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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 ottobre 2024

Cassazione n. 41020/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo con cui è staa confermata la sua responsabilità per il reato di cui all'art. 4

I. n. 110 del 1975, con riferimento al porto senza giustificato motivo di un coltello e una mannaia, e deduce tre motivi, tutti prospettanti enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, oltre che privi della necessaria specificità, siccome meramente reiterativi di censure adeguatamente disattese dal giudice di merito; ritenuto, invero, destituito di fondamento il primo motivo con il quale si censura la motivazione in punto di omessa indicazione delle circostanze di tempo e luogo tali da far pensare che l'arma dovesse essere utilizzata per l'offesa alla persona, posto che è fermo nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui «Gli oggetti indicati specificamente nella prima parte dell'art. 4, comma 2, della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono equiparabili alle armi improprie, per cui il loro porto costituisce reato alla sola condizione che avvenga "senza giustificato motivo", mentre per gli altri oggetti, non indicati in dettaglio, cui si riferisce l'ultima parte della citata disposizione occorre anche che appaiano "chiaramente utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona"» (fra molte, Sez. 2, n. 15908 del 08/03/2022, Mustacchio, Rv. 283101), talché è corretta la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che le due armi da punta e taglio, rinvenute nella disponibilità del ricorrente mentre si trovava a bordo della sua autovettura, dovesse considerarsi arma impropria portata senza alcuna giustificazione; ritenuto il secondo motivo - in punto di mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.- non consentito, siccome riproduttivo di analoga censura svolta in appello e, comunque, a- specifico perché - a fronte della motivazione sul punto resa dal Giudice di secondo grado che ha valorizzato la pluralità delle armi da punta etaglio e la circostanza che le stesse fossero poggiate sul sedile posteriore dell'auto, pronte all'uso - il ricorrente si è limitato a censurarne genericamente la mancata applicazione; considerato che sfugge, infine, a censura il ragionamento svolto dalla Corte territoriale per negare le circostanze attenuanti generiche, incentrato sull'assenza di elementi - evincibili dagli atti ovvero allegati dalla difesa - suscettibili di positiva valutazione a detto fine, trattandosi di motivazione che si pone nel solco del principio secondo cui «Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato» (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, [OSCURATO:PERSONA]. 283489); ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna del lia ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo con cui è staa confermata la sua responsabilità per il reato di cui all'art. 4 I. n. 110 del 1975, con riferimento al porto senza giustificato motivo di un coltello e una mannaia, e deduce tre motivi, tutti prospettanti enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, oltre che privi della necessaria specificità, siccome meramente reiterativi di censure adeguatamente disattese dal giudice di merito; ritenuto, invero, destituito di fondamento il primo motivo con il quale si censura la motivazione in punto di omessa indicazione delle circostanze di tempo e luogo tali da far pensare che l'arma dovesse essere utilizzata per l'offesa alla persona, posto che è fermo nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui «Gli oggetti indicati specificamente nella prima parte dell'art. 4, comma 2, della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono equiparabili alle armi improprie, per cui il loro porto costituisce reato alla sola condizione che avvenga "senza giustificato motivo", mentre per gli altri oggetti, non indicati in dettaglio, cui si riferisce l'ultima parte della citata disposizione occorre anche che appaiano "chiaramente utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona"» (fra molte, Sez. 2, n. 15908 del 08/03/2022, Mustacchio, Rv. 283101), talché è corretta la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che le due armi da punta e taglio, rinvenute nella disponibilità del ricorrente mentre si trovava a bordo della sua autovettura, dovesse considerarsi arma impropria portata senza alcuna giustificazione; ritenuto il secondo motivo - in punto di mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.- non consentito, siccome riproduttivo di analoga censura svolta in appello e, comunque, a- specifico perché - a fronte della motivazione sul punto resa dal Giudice di secondo grado che ha valorizzato la pluralità delle armi da punta etaglio e la circostanza che le stesse fossero poggiate sul sedile posteriore dell'auto, pronte all'uso - il ricorrente si è limitato a censurarne genericamente la mancata applicazione; considerato che sfugge, infine, a censura il ragionamento svolto dalla Corte territoriale per negare le circostanze attenuanti generiche, incentrato sull'assenza di elementi - evincibili dagli atti ovvero allegati dalla difesa - suscettibili di positiva valutazione a detto fine, trattandosi di motivazione che si pone nel solco del principio secondo cui «Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato» (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, [OSCURATO:PERSONA]. 283489); ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna del lia ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]
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