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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 20386/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sost. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigettodel ricorso ;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza emessa in data 11 gennaio 2022 il Tribunale per i Minorenni diCatania ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per ilconcorso nel reato di tentato omicidio commesso in danno del quindicenneXXXXXXXXXXXXXXXX (fatto avvenuto in Catania il 5 gennaio 2021).

Applicata lacircostanza attenuante della minore età e ritenuta sussistente la circostanza attenuante dicui all’art. 116 cod. pen., la pena è stata quantificata in anni cinque e mesi due di reclusione.La Corte di Appello di Catania con sentenza del 4 luglio 2025 ha confermato la primadecisione.I fatti sono stati ricostruiti attraverso deposizioni testimoniali, frames di videoriprese ecertificazioni relative alla aggressione subìta dalla vittima.In estrema sintesi [OSCURATO:PERSONA] è stato identificato in uno degli ottoragazzi che hanno aggredito la vittima – dopo un primo litigio che si era verificato tra ilXXXXXXX ed il fratello XXXXXXXXXXXXXXX– costringendola a fare ingresso in un vicoloappartato dove il XXXXXXXXè stato oggetto di percosse portate daXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e, una volta a terra, raggiunto da due coltellate.La decisione di primo grado analizza i vari segmenti dell’azione ed evidenzia ilparticolare attivismo di [OSCURATO:PERSONA] (in riferimento a quanto risulta daifotogrammi delle 19.28.39 e 19.28.45).piccola lacerazione del polmone sinistro e conseguente pneumotorace) sono stati portati daaltro componente del gruppo, non vi è dubbio – secondo i giudici del merito – circa il chiarointento punitivo che animava la condotta degli aggressori.Da ciò deriva la considerazione della esatta qualificazione giuridica del fatto in terminidi tentato omicidio, sia pure con il riconoscimento – a vantaggio del XXXXXXXXXX – dellacircostanza attenuante di cui all’art. 116 cod.pen. in ragione della maggiore gravitàdell’evento (sia pure prevedibile) rispetto a quanto (le lesioni) presumibilmente concordatodai soggetti agenti diversi dall’esecutore materiale.

In particolare, la Corte di secondo gradoanalizza le concrete modalità dell’azione collettiva e ritiene che nonostante la minore età ilXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXavesse perfettamente compreso il contesto aggressivo dicui si è reso protagonista, con estensione dell’evento più grave (il tentato omicidio) sia purenella forma attenuata di cui all’art. 116 cod. pen.

Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche si valorizza la particolaregravità del fatto commesso e la negativa esperienza del fallimento del percorso di messaalla prova (MAP).2.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge –[OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è affidato a tre motivi.Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento alla ritenutasussistenza del coefficiente psicologico sotteso all’applicazione dell’art. 116 cod. pen.

Si contesta la ritenuta prevedibilità dell’evento più grave come logico sviluppodell’azione concordata.

Ciò in ragione della giovane età dell’imputato e del fatto che costuiera all’oscuro della presenza dell’arma (portata dallo Spampinato).

In modo illogico,pertanto, la Corte di secondo grado avrebbe argomentato circa la prevedibilità in concretodell’evento, né poteva prendersi spunto da quanto avvenuto posteriormente in sede di MAP(con incriminazione per fatto lesivo in danno di un operatore sanitario), dovendosi rapportarela valutazione al momento e alle circostanze concrete del fatto.Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione inriferimento alla qualificazione giuridica del fatto.Si contesta l’utilizzo degli ordinari criteri presuntivi di sussistenza del dolo omicidiario (inriferimento al mezzo utilizzato ed alla zona corporea attinta), posto che nel caso in esame alpiù poteva riconoscersi un dolo di lesioni.

Ciò in ragione della mancanza di reale pericolo divita in capo alla vittima e in ragione del fatto che l’aggressione è avvenuta in presenza anchedi amici della vittima.

