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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 maggio 2023

Cassazione n. 32953/2023

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la seguente !t 28 LUG 2023 SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) SUSASSO Pasquale, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) D'ERRICO Salvatore, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 04/05/2022 dalla Corte d'Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; udito il difensore del D'ERRICO, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Napoli ha parzialmente riformato (mitigando il trattamento sanzionatorio, dopo aver preso atto della rinuncia degli imputati agli altri motivi di gravame, e confermando nel resto) la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli in data 03/12/2020, con la quale SUSASSO Pasquale e D'ERRICO Salvatore erano stati condannati alla pena di giustizia in relazione ai delitti di cui agli artt. 291-quater e 201-bis d.P.R. n. 43 del 1973.

2. Ricorre per cassazione il D'ERRICO, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, anche con riferimento alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. 3.

Ricorre per cassazione il SUSASSO, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione anche con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi, che possono essere trattati congiuntamente attesa la sostanziale sovrapponibilità delle questioni proposte, sono inammissibili.

2. Per ciò che riguarda le doglianze concernenti la mancata concessione delle attenuanti di cui agli artt. 62 n.4 e 62-bis cod. pen., assume rilievo assorbente quanto affermato in sentenza, senza alcuna confutazione da parte dei ricorrenti, in ordine alla intervenuta rinuncia, in appello, a tutti i motivi diversi da quelli concernenti la richiesta di riduzione della pena.

Si tratta quindi di doglianze inammissibili, perché relative a motivi rinunciati.

Quanto poi alle residue censure, deve osservarsi che la Corte territoriale ha accolto le richieste di riduzione della pena con riferimento ad entrambi i ricorrenti, modulando il trattamento sanzionatorio con espresso richiamo dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e conferendo rilievo, in particolare, al comportamento processuale dei due imputati, che avevano ammesso alcuni fatti consentendo la loro integrale ricostruzione (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata).

Si tratta di un percorso argomentativo del tutto immune da censure deducibili in questa sede.

3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 23 maggio 2023 Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente !t 28 LUG 2023 SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) SUSASSO Pasquale, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) D'ERRICO Salvatore, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 04/05/2022 dalla Corte d'Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; udito il difensore del D'ERRICO, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Napoli ha parzialmente riformato (mitigando il trattamento sanzionatorio, dopo aver preso atto della rinuncia degli imputati agli altri motivi di gravame, e confermando nel resto) la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli in data 03/12/2020, con la quale SUSASSO Pasquale e D'ERRICO Salvatore erano stati condannati alla pena di giustizia in relazione ai delitti di cui agli artt. 291-quater e 201-bis d.P.R. n. 43 del 1973. 2. Ricorre per cassazione il D'ERRICO, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, anche con riferimento alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. 3. Ricorre per cassazione il SUSASSO, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione anche con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi, che possono essere trattati congiuntamente attesa la sostanziale sovrapponibilità delle questioni proposte, sono inammissibili. 2. Per ciò che riguarda le doglianze concernenti la mancata concessione delle attenuanti di cui agli artt. 62 n.4 e 62-bis cod. pen., assume rilievo assorbente quanto affermato in sentenza, senza alcuna confutazione da parte dei ricorrenti, in ordine alla intervenuta rinuncia, in appello, a tutti i motivi diversi da quelli concernenti la richiesta di riduzione della pena. Si tratta quindi di doglianze inammissibili, perché relative a motivi rinunciati. Quanto poi alle residue censure, deve osservarsi che la Corte territoriale ha accolto le richieste di riduzione della pena con riferimento ad entrambi i ricorrenti, modulando il trattamento sanzionatorio con espresso richiamo dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e conferendo rilievo, in particolare, al comportamento processuale dei due imputati, che avevano ammesso alcuni fatti consentendo la loro integrale ricostruzione (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata). Si tratta di un percorso argomentativo del tutto immune da censure deducibili in questa sede. 3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 maggio 2023 Il C
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