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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 1 luglio 2021

Cassazione n. 35875/2021

Testo disponibile della fonte

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eguente ,L( ORDINANZA sul ricorso 22394-2016 proposto da: I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 47, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 358/2016 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 618/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G.22394/2016 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'Appello di L'Aquila, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa città, ha dichiarato insussistente in capo a [OSCURATO:PERSONA] l'obbligo di iscriversi e versare i contributi, presso la Gestione separata degli esercenti attività commerciali tenuta dall'INPS, in relazione all'attività svolta di produttore diretto o libero di assicurazioni per conto di una società assicurativa; avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'INPS, sulla base di due motivi, cui ha resistito [OSCURATO:PERSONA] con tempestivo controricorso, illustrato da successiva memoria. [OSCURATO:PERSONA]: con il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3 cod. proc. civ., l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione del contratto collettivo corporativo 25.5.1939 per la disciplina dei rapporti tra le agenzie, le sub-agenzie e i produttori di assicurazioni e dell'art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003 (conv. con I. n. 326/2003), in relazione agli artt. 1,

I. n. 613/1966, 29,

I. n. 160/1975, e 1, comma 202,

I. n. 662/1996, per avere la Corte di merito ritenuto che l'obbligo d'iscrizione presso la Gestione commercianti sussisterebbe soltanto per i produttori il cui rapporto si sia instaurato con un'agenzia di assicurazioni e non anche per coloro che svolgono l'attività in virtù di un rapporto costituito direttamente con la compagnia di assicurazioni; col secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3 cod. proc. civ., il ricorrente denuncia l'ulteriore violazione delle norme sopra richiamate, atteso che la Corte d'appello avrebbe ascritto la Ceroni alla figura del produttore assicurativo del V gruppo cd. occasionali sulla base di elementi, quali l'assenza di vincoli di zona, orario e incassi che caratterizzano i produttori liberi del IV gruppo a carico dei quali il contratto collettivo del 1939 ha posto l'obbligo di iscrizione alla gestione separata; il primo motivo è manifestamente infondato, dovendosi dare continuità al principio secondo cui l'obbligo di iscrizione di cui all'art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003, cit., non include la posizione dei produttori di assicurazione che svolgono la loro attività direttamente per conto delle imprese assicurative, ma solo quella dei produttori collegati ad agenti o subagenti, in quanto il richiamo della norma al contratto collettivo corporativo intercorrente tra produttori ed agenzie e sub-agenzie e la qualità dei soggetti collettivi contraenti è, per la precisione del rinvio, un elemento significativo utilizzato dal legislatore per strutturare la disposizione, che porta ad •escludere la correttezza di interpretazioni analogiche (Cass. n. 1768 e n. 2279 del 2018); il superiore principio è stato ribadito anche a fronte delle perplessità sollevate dalla Sezione Sesta con ordinanza interlocutoria n. 13049 del 2018, essendosi precisato che, ai fini dell'inquadramento previdenziale dei produttori assicurativi diretti, rilevano le concrete modalità di esercizio dell'attività di ricerca del cliente assicurativo, con la conseguenza che l'iscrizione va effettuata presso la Gestione commercianti ordinaria ove tale attività sia svolta dal produttore in forma di impresa, e presso la Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26,