Il dolo di lesioni era riconoscibile, in particolare, nella condotta delricorrente che si allontana – al momento del fatto- spaventato per quanto accaduto.Al terzo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla determinazione deltrattamento sanzionatorio, con particolare riferimento al diniego delle circostanze attenuantigeneriche.Si evidenzia che la volontà di riallineamento sociale emergeva dall’iniziale scelta disottoposizione alla MAP e dal buono comportamento processuale.

La difficoltà diadattamento che ha portato alla interruzione della prova è stata posta a base del diniegodelle circostanze attenuanti generiche senza un adeguato bilanciamento rispetto ai valoripositivi emersi.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.2.

Il primo motivo è infondato.Le argomentazioni spese nel giudizio di secondo grado realizzano una correttaapplicazione dei principi in tema di azione collettiva più volte ribaditi in sede nomofilattica,con congrua applicazione del fattore di attenuazione (correlato al coefficiente psicologicodella prevedibilità in concreto dell’evento più grave rispetto a quello voluto) di cui all’art.116cod. pen.Le fonti di prova, ampiamente analizzate nelle decisioni di merito, fanno inequivocoriferimento ad una azione collettiva con rilievo concorsuale delle singole condotte e unitarietàdel reato «realizzato» a carico di tutti i concorrenti ai sensi dell’art.110 cod. pen.

In similecontesto va ricordato che l’applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 116 cod.pen. non comporta mutamento del titolo di reato (che resta il tentato omicidio) maesclusivamente una mitigazione della pena.

Vi è stata una comune volontà di sottoporre lavittima, in un angolo cieco della strada, ad una aggressione fisica di particolare violenza,portata in modo congiunto da più soggetti, il che richiama la nozione di azione collettiva conreciproco rafforzamento anche del mero nesso psichico che sorregge la condotta delgruppo.

3. Va dunque ribadito che nelle azioni collettive - come è quella oggetto del giudizio - lacompartecipazione a singole fasi di una condotta complessa – al di là del segmento finale -accresce le possibilità di verificazione dell'evento e, soprattutto, rafforza nei co-esecutori lavolontà collettiva di pervenire nel modo più agevole al risultato, ponendosi come ingredienteidoneo ad essere qualificato in termini di 'componente' di una più ampia «causalitàpsichica» intesa come reciproco condizionamento volitivo tra più soggetti agenti, teso astabilizzare e rafforzare un proposito criminoso (sul tema della causalità psichica, sia pure incontesto relazionale non di tipo associativo, vanno indicate le affermazioni di principiocontenute in Sez. 4, n. 12478 del 19/11/2015, dep. 2016, P.g. in proc. e altri in proc. barberie altri, Rv. 267812 - 01).In altre parole, posto che l'attività esecutiva implica una adesione al progetto comune, èevidente che il maggior numero dei soggetti coinvolti - specie in una azione collettiva tesa arealizzare una condotta con uso di violenza fisica - è di per sè fattore di reciprocorafforzamento della volontà collettiva, in quanto rassicura gli agenti sulla effettiva assunzionee ripartizione di rischi e sopportazione delle conseguenze dell'azione intrapresa, in ciòponendosi come forma di rafforzamento anche soltanto psichico (in ipotesi di scarsarilevanza dell'apporto materiale), penalmente rilevante ai sensi dell’ art. 110 cod.pen. (v. già,Sez. 1, n. 8193 del 06/07/1987, dep. 1988, Mango, Rv. 178884 - 01 secondo cui in tema direato concorsuale, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel delitto, vaindividuata in ciò: mentre la connivenza, che è la scienza che altri sta per commettere ocommetta un reato, e come tale non basta a dar vita ad una forma di concorso, postula chel'agente mantenga un comportamento meramente passivo, la condotta di partecipazione,invece, deve manifestarsi in un comportamento che arrechi un contributo alla realizzazionedel delitto, sia pure, mediante il rafforzamento del proposito criminoso degli altricompartecipi, o di agevolazione dell'opera degli altri concorrenti, o che l'agente per effettodella sua condotta idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della suaproduzione; v. altresì Sez. 1, n. 4612 del 05/04/1993, Palazzini, Rv. 194696 - 01 secondocui la partecipazione psichica può estrinsecarsi sotto forma o di istigazione, col provocare orafforzare deliberatamente l'altrui proposito criminoso, o di agevolazione, facilitando lapreparazione o la consumazione del crimine, ed il giudice di merito, nel ritenere tale tipo diconcorso nel reato, deve precisare sotto quale forma esso si sia manifestato).L'azione collettiva è caratterizzata tanto da una convergenza di attività materiali che daun fenomeno di reciproco rafforzamento psichico che si realizza tra i soggetti coinvolti infrazioni esecutive della deliberazione, al di là della attribuzione del gesto finale (tipico) checonduce alla consumazione del reato.Per essere punibile ai sensi dell’art.110 cod. pen. il contributo psichico, al di là dellaipotesi dell’istigatore o del mandante, deve essere espressivo di condivisione rispettoall’evento preso di mira e deve – in qualsiasi modo – risultare idoneo a realizzare unasemplificazione o una agevolazione, in sede progettuale o esecutiva, dell’azione collettiva.Le forme realizzative della agevolazione possono risultare sia meramente verbali cheaccompagnarsi a manifestazioni esteriori di condotte, diverse da quella tipica.4.

Nel caso in esame è stata correttamente argomentata la compartecipazione siamateriale che psichica del XXXXXXXXXXXma si pone doglianza sul coefficiente psicologicodella circostanza attenuante di cui all’art. 116 cod.pen., declinato nei noti termini (v.

Cortecost., sent. n.42 del 1965) della prevedibilità.Si tratta di doglianza infondata perché la prevedibilità è una forma di imputazionepsicologica (a proposito del quale v. subito infra le indicazioni di Sez. 1, n. 1452 del05/10/2016, dep. 2017, Peruzzi, Rv. 268845 – 01 ) che viene equiparata solonormativamente al dolo in ragione della forma collettiva di azione e di produzionedell’evento.Lì dove, nelle azioni collettive, per le caratteristiche e le concordate modalità«comuni»di realizzazione dell'azione delittuosa - sia pure diretta, in via principale, verso unobiettivo illecito di minore gravità - sia possibile identificare e argomentare l'avvenuta«previsione» in concreto dell'evento più grave e la sua 'accettazione' come aspetto probabiledell'azione, correlato alla volontà di raggiungimento dell'obiettivo primario, si avrà concorsopieno sostenuto da dolo eventuale, ove la fattispecie lo tolleri (in tal senso, in caso diomicidio, v.

Sez. 1, n. 11595 del 15/12/2015, dep. 2016, P.g. in proc.

Cinquepalmi e altro,Rv. 266647 - 01; Sez. 2, n. 20793 del 15/04/2016, Belville, Rv. 267038 - 01); lì dovel'istruttoria non consenta di sostenere l'ipotesi dell'accordo comune con modalità realizzative'includenti' la probabilità di realizzazione dell'evento più grave (e la sua sostanzialeaccettazione) ma raffiguri esclusivamente la 'prevedibilità' di simile evento si avrà, neiconfronti del soggetto diverso dall’autore della condotta tipica, concorso anomalo ai sensidell'art. 116 cod. pen. (azione più grave come sviluppo logicamente prevedibile dell'azioneconcordata).Ne consegue, tra l'altro, che lì dove l'azione originariamente concordata ed accettata,per le sue modalità e il contesto realizzativo, rendeva «del tutto imprevedibile» lo sviluppopiù grave, frutto di iniziativa estemporanea dell'autore materiale, non potrà l'evento più graveessere attribuito ai concorrenti (leggasi a coloro che hanno previsto e voluto il reato menograve) ma esclusivamente all'autore materiale.Tutto ciò deriva dal fatto che - come evidenziato, tra le altre, dalla citata Sez. 1, n. 1452del 05/10/2016, dep. 2017, Peruzzi, Rv. 268845 – 01, –, il fondamento della punibilità delsoggetto concorrente ex art. 116 cod.pen. non è rappresentato dalla ordinaria colpa, quantoda un nesso psicologico del tutto peculiare (l'aspetto della prevedibilità dell'evento ulteriorein un contesto di azione collettiva) che va a radicarsi, secondo l'insegnamento offerto daCorte cost., sent. n. 42 del 1965, in una sorta di presunzione semplice, correlata allecaratteristiche dell'accordo criminoso e della conseguente condotta collettiva: il reatodiverso e più grave rientra, nel concatenarsi dei fatti naturali, in quel logico sviluppoprevedibile del dinamismo dell'azione lesiva plurisoggettiva, dinamismo che attrae il fattostesso anche del concorrente che non lo abbia 'voluto' con dolo diretto o indiretto, ma che,tuttavia, affidandosi all'azione plurima ed aderendo al progetto delittuoso, non ne abbiapreventivato, nonostante fosse possibile farlo, il suo verificarsi nella fase di esecuzione (cosìla citata decisione Sez.

