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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 27252/2022

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26150/2015R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro- tempore, con sede in Sant’Elena (PD), via Marconi n. 13, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dalla quale è rappresentatae difesa in virtù di procura speciale in calce al ricorso, - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, non costituita, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ex lege; –controricorrente – avverso la sentenza della C [OSCURATO:PERSONA] del VENETOn. 542/07/2015 , depositata il 23 marzo 2015 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 giugno2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] ; -Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] - IRES2005.

R.G.

N.26150/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con avviso di accertamento n.

T6S071200576/2010 e atto di contestazione n.

CO1200284/2010, notificati il 21 aprile 2010, l’Agenzia delle Entrate –[OSCURATO:PERSONA] di Padova contestava alla [OSCURATO:SOCIETA]. l’omessa esecuzione, nell’anno 2005, di ritenute alla fonte con riferimento all’operazione di “acquisto di brevetto per invenzione industriale ‘dispositivo per la cucitura di elementi di sutura’ avvenuto mediante il pagamento a più riprese dell’importo complessivo di € 130.000,00”.

Conseguentemente, l’Agenzia procedeva al recupero della somma di € 19.500,00 a titolo di ritenute non versate, e all’irrogazione di sanzioni per l’infedele dichiarazione e l’omessa esecuzione delle ritenute alla fonte, per l’importo di € 23.400,00; con l’atto di contestazione, irrogava invece la sanzione per l’omesso versamento della ritenuta accettata, nella misura di € 5.850,00.

2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. procedeva, con separati ricorsi, ad impugnare gli atti suindicati dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Padova la quale, con sentenza n. 55/02/2013del 5 marzo 2013, previa riunione degli stessi, li rigettava.

3. Interposto gravame dalla contribuente , la Commissione tributaria regionale del Veneto, con sentenza n. 542/07/2015, pronunciata il 23 gennaio 2015 e depositata il 23 marzo 2015 , rigettava l’appello e confermava la sentenza impugnata.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di tremotivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

5. La discussione del ricorso è stat a quindi fissat a per la c amera di consiglio del 22 giugno2022, ai sensi degli artt. 375 , secondo comma , e 380-bis.1 cod. proc. civ., come introdotti dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge25 ottobre 2016, n. 197. -Considerato che: R.G.

N.26150/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

6. Con il primo motivo di ricorso la società contribuente eccepisce “inesistenza o nullità dell’avviso di accertamento impugnato per difetto di attribuzione in capo al sottoscrittore”.

Deduce, in particolare, la ricorrente che gli atti impugnati erano illegittimi, in quanto sottoscritti da soggetti privi di potere in quanto decaduti, in forza della sentenza della Corte cost. del 17 marzo 2015, n.37.

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente eccepisce l’omesso esame di un punto decisivo della controversia e la violazione dell’art.1362 cod. civ., avendo la C.T.R. omesso di prendere posizione in ordine alla questione, che aveva costituito oggetto di specifica discussione tra le parti, della qualificazione oggettiva e soggettiva dell’operazione interessata dal recupero d’imposta.

Con il terzo motivo di ricorso la contribuente eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 53 e 54 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.) e dell’art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in quanto, nella fattispecie in esame, la cessione del brevetto non avrebbe potuto inquadrarsi nell’ipotesi prevista dall’art. 53, comma 2, lett. b), T.U.I.R., posto che l’inventore non possedeva la qualifica di imprenditore, e il corrispettivo della cessione non avrebbe potuto considerarsi come compenso delle proprie prestazioni professionali.

7. Così riassunti i motivi di ricorso, osserva la Corte quanto segue.

7.1. Il primo motivo è inammissibile.

La questione della mancata sottoscrizione degli atti impugnati da parte del Capo dell’Ufficio, o comunque di soggetti validamente delegati, non è stata riproposta quale motivo di appello, e quindi su di essa si è formato il giudicato interno, ex art. 56 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Conseguentemente, la questione deve intendersi rinunciata, e non riproponibile in sede di legittimità.

7.2. Il secondo motivo è anch’esso inammissibile.

R.G.

N.26150/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la ricorrente che l’importo sottoposto a tassazione non sarebbe qualificabile come corrispettivo per la cessione di un brevetto, bensì sarebbe assimilabile ad una mera erogazione di concorso spese per la ricerca di un brevetto industriale in corso d’opera.

In pratica, ritiene la ricorrente che la prestazione sia stata erogata solo al fine di finanziare una ricerca, che non ha fruttato alcun brevetto, ma semmai solo un “diritto al brevetto”.

Sul punto va osservato, tuttavia, che la C.T.R., con accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, ha rilevato che l’affermazione della società contribuente che si trattassedi un semplice fondo spese per una ricerca da effettuare era “priva di qualsiasi supporto documentale”; al contrario, come evidenziato dalla controricorrente, la stessa [OSCURATO:SOCIETA]., nei propri documenti contabili, ha qualificato l’operazione come “cessione di brevetto”, conformemente, peraltro, al contenuto delle dichiarazioni emesse dagli stessi inventori in data 4 gennaio 2005 e 18 gennaio2005.

7.3. Infondato è inveceil terzo motivo di ricorso.

Ed invero, sia che si tratti di “cessione di brevetto”, sia che si tratti di “cessione di diritto al brevetto”, si verifica, in ogni caso, una utilizzazione economica di un’opera dell’ingegno, di talché i relativi redditi sono considerati da lavoro autonomo assoggettati a tassazione ex art. 53, comma 2, lett. b), T.U.I.R.

Come tali, essi sono assoggettati anche alla ritenuta d’acconto, prevista dall’art. 25 d.P.R.n. 600/1973, come correttamente ritenuto dalla C.T.R.

8. Consegue il rigetto del ricorso.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza della ricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigettail ricorso.

R.G.

