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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2009

ECLI:EU:C:2009:318
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) 19 maggio 2009 – AMS /UAMI (causa C‑565/07 P) «[OSCURATO:PERSONA] – Marchio comunitario – Marchio figurativo AMS [OSCURATO:PERSONA] – Impedimento parziale alla registrazione – Opposizione – [OSCURATO:PERSONA] divenuta priva di oggetto – Non luogo a provvedere» Marchio comunitario – Procedimento di ricorso – Non luogo a provvedere (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 63) (v. punti 13-16) [OSCURATO:PERSONA] della sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 18 ottobre 2007, causa T‑425/03, AMS/UAMI - [OSCURATO:PERSONA], con cui il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento proposto dal richiedente il marchio comunitario figurativo «AMS [OSCURATO:PERSONA]» per prodotti e servizi elencati nelle classi 5, 10 e 42, avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 12 settembre 2003, con cui viene annullata la decisione della divisione di opposizione e viene parzialmente accolta l’opposizione del titolare del marchio nazionale denominativo «AMS» –Opposizione – Ricevibilità di un’istanza di prova della seria utilizzazione del marchio anteriore presentata dal richiedente per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso.

Dispositivo 1) Non vi è luogo a provvedere sull’impugnazione introdotta dalla AMS [OSCURATO:PERSONA] GmbH. 2) La AMS [OSCURATO:PERSONA] GmbH è condannata alle spese del presente procedimento.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) 19 maggio 2009 – AMS /UAMI (causa C‑565/07 P) «[OSCURATO:PERSONA] – Marchio comunitario – Marchio figurativo AMS [OSCURATO:PERSONA] – Impedimento parziale alla registrazione – Opposizione – [OSCURATO:PERSONA] divenuta priva di oggetto – Non luogo a provvedere» Marchio comunitario – Procedimento di ricorso – Non luogo a provvedere (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 63) (v. punti 13-16) [OSCURATO:PERSONA] della sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 18 ottobre 2007, causa T‑425/03, AMS/UAMI - [OSCURATO:PERSONA], con cui il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento proposto dal richiedente il marchio comunitario figurativo «AMS [OSCURATO:PERSONA]» per prodotti e servizi elencati nelle classi 5, 10 e 42, avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 12 settembre 2003, con cui viene annullata la decisione della divisione di opposizione e viene parzialmente accolta l’opposizione del titolare del marchio nazionale denominativo «AMS» –Opposizione – Ricevibilità di un’istanza di prova della seria utilizzazione del marchio anteriore presentata dal richiedente per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso. Dispositivo 1) Non vi è luogo a provvedere sull’impugnazione introdotta dalla AMS [OSCURATO:PERSONA] GmbH. 2) La AMS [OSCURATO:PERSONA] GmbH è condannata alle spese del presente procedimento.
Sentenza Corte di giustizia UE/2009 — Fons Iuris — Fons Iuris