CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 19625/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 21/11/2022 del Tribunale di Bolzano; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Bolzano ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], in relazione al delitto di illecita detenzione di sostanza stupefacente aggravato dall'ingente quantitativo, le pene principali e accessorie dallo stesso concordate con il pubblico ministero, disponendo altresì la confisca e la distruzione della droga e la confisca dell'automezzo a bordo della quale essa era stata occultata. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del [OSCURATO:PERSONA], avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato tre motivi di doglianza, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art.129 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità in punto di omessa pronunzia di sentenza di proscioglimento. Sostiene, in particolare, che il Tribunale, a fronte dalla richiesta di applicazione di pena formulata dalle parti, avrebbe illegittimamente omesso di argomentare, seppur in maniera sintetica, la mancata pronunzia di una decisione di proscioglimento, tanto più necessaria a seguito delle modifiche apportate al disposto dell'art. 629, comma 1, cod. proc. pen., per effetto delle quali la sentenza di "patteggiamento" è stata inclusa nel novero delle decisioni suscettive di revisione. 2.2. Con il secondo motivo si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., di violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. e 240 cod. pen. e di vizio di motivazione per carenza in punto di disposta confisca dell'automezzo utilizzato per trasportare lo stupefacente. Assume al riguardo che di detto veicolo, risultato di proprietà di un terzo estraneo al reato, non avrebbe potuto essere disposta la confisca, non avendo l'applicazione della misura di sicurezza formato oggetto di accordo tra le parti. 2.3. Con il terzo motivo lamenta infine, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 240, comma 3, cod. pen. e 100, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990. Rileva, in specie, che il veicolo de quo, in quanto appartenente a terzo, non avrebbe potuto essere assoggettato a confisca senza la previa instaurazione del contraddittorio con la parte alla quale il bene è ablato. 3. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del d.l. n. 105 del 2021, convertito dalla legge n. 126 del 2021 e, ancora, dall'art. 16 del d.l. n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato per le ragioni che di seguito si espongono.2. Destituito di fondamento è il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 129 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità in punto di omesso proscioglimento, sostenendo che nella decisione impugnata non sarebbe stato argomentato, neanche sinteticamente, il mancato proscioglimento dell'imputato, tanto più necessario a seguito della novellazione dell'art. 629, comma 1, cod. proc. pen. Ritiene il Collegio che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza impugnata presenti una sintetica, ma adeguata motivazione in ordine all'assenza di cause che avrebbero imposto il proscioglimento dell'imputato, che si rinviene, in specie, laddove si afferma «Va in primis rilevato che dagli atti non emerge alcun elemento su cui fondare una sentenza di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. (i fatti emergono chiaramente dalla c.n.r. della [OSCURATO:PERSONA] di Vipiteno e dalle analisi del L.A.S.S. di Laives dell'Arma dei Carabinieri: su segnalazione della Guardia di Finanza di Bari, il sig. [OSCURATO:PERSONA], a bordo di un autoarticolato composto da trattore stradale Scania e semirimorchio Schmiz da lui guidato, veniva fermato dalla Polstrada presso il casello autostradale di Bressannone. Da un controllo visivo dell'abitacolo emergeva immediatamente che alcune parti dei rivestimenti interni non erano assemblate correttamente. Perquisito il mezzo, nell'area sita posteriormente al lettino, sotto il frigo, aperto con l'ausilio di un tecnico della ditta Nordauto di Bressannone, venivano rinvenuto 30 panetti che all'esame scientifico risultavano essere cocaina del peso complessivo 30.093 grammi e con un principio attivo del 66,18%, peso del principio attivo 19.906.020 milligrammi, con dosi medie singole efficaci 132.707)». Orbene, il trascritto argomentato motivazionale risulta idoneo a supportare una sentenza di applicazione di pena, costituendo principio consolidato quello secondo cui «In tema di patteggiamento, la motivazione della sentenza in relazione alla mancanza dei presupposti per l'applicazione dell'art 129 cod. proc. pen. può anche essere meramente enunciativa, poiché la richiesta di applicazione della pena deve essere considerata come ammissione del fatto ed il giudice deve pronunciare sentenza di proscioglimento solo qualora dagli atti risultino elementi tali da imporre di superare la presunzione di colpevolezza che il legislatore ricollega proprio alla formulazione della richiesta di applicazione della pena» (in tal senso, da ultimo, Sez. 2, n. 41785 del 06/10/2015, Ayari, Rv. 264595-01). 3. Privi di pregio sono anche il secondo e il terzo motivo di ricorso, esaminabili congiuntamente perché all'evidenza connessi, con i quali, per un verso, si deduce violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 240 cod. pen. e vizio di motivazione per carenza in punto di disposta confisca del veicolo impiegato per il trasporto della droga, sostenendo che lo stesso, in quanto appartenente a un terzo estraneo, non avrebbe potuto essere assoggettato al provvedimento ablativo posto che l'applicazione della misura di sicurezza non aveva formato oggetto dell'accordo tra le parti e, per altro verso, ci si duole di violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 240, comma 3, cod. pen. e 100, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, assumendo che ostava altresì alla confisca del mezzo la mancata preventiva instaurazione del contraddittorio con la parte che ne aveva subito l'a blazione. Rileva innanzitutto il Collegio che, per effetto delle modifiche apportate all'art. 445, comma 1, cod. proc. pen. dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 134 del 2003, è consentito al giudice disporre la confisca anche nei casi in cui la sua applicazione non abbia formato oggetto dell'accordo tra le parti ed essa non sia prevista ex lege come obbligatoria, com'è - giusta la previsione dell'art. 240, comma 1, cod. pen. - nel caso dei beni che servirono o furono destinati a commettere il reato. Non è stata, quindi, disposta in violazione di legge, come sostenuto dal ricorrente, la confisca del trattore Scania nel cui abitacolo era stivato lo stupefacente, tanto più ove si consideri che tale statuizione risulta sorretta da sintetica, ma adeguata motivazione, in cui si è evidenziato che la modifica del mezzo era funzionale dell'occultamento della droga, in adesione all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui «In tema di patteggiamento, l'estensione dell'applicabilità della confisca, per effetto della legge n. 134 del 2003, a tutte le ipotesi previste dall'art. 240 cod. pen., e non più solo a quelle previste come ipotesi di confisca obbligatoria, impone al giudice di motivare le ragioni per cui ritiene di dover disporre la confisca di specifici beni sottoposti a sequestro, ovvero, in subordine, quelle per cui non ritiene attendibili le giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati» (in tal senso, ex multis, Sez. 2, n. 6618 del 21/01/2014, Fiocco, Rv. 258275-01). Tanto chiarito in via preliminare, è d'uopo altresì evidenziare, così passando al vaglio del terzo motivo di ricorso, che, nel caso concreto, il ricorrente, in quanto soggetto diverso dal proprietario del veicolo ablato, è privo di interesse alla sua restituzione, circostanza che rende palesemente infondata la doglianza nello specifico agitata. 4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi, in favore della Cassa delle ammende, la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle