Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2009
ECLI:EU:C:2009:318
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) 19 maggio 2009 – AMS /UAMI
(causa C‑565/07 P)
«[OSCURATO:PERSONA] – Marchio comunitario – Marchio figurativo AMS [OSCURATO:PERSONA] – Impedimento parziale alla registrazione – Opposizione – [OSCURATO:PERSONA] divenuta priva di oggetto – Non luogo a provvedere»
Marchio comunitario – Procedimento di ricorso – Non luogo a provvedere (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 63) (v. punti 13-16)
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 18 ottobre 2007, causa T‑425/03, AMS/UAMI - [OSCURATO:PERSONA], con cui il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento proposto dal richiedente il marchio comunitario
figurativo «AMS [OSCURATO:PERSONA]» per prodotti e servizi elencati nelle classi 5, 10 e 42, avverso la decisione della
quarta commissione di ricorso dell’UAMI 12 settembre 2003, con cui viene annullata la decisione della divisione di opposizione
e viene parzialmente accolta l’opposizione del titolare del marchio nazionale denominativo «AMS» –Opposizione – Ricevibilità
di un’istanza di prova della seria utilizzazione del marchio anteriore presentata dal richiedente per la prima volta dinanzi
alla commissione di ricorso.
Dispositivo
1)
Non vi è luogo a provvedere sull’impugnazione introdotta dalla AMS [OSCURATO:PERSONA] GmbH.
2)
La AMS [OSCURATO:PERSONA] GmbH è condannata alle spese del presente procedimento.