I n. 1452 del 2017, ai contenuti si presta adesione).Ciò spiega perché il concorrente 'anomalo' finisce per il rispondere, sia pure conreato doloso, anche ai fini di cui all’art. 656 cod. proc. pen. come ritenuto nel citato arresto(in tema di esecuzione delle pene brevi, il divieto sancito dall'art. 656, comma 9, lett. a) cod.proc. pen. di sospensione dell'ordine di esecuzione comprendente taluno dei delitti di cuiall'art. 4 bis ord. pen., , opera anche quando la responsabilità per il reato ostativo sia stataritenuta a titolo di concorso anomalo, ex art. 116 cod. pen.).Ora, le argomentazioni esposte nella decisione di primo grado e relative alle concretemodalità dell’azione (superiorità numerica schiacciante, violenza posta in essere comepunizione per precedente condotta della vittima, scelta del luogo appartato) non contengonoalcun profilo di illogicità in rapporto alla attribuzione collettiva - sub specie prevedibilità dellosviluppo – del tentativo di omicidio, proprio in ragione dell’analisi concreta dei fatti, nellamisura attenuata di cui all’art.116 cod. pen.5.

Il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità.Il ricorrente non si confronta con la dimensione normativa del concorso anomalo, primaillustrata, e rapporta la invocata qualificazione giuridica di lesioni all’atteggiamentopsicologico del medesimoXXXXXXXXXXXXXMa nella costruzione legislativa ad essere rilevante è il reato commesso (il tentatoomicidio) cui accede la condotta del concorrente (assistita dalla prevedibilità dell’evento piùgrave).

Nessuno dubita del fatto che l’animus del XXXXXXXXXX fosse orientato alle lesioni(altrimenti non avrebbe trovato applicazione la particolare circostanza attenuante di cuiall’art. 116 cod.pen.) ma la condotta finale è in modo logico e coerente stata apprezzata neltentativo di omicidio (in ragione del mezzo usato, della forza impressa e della zona attinta).Nessun rilievo può avere la pretesa assenza del pericolo di vita, fermo restando che leconseguenze dell’azione collettiva sono state esposte in termini di immediata gravità, postoche l’intenzione dell’agente finale va qualificata sulla base degli ordinari indicatori dellavolontà in termini di dolo alternativo (compresenza del finalismo di lesioni gravi o morte).6.

Inammissibile è, altresì, il motivo sulle modalità di determinazione del trattamentosanzionatorio.La determinazione della pena è stata operata con doppia attenuazione in ragione dellaminore età e della applicazione dell’art.116 cod. pen Il diniego delle circostanze attenuantigeneriche è stato congruamente argomentato in ragione della impossibilità di valorizzare atal fine aspetti già ricompresi nelle due attenuanti tipiche e del negativo giudizio in punto dipersonalità in ragione del segnalato fallimento della MAP .

Si tratta di una circostanza postfactum valutabile in chiave di giudizio complessivo sulla personalità ed in rapporto alla qualele doglianze appaiono meramente rivalutative e non apprezzabili in sede di legittimità.Il ricorso va, nel suo complesso rigettato, senza condanna del ricorrente, minorenneall’epoca dei fatti.

P.Q.MRigetta il ricorso.Così è deciso, 20/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sost. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigettodel ricorso ;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza emessa in data 11 gennaio 2022 il Tribunale per i Minorenni diCatania ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per ilconcorso nel reato di tentato omicidio commesso in danno del quindicenneXXXXXXXXXXXXXXXX (fatto avvenuto in Catania il 5 gennaio 2021). Applicata lacircostanza attenuante della minore età e ritenuta sussistente la circostanza attenuante dicui all’art. 116 cod. pen., la pena è stata quantificata in anni cinque e mesi due di reclusione.La Corte di Appello di Catania con sentenza del 4 luglio 2025 ha confermato la primadecisione.I fatti sono stati ricostruiti attraverso deposizioni testimoniali, frames di videoriprese ecertificazioni relative alla aggressione subìta dalla vittima.In estrema sintesi [OSCURATO:PERSONA] è stato identificato in uno degli ottoragazzi che hanno aggredito la vittima – dopo un primo litigio che si era verificato tra ilXXXXXXX ed il fratello XXXXXXXXXXXXXXX– costringendola a fare ingresso in un vicoloappartato dove il XXXXXXXXè stato oggetto di percosse portate daXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e, una volta a terra, raggiunto da due coltellate.La decisione di primo grado analizza i vari segmenti dell’azione ed evidenzia ilparticolare attivismo di [OSCURATO:PERSONA] (in riferimento a quanto risulta daifotogrammi delle 19.28.39 e 19.28.45).piccola lacerazione del polmone sinistro e conseguente pneumotorace) sono stati portati daaltro componente del gruppo, non vi è dubbio – secondo i giudici del merito – circa il chiarointento punitivo che animava la condotta degli aggressori.Da ciò deriva la considerazione della esatta qualificazione giuridica del fatto in terminidi tentato omicidio, sia pure con il riconoscimento – a vantaggio del XXXXXXXXXX – dellacircostanza attenuante di cui all’art. 116 cod.pen. in ragione della maggiore gravitàdell’evento (sia pure prevedibile) rispetto a quanto (le lesioni) presumibilmente concordatodai soggetti agenti diversi dall’esecutore materiale. In particolare, la Corte di secondo gradoanalizza le concrete modalità dell’azione collettiva e ritiene che nonostante la minore età ilXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXavesse perfettamente compreso il contesto aggressivo dicui si è reso protagonista, con estensione dell’evento più grave (il tentato omicidio) sia purenella forma attenuata di cui all’art. 116 cod. pen. Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche si valorizza la particolaregravità del fatto commesso e la negativa esperienza del fallimento del percorso di messaalla prova (MAP).2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge –[OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato a tre motivi.Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento alla ritenutasussistenza del coefficiente psicologico sotteso all’applicazione dell’art. 116 cod. pen. Si contesta la ritenuta prevedibilità dell’evento più grave come logico sviluppodell’azione concordata. Ciò in ragione della giovane età dell’imputato e del fatto che costuiera all’oscuro della presenza dell’arma (portata dallo Spampinato). In modo illogico,pertanto, la Corte di secondo grado avrebbe argomentato circa la prevedibilità in concretodell’evento, né poteva prendersi spunto da quanto avvenuto posteriormente in sede di MAP(con incriminazione per fatto lesivo in danno di un operatore sanitario), dovendosi rapportarela valutazione al momento e alle circostanze concrete del fatto.Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione inriferimento alla qualificazione giuridica del fatto.Si contesta l’utilizzo degli ordinari criteri presuntivi di sussistenza del dolo omicidiario (inriferimento al mezzo utilizzato ed alla zona corporea attinta), posto che nel caso in esame alpiù poteva riconoscersi un dolo di lesioni. Ciò in ragione della mancanza di reale pericolo divita in capo alla vittima e in ragione del fatto che l’aggressione è avvenuta in presenza anchedi amici della vittima. Il dolo di lesioni era riconoscibile, in particolare, nella condotta delricorrente che si allontana – al momento del fatto- spaventato per quanto accaduto.Al terzo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla determinazione deltrattamento sanzionatorio, con particolare riferimento al diniego delle circostanze attenuantigeneriche.Si evidenzia che la volontà di riallineamento sociale emergeva dall’iniziale scelta disottoposizione alla MAP e dal buono comportamento processuale. La difficoltà diadattamento che ha portato alla interruzione della prova è stata posta a base del diniegodelle circostanze attenuanti generiche senza un adeguato bilanciamento rispetto ai valoripositivi emersi.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.2. Il primo motivo è infondato.Le argomentazioni spese nel giudizio di secondo grado realizzano una correttaapplicazione dei principi in tema di azione collettiva più volte ribaditi in sede nomofilattica,con congrua applicazione del fattore di attenuazione (correlato al coefficiente psicologicodella prevedibilità in concreto dell’evento più grave rispetto a quello voluto) di cui all’art.116cod. pen.Le fonti di prova, ampiamente analizzate nelle decisioni di merito, fanno inequivocoriferimento ad una azione collettiva con rilievo concorsuale delle singole condotte e unitarietàdel reato «realizzato» a carico di tutti i concorrenti ai sensi dell’art.110 cod. pen. In similecontesto va ricordato che l’applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 116 cod.pen. non comporta mutamento del titolo di reato (che resta il tentato omicidio) maesclusivamente una mitigazione della pena. Vi è stata una comune volontà di sottoporre lavittima, in un angolo cieco della strada, ad una aggressione fisica di particolare violenza,portata in modo congiunto da più soggetti, il che richiama la nozione di azione collettiva conreciproco rafforzamento anche del mero nesso psichico che sorregge la condotta delgruppo. 3. Va dunque ribadito che nelle azioni collettive - come è quella oggetto del giudizio - lacompartecipazione a singole fasi di una condotta complessa – al di là del segmento finale -accresce le possibilità di verificazione dell'evento e, soprattutto, rafforza nei co-esecutori lavolontà collettiva di pervenire nel modo più agevole al risultato, ponendosi come ingredienteidoneo ad essere qualificato in termini di 'componente' di una più ampia «causalitàpsichica» intesa come reciproco condizionamento volitivo tra più soggetti agenti, teso astabilizzare e rafforzare un proposito criminoso (sul tema della causalità psichica, sia pure incontesto relazionale non di tipo associativo, vanno indicate le affermazioni di principiocontenute in Sez. 4, n. 12478 del 19/11/2015, dep. 2016, P.g. in proc. e altri in proc. barberie altri, Rv. 267812 - 01).In altre parole, posto che l'attività esecutiva implica una adesione al progetto comune, èevidente che il maggior numero dei soggetti coinvolti - specie in una azione collettiva tesa arealizzare una condotta con uso di violenza fisica - è di per sè fattore di reciprocorafforzamento della volontà collettiva, in quanto rassicura gli agenti sulla effettiva assunzionee ripartizione di rischi e sopportazione delle conseguenze dell'azione intrapresa, in ciòponendosi come forma di rafforzamento anche soltanto psichico (in ipotesi di scarsarilevanza dell'apporto materiale), penalmente rilevante ai sensi dell’ art. 110 cod.pen. (v. già,Sez. 1, n. 8193 del 06/07/1987, dep. 1988, Mango, Rv. 178884 - 01 secondo cui in tema direato concorsuale, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel delitto, vaindividuata in ciò: mentre la connivenza, che è la scienza che altri sta per commettere ocommetta un reato, e come tale non basta a dar vita ad una forma di concorso, postula chel'agente mantenga un comportamento meramente passivo, la condotta di partecipazione,invece, deve manifestarsi in un comportamento che arrechi un contributo alla realizzazionedel