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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 17446/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/9/2020 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente all'espulsione [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bergamo applicava ad [OSCURATO:PERSONA] - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - la pena di due anni, otto mesi di reclusione e 12.000 euro di multa in ordine alla violazione dell'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia, lamentando - con unica censura - l'inosservanza della legge penale, con particolare riguardo all'art. 86, d.P.R. n. 309 del 1990.

Il Tribunale - seppur tenuto - non avrebbe valutato affatto la pericolosità sociale dell'imputato, soggetto che trarrebbe sostentamento dalla cessione di stupefacenti e responsabile di una condotta di indubbia gravità e particolarmente articolata; una persona della quale, dunque, dovrebbe esser verificata la pericolosità sociale, nell'ottica della possibile espulsione dal territorio dello Stato, a pena espiata, ai sensi dell'art. 86 citato. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso risulta fondato.

4.1. L'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. prevede che il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

4.2. Ciò posto, è stato peraltro chiarito che la sentenza di patteggiamento che abbia omesso di applicare una misura di sicurezza non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., salvo si tratti di misura obbligatoria per legge in relazione al titolo di reato oggetto di imputazione, essendo in tal caso esperibile il ricorso per cassazione ai sensi della disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 21368 del 26/09/2019, Savin, Rv. 279348).

5. Tanto premesso, questa Corte ha già affermato (tra le altre, Sez. 4, n. 13599 del 26/02/2019, Attash, Rv. 276255) che la mancata valutazione da parte del giudice, nella sentenza di patteggiamento, della pericolosità in concreto del condannato straniero ai fini dell'espulsione dal territorio dello Stato, prevista dall'art. 86 cit., traducendosi nella violazione dell'obbligo delineato da tale disposizione, deve essere ricondotta proprio ai casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. e comporta l'annullamento con rinvio della sentenza limitatamente a tale punto, onde consentire al giudice di merito di operare detta valutazione, trattandosi di accertamento che deve essere condotto innanzitutto in sede di cognizione e solo successivamente in sede di esecuzione (In termini, tra le altre, Sez. 3, n. 19618 del 4/3/2021, Frikal, non massimata; Sez. 3, n. 15326 del 17/3/2021, Berisa, non massimata).4.4.

Alla stregua di tali principi, dunque, il Giudice deve procedere all'applicazione della misura di sicurezza in esame - questione estranea in sé all'accordo delle parti - previo accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale del condannato (come da sentenza Corte cost. n. 58 del 24 febbraio 1995).

5. La sentenza impugnata va quindi annullata limitatamente alla applicabilità dell'espulsione ai sensi dell'art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione sulla espulsione e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Bergamo.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/9/2020 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente all'espulsione [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bergamo applicava ad [OSCURATO:PERSONA] - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - la pena di due anni, otto mesi di reclusione e 12.000 euro di multa in ordine alla violazione dell'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia, lamentando - con unica censura - l'inosservanza della legge penale, con particolare riguardo all'art. 86, d.P.R. n. 309 del 1990. Il Tribunale - seppur tenuto - non avrebbe valutato affatto la pericolosità sociale dell'imputato, soggetto che trarrebbe sostentamento dalla cessione di stupefacenti e responsabile di una condotta di indubbia gravità e particolarmente articolata; una persona della quale, dunque, dovrebbe esser verificata la pericolosità sociale, nell'ottica della possibile espulsione dal territorio dello Stato, a pena espiata, ai sensi dell'art. 86 citato. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso risulta fondato. 4.1. L'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. prevede che il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 4.2. Ciò posto, è stato peraltro chiarito che la sentenza di patteggiamento che abbia omesso di applicare una misura di sicurezza non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., salvo si tratti di misura obbligatoria per legge in relazione al titolo di reato oggetto di imputazione, essendo in tal caso esperibile il ricorso per cassazione ai sensi della disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, Savin, Rv. 279348). 5. Tanto premesso, questa Corte ha già affermato (tra le altre, Sez. 4, n. 13599 del 26/02/2019, Attash, Rv. 276255) che la mancata valutazione da parte del giudice, nella sentenza di patteggiamento, della pericolosità in concreto del condannato straniero ai fini dell'espulsione dal territorio dello Stato, prevista dall'art. 86 cit., traducendosi nella violazione dell'obbligo delineato da tale disposizione, deve essere ricondotta proprio ai casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. e comporta l'annullamento con rinvio della sentenza limitatamente a tale punto, onde consentire al giudice di merito di operare detta valutazione, trattandosi di accertamento che deve essere condotto innanzitutto in sede di cognizione e solo successivamente in sede di esecuzione (In termini, tra le altre, Sez. 3, n. 19618 del 4/3/2021, Frikal, non massimata; Sez. 3, n. 15326 del 17/3/2021, Berisa, non massimata).4.4. Alla stregua di tali principi, dunque, il Giudice deve procedere all'applicazione della misura di sicurezza in esame - questione estranea in sé all'accordo delle parti - previo accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale del condannato (come da sentenza Corte cost. n. 58 del 24 febbraio 1995). 5. La sentenza impugnata va quindi annullata limitatamente alla applicabilità dell'espulsione ai sensi dell'art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione sulla espulsione e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Bergamo. Così deciso in Roma,
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