CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 13527/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], natera Napoli il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Napoli rigettava l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere la concessione di misure alternative alla detenzione in ordine a titolo esecutivo sospeso ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., osservando che l'interessato «risulta già essere in regime di AA.DD.» per altro titolo. 2. Ricorre il condannato per cassazione, c:on il ministero del suo difensore di fiducia, denunciando vizio di motivazione. Deduce il ricorrente che gli arresti domiciliari cautelari, considerati dal Tribunale di sorveglianza come astrattamente preclusivi della concessione delle invocate misure alternative, non sarebbero stati tali, in base alla giurisprudenza di questa Corte. Essi non erano comunque più vigenti al tempo della decisione impugnata, come vanamente rappresentato al giudice a quo. Nel separato procedimento penale, infatti, il giudice procedente aveva sostituito la misura custodiale con quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria sin dal 15 dicembre 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Per consolidata giurisprudenza di legittimità, lo stato di custodia cautelare per causa diversa da quella relativa al titolo in esecuzione, o dia eseguire, non è di per sé preclusivo della valutazione nel merito, e, qualora ne ricorrano i presupposti, dell'ammissione a una misura alternativa alla detenzione, incidendo semmai la detenzione cautelare solo sulla pratica possibilità di esecuzione della misura stessa, che va postergata alla cessazione della misura c:ustodiale (Sez. 1, n. 30973 del 04/06/2019, Alfardous, Rv. 276609-01; Sez. 1, n. 41754 del 16/09/2014, Cherni, Rv. 260523-01; Sez. 1, n. 4737 del 12/12/2013, dep. 2014, Pappalardo, Rv. 259024-01). Nella specie, peraltro, la detenzione cautelare era già cessata al tempo della decisione impugnata, come dal ricorrente specificamente dedotto e documentato e come altresì risultante dallo stesso titolo sospeso da eseguire. 2. Segue l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Napoli per la rinnovazione del giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Na