N.26150/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:SOCIETA]. alla rifusione, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese e competenze del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 4.100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto della sussistenza dei presupposti proc essuali per il pagamento, da parte dellaricorrente, di un importo pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26150/2015R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro- tempore, con sede in Sant’Elena (PD), via Marconi n. 13, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dalla quale è rappresentatae difesa in virtù di procura speciale in calce al ricorso, - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, non costituita, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ex lege; –controricorrente – avverso la sentenza della C [OSCURATO:PERSONA] del VENETOn. 542/07/2015 , depositata il 23 marzo 2015 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 giugno2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] ; -Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] - IRES2005. R.G. N.26150/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con avviso di accertamento n. T6S071200576/2010 e atto di contestazione n. CO1200284/2010, notificati il 21 aprile 2010, l’Agenzia delle Entrate –[OSCURATO:PERSONA] di Padova contestava alla [OSCURATO:SOCIETA]. l’omessa esecuzione, nell’anno 2005, di ritenute alla fonte con riferimento all’operazione di “acquisto di brevetto per invenzione industriale ‘dispositivo per la cucitura di elementi di sutura’ avvenuto mediante il pagamento a più riprese dell’importo complessivo di € 130.000,00”. Conseguentemente, l’Agenzia procedeva al recupero della somma di € 19.500,00 a titolo di ritenute non versate, e all’irrogazione di sanzioni per l’infedele dichiarazione e l’omessa esecuzione delle ritenute alla fonte, per l’importo di € 23.400,00; con l’atto di contestazione, irrogava invece la sanzione per l’omesso versamento della ritenuta accettata, nella misura di € 5.850,00. 2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. procedeva, con separati ricorsi, ad impugnare gli atti suindicati dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Padova la quale, con sentenza n. 55/02/2013del 5 marzo 2013, previa riunione degli stessi, li rigettava. 3. Interposto gravame dalla contribuente , la Commissione tributaria regionale del Veneto, con sentenza n. 542/07/2015, pronunciata il 23 gennaio 2015 e depositata il 23 marzo 2015 , rigettava l’appello e confermava la sentenza impugnata. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di tremotivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. 5. La discussione del ricorso è stat a quindi fissat a per la c amera di consiglio del 22 giugno2022, ai sensi degli artt. 375 , secondo comma , e 380-bis.1 cod. proc. civ., come introdotti dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge25 ottobre 2016, n. 197. -Considerato che: R.G. N.26150/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6. Con il primo motivo di ricorso la società contribuente eccepisce “inesistenza o nullità dell’avviso di accertamento impugnato per difetto di attribuzione in capo al sottoscrittore”. Deduce, in particolare, la ricorrente che gli atti impugnati erano illegittimi, in quanto sottoscritti da soggetti privi di potere in quanto decaduti, in forza della sentenza della Corte cost. del 17 marzo 2015, n.37. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente eccepisce l’omesso esame di un punto decisivo della controversia e la violazione dell’art.1362 cod. civ., avendo la C.T.R. omesso di prendere posizione in ordine alla questione, che aveva costituito oggetto di specifica discussione tra le parti, della qualificazione oggettiva e soggettiva dell’operazione interessata dal recupero d’imposta. Con il terzo motivo di ricorso la contribuente eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 53 e 54 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.) e dell’art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in quanto, nella fattispecie in esame, la cessione del brevetto non avrebbe potuto inquadrarsi nell’ipotesi prevista dall’art. 53, comma 2, lett. b), T.U.I.R., posto che l’inventore non possedeva la qualifica di imprenditore, e il corrispettivo della cessione non avrebbe potuto considerarsi come compenso delle proprie prestazioni professionali. 7. Così riassunti i motivi di ricorso, osserva la Corte quanto segue. 7.1. Il primo motivo è inammissibile. La questione della mancata sottoscrizione degli atti impugnati da parte del Capo dell’Ufficio, o comunque di soggetti validamente delegati, non è stata riproposta quale motivo di appello, e quindi su di essa si è formato il giudicato interno, ex art. 56 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Conseguentemente, la questione deve intendersi rinunciata, e non riproponibile in sede di legittimità. 7.2. Il secondo motivo è anch’esso inammissibile. R.G. N.26150/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la ricorrente che l’importo sottoposto a tassazione non sarebbe qualificabile come corrispettivo per la cessione di un brevetto, bensì sarebbe assimilabile ad una mera erogazione di concorso spese per la ricerca di un brevetto industriale in corso d’opera. In pratica, ritiene la ricorrente che la prestazione sia stata erogata solo al fine di finanziare una ricerca, che non ha fruttato alcun brevetto, ma semmai solo un “diritto al brevetto”. Sul punto va osservato, tuttavia, che la C.T.R., con accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, ha rilevato che l’affermazione della società contribuente che si trattassedi un semplice fondo spese per una ricerca da effettuare era “priva di qualsiasi supporto documentale”; al contrario, come evidenziato dalla controricorrente, la stessa [OSCURATO:SOCIETA]., nei propri documenti contabili, ha qualificato l’operazione come “cessione di brevetto”, conformemente, peraltro, al contenuto delle dichiarazioni emesse dagli stessi inventori in data 4 gennaio 2005 e 18 gennaio2005. 7.3. Infondato è inveceil terzo motivo di ricorso. Ed invero, sia che si tratti di “cessione di brevetto”, sia che si tratti di “cessione di diritto al brevetto”, si verifica, in ogni caso, una utilizzazione economica di un’opera dell’ingegno, di talché i relativi redditi sono considerati da lavoro autonomo assoggettati a tassazione ex art. 53, comma 2, lett. b), T.U.I.R. Come tali, essi sono assoggettati anche alla ritenuta d’acconto, prevista dall’art. 25 d.P.R.n. 600/1973, come correttamente ritenuto dalla C.T.R. 8. Consegue il rigetto del ricorso. Le spese di giudizio seguono la soccombenza della ricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo. P.Q.M. La Corte rigettail ricorso. R.G. N.26150/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:SOCIETA]. alla rifusione, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese e competenze del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 4.100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti proc essuali per il pagamento, da parte dellaricorrente, di un importo pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se d