delitto, sia pure, mediante il rafforzamento del proposito criminoso degli altricompartecipi, o di agevolazione dell'opera degli altri concorrenti, o che l'agente per effettodella sua condotta idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della suaproduzione; v. altresì Sez. 1, n. 4612 del 05/04/1993, Palazzini, Rv. 194696 - 01 secondocui la partecipazione psichica può estrinsecarsi sotto forma o di istigazione, col provocare orafforzare deliberatamente l'altrui proposito criminoso, o di agevolazione, facilitando lapreparazione o la consumazione del crimine, ed il giudice di merito, nel ritenere tale tipo diconcorso nel reato, deve precisare sotto quale forma esso si sia manifestato).L'azione collettiva è caratterizzata tanto da una convergenza di attività materiali che daun fenomeno di reciproco rafforzamento psichico che si realizza tra i soggetti coinvolti infrazioni esecutive della deliberazione, al di là della attribuzione del gesto finale (tipico) checonduce alla consumazione del reato.Per essere punibile ai sensi dell’art.110 cod. pen. il contributo psichico, al di là dellaipotesi dell’istigatore o del mandante, deve essere espressivo di condivisione rispettoall’evento preso di mira e deve – in qualsiasi modo – risultare idoneo a realizzare unasemplificazione o una agevolazione, in sede progettuale o esecutiva, dell’azione collettiva.Le forme realizzative della agevolazione possono risultare sia meramente verbali cheaccompagnarsi a manifestazioni esteriori di condotte, diverse da quella tipica.4. Nel caso in esame è stata correttamente argomentata la compartecipazione siamateriale che psichica del XXXXXXXXXXXma si pone doglianza sul coefficiente psicologicodella circostanza attenuante di cui all’art. 116 cod.pen., declinato nei noti termini (v. Cortecost., sent. n.42 del 1965) della prevedibilità.Si tratta di doglianza infondata perché la prevedibilità è una forma di imputazionepsicologica (a proposito del quale v. subito infra le indicazioni di Sez. 1, n. 1452 del05/10/2016, dep. 2017, Peruzzi, Rv. 268845 – 01 ) che viene equiparata solonormativamente al dolo in ragione della forma collettiva di azione e di produzionedell’evento.Lì dove, nelle azioni collettive, per le caratteristiche e le concordate modalità«comuni»di realizzazione dell'azione delittuosa - sia pure diretta, in via principale, verso unobiettivo illecito di minore gravità - sia possibile identificare e argomentare l'avvenuta«previsione» in concreto dell'evento più grave e la sua 'accettazione' come aspetto probabiledell'azione, correlato alla volontà di raggiungimento dell'obiettivo primario, si avrà concorsopieno sostenuto da dolo eventuale, ove la fattispecie lo tolleri (in tal senso, in caso diomicidio, v. Sez. 1, n. 11595 del 15/12/2015, dep. 2016, P.g. in proc. Cinquepalmi e altro,Rv. 266647 - 01; Sez. 2, n. 20793 del 15/04/2016, Belville, Rv. 267038 - 01); lì dovel'istruttoria non consenta di sostenere l'ipotesi dell'accordo comune con modalità realizzative'includenti' la probabilità di realizzazione dell'evento più grave (e la sua sostanzialeaccettazione) ma raffiguri esclusivamente la 'prevedibilità' di simile evento si avrà, neiconfronti del soggetto diverso dall’autore della condotta tipica, concorso anomalo ai sensidell'art. 116 cod. pen. (azione più grave come sviluppo logicamente prevedibile dell'azioneconcordata).Ne consegue, tra l'altro, che lì dove l'azione originariamente concordata ed accettata,per le sue modalità e il contesto realizzativo, rendeva «del tutto imprevedibile» lo sviluppopiù grave, frutto di iniziativa estemporanea dell'autore materiale, non potrà l'evento più graveessere attribuito ai concorrenti (leggasi a coloro che hanno previsto e voluto il reato menograve) ma esclusivamente all'autore materiale.Tutto ciò deriva dal fatto che - come evidenziato, tra le altre, dalla citata Sez. 1, n. 1452del 05/10/2016, dep. 2017, Peruzzi, Rv. 268845 – 01, –, il fondamento della punibilità delsoggetto concorrente ex art. 116 cod.pen. non è rappresentato dalla ordinaria colpa, quantoda un nesso psicologico del tutto peculiare (l'aspetto della prevedibilità dell'evento ulteriorein un contesto di azione collettiva) che va a radicarsi, secondo l'insegnamento offerto daCorte cost., sent. n. 42 del 1965, in una sorta di presunzione semplice, correlata allecaratteristiche dell'accordo criminoso e della conseguente condotta collettiva: il reatodiverso e più grave rientra, nel concatenarsi dei fatti naturali, in quel logico sviluppoprevedibile del dinamismo dell'azione lesiva plurisoggettiva, dinamismo che attrae il fattostesso anche del concorrente che non lo abbia 'voluto' con dolo diretto o indiretto, ma che,tuttavia, affidandosi all'azione plurima ed aderendo al progetto delittuoso, non ne abbiapreventivato, nonostante fosse possibile farlo, il suo verificarsi nella fase di esecuzione (cosìla citata decisione Sez. I n. 1452 del 2017, ai contenuti si presta adesione).Ciò spiega perché il concorrente 'anomalo' finisce per il rispondere, sia pure conreato doloso, anche ai fini di cui all’art. 656 cod. proc. pen. come ritenuto nel citato arresto(in tema di esecuzione delle pene brevi, il divieto sancito dall'art. 656, comma 9, lett. a) cod.proc. pen. di sospensione dell'ordine di esecuzione comprendente taluno dei delitti di cuiall'art. 4 bis ord. pen., , opera anche quando la responsabilità per il reato ostativo sia stataritenuta a titolo di concorso anomalo, ex art. 116 cod. pen.).Ora, le argomentazioni esposte nella decisione di primo grado e relative alle concretemodalità dell’azione (superiorità numerica schiacciante, violenza posta in essere comepunizione per precedente condotta della vittima, scelta del luogo appartato) non contengonoalcun profilo di illogicità in rapporto alla attribuzione collettiva - sub specie prevedibilità dellosviluppo – del tentativo di omicidio, proprio in ragione dell’analisi concreta dei fatti, nellamisura attenuata di cui all’art.116 cod. pen.5. Il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità.Il ricorrente non si confronta con la dimensione normativa del concorso anomalo, primaillustrata, e rapporta la invocata qualificazione giuridica di lesioni all’atteggiamentopsicologico del medesimoXXXXXXXXXXXXXMa nella costruzione legislativa ad essere rilevante è il reato commesso (il tentatoomicidio) cui accede la condotta del concorrente (assistita dalla prevedibilità dell’evento piùgrave). Nessuno dubita del fatto che l’animus del XXXXXXXXXX fosse orientato alle lesioni(altrimenti non avrebbe trovato applicazione la particolare circostanza attenuante di cuiall’art. 116 cod.pen.) ma la condotta finale è in modo logico e coerente stata apprezzata neltentativo di omicidio (in ragione del mezzo usato, della forza impressa e della zona attinta).Nessun rilievo può avere la pretesa assenza del pericolo di vita, fermo restando che leconseguenze dell’azione collettiva sono state esposte in termini di immediata gravità, postoche l’intenzione dell’agente finale va qualificata sulla base degli ordinari indicatori dellavolontà in termini di dolo alternativo (compresenza del finalismo di lesioni gravi o morte).6. Inammissibile è, altresì, il motivo sulle modalità di determinazione del trattamentosanzionatorio.La determinazione della pena è stata operata con doppia attenuazione in ragione dellaminore età e della applicazione dell’art.116 cod. pen Il diniego delle circostanze attenuantigeneriche è stato congruamente argomentato in ragione della impossibilità di valorizzare atal fine aspetti già ricompresi nelle due attenuanti tipiche e del negativo giudizio in punto dipersonalità in ragione del segnalato fallimento della MAP . Si tratta di una circostanza postfactum valutabile in chiave di giudizio complessivo sulla personalità ed in rapporto alla qualele doglianze appaiono meramente rivalutative e non apprezzabili in sede di legittimità.Il ricorso va, nel suo complesso rigettato, senza condanna del ricorrente, minorenneall’epoca dei fatti. P.Q.MRigetta il ricorso.Così è deciso, 20/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 20386/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris