CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 00865/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; vista la dichiarazione di rinuncia al ricorso trasmessa in data 3 novembre 2023; lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che ha concluso chiedendo la declaratoria d'inammissibilità del ricorso per rinuncia allo stesso. Depositata in Cancelleria [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Catanzaro ha rigettato la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui il g.i.p. gli aveva applicato le misure dell'obbligo di dimora nel comune di residenza e dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in relazione a reati di spaccio di sostanze stupefacenti. 2. Avverso l'ordinanza, a mezzo del difensore fiduciario, l'indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con duplice motivo, il vizio di motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari. 3. Con memoria del 3 novembre 2023 sottoscritta dai difensori del ricorrente e da quest'ultimo è intervenuta rinuncia al ricorso, avendo il g.i.p., nelle more, revocato l'ordinanza applicativa di misura cautelare (con ord. 10 ottobre 2023, allegata alla memoria). Essendo intervenuta, con le modalità prescritte dall'art. 589, comma 3, cod. proc. pen., rituale rinuncia all'impugnazione, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., deve pertanto dichiararsi ll'inammissibilità del ricorso. Nulla deve disporsi in ordine alle spese del proc:edimento, poiché l'inammissibilità dell'impugnazione per rinuncia non determina la soccombenza e la condanna alle spese, quando il venir meno dell'interesse alla decisione sia correlato a cause sopravvenute alla presentazione dell'impugnazione, come l'intervenuta revoca della misura nei procedimenti relativi all'applicazione di misure cautelari (Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, Cristallo, RY. 274736; Sez. 1, n. 13607 del 10/12/2010, Valentini, Rv. 2499:16). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso