CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 maggio 1958
Cassazione n. 05246/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/05/1958 Alsez,ej avverso l'ordinanza del 03/02/2021 del TRIB.SEZ.DIST. di ISCHIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. A mezzo del difensore fiduciario, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 9 febbraio 2020 con cui il Tribunale di Napoli - sez. dist. di Ischia - in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza volta ad ottenere la revoca dell'ordine di demolizione delle opere abusivamente realizzate, disposto, contestualmente alla condanna per reato urbanistico, con sentenza divenuta definitiva. 2. Con unico motivo si deducono violazione della legge penale e vizio di motivazione per non essere stato considerato il provvedimento di sanatoria delle opere abusive, rilasciato a seguito di condono edilizio, sull'errato rilievo - contrastante con l'istanza di condono e con le fotografie allegate - che l'immobile non fosse ultimato alla data del 31 dicembre 1993, pur presentando mura perimetrali e copertura completata. 3. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio ai sensi dell'art. 610, comma 1, cod. proc. pen. e l'impugnazione va dichiarata inammissibile per manifesta infondatezza e genericità. 3.1. Ed invero, va in primo luogo osservato che la genericità del ricorso ricorre non solo quando i motivi risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568), atteso che il ricorso non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). Alla Corte di cassazione, poi, sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507), così come non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico e a., Rv. 271623; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). 3.2. L'ordinanza, con valutazione di merito qui non censurabile, ha non illogicamente spiegato perché il provvedimento di condono doveva ritenersi illegittimo, trattandosi di opera che non poteva dirsi ultimata alla data prevista dalla legge di sanatoria straordinaria. La realizzazione al rustico del manufatto, rilevante ai fini dell'assoggettabilità temporale del condono, comporta infatti il necessario completamento della copertura e il tamponamento dei muri perimetrali (Sez. 3, n. 13641 del 15/11/2019, dep. 2020, Morlando, Rv. 278784) e la copertura di un manufatto adibito a civile abitazione non può ritenersi definitivamente realizzata se eseguita mediante lamiere coibentate (Sez. 3, n. 28233 del 14/06/2011, Aprea, Rv. 250658). 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 3 dicembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 0"4" D