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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 maggio 2024

Cassazione n. 27587/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria trasmessa dalla difesa con la quale è stata ribadita ulteriormente l'ammissibilità e la fondatezza dei motivi di ricorso; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché con i motivi diversi dal quarto replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche sia in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art 131 bis cp, sia in relazione al mancato riconoscimento della prevalenza delle generiche rispetto alla recidiva mentre con il quarto motivo lamenta l'omessa valutazione della richiesta di rinnovazione istruttoria avente ad oggetto l'acquisizione della ordinanza meglio descritta dalla relativa rubrica, rinnovazione tanto implicitamente quanto evidentemente ritenuta non necessaria perché inerente ad aspetto in fatto non dirimente rispetto alla ritenuta non applicabilità dell'alt 131 bis come si evince immediatamente dal tenure delle considerazioni spese a sostegno di tale ultima valutazione ostativa; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 31 maggio 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria trasmessa dalla difesa con la quale è stata ribadita ulteriormente l'ammissibilità e la fondatezza dei motivi di ricorso; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché con i motivi diversi dal quarto replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche sia in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art 131 bis cp, sia in relazione al mancato riconoscimento della prevalenza delle generiche rispetto alla recidiva mentre con il quarto motivo lamenta l'omessa valutazione della richiesta di rinnovazione istruttoria avente ad oggetto l'acquisizione della ordinanza meglio descritta dalla relativa rubrica, rinnovazione tanto implicitamente quanto evidentemente ritenuta non necessaria perché inerente ad aspetto in fatto non dirimente rispetto alla ritenuta non applicabilità dell'alt 131 bis come si evince immediatamente dal tenure delle considerazioni spese a sostegno di tale ultima valutazione ostativa; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 31 maggio 2024.
Sentenza Cassazione n. 27587/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris