Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1907/2020
ECLI:EU:T:2020:621
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TJ0176_INF
Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 16 dicembre 2020 – [OSCURATO:SOCIETA] / ECHA
(causa T‑176/19)
«REACH – Valutazione delle sostanze – Uvasorb HEB – Decisione dell’ECHA con cui vengono richieste informazioni supplementari – Articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 – [OSCURATO:PERSONA] diretta a individuare gli eventuali prodotti della trasformazione o della degradazione di una sostanza – Proporzionalità – Necessità dello studio supplementare richiesto – Condizioni pertinenti e condizioni realistiche – Temperatura alle condizioni di studio – Errore manifesto di valutazione»
1.
Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Procedura di valutazione – Decisione con cui l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) chiede ulteriori informazioni nel contesto della valutazione di una sostanza – Necessità dello studio supplementare richiesto – Onere della prova incombente all’ECHA – Portata
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, art. 46, § 1, e allegato XIII)
(v. punti 44, 46, 53, 57)
2.
Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Procedura di valutazione – Decisione con cui l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) chiede ulteriori informazioni nel contesto della valutazione di una sostanza – Condizioni imposte per lo studio supplementare – Valutazione
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, allegato XIII)
(v. punti 70-73, 86)
[OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta a ottenere il parziale annullamento della decisione A-004-2017 della commissione di ricorso dell’ECHA, del 15 gennaio 2019, in quanto con essa veniva respinto il ricorso presentato dalla ricorrente avverso la decisione dell’ECHA del 20 dicembre 2016, con cui venivano richieste informazioni supplementari sulla sostanza uvasorb HEB e in quanto con essa veniva fissata la data limite per presentare tali informazioni al 22 ottobre 2020.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La [OSCURATO:SOCIETA] sopporterà le proprie spese nonché le spese sostenute dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), incluse quelle sostenute nell’ambito del procedimento sommario.
3)
La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese.