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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 settembre 2021

Cassazione n. 05915/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; yi , [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Milano, ufficio del Giudice per le indagini preliminari, con cui aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole della condotta di minaccia aggravata nei confornti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oltre che della condotta di porto d'arma di cui all'art 23 L. 18 aprile 1975, n. 110, arma clandestina perché priva di matricola.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia e lamenta il vizio di motivazione e la violazione dell'art. 62 n. 6 cod. pen., non avendo dato conto il giudice territoriale del ragionamento e dei criteri che aveva seguito per la determinazione della pena inflitta e delle ragioni che avevano indotto a disattendere la richiesta di concessione della anzidetta circostanza attenuante dell'avvenuto risarcimento del danno.

3. Il ricorso è inammissibile essendo affidato a motivi manifestamente infondati e risultando, per altro verso, generico per esclusiva doglianza sulla determinazione del trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] territoriale ha, infatti, tenuto presente la gravità dei fatti e spiegato le ragioni poste a fondamento del diniego della invocata circostanza attenuante.

Mancava, invero, la quantificazione del danno risarcito e ciò determinava l'impossibilità di valutare la sua integralità.

Né valeva in proposito la semplice dichiarazione di non aver altro a pretendere.

Essa attenuante è rimessa, infatti, alla valutazione del giudice e non della persona offesa con la conseguenza che una semplice dichiarazione di quel contenuto non può valere a tener luogo di essa attenuante.

Per queste ragioni processuali, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 8 settembre 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nio [OSCURATO:PERSONA] IN/4 ' I [OSCURATO:PERSONA] C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; yi , [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Milano, ufficio del Giudice per le indagini preliminari, con cui aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole della condotta di minaccia aggravata nei confornti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oltre che della condotta di porto d'arma di cui all'art 23 L. 18 aprile 1975, n. 110, arma clandestina perché priva di matricola. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia e lamenta il vizio di motivazione e la violazione dell'art. 62 n. 6 cod. pen., non avendo dato conto il giudice territoriale del ragionamento e dei criteri che aveva seguito per la determinazione della pena inflitta e delle ragioni che avevano indotto a disattendere la richiesta di concessione della anzidetta circostanza attenuante dell'avvenuto risarcimento del danno. 3. Il ricorso è inammissibile essendo affidato a motivi manifestamente infondati e risultando, per altro verso, generico per esclusiva doglianza sulla determinazione del trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] territoriale ha, infatti, tenuto presente la gravità dei fatti e spiegato le ragioni poste a fondamento del diniego della invocata circostanza attenuante. Mancava, invero, la quantificazione del danno risarcito e ciò determinava l'impossibilità di valutare la sua integralità. Né valeva in proposito la semplice dichiarazione di non aver altro a pretendere. Essa attenuante è rimessa, infatti, alla valutazione del giudice e non della persona offesa con la conseguenza che una semplice dichiarazione di quel contenuto non può valere a tener luogo di essa attenuante. Per queste ragioni processuali, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 8 settembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nio [OSCURATO:PERSONA] IN/4 ' I [OSCURATO:PERSONA] C
Sentenza Cassazione n. 05915/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris