CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 2023
Cassazione n. 38554/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con altro difensore, ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ha confermato la sentenza di condanna resa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma per i reati loro rispettivamente ascritti (Fallati e Gatti, art. 73, comma 4, d. P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; , artt. 81, cpv. cod. pen., artt. 73 e 80 d.P.R. 309/90. Per tutti, Roma 08/01/2021). Considerato che i motivi rispettivamente proposti (per Fallati e Gatti, illogicità della motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio; per [OSCURATO:PERSONA], violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'ad 73, comma 7, d.P.R. 309/90) non sono consentiti in sede di legittimità. Quanto a Fallati e Gatti, la Corte territoriale ha fornito, relativamente al trattamento sanzionatorio, motivazione adeguata e scevra da profili di illogicità (pp. 7 e 8); parimenti va detto con riguardo a [OSCURATO:PERSONA] (pp. 4 e 5); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2023 Il Consigliere estensore P