I. n. 335/1995, ove l'attività in questione sia esercitata mediante apporto personale, coordinato e continuativo, privo di carattere imprenditoriale, o in forma autonoma occasionale da cui derivi un reddito annuo superiore ad euro 5.000,00 (Cass. n. 30554 e n. 30693 del 2018); il secondo motivo è inammissibile; le prospettazioni del ricorrente deducono solo apparentemente una violazione di n "" '— legge, là dove mirano, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di cit merito; va, pertanto, nel caso in esame, data attuazione al consolidato orientamento di questa Corte, che reputa "...inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito." (Cass. n.18721 del 2018; Cass. n.8758 del 2017) in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese del giudizio di legittimità vanno compensate in ragione del contrasto di giurisprudenza esistente al tempo di proposizione del ricorso; in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Spese compensate.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il •ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, all'Aduna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ,L( ORDINANZA sul ricorso 22394-2016 proposto da: I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 47, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 358/2016 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 618/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G.22394/2016 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'Appello di L'Aquila, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa città, ha dichiarato insussistente in capo a [OSCURATO:PERSONA] l'obbligo di iscriversi e versare i contributi, presso la Gestione separata degli esercenti attività commerciali tenuta dall'INPS, in relazione all'attività svolta di produttore diretto o libero di assicurazioni per conto di una società assicurativa; avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'INPS, sulla base di due motivi, cui ha resistito [OSCURATO:PERSONA] con tempestivo controricorso, illustrato da successiva memoria. [OSCURATO:PERSONA]: con il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3 cod. proc. civ., l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione del contratto collettivo corporativo 25.5.1939 per la disciplina dei rapporti tra le agenzie, le sub-agenzie e i produttori di assicurazioni e dell'art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003 (conv. con I. n. 326/2003), in relazione agli artt. 1, I. n. 613/1966, 29, I. n. 160/1975, e 1, comma 202, I. n. 662/1996, per avere la Corte di merito ritenuto che l'obbligo d'iscrizione presso la Gestione commercianti sussisterebbe soltanto per i produttori il cui rapporto si sia instaurato con un'agenzia di assicurazioni e non anche per coloro che svolgono l'attività in virtù di un rapporto costituito direttamente con la compagnia di assicurazioni; col secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3 cod. proc. civ., il ricorrente denuncia l'ulteriore violazione delle norme sopra richiamate, atteso che la Corte d'appello avrebbe ascritto la Ceroni alla figura del produttore assicurativo del V gruppo cd. occasionali sulla base di elementi, quali l'assenza di vincoli di zona, orario e incassi che caratterizzano i produttori liberi del IV gruppo a carico dei quali il contratto collettivo del 1939 ha posto l'obbligo di iscrizione alla gestione separata; il primo motivo è manifestamente infondato, dovendosi dare continuità al principio secondo cui l'obbligo di iscrizione di cui all'art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003, cit., non include la posizione dei produttori di assicurazione che svolgono la loro attività direttamente per conto delle imprese assicurative, ma solo quella dei produttori collegati ad agenti o subagenti, in quanto il richiamo della norma al contratto collettivo corporativo intercorrente tra produttori ed agenzie e sub-agenzie e la qualità dei soggetti collettivi contraenti è, per la precisione del rinvio, un elemento significativo utilizzato dal legislatore per strutturare la disposizione, che porta ad •escludere la correttezza di interpretazioni analogiche (Cass. n. 1768 e n. 2279 del 2018); il superiore principio è stato ribadito anche a fronte delle perplessità sollevate dalla Sezione Sesta con ordinanza interlocutoria n. 13049 del 2018, essendosi precisato che, ai fini dell'inquadramento previdenziale dei produttori assicurativi diretti, rilevano le concrete modalità di esercizio dell'attività di ricerca del cliente assicurativo, con la conseguenza che l'iscrizione va effettuata presso la Gestione commercianti ordinaria ove tale attività sia svolta dal produttore in forma di impresa, e presso la Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, I. n. 335/1995, ove l'attività in questione sia esercitata mediante apporto personale, coordinato e continuativo, privo di carattere imprenditoriale, o in forma autonoma occasionale da cui derivi un reddito annuo superiore ad euro 5.000,00 (Cass. n. 30554 e n. 30693 del 2018); il secondo motivo è inammissibile; le prospettazioni del ricorrente deducono solo apparentemente una violazione di n "" '— legge, là dove mirano, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di cit merito; va, pertanto, nel caso in esame, data attuazione al consolidato orientamento di questa Corte, che reputa "...inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito." (Cass. n.18721 del 2018; Cass. n.8758 del 2017) in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese del giudizio di legittimità vanno compensate in ragione del contrasto di giurisprudenza esistente al tempo di proposizione del ricorso; in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il •ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, all'Aduna
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