. 1339 c.c. - mediante inserzione automatica - clausole negoziali difformi (contenute nella precedente convenzione di c/c postale in regime di esenzione da commissioni), e non potendo in conseguenza ritenersi efficaci nei confronti dell'altro contraente, per difetto del necessario consenso (da esprimersi anche nella forma implicita del mancato esercizio del diritto di recesso), le modifiche delle condizioni generali del servizio bancoposta non portate a conoscenza dello stesso" (Cass. 13937/2016, cit.). Nella specie, però, la ricorrente non ha allegato di aver provveduto alla pubblicità prevista dal richiamato art. 140 d.P.R. 256/1989, né di avere altrimenti comunicato ai concessionari la delibera del consiglio di amministrazione n. 57/1996 con la previsione della commissione a suo carico di £ 100 per ogni operazione. E' dunque corretta la statuizione della Corte d'appello che nega il diritto di [OSCURATO:PERSONA] alla commissione a decorrere dal 4 aprile 1997 sulla base della semplice delibera del Consiglio di amministrazione, sebbene sulla base di argomentazioni giuridiche difformi. 11. Con riferimento al quarto ed al quinto motivo di ricorso, è', al contrario, errata la statuizione che nega tale diritto anche per il periodo successivo alla comunicazione, in data 27 marzo 2001, e pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA], il successivo 15 maggio, della nuova commissione di £ 450 (pari ad C 0,23) per ogni operazione, allegate dalla ricorrente. Tali adempimenti, infatti, hanno soddisfatto l'obbligo di pubblicità, che ai sensi del richiamato comma 18 dell'art. 2 1. 662/1996, condiziona l'efficacia della variazione contrattuale unilateralmente predisposta dal Consiglio di amministrazione di [OSCURATO:PERSONA], secondo il regime di pubblicità delle variazioni contrattuali unilaterali previsto dal nuovo regolamento dei servizi di bancoposta approvato con il d.P.R. n. 144/2001, cit., nel frattempo entrato in vigore, che all'art. 3, comma 2 (nel testo anteriore alla modifica introdotta con l'art. 24 bis del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv., con 1 0 modif., in 1. 17 dicembre 2012, n. 221), stabilisce: "Fatte salve le disposizioni del C.I.C.R. emanate ai sensi dell'articolo 118 de/testo unico bancario, la comunicazione é:i clienti delle unilaterali variazioni contrattuali sfavorevoli eventualmente apportate ai tassi di interesse, prezzi o altre condizioni previsti nei contratti di durata è effettuata mediante pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA] con efficacia a decorrere dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione stessa, nonché mediante avviso inviato ai correntisti".12.11 terzo motivo del ricorso principale, con il quale si ripropone la domanda subordinata di indebito arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c., è manifestamente infondato, attesa la sussidiarietà di tale istituto, incompatibile con la sussistenza di un rapporto contrattuale tra le parti (cfr., da ult., Cass.6295/2013, 4492/2010, 8020/2009), come nella specie (da ultimo v. Cass. sez. 3, 31 gennaio 2017 n. 2350: "La proponibilità dell'azione generale di indebito arricchimento, in relazione al requisito di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., postula semplicemente che non sia prevista nell'ordinamento giuridico altra azione tipica a tutela di colui che lamenti il depauperamento, ovvero che la domanda sia stata respinta sotto il profilo della carenza "ah origine" dell'azione proposta, per difetto del titolo posto a suo fondamento"; sulla stessa linea, in casi di domanda specifica rigettata per difetto di prova, v. Cass. sez. 3, 13 marzo 2013 n. 6295 e Cass. sez. 3, 2 aprile 2009 n. 8020). 13. Il parziale accoglimento del ricorso implica l'assorbimento dell'ultima censura. In conclusione, accolto il quarto e quinto motivo del ricorso, nei sensi di cui sopra, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al seguente principio di diritto: nel conto corrente postale in corso, aperto dai concessionari della riscossione ai fini del versamento dell'ICI da parte dei contribuenti secondo il disposto dell'art. 10 d.lgs. n. 504 del 1992, le [OSCURATO:PERSONA] hanno la facoltà, ai sensi dell'art. 2, comma 18, 1. n. 662 del 1996, di stabilire il pagamento di commissioni a carico dei correntisti, purché ne diano comunicazione con le forme previste dall'ordinamento, le quali, a decorrere dalla entrata in vigore del d.P.R. n. 144 del 2001, consistono in quelle previste dall'art. 3, comma 2, del medesimo decreto, e dunque, prima della modifica di tale disposizione ad opera dell'art. 24 bis d.l. n. 179/2012 (conv., con modif., in I. n. 221/ 2012), nella pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA] e nell'invio di avviso ai correntisti. Il giudice di rinvio provvederà anbe sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. 4 La Corte accoglie il quarto ed il quinto motivo del ricorso, nei sensi di cui in motivazione, respinti il pri