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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2024

Cassazione n. 18309/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Milano, decidendo in sede di rinvio a seguito dell'annullamento disposto da questa Corte, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'ad 423-bis cod. pen. (fatto commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 25 aprile 2018); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando otto motivi; - che in data 5 aprile 2024 il difensore del ricorrente ha depositato memoria con la quale ha meglio lumeggiato i motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento; [OSCURATO:PERSONA] - che i primi sette motivi, con i quali ci si duole del diniego delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., sono generici, non consentiti in questa sede e, comunque, manifestamente infondati, posto che, in relazione alla materia de qua, la giurisprudenza di legittimità ha impartito i seguenti criteri direttivi:

I. «Al fine di ritenere e escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art.133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente.» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549);

II. «La regola per cui non può tenersi conto due volte dello stesso elemento a favore o contro il colpevole non si applica quando tale elemento non è l'unico rilevabile dagli atti, non è ritenuto assorbente rispetto agli altri ed influisce su diversi aspetti della valutazione, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini e conseguenze, come il riconoscimento di una circostanza, il giudizio di bilanciamento con altre di segno opposto e la determinazione della pena, senza violare il principio del "ne bis in idem" sostanziale» (Sez. 1, n. 1376 del 28/10/1997, Rv. 209841);

III. «La concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo» (Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737): criteri cui il giudice censurato si è fedelmente attenuto nel motivare la decisione assunta e qui impugnata (vedasi pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata); - che l'ottavo motivo, con il quale ci si duole del mancato avviso cli poter sostituire la pena detentiva con una delle pene ex art. 20-bis cod. pen. ricorrendone i presupposti di legge, è manifestamente infondato, posto che, per la giurisprudenza di legittimità «In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il giudice non deve in ogni caso proporre all'imputato l'applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito, al riguardo, di un potere discrezionale, sicché l'omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell'avviso di cui all'art. 545- bis, comma 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un'implicita valutazione dell'insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva.» (Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, Rv. 285412), come emerge nel caso di specie dal tenore della motivazione complessivamente considerata; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Milano, decidendo in sede di rinvio a seguito dell'annullamento disposto da questa Corte, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'ad 423-bis cod. pen. (fatto commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 25 aprile 2018); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando otto motivi; - che in data 5 aprile 2024 il difensore del ricorrente ha depositato memoria con la quale ha meglio lumeggiato i motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento; [OSCURATO:PERSONA] - che i primi sette motivi, con i quali ci si duole del diniego delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., sono generici, non consentiti in questa sede e, comunque, manifestamente infondati, posto che, in relazione alla materia de qua, la giurisprudenza di legittimità ha impartito i seguenti criteri direttivi: I. «Al fine di ritenere e escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art.133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente.» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549); II. «La regola per cui non può tenersi conto due volte dello stesso elemento a favore o contro il colpevole non si applica quando tale elemento non è l'unico rilevabile dagli atti, non è ritenuto assorbente rispetto agli altri ed influisce su diversi aspetti della valutazione, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini e conseguenze, come il riconoscimento di una circostanza, il giudizio di bilanciamento con altre di segno opposto e la determinazione della pena, senza violare il principio del "ne bis in idem" sostanziale» (Sez. 1, n. 1376 del 28/10/1997, Rv. 209841); III. «La concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo» (Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737): criteri cui il giudice censurato si è fedelmente attenuto nel motivare la decisione assunta e qui impugnata (vedasi pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata); - che l'ottavo motivo, con il quale ci si duole del mancato avviso cli poter sostituire la pena detentiva con una delle pene ex art. 20-bis cod. pen. ricorrendone i presupposti di legge, è manifestamente infondato, posto che, per la giurisprudenza di legittimità «In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il giudice non deve in ogni caso proporre all'imputato l'applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito, al riguardo, di un potere discrezionale, sicché l'omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell'avviso di cui all'art. 545- bis, comma 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un'implicita valutazione dell'insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva.» (Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, Rv. 285412), come emerge nel caso di specie dal tenore della motivazione complessivamente considerata; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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