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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 maggio 2023

Cassazione n. 14385/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.17197/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 290, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ANDRIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:PERSONA] ISERNIA -intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

CAMPOBASSO n. 1271/2017depositata il 29/11/2017 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna con ricorso per cassazione, sorretto da due motivi, la sentenza n. 1271/2/17, depositata il 29 novembre 2017, con la quale la [OSCURATO:PERSONA] del Molise aveva dichiarato inammissibile il ricorso per la revocazione della sentenza n. 710/3/16, pronunciata dalla medesima [OSCURATO:PERSONA] di Campobasso il 17 marzo 2016 e depositata il 19 dicembre 2016, che aveva ritenuto fondato l’appello dell’Agenzia delle Entrate –[OSCURATO:PERSONA] di Isernia. 2.L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente va rilevato che il presente giudizio è connesso al giudizio avente ad oggetto il ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 710/3/16, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Campobasso il 17 marzo 201, presentato da [OSCURATO:PERSONA], iscritto al n. 16545/2017 R.G., e per il quale non è ancora stata fissata latrattazione.

Alla luce della depositata istanza di riunione, appare quindi opportuno disporre il rinvio a nuovo ruolo, ai fini della trattazione congiunta e dell’eventuale riunione con il ricorso iscritto al n. n. 16545/2017 R.G.

P.Q.M.

La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo del presente giudizio, ai fini della trattazione congiunta e dell’eventuale riunione del presente ricorso con il ricorso n.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.17197/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 290, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ANDRIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:PERSONA] ISERNIA -intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPOBASSO n. 1271/2017depositata il 29/11/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna con ricorso per cassazione, sorretto da due motivi, la sentenza n. 1271/2/17, depositata il 29 novembre 2017, con la quale la [OSCURATO:PERSONA] del Molise aveva dichiarato inammissibile il ricorso per la revocazione della sentenza n. 710/3/16, pronunciata dalla medesima [OSCURATO:PERSONA] di Campobasso il 17 marzo 2016 e depositata il 19 dicembre 2016, che aveva ritenuto fondato l’appello dell’Agenzia delle Entrate –[OSCURATO:PERSONA] di Isernia. 2.L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente va rilevato che il presente giudizio è connesso al giudizio avente ad oggetto il ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 710/3/16, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Campobasso il 17 marzo 201, presentato da [OSCURATO:PERSONA], iscritto al n. 16545/2017 R.G., e per il quale non è ancora stata fissata latrattazione. Alla luce della depositata istanza di riunione, appare quindi opportuno disporre il rinvio a nuovo ruolo, ai fini della trattazione congiunta e dell’eventuale riunione con il ricorso iscritto al n. n. 16545/2017 R.G. P.Q.M. La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo del presente giudizio, ai fini della trattazione congiunta e dell’eventuale riunione del presente ricorso con il ricorso n.
Sentenza Cassazione n. 14385/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris