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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 gennaio 2024

Cassazione n. 08080/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.34970/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrenti- contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. D AREZZO N. 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' ENNIO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- nonchécontro MINISTERO DELL'INTERNO, MINISTERO dell’ ECONOMIA e FINANZE, AGENZIA del DEMANIO - [OSCURATO:PERSONA] - , [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che li rappresenta e difende ex lege; -controricorrenti- nonchécontro PREFETTO dellaPROVINCIA [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 4511/2017depositata il 03/11/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto di citazione notificato il 13.5.2002, i germani Giovanni e [OSCURATO:PERSONA] chiedevano alla Corte di Appello di Napoli la declaratoria di illegittimità del decreto del Prefetto della Provincia di Napoli del 19.2.2002, prot. n. 40763/90, Sett.

B, notificato in data 12-17.4.2002, e di ogni altro atto sotteso, preordinato, connesso e comunque conseguente, con ogni pronuncia consequenziale; chiedevano, altresì, che venisse riconosciuto il loro diritto ad ottenere le differenze, a titolo di indennità di espropriazione e di occupazione e/o risarcimento del danno, nonché l’indennizzo loro dovuto per la procedura ablatoria relativa al 3º lotto della Circumvallazione esterna, opera ricompresa nel programma ex lege n. 219/1981, oggetto di convenzione con il Consorzio concessionario ED.lN.CA, risultando le indennità di cui ai depositi già effettuati inferiori al dovuto.

La Corte d’appello, con ordinanza del 5.2.2007, disponeva la sospensione del giudizio ex art. 295 cod. proc. civ., in attesa della definizione del processo pendente innanzi alla Corte di Cassazione avverso la sentenza della stessa Corte di appello n. 1765/2003, che aveva statuito in merito all’opposizione alla stima introdotta innanzi al Tribunale di Napoli sia dai ricorrenti che dal Consorzio con due distinte citazioni.

Con successiva ordinanza la Corte di merito sospendeva nuovamente il giudizio in attesa della definizione del processo introdotto innanzi al giudice amministrativo per la declaratoria di illegittimità del citato Decreto Prefettizio.

2. All’esito della definizione dei suddetti giudizi, rispettivamente con sentenza della Cassazione n.12671/2009 e del Consiglio di Stato n.4952/2015, e della riassunzione del giudizio da parte degli odierni ricorrenti, con sentenza n. 4511, pubblicata il 3.11.2017, la Corte di Appello di Napoli: a) riteneva che la cognizione sulla richiesta di declaratoria di illegittimità ovvero di annullamento del decreto del Prefetto della Provincia di Napoli del 19.2.2002, prot. n. 40763/90, Sett.

B, notificato in data 12-17.4.2002 e di ogni altro atto sotteso, preordinato, connesso e comunque conseguente, con ogni pronuncia consequenziale fosse devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, peraltro già adito e al riguardo pronunciatosi, sicché era inammissibile la relativa domanda; b) rilevava, alla luce delle pregresse vicende giudiziarie riferite dalle parti, che questa Corte di Cassazione, con sentenza n. 12671/2009 e, quindi, passata in giudicato, aveva dichiarato ammissibile la produzione in corso di causa da parte degli attori del decreto prefettizio e lo aveva definito “legittimo ed equiparabile ad un vero e proprio decreto di esproprio”; c) riteneva che la domanda avente ad oggetto la determinazione e liquidazione delle ulteriori indennità, asseritamente spettanti a seguito del suddetto decreto del Prefetto della Provincia di Napoli, introducesse, nel dibattito processuale, la rivisitazione, ormai preclusa stante il divieto del ne bis in idem, delle indennità connesse alla vicenda ablativa che quel decreto, rappresentato nel giudizio in corso dagli attori quale atto munito di propria autonoma funzione, aveva definitivamente concluso; in altri termini, quelle indennità, nel loro complesso e nella conclusiva misura, erano state già definitivamente riconosciute dal giudice ordinario e determinate a favore degli aventi diritto, ai quali null’altro poteva, pertanto, essere attribuito. 3.Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi, resistito con distinti controricorsi da [OSCURATO:SOCIETA]., dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Ministero dell’Interno - Ministero dell’Economia e delle Finanze- Agenzia del Demanio, ed infine dal Consorzio ED.IN.CA. in liquidazione.

E’ rimasto intimato il Prefetto della Provincia di Napoli. 4.Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ..

I ricorrenti e le parti controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] s. p.a. e Consorzio ED.IN.CA. hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorrenti denunciano: i ) con il primo motivo la “ violazione e falsa applicazione dell’art. 21 septies della l. 241/1990, dell’art. 42- bis del D.P.R. n. 327/2001, dell’art. 2909 cod. civ., degli artt. 103, comma 1, 24 e 111 Cost., dell’art. 7 c. p.a.; in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 cod. proc. civ.”, per avere la Corte di appello ritenuto che con la sentenza della medesima Corte n. 1765/2003 si fosse formato il giudicato sulla validità del decreto prefettizio del 19-2-2002, mentre, ad avviso dei ricorrenti, sulla nullità del decreto prefettizio in questione né il [OSCURATO:PERSONA] né il [OSCURATO:PERSONA] si erano esplicitamente o implicitamente pronunciati; inoltre deducono che la Corte di appello aveva ritenuto che la giurisdizione sulla domanda di nullità del decreto prefettizio appartenesse alla giurisdizione amministrativa, benché si discutesse della determinazione delle indennità ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, materia di giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA]; ii) con il secondo motivo la “Violazione e falsa applicazione dell’art.2909 cod. civ., dell’art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, degli artt.24, 113, 111 e 117 Cost., dell’art. 1 prot. add.

CEDU, degli artt. 6 e 13 CEDU, dell’art. 19 TUE, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.”, per non avere la Corte di merito considerato che il presente giudizio ha sia petitum che causa petendi, sia parti del tutto diversi, ad eccezione del Consorzio ED.IN.CA., da quelli relativi ai due giudizi riuniti di opposizione alla stima decisi con la sentenza n. 1765/2003 della Corte di Appello di Napoli, con la conseguenza che tale pronuncia non potrebbe costituire un impedimento per la decisione del presente giudizio, avendo, pertanto, errato la Corte di Appello nel ritenere che la sentenza n. 1765/2003 contenesse un giudicato esterno preclusivo alla decisione sulla domanda oggetto del presente giudizio; inoltre deducono che la Corte territoriale non aveva tenuto in alcuna considerazione il fatto che con la sentenza n. 1765/2003 non era stato in alcun modo affermato che le indennità determinate in quella sede erano le uniche definitivamente spettanti agli attuali ricorrenti; iii) con il terzo motivo la “violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., dell’art. 111, comma 6, Cost., dell’art. 92 cod. proc. civ. e dell’art. 4, comma 2, del D.M. n. 55/2014, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.”, per avere la Corte di appello omesso di indicare specificatamente i destinatari del pagamento delle spese processuali, nonché per aver omesso di rilevare e valutare la presenza, nella fattispecie, di giusti motivi che avrebbero consentito la compensazione delle spese; ad avviso dei ricorrenti, la statuizione sulle spese di lite impugnata è, altresì, illegittima in quanto la parte sostanziale non coinciderebbe con la parte destinataria del pagamento delle spese.

2. I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono in parte inammissibili e in parte infondati.

2.1. Occorre, in primo luogo, ricostruire sinteticamente le vicende processuali, anche precedenti al presente giudizio, che hanno caratterizzato la fattispecie in esame.

Il primo procedimento, promosso dagli odierni ricorrenti nel 1994 davanti al Tribunale di Napoli, si concludeva con la pronuncia di questa Corte n.12671/2009, che rigettava il ricorso degli Attingenti e quello del Consorzio, confermando la sentenza della Corte d’appello di Napoli n.1765/2003.

Per quel che ora interessa, con detta ultima sentenza la Corte napoletana, preso atto che nelle more del giudizio d’appello era intervenuto il decreto del Prefetto della Provincia di Napoli n. 407621/I Sett.

B del 19/02/2002, con il quale la proprietà dei terreni, già appartenenti agli odierni ricorrenti, veniva trasferita al Demanio dello Stato, riteneva detto decreto “legittimo ed equiparabile ad un vero e proprio decreto di esproprio” e confermava la liquidazione effettuata dal Tribunale della indennità di espropriazione, dell’indennizzo da deprezzamento e dell’indennità di occupazione dovuti alle parti private, odierni ricorrenti, ordinando il deposito della complessiva somma di €239.161,90, come sopra determinata, presso la [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti.

Il secondo procedimento, che è quello di cui ora si tratta, era instaurato avanti alla Corte d’appello di Napoli dagli odierni ricorrenti nel maggio 2002, mentre era ancora pendente il primo procedimento in grado di appello, riguarda sempre lo stesso decreto prefettizio del 2002, che viene, tuttavia, qualificato dalle parti private come decreto di acquisizione sanante.

Nel grado d’appello il giudizio è stato sospeso per due volte, una prima in attesa della definizione del procedimento di cui si è appena detto, vale a dire di quello conclusosi con la pronuncia di questa Corte n.12671/2009, e una seconda volta in attesa della definizione anche del terzo procedimento, pendente avanti al G.A..

Infatti gli odierni ricorrenti, dopo meno di un mese (pag.6 ricorso) dall’introduzione del secondo procedimento, che, si ripete, è quello di cui ora si tratta, adivano il T.A.R.

Campania – Napoli - chiedendo l’annullamento dello stesso decreto prefettizio del 2002. [OSCURATO:PERSONA] adito – dopo aver disposto incombenti istruttori – dichiarava: “

1. il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla richiesta di rideterminazione della giusta indennità;

2. per la restante parte, inammissibile per carenza di interesse, stante l'omessa, tempestiva impugnazione degli atti presupposti, ed in particolare dell'ordinanza 1770/EST del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale è stata dichiarata la pubblica utilità delle opere”.

Il giudizio amministrativo si concludeva con la sentenza del Consiglio di Stato n.4952/2015, emessa nei confronti di tutti gli odierni controricorrenti e intimati, che dichiarava l’appello proposto dagli odierni ricorrenti irricevibile in quanto tardivamente proposto.

2.2. I giudicati a cui si riferisce la sentenza ora impugnata, sono, per l’appunto, la citata pronuncia di questa Corte (Cass.12671/2009) e quella del Consiglio di Stato (sentenza n. 4952/2015, avente ad oggetto “la domanda di annullamento del decreto del Prefetto della Provincia di Napoli del 19.02.2002, prot. n. 40763/I, Sett.

B, notificato in data 17.4.2002 con il quale si è conclusa la procedura espropriativa riguardante terreni di proprietà degli appellanti”-pag. 3 della citata sentenza).

Ora, dalla sintesi che precede emerge in tutta evidenza l’identità della vicenda ablatoria, conseguita al decreto prefettizio del 2002, sottoposta alla cognizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo nei due procedimenti in relazione ai quali la Corte d’appello ha ravvisato il ne bis in idem.

I ricorrenti, nel censurare detta statuizione, invero non trascrivono, né riassumono compiutamente e con sufficiente specificità le precise domande, il petitum e la causa petendi (intese anche quali argomentazioni dedotte a sostegno) dedotte nel giudizio di merito di cui ora si tratta, con tutto ciò che ne consegue in termini di inammissibilità delle doglianze.

Ad ogni buon conto, le conclusioni rassegnate dagli odierni ricorrenti sono così trascritte nella sentenza impugnata (pag. 5 - non si rinviene nel ricorso censura in ordine alla correttezza di detta trascrizione): ” 1) dichiarare la nullità e comunque l’illegittimità del decreto prefettizio sopra indicato (nota est. decreto del prefetto della provincia di Napoli del 19-2-2002 prot.

N.40763/I sett.

B); 2) gradatamente dichiarare che gli importi di cui al deposito indicato in esso è inferiore al dovuto per tutte le indennità di loro competenza, determinandone l’ammontare nella misura dovuta”.Nella sentenza impugnata si dà peraltro atto che la Corte di merito aveva invitato gli odierni ricorrenti a rendere chiarimenti sull’oggetto della domanda (cfr. pag.5) e all’esito i ricorrenti avevano “ribadito le loro richieste”.

2.3. Ciò posto, correttamente la Corte di merito ha statuito l’inammissibilità del primo capo di domanda, stante il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in punto di illegittimità del decreto prefettizio, peraltro già impugnato dai ricorrenti nella “sua naturale sede giurisdizionale”, ossia avanti al giudice amministrativo, al quale essi avevano chiesto l’annullamento dello stesso decreto prefettizio, senza ottenerlo.

Le deduzioni svolte al riguardo in ricorso, nel quale si dà atto finanche che il T.A.R. aveva accertato l’evidente funzione ablatoria del decreto prefettizio del 1992 (pag.15 ricorso), sono generiche ed inconferenti, posto che la questione sottoposta allo scrutinio del giudice amministrativo era proprio l’impugnazione per illegittimità di quello stesso decreto.

2.4. Con il secondo capo di domanda gli odierni ricorrenti chiedevano, e chiedono, il pagamento di ulteriori somme, invero non quantificate, dovute per l’ablazione dei loro beni, prospettando che il noto decreto prefettizio del 2002 abbia in realtà natura di provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis T.U.E..

Posto che la domanda, così formulata, rispetto alle pretese già azionate e coperte da giudicato esterno, presuppone solo una diversa qualificazione in jure del titolo posto a fondamento dei diritti ora azionati (cfr. in fattispecie sovrapponibile Cass.1586/2020), in ogni caso è dirimente il rilievo, evidenziato anche dalla difesa degli Enti pubblici, che, secondo la citata sentenza della Corte d’appello di Napoli del 2003, il decreto prefettizio del 2002 era stato emesso del tutto legittimamente in data 19-2-2002 perché nella specie il legislatore aveva reso legittimo tutto il periodo di occupazione fino al 31-12-2003 (vedi pag.11 sent. Cass.12671/2009), sicché, contrariamente a quanto adducono i ricorrenti, le pronunce citate sono esplicite nel senso appena precisato ed anche nel collegare indissolubilmente le indennità riconosciute alle parti private al suddetto titolo di trasferimento della proprietà.

Ora, la domanda di cui trattasi è qualificata in jure dai ricorrenti come riconducibile alla fattispecie della cd. acquisizione sanante, benché fondata sul medesimo titolo ablatorio (decreto prefettizio del 2002) oggetto degli altri giudizi, e, in quanto tale, sollecita un accertamento che si pone in irriducibile contrasto con quello di una situazione preesistente all’ablazione ritenuta del tutto legittima dalla citata pronuncia del 2003 passata in giudicato.

Com’è noto, il provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis citato è volto a ripristinare, con effetto ex nunc, la legalità amministrativa violata (tra le tante Consiglio di Stato, Sez.

IV, 6255/2021; Cass.18780/2021).

Dunque, il decreto prefettizio non può essere ora qualificato come provvedimento emesso in sanatoria, perché ciò presupporrebbe la preesistenza di una vicenda espropriativa illecita o illegittima, il che non è in base alla citata sentenza passata in giudicato.

Così inquadrata la fattispecie, sussiste un nesso imprescindibile di dipendenza delle situazioni fattuali e giuridiche sottese alla “nuova prospettazione” ora in scrutinio rispetto a quelle inerenti allo stesso titolo ablatorio, come valutate nella sentenza del 2003 della stessa Corte d’appello: il giudicato espresso da quest’ultima pronuncia contiene un’affermazione di verità (legittimità della vicenda espropriativa a conclusione della quale è stato emesso, altrettanto legittimamente, il decreto prefettizio del 2002) che non ammette un diverso, opposto accertamento (illegittimità/illiceità della medesima vicenda espropriativa antedecreto del 2002).

Identiche considerazioni valgono anche per il giudicato amministrativo, che a sua volta si è basato sul giudicato esterno di cui alle citate sentenze del 2003 della Corte d’appello di Napoli e del 2009 di questa Corte.

2.5. In quest’ottica, considerato che tutti gli odierni intimati avevano partecipato ai giudizi amministrativi, mentre a quello civile solo il Consorzio e la P.C.M., va osservato che il giudicato spiega anche efficacia riflessa nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo (Cass. 18062/2019).

Come chiarito da questa Corte (da ultimo Cass. 5377/2023), la sentenza passata in giudicato ha un'efficacia diretta tra le parti, i loro eredi ed aventi causa e una riflessa, poiché, quale affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche anche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo in cui è stata resa, se titolari di diritti dipendenti dalla (o comunque subordinati alla) situazione definita in quella lite.

2.6. Alla stregua delle considerazioni che precedono, le censure sono inammissibili sotto i profili evidenziati e sono, altresì, infondate nella parte in cui denunciano la violazione dell’art.2909 cod. civ., insussistente per quanto si è detto sulla vincolatività dei giudicati esterni, e di conseguenza sono infondate anche nella parte in cui denunciano la violazione delle altre norme indicate nelle rubriche dei due motivi.

3. Il terzo motivo è inammissibile perché le parti vittoriose, a cui favore è stata disposta la rifusione delle spese di lite, sono inequivocabilmente quelle “resistenti”, come indicate nell’epigrafe della sentenza impugnata e sufficientemente individuate in base ai rispettivi difensori di ciascuna, e nello specifico è chiaramente da intendersi raggruppata come unica parte destinataria della liquidazione delle spese quella composta dalle Amministrazioni difese dall’Avvocatura dello Stato, in ossequio a quanto previsto dall’art. 4 del d.m. 44/2014.

Parimenti inammissibile è la doglianza riferita alla mancata compensazione delle spese di lite, atteso che, secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (Cass. 24502/2017; Cass. 8412/2017; Cass. 17816/2019).

Nella specie, la Corte d’appello ha fatto corretta applicazione del principio generale di soccombenza e, in particolare, di quello di causalità, considerato l’esito della lite, nonché considerato che, sebbene i giudicati siano intervenuti nel corso di giudizio di merito, è riconducibile all’iniziativa dei ricorrenti la riassunzione dello stesso giudizio dopo la definizione degli altri procedimenti di cui si è detto, ribadita l’insindacabilità, in sede di legittimità, della valutazione discrezionale del giudice di merito circa la compensazione delle spese processuali in base a l suesposto principio.

Non ricorrono i presupposti per la condanna dei ricorrenti ai sensi dell’art.96, comma 3, cod. proc. civ. sollecitata da [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto non è riscontrabile una condotta degli stessi oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo" (cfr. Cass. 20018/2020), stante la complessità delle vicende processuali e sostanziali oggetto del contendere.

4. In conclusione, il ricorso deve essere complessivamente rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore di ciascuna parte controricorrente, come in dispositivo, mentre nulla va disposto circa le spese di lite nei confronti della parte rimasta intimata, Prefetto della Provincia di Napoli.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto (Cass.

SU 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna le parti ricorrenti al pagamento in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. delle spese del presente giudizio, che liquida in € 8.200,00, di cui €200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge; condanna le parti ricorrenti al pagamento in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero dell’Interno- Ministero dell’Economia e delle Finanze - Agenzia del Demanio delle spese del presente giudizio, che liquida in € 7.000,00, oltre spese prenotate a debito; condanna le parti ricorrenti al pagamento in favore di Consorzio ED.IN.CA. delle spese del presente giudizio, che liquida in € 8.200,00, di cui €200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.34970/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrenti- contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. D AREZZO N. 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' ENNIO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- nonchécontro MINISTERO DELL'INTERNO, MINISTERO dell’ ECONOMIA e FINANZE, AGENZIA del DEMANIO - [OSCURATO:PERSONA] - , [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che li rappresenta e difende ex lege; -controricorrenti- nonchécontro PREFETTO dellaPROVINCIA [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 4511/2017depositata il 03/11/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto di citazione notificato il 13.5.2002, i germani Giovanni e [OSCURATO:PERSONA] chiedevano alla Corte di Appello di Napoli la declaratoria di illegittimità del decreto del Prefetto della Provincia di Napoli del 19.2.2002, prot. n. 40763/90, Sett. B, notificato in data 12-17.4.2002, e di ogni altro atto sotteso, preordinato, connesso e comunque conseguente, con ogni pronuncia consequenziale; chiedevano, altresì, che venisse riconosciuto il loro diritto ad ottenere le differenze, a titolo di indennità di espropriazione e di occupazione e/o risarcimento del danno, nonché l’indennizzo loro dovuto per la procedura ablatoria relativa al 3º lotto della Circumvallazione esterna, opera ricompresa nel programma ex lege n. 219/1981, oggetto di convenzione con il Consorzio concessionario ED.lN.CA, risultando le indennità di cui ai depositi già effettuati inferiori al dovuto. La Corte d’appello, con ordinanza del 5.2.2007, disponeva la sospensione del giudizio ex art. 295 cod. proc. civ., in attesa della definizione del processo pendente innanzi alla Corte di Cassazione avverso la sentenza della stessa Corte di appello n. 1765/2003, che aveva statuito in merito all’opposizione alla stima introdotta innanzi al Tribunale di Napoli sia dai ricorrenti che dal Consorzio con due distinte citazioni. Con successiva ordinanza la Corte di merito sospendeva nuovamente il giudizio in attesa della definizione del processo introdotto innanzi al giudice amministrativo per la declaratoria di illegittimità del citato Decreto Prefettizio. 2. All’esito della definizione dei suddetti giudizi, rispettivamente con sentenza della Cassazione n.12671/2009 e del Consiglio di Stato n.4952/2015, e della riassunzione del giudizio da parte degli odierni ricorrenti, con sentenza n. 4511, pubblicata il 3.11.2017, la Corte di Appello di Napoli: a) riteneva che la cognizione sulla richiesta di declaratoria di illegittimità ovvero di annullamento del decreto del Prefetto della Provincia di Napoli del 19.2.2002, prot. n. 40763/90, Sett. B, notificato in data 12-17.4.2002 e di ogni altro atto sotteso, preordinato, connesso e comunque conseguente, con ogni pronuncia consequenziale fosse devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, peraltro già adito e al riguardo pronunciatosi, sicché era inammissibile la relativa domanda; b) rilevava, alla luce delle pregresse vicende giudiziarie riferite dalle parti, che questa Corte di Cassazione, con sentenza n. 12671/2009 e, quindi, passata in giudicato, aveva dichiarato ammissibile la produzione in corso di causa da parte degli attori del decreto prefettizio e lo aveva definito “legittimo ed equiparabile ad un vero e proprio decreto di esproprio”; c) riteneva che la domanda avente ad oggetto la determinazione e liquidazione delle ulteriori indennità, asseritamente spettanti a seguito del suddetto decreto del Prefetto della Provincia di Napoli, introducesse, nel dibattito processuale, la rivisitazione, ormai preclusa stante il divieto del ne bis in idem, delle indennità connesse alla vicenda ablativa che quel decreto, rappresentato nel giudizio in corso dagli attori quale atto munito di propria autonoma funzione, aveva definitivamente concluso; in altri termini, quelle indennità, nel loro complesso e nella conclusiva misura, erano state già definitivamente riconosciute dal giudice ordinario e determinate a favore degli aventi diritto, ai quali null’altro poteva, pertanto, essere attribuito. 3.Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi, resistito con distinti controricorsi da [OSCURATO:SOCIETA]., dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Ministero dell’Interno - Ministero dell’Economia e delle Finanze- Agenzia del Demanio, ed infine dal Consorzio ED.IN.CA. in liquidazione. E’ rimasto intimato il Prefetto della Provincia di Napoli. 4.Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. I ricorrenti e le parti controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] s. p.a. e Consorzio ED.IN.CA. hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorrenti denunciano: i ) con il primo motivo la “ violazione e falsa applicazione dell’art. 21 septies della l. 241/1990, dell’art. 42- bis del D.P.R. n. 327/2001, dell’art. 2909 cod. civ., degli artt. 103, comma 1, 24 e 111 Cost., dell’art. 7 c. p.a.; in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 cod. proc. civ.”, per avere la Corte di appello ritenuto che con la sentenza della medesima Corte n. 1765/2003 si fosse formato il giudicato sulla validità del decreto prefettizio del 19-2-2002, mentre, ad avviso dei ricorrenti, sulla nullità del decreto prefettizio in questione né il [OSCURATO:PERSONA] né il [OSCURATO:PERSONA] si erano esplicitamente o implicitamente pronunciati; inoltre deducono che la Corte di appello aveva ritenuto che la giurisdizione sulla domanda di nullità del decreto prefettizio appartenesse alla giurisdizione amministrativa, benché si discutesse della determinazione delle indennità ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, materia di giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA]; ii) con il secondo motivo la “Violazione e falsa applicazione dell’art.2909 cod. civ., dell’art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, degli artt.24, 113, 111 e 117 Cost., dell’art. 1 prot. add. CEDU, degli artt. 6 e 13 CEDU, dell’art. 19 TUE, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.”, per non avere la Corte di merito considerato che il presente giudizio ha sia petitum che causa petendi, sia parti del tutto diversi, ad eccezione del Consorzio ED.IN.CA., da quelli relativi ai due giudizi riuniti di opposizione alla stima decisi con la sentenza n. 1765/2003 della Corte di Appello di Napoli, con la conseguenza che tale pronuncia non potrebbe costituire un impedimento per la decisione del presente giudizio, avendo, pertanto, errato la Corte di Appello nel ritenere che la sentenza n. 1765/2003 contenesse un giudicato esterno preclusivo alla decisione sulla domanda oggetto del presente giudizio; inoltre deducono che la Corte territoriale non aveva tenuto in alcuna considerazione il fatto che con la sentenza n. 1765/2003 non era stato in alcun modo affermato che le indennità determinate in quella sede erano le uniche definitivamente spettanti agli attuali ricorrenti; iii) con il terzo motivo la “violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., dell’art. 111, comma 6, Cost., dell’art. 92 cod. proc. civ. e dell’art. 4, comma 2, del D.M. n. 55/2014, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.”, per avere la Corte di appello omesso di indicare specificatamente i destinatari del pagamento delle spese processuali, nonché per aver omesso di rilevare e valutare la presenza, nella fattispecie, di giusti motivi che avrebbero consentito la compensazione delle spese; ad avviso dei ricorrenti, la statuizione sulle spese di lite impugnata è, altresì, illegittima in quanto la parte sostanziale non coinciderebbe con la parte destinataria del pagamento delle spese. 2. I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono in parte inammissibili e in parte infondati. 2.1. Occorre, in primo luogo, ricostruire sinteticamente le vicende processuali, anche precedenti al presente giudizio, che hanno caratterizzato la fattispecie in esame. Il primo procedimento, promosso dagli odierni ricorrenti nel 1994 davanti al Tribunale di Napoli, si concludeva con la pronuncia di questa Corte n.12671/2009, che rigettava il ricorso degli Attingenti e quello del Consorzio, confermando la sentenza della Corte d’appello di Napoli n.1765/2003. Per quel che ora interessa, con detta ultima sentenza la Corte napoletana, preso atto che nelle more del giudizio d’appello era intervenuto il decreto del Prefetto della Provincia di Napoli n. 407621/I Sett. B del 19/02/2002, con il quale la proprietà dei terreni, già appartenenti agli odierni ricorrenti, veniva trasferita al Demanio dello Stato, riteneva detto decreto “legittimo ed equiparabile ad un vero e proprio decreto di esproprio” e confermava la liquidazione effettuata dal Tribunale della indennità di espropriazione, dell’indennizzo da deprezzamento e dell’indennità di occupazione dovuti alle parti private, odierni ricorrenti, ordinando il deposito della complessiva somma di €239.161,90, come sopra determinata, presso la [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti. Il secondo procedimento, che è quello di cui ora si tratta, era instaurato avanti alla Corte d’appello di Napoli dagli odierni ricorrenti nel maggio 2002, mentre era ancora pendente il primo procedimento in grado di appello, riguarda sempre lo stesso decreto prefettizio del 2002, che viene, tuttavia, qualificato dalle parti private come decreto di acquisizione sanante. Nel grado d’appello il giudizio è stato sospeso per due volte, una prima in attesa della definizione del procedimento di cui si è appena detto, vale a dire di quello conclusosi con la pronuncia di questa Corte n.12671/2009, e una seconda volta in attesa della definizione anche del terzo procedimento, pendente avanti al G.A.. Infatti gli odierni ricorrenti, dopo meno di un mese (pag.6 ricorso) dall’introduzione del secondo procedimento, che, si ripete, è quello di cui ora si tratta, adivano il T.A.R. Campania – Napoli - chiedendo l’annullamento dello stesso decreto prefettizio del 2002. [OSCURATO:PERSONA] adito – dopo aver disposto incombenti istruttori – dichiarava: “ 1. il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla richiesta di rideterminazione della giusta indennità; 2. per la restante parte, inammissibile per carenza di interesse, stante l'omessa, tempestiva impugnazione degli atti presupposti, ed in particolare dell'ordinanza 1770/EST del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale è stata dichiarata la pubblica utilità delle opere”. Il giudizio amministrativo si concludeva con la sentenza del Consiglio di Stato n.4952/2015, emessa nei confronti di tutti gli odierni controricorrenti e intimati, che dichiarava l’appello proposto dagli odierni ricorrenti irricevibile in quanto tardivamente proposto. 2.2. I giudicati a cui si riferisce la sentenza ora impugnata, sono, per l’appunto, la citata pronuncia di questa Corte (Cass.12671/2009) e quella del Consiglio di Stato (sentenza n. 4952/2015, avente ad oggetto “la domanda di annullamento del decreto del Prefetto della Provincia di Napoli del 19.02.2002, prot. n. 40763/I, Sett. B, notificato in data 17.4.2002 con il quale si è conclusa la procedura espropriativa riguardante terreni di proprietà degli appellanti”-pag. 3 della citata sentenza). Ora, dalla sintesi che precede emerge in tutta evidenza l’identità della vicenda ablatoria, conseguita al decreto prefettizio del 2002, sottoposta alla cognizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo nei due procedimenti in relazione ai quali la Corte d’appello ha ravvisato il ne bis in idem. I ricorrenti, nel censurare detta statuizione, invero non trascrivono, né riassumono compiutamente e con sufficiente specificità le precise domande, il petitum e la causa petendi (intese anche quali argomentazioni dedotte a sostegno) dedotte nel giudizio di merito di cui ora si tratta, con tutto ciò che ne consegue in termini di inammissibilità delle doglianze. Ad ogni buon conto, le conclusioni rassegnate dagli odierni ricorrenti sono così trascritte nella sentenza impugnata (pag. 5 - non si rinviene nel ricorso censura in ordine alla correttezza di detta trascrizione): ” 1) dichiarare la nullità e comunque l’illegittimità del decreto prefettizio sopra indicato (nota est. decreto del prefetto della provincia di Napoli del 19-2-2002 prot. N.40763/I sett. B); 2) gradatamente dichiarare che gli importi di cui al deposito indicato in esso è inferiore al dovuto per tutte le indennità di loro competenza, determinandone l’ammontare nella misura dovuta”.Nella sentenza impugnata si dà peraltro atto che la Corte di merito aveva invitato gli odierni ricorrenti a rendere chiarimenti sull’oggetto della domanda (cfr. pag.5) e all’esito i ricorrenti avevano “ribadito le loro richieste”. 2.3. Ciò posto, correttamente la Corte di merito ha statuito l’inammissibilità del primo capo di domanda, stante il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in punto di illegittimità del decreto prefettizio, peraltro già impugnato dai ricorrenti nella “sua naturale sede giurisdizionale”, ossia avanti al giudice amministrativo, al quale essi avevano chiesto l’annullamento dello stesso decreto prefettizio, senza ottenerlo. Le deduzioni svolte al riguardo in ricorso, nel quale si dà atto finanche che il T.A.R. aveva accertato l’evidente funzione ablatoria del decreto prefettizio del 1992 (pag.15 ricorso), sono generiche ed inconferenti, posto che la questione sottoposta allo scrutinio del giudice amministrativo era proprio l’impugnazione per illegittimità di quello stesso decreto. 2.4. Con il secondo capo di domanda gli odierni ricorrenti chiedevano, e chiedono, il pagamento di ulteriori somme, invero non quantificate, dovute per l’ablazione dei loro beni, prospettando che il noto decreto prefettizio del 2002 abbia in realtà natura di provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis T.U.E.. Posto che la domanda, così formulata, rispetto alle pretese già azionate e coperte da giudicato esterno, presuppone solo una diversa qualificazione in jure del titolo posto a fondamento dei diritti ora azionati (cfr. in fattispecie sovrapponibile Cass.1586/2020), in ogni caso è dirimente il rilievo, evidenziato anche dalla difesa degli Enti pubblici, che, secondo la citata sentenza della Corte d’appello di Napoli del 2003, il decreto prefettizio del 2002 era stato emesso del tutto legittimamente in data 19-2-2002 perché nella specie il legislatore aveva reso legittimo tutto il periodo di occupazione fino al 31-12-2003 (vedi pag.11 sent. Cass.12671/2009), sicché, contrariamente a quanto adducono i ricorrenti, le pronunce citate sono esplicite nel senso appena precisato ed anche nel collegare indissolubilmente le indennità riconosciute alle parti private al suddetto titolo di trasferimento della proprietà. Ora, la domanda di cui trattasi è qualificata in jure dai ricorrenti come riconducibile alla fattispecie della cd. acquisizione sanante, benché fondata sul medesimo titolo ablatorio (decreto prefettizio del 2002) oggetto degli altri giudizi, e, in quanto tale, sollecita un accertamento che si pone in irriducibile contrasto con quello di una situazione preesistente all’ablazione ritenuta del tutto legittima dalla citata pronuncia del 2003 passata in giudicato. Com’è noto, il provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis citato è volto a ripristinare, con effetto ex nunc, la legalità amministrativa violata (tra le tante Consiglio di Stato, Sez. IV, 6255/2021; Cass.18780/2021). Dunque, il decreto prefettizio non può essere ora qualificato come provvedimento emesso in sanatoria, perché ciò presupporrebbe la preesistenza di una vicenda espropriativa illecita o illegittima, il che non è in base alla citata sentenza passata in giudicato. Così inquadrata la fattispecie, sussiste un nesso imprescindibile di dipendenza delle situazioni fattuali e giuridiche sottese alla “nuova prospettazione” ora in scrutinio rispetto a quelle inerenti allo stesso titolo ablatorio, come valutate nella sentenza del 2003 della stessa Corte d’appello: il giudicato espresso da quest’ultima pronuncia contiene un’affermazione di verità (legittimità della vicenda espropriativa a conclusione della quale è stato emesso, altrettanto legittimamente, il decreto prefettizio del 2002) che non ammette un diverso, opposto accertamento (illegittimità/illiceità della medesima vicenda espropriativa antedecreto del 2002). Identiche considerazioni valgono anche per il giudicato amministrativo, che a sua volta si è basato sul giudicato esterno di cui alle citate sentenze del 2003 della Corte d’appello di Napoli e del 2009 di questa Corte. 2.5. In quest’ottica, considerato che tutti gli odierni intimati avevano partecipato ai giudizi amministrativi, mentre a quello civile solo il Consorzio e la P.C.M., va osservato che il giudicato spiega anche efficacia riflessa nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo (Cass. 18062/2019). Come chiarito da questa Corte (da ultimo Cass. 5377/2023), la sentenza passata in giudicato ha un'efficacia diretta tra le parti, i loro eredi ed aventi causa e una riflessa, poiché, quale affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche anche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo in cui è stata resa, se titolari di diritti dipendenti dalla (o comunque subordinati alla) situazione definita in quella lite. 2.6. Alla stregua delle considerazioni che precedono, le censure sono inammissibili sotto i profili evidenziati e sono, altresì, infondate nella parte in cui denunciano la violazione dell’art.2909 cod. civ., insussistente per quanto si è detto sulla vincolatività dei giudicati esterni, e di conseguenza sono infondate anche nella parte in cui denunciano la violazione delle altre norme indicate nelle rubriche dei due motivi. 3. Il terzo motivo è inammissibile perché le parti vittoriose, a cui favore è stata disposta la rifusione delle spese di lite, sono inequivocabilmente quelle “resistenti”, come indicate nell’epigrafe della sentenza impugnata e sufficientemente individuate in base ai rispettivi difensori di ciascuna, e nello specifico è chiaramente da intendersi raggruppata come unica parte destinataria della liquidazione delle spese quella composta dalle Amministrazioni difese dall’Avvocatura dello Stato, in ossequio a quanto previsto dall’art. 4 del d.m. 44/2014. Parimenti inammissibile è la doglianza riferita alla mancata compensazione delle spese di lite, atteso che, secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (Cass. 24502/2017; Cass. 8412/2017; Cass. 17816/2019). Nella specie, la Corte d’appello ha fatto corretta applicazione del principio generale di soccombenza e, in particolare, di quello di causalità, considerato l’esito della lite, nonché considerato che, sebbene i giudicati siano intervenuti nel corso di giudizio di merito, è riconducibile all’iniziativa dei ricorrenti la riassunzione dello stesso giudizio dopo la definizione degli altri procedimenti di cui si è detto, ribadita l’insindacabilità, in sede di legittimità, della valutazione discrezionale del giudice di merito circa la compensazione delle spese processuali in base a l suesposto principio. Non ricorrono i presupposti per la condanna dei ricorrenti ai sensi dell’art.96, comma 3, cod. proc. civ. sollecitata da [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto non è riscontrabile una condotta degli stessi oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo" (cfr. Cass. 20018/2020), stante la complessità delle vicende processuali e sostanziali oggetto del contendere. 4. In conclusione, il ricorso deve essere complessivamente rigettato. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore di ciascuna parte controricorrente, come in dispositivo, mentre nulla va disposto circa le spese di lite nei confronti della parte rimasta intimata, Prefetto della Provincia di Napoli. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto (Cass. SU 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna le parti ricorrenti al pagamento in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. delle spese del presente giudizio, che liquida in € 8.200,00, di cui €200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge; condanna le parti ricorrenti al pagamento in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero dell’Interno- Ministero dell’Economia e delle Finanze - Agenzia del Demanio delle spese del presente giudizio, che liquida in € 7.000,00, oltre spese prenotate a debito; condanna le parti ricorrenti al pagamento in favore di Consorzio ED.IN.CA. delle spese del presente giudizio, che liquida in € 8.200,00, di cui €200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, d