CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 22264/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
8 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] –c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - elettivamente domiciliat o in Rom a, allavia C onte Rosso , n. 5 , presso lo studio de ll’avvocato S a lvatore Vitale che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso. RICORRENTE contro [OSCURATO:SOCIETA]. (sorta a seguito di scissione parziale proporzionale di “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a.) – c.f./p.i.v.a. 0 3 678981204 – in persona del la dottoressa [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale per notar [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], elettivamente domiciliata in Roma, al la via [OSCURATO:PERSONA] , n. 7 2 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ch e disgiuntamente e congiuntamente all’avvocatoprofessor Michele Sesta la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso. CONTRORICORRENTEe [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] avverso lasentenza n. 982/2018 del la Corte d’Appello di Bologna , udita la relazione nella camera di consiglio del3 febbraio 202 3 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con decreto n. 2715 dei 26/29.3.2010 il Tribunale di Bologna, su ricorso di “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a., ingiungeva a [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima impresa individuale, il pagamento della somma di euro 1.269.484,60, oltre interessi, per lo scoperto del conto corrente n. 826 aperto presso l’agenzia di Fano e sul quale era stata accordata un’apertura di credito dell’importo di euro 1.200.000,00, garantita da ipoteca volontaria iscritta su un capannone industriale alla località [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Auditore. 2.[OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione. Premetteva che la “[OSCURATO:PERSONA]” aveva in precedenza chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Ravenna il decreto ingiuntivo n. 742/2009, per la somma di euro 18.922.627,81, a fronte di operazioni su “derivati”; che aveva provveduto a proporre opposizione avverso tale ingiunzione e a spiegare riconvenzionale, onde conseguire l’accertamento dell’inadempimento degli obblighi informativi e di protezione gravanti sulla banca e la condanna al risarcimento dei danni. Indi esponeva che la “[OSCURATO:PERSONA]” pur con riferimento al rapporto regolato attraverso il conto corrente n. 826 aveva operato in violazione dei doveri di informativa e di protezione ed in violazione del divieto di compiere operazioni non adeguate al suo profilo di rischio; altresì, che la banca ricorrente aveva indebitamente capitalizzato gli interessi passivi e posto a suo carico commissioni e spese non dovute. Instava per la declaratoria della litispendenza con il giudizio di opposizione avverso l’ingiunzione n. 742/2009 emessa dal Tribunale di Ravenna. Instava, avendo agito in veste di “consumatore”, per la declaratoria di incompetenza del Tribunale di Bologna e per la declaratoria di competenza del Tribunale di Urbino, nel cui circondario era residente. Instava, nel merito, per la revoca dell’ingiunzione; in via riconvenzionale, per la condanna della ricorrente alla restituzione delle somme versate ed al risarcimento dei danni. 3.Si costituiva la “[OSCURATO:PERSONA]” [OSCURATO:SOCIETA] che l’ingiunzione opposta, n. 2715/2010, traeva titolo esclusivamente dall’apertura di credito regolata in conto corrente, sicché del tutto diverso era il rapporto controverso oggetto del giudizio di opposizione innanzi al Tribunale di Ravenna (cfr. sentenza d’appello, pag. 3). Instava per il rigetto dell’opposizione. 4. Respinte le istanze istruttorie e di c.t.u. formulate dall’opponente, con sentenza n. 1263/2012 il tribunale rigettava l’opposizione. 5.Con citazione del 13.11.2012 [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello. Resisteva la “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. 6. Con sentenza n. 9 82/2018 la Corte d’Appello di Bologna rigettava il gravame e condannava l’appellante alle spese del grado. Evidenziava inprimo luogo la corte che erano inammissibili, siccome prodotti per la prima volta in appello, i documenti allegati all’atto di gravamee distinti con le lettere A), B), C) e D) (cfr. sentenza d’appello, pag. 6).Evidenziava in secondoluogo che correttamente il tribunale aveva respinto l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall’opponente e correlata alla pretesa sua qualità di “consumatore” (cfr. sentenza d’appello, pagg. 7 -8). Evidenziava interzo luogo che correttamente il tribunale aveva disconosciuto la litispendenza con il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo intrapreso dinanzi al Tribunale di Ravenna, definitocon sentenza n. 1293/2011, del pari impugnata dinanzi alla Corte di Bologna (cfr. sentenza d’appello, pagg. 8 -9). Evidenziava segnatamente che l’appellante neppure aveva comprovato la perdurante pendenza dell’asserito identico giudizio. Evidenziava in q uarto luogo che correttamente il tribunale aveva opinato, attesa l’insussistenza delle ragioni di connessione exart. 36 cod. proc. civ., per l’inammissibilità della domanda riconvenzionale esperita da [OSCURATO:PERSONA] con l’opposizione all’ingiunzione (cfr. sentenza d’appello, pag. 9). Evidenziava in quinto luogo che generica ed esplorativa si prospettava la richiesta di c.t.u. pur tecnico-contabile, finalizzata alla ricostruzione delle operazioni dall’appellante poste in essere e volta altresì alla determinazione degli oneri –interessi ultralegali, anatocistici, commissioni di massimo scoperto e spese – asseritamente addebitati in modo ingiustificato (cfr. sentenza d’appello, pag. 10). Evidenziava in sesto luogo che destituita di fondamento era la censura concernente la mancata deduzione dall’importo ingiunto delle somme incassate ex postda “[OSCURATO:PERSONA]” e derivate dalla liquidazione di una polizza costituita in pegno (cfr. sentenza d’appello, pagg. 11 -12). Evidenziava segnatamente che tali somme erano state dalla banca appellata imputate a decurtazione delle spese legali liquidate dal Tribunale di Ravenna.Evidenziava infine che il riscontro di inammissibilità della riconvenzionale dell’opponente assorbiva la disamina della pretesa risarcitoria correlata a comportamenti asseritamente non corretti della banca appellata; e che legittimamente il tribunale aveva computato l’i.v.a. sulle somme liquidate a titolo di spese legali (cfr. sentenza d’appello, pag. 12). 7. Avverso tale sentenza ha proposto ric orso [OSCURATO:PERSONA]; ne ha chiesto sulla scorta di dieci motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione. La “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. -sorta a seguito di scissione parziale proporzionale della “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. - ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con vittoria di spese. La “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. non ha svolto difese. 8.Il ricorrente ha depositato memoria. Ha eccepito l’inammissibilità del controricorso proposto da “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a., quale successore a titolo particolare di “[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., soggetto, quest’ultimo, nei cui confronti è stata emessa l’impugnata sentenza di appello. Del pari ha depositato memoria la controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 9.Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 342 e 345 cod. proc. civ., dell’art. 2697 cod. civ., dell’art. 119 t.u.b. e dell’art. 210 cod. proc. civ. Deduce che ha errato la Corte di Bologna a reputare inammissibili le produzioni documentali allegate all’atto d’appello, distinte con le lettere A), B), C) e D), produzioni concernenti l’operato nei suoi confronti di funzionari di “Unipol” (cfr. ricorso, pag. 6).Deduce che trattasi di documenti acquisiti dopo il deposito della sentenza di primo grado e direttamente riconducibili a quelli in precedenza prodotti. 10.Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 33, lett. u), del d.lgs. n. 206/2005, degli artt. 18 e 1469 biscod. civ., degli artt. 1341 e ss. cod. civ. e dell’art. 38 del d.lgs. n. 385/1993. Deduce che ha errato la Corte di Bologna a rigettare l’eccezione di incompetenza territoriale (cfr. ricorso, pag. 9). Deduce che gli assunti della corte –circa la sua qualità di “professionista” e la correlazione della linea di credito all’attività d’impresa - sono smentiti dalla documentazione allegata anche con la seconda memoria exart. 183 cod. proc. civ. (cfr. ricorso, pagg. 12 – 15) , documentazione giammai contestata ex adversoe dai giudici del merito non esaminata (cfr. ricorso, pag. 9). 11.Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 2 e n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 111 Cost., degli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e degli artt. 39, 40 e 96 cod. proc. civ. Deduce che ha errato la Corte di Bologna a negare la litispendenza e ad opinare per la diversità dei giudizi. Deduce che è errata e contrasta con l’elaborazione giurisprudenziale l’affermazione della corte d’appello secondo cui avrebbe dovuto dimostrare entro l’udienza di precisazione delle conclusioni la pendenza del giudizio intrapreso innanzi al Tribunale di Ravenna(cfr. ricorso, pag. 16). 12.Con il quarto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 cod.proc. civ., degli artt. 21, 23, 26 e 29 t.u.f. e dell’art. 37 del regolamento “Consob” n. 16910/2007. Deduce che ha errato la Corte di Bologna a reputare non provata la riconvenzionale (cfr. ricorso, pagg. 18 e ss.). Deduce che la corte d’appello non ha considerato i documenti allegati in primo grado con la prima e con la seconda memoria ex art. 183 cod. proc. civ. (cfr. ricorso, pag. 19), documenti che dimostrano che il comportamento dei funzionari di “[OSCURATO:PERSONA]” era contrario alle elementari regole di trasparenza e correttezza(cfr. ricorso, pag. 21). 13.Con il quinto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 119 t.u.b. e dell’art. 210 cod. proc. civ. Deduce che ha errato la Corte di Bologna a respingere la richiesta di c.t.u. Deduce che la c.t.u. avrebbe consentito di definire le operazioni in conto corrente compiute dall’inizio del rapporto alla richiesta di decreto ingiuntivo, di appurare se le operazioni in “derivati” si sono conformate alla normativa vigente, di acclarare se le operazioni in “derivati” avevano o meno natura “speculativa” (cfr. ricorso, pagg. 21 –22). 14.Con il sesto motivo il ricorrente denunci a ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 1283, 1284, 1346, 2697, 1418, 2715, 2719, 1323 cod. civ. e 214 e 215 cod. proc. civ. Deduce che ha errato la Corte di Bologna a respingere le contestazioni in punto di interessi ultralegali e di interessi anatocistici indebitamente applicati e di commissioni di massimo scoperto e di spese indebitamente computate(cfr. ricorso, pag. 23).15.Con il settimo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 1453 cod. civ. Premette che tutti gli addebiti operati in conto corrente erano relativi ad operazioni in “derivati”; e che aveva chiesto dichiararsi la nullità ovvero annullarsi gli ordini sottesi a tali addebiti (cfr. ricorso, pag. 28). Indi deduce che ha errato la Corte di Bologna a ritenere che siffatte domande non si correlassero al rapporto controverso traente titolo dall’apertura di credito accordata sul conto corrente n. 826 (cfr. ricorso, pag. 28). 16.Con l’ottavo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. Deduce che ha errato la Corte di Bologna a non tener conto, ai fini della revoca dell’ingiunzione, dell’incasso da parte di “[OSCURATO:PERSONA]”, successivamente all’emissione del decreto ingiuntivo, di somme derivanti dalla liquidazione della polizza costituita in pegno(cfr. ricorso, pagg. 28 – 29) . 17.Con il nono motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 644 cod. pen. in relazione all’art. 1815 cod. civ. ed alla legge n. 108/1996. Deduce che, contrariamente all’assunto della Corte di Bologna, sono stati addebitati per importi considerevoli interessi ultralegali ed interessi anatocistici con violazione della disciplina antiusura (cfr. ricorso, pag. 29); che sono state indebitamente computate commissioni di massimo scoperto e spese.18.Con il decimo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 633/1972 e successive modifiche. Deduce che ha errato la Corte di Bologna a reputare corretto ilprimo dictum nella parte in cui, in sede di liquidazione delle spese legali, ha fatto applicazione dell’i.v.a. (cfr. ricorso, pagg. 29 -30). 19.Il ricorrente ha in memoria pregiudizialmente eccepito “l’inammissibilità del controricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. e non già da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. soggetto nei cui confronti era stata emessa la sentenza di appello impugnata” (così memoria del ricorrente, pag. 1); al riguardo - il ricorrente - ha ulteriormente addotto che il successore a titolo partico lare nel diritto controverso non può intervenire nel giudizio di legittimità. 20.L’eccezione pregiudiziale va respinta. 21. Vanno al riguardo puntualmente reiterati i rilievi di cui all’ordinanza n. 34565 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di questa Corte, ove in motivazionesi legge: (…) come recentemente ribadito da Cass. n. 27363 del 2022 (cfr. in motivazione), sul ruolo processuale che il successore a titolo particolare può assumere nel giudizio di legittimità, si registra un percorso evolutivo della giurisprudenza di questa Corte. In un primo momento, invero, si è sostenuto che, pur essendo esclusa nel giudizio di cassazione l’ammissibilità dell’intervento volontario del terzo che non abbia partecipato alle pregresse fasi di merito (cfr. Cass. SU, n. 9753 del 1994; Cass., SU, n. 1245 del 2004), tuttavia “nessuna preclusione sussiste invece in caso di intervento adesivo del successore a titolo particolare nel diritto controverso” (cfr. Cass. n. 10598 del 2005).Tale indirizzo ermeneutico è stato poi superato, affermandosi nel tempo il diverso principio per cui “il successore a titolo particolare nel diritto controverso può ben impugnare per cassazione la sentenza di merito, entro i termini di decadenza” -in forza di una legittimazione autonoma a titolo derivativo – “ma non può intervenire nel giudizio di legittimità, mancando una espressa previsione normativa riguardante la disciplina di quell’autonoma fase processuale che consenta al terzo la partecipazione al giudizio con facoltà di esplicare difese, assumendo una veste atipica rispetto alle parti necessarie, che hanno partecipato al giudizio di merito” (cfr. Cass. n. 10215 del 2007; Cass. n. 11375 del 2010, Cass. n. 7986 del 2011; Cass. n. 12179 del 2014; Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 5759 del 2016; Cass. n. 5987 del 2021), fermo restando che “il giudizio si svolge comunque tra le parti originarie” (cfr. Cass. n. 11322 del 2005) e che “la sentenza spiegherà comunque i suoi effetti nei confronti del successore a titolo particolare” (cfr. Cass. n. 6610 del 1988). In seno a questo nuovo orientamento, tuttavia, si è venuta progressivamente a consolidare un’eccezione alla regola della inammissibilità dell’intervento del terzo in cassazione, qualora essa dia luogo ad una sostanziale preclusione dell’esercizio del diritto di difesa (cfr. Cass. n. 18967 del 2013; Cass. n. 25423 del 2019): nel senso che tale facoltà deve essere riconosciuta al successore a titolo particolare nel diritto controverso, ai sensi dell’art. 111 cod. proc. civ., “nell’ipotesi di mancata costituzione del dante causa, ai fini dell’esercizio del potere d’azione derivante dall’acquistata titolarità del diritto controverso, determinandosi, in difetto, un’ingiustificata lesione del suo diritto di difesa” (cfr. Cass. n. 11638 del 2016; Cass. n. 23439 del 2017;Cass. n. 33444 del 2018; Cass. n. 25423 del 2019; Cass. n. 5987 del 2021, in motivazione) .21.1. In questi termini nessuna controindicazione si prospetta ai fini dell’ammissibilità dell’intervento nel presente giudizio di legittimità di “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a., successore a titolo particolare di “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. (la scissione parziale di una società, disciplinata dagli artt. 2506 ss. cod. civ., come modificati dal d.lgs. n. 6 del 2003 – è il caso di specie, siccome “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. è sorta a seguito di scissione parziale proporzionale di “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. con rogito in data 16.1.2018 -consistente nel trasferimento di parte del suo patrimonio ad una o più società, preesistenti o di nuova costituzione, contro l’assegnazione delle azioni o delle quote di queste ultime ai soci della società scissa, si traduce in una fattispecie effettivamente traslativa, che comporta l’acquisizione in capo alla nuova società di valori patrimoniali prima non presenti nel suo patrimonio, senza che ciò determini l’estinzione della società scissa ed il subingresso di quella risultante dalla scissione nella totalità dei rapporti giuridici della prima, configurandosi, piuttosto, come successione a titolo particolare nel diritto controverso che, ove intervenga nel corso del giudizio, comporta l’applicabilità della disciplina dell'art. 111 cod. proc. civ.: cfr. Cass.4.12.2018, n. 31313; Cass. 13.4.2012, n. 5874). Difatti -lo si premesso - nel presente giudizio di legittimità la “[OSCURATO:PERSONA]”, dante causa, non si è costituita, sicché disconoscere l’ammissibilità dell’intervento di “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a., avente causa, importerebbe senza dubbio “un’ingiustificata lesione del suo diritto di difesa”. 22.Il ricorrente ha in via pregiudiziale ulteriormente eccepito, in memoria, che “inammissibili devono ritenersi i documenti che la difesa avversaria ha depositato ex art. 372 nel Novembre 2021. Sul punto l’assenza del deposito delle procure a fronte del controricorso costituisce motivo di inammissibilità dello stesso atto, rilevabile d’ufficio” (così memoria ricorrente, pag. 2). 22.1.Tal ulteriore pregiudiziale eccezione del pari va respinta. 22.2. Pur a prescindere dall’omessa specifica indicazione – da parte del ricorrente - dei documenti che la “[OSCURATO:PERSONA]” ha depositato nel novembre d el 2021, si rileva, comunque, quanto segue. La “[OSCURATO:PERSONA]”, ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., ha depositato “procura speciale in data 02.03.2018 a rogito [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] (…) di conferimento poteri al procuratore speciale Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]” nonché “procura speciale in data 22.02.2018 a rogito [OSCURATO:PERSONA] (…) di conferimento poteri al procuratore speciale Dott. [OSCURATO:PERSONA]”. La “[OSCURATO:PERSONA]” ha allegato riscontro di avvenuta notificazione in data 2.11.2021 a mezzo posta elettronica certificata all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], dell’elenco degli atti depositati ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ. Ai sensi dell’art. 372, 1° co., cod. proc. civ. è ammesso nel giudizio di legittimità il deposito di documenti che riguardano, tra l’altro, l’ammissibilità del ricorso e del controricorso. Ai sensi dell’art. 372, 2° co., cod. proc. civ. “il deposito dei documenti relativi all’ammissibilità può avvenire indipendentemente da quello del ricorso e del controricorso, ma deve essere notificato, mediante elenco, alle altre parti”. 22.3.Su tale scorta si rappresenta quanto segue. Con la procura speciale in data 22.2.2018 a rogito notar [OSCURATO:PERSONA], in qualità di presidente del consiglio di amministrazione e di legale rappresentante di “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a., ha conferito a [OSCURATO:PERSONA], direttore generale della medesima “[OSCURATO:PERSONA]”, ai sensi dell’art. 15 dello statuto sociale - si badi - “con attribuzione di tutti i poteri sostanz iali”, i poteri, tra gli altri, di “rappresentare la Società davanti a qualsiasi organo giurisdizionale (…), con facoltà di nominare avvocati (…)” nonché i poteri di “attribuire e revocare poteri di rappresentanza sociale, sia a dipendenti della Società che a terzi, conferendo poteri e attribuzioni nei limiti dei poteri, come sopra, ricevuti”. Con la procura speciale in data 2.3.2018 a rogito notar [OSCURATO:PERSONA], in qualità di direttore generale e di procuratore (in forza della procura a rogito notar Tassinari del 22.2.2018)di “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a., ha nominato e costituito procuratore speciale della medesima “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. [OSCURATO:PERSONA], conferendole – si badi - “con attribuzione di tutti i poteri sostanziali”, il potere di “rappresentare la Società davanti a qualsiasi organo giurisdizionale (…), con facoltà di nominare avvocati (…)”. [OSCURATO:PERSONA], in tal guisa abilitata, ha provveduto a conferire procura speciale, ai fini della proposizione del controricorso, all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. 22.4.La procura speciale in data 22.2.2018 e la procura speciale in data 2.3.2018 costituiscono, evidentemente, documenti concernenti l’ammissibilità del controricorso, documenti che la “[OSCURATO:PERSONA]” ha, appunto, ritualmente provveduto a notificare a controparte. In tal guisa deve reputarsi del tutto ingiustificato il duplice rilievo –dapprima riferito -in cui si articola l’ulteriore pregiudiziale eccezione del controricorrente (in questi termini, dunque, invano il ricorrente invoca, in memoria, l’insegnamento di questa Corte di cui all’ordinanza n. 11898 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], a tenor del quale, qualora la procura per la proposizione del ricorso per cassazione da parte di una società venga rilasciata da un soggetto nella qualità di procuratore speciale in virtù dei poteri conferitigli con procura notarile non depositata con il ricorso, né rinvenibile nel fascicolo, all’impossibilità del controllo, da parte del giudice di legittimità, della legittimazione del delegante ad una valida rappresentazione processuale e sostanziale della persona giuridica consegue l’inammissibilità del ricorso. Si veda, altresì, ass. sez. lav. (ord.) 17.6.2020, n. 11699, secondo cui, in tema di rito camerale di legittimità, qualora il controricorso sia affetto da un difetto di rappresentanza o autorizzazione e la relativa eccezione sia sollevata dal ricorrente con la memoria prevista dall’art. 380 bis.1 cod. proc. civ., il deposito dei documenti idonei a sanare il difetto può avvenire sino alla data di svolgimento dell’adunanza camerale, anche al difuori delle ordinarie attività difensive, purché l’elenco dei documenti a tal fine prodotti sia notificato alle altre parti ex art. 372, 2° co., cod. proc. civ., determinandosi, in mancanza, l’inammissibilità del controricorso) . 23.Il primo motivo di ric orso va respinto . 24.Si premettono i rilievi che seguono. Il giudizio in prime cure ha avuto inizio con l’ingiunzione n. 2715 dei 26/29.3.2010 ed ha avuto termine in data 10 maggio 2012, dì del deposito della sentenza del Tribunale di Bologna (cfr. sentenza d’appello, pag. 1). Il giudizio in seconde cure ha avutoinizio con citazione in data 13.11.2012 (cfr. ricorso, pag. 5)ed ha avuto termine in data 10 aprile 2018, dì del deposito della sentenza della Corte d’Appello di Bologna. 25.Su tale scorta si rimarca che il testo dell’art. 345 cod. proc. civ. cui ratione temporisdevesi far riferimento, è propriamente quello scaturito dalla “riforma” di cui alla legge n. 69 del 2009, ossia “non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto (…) produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile” (al riguardo cfr. Cass.(ord.) 10.5.2019, n. 12574). Invero,la modifica, in senso restrittivo rispetto alla produzione documentale in appello, dell’art. 345, 3° co., cod. proc. civ., operata dal dec. leg. n. 83 del 2012, trova applicazione, mancando una disciplina transitoria e dovendosi ricorrere al principio “tempus regit actum”, solo se la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge n. 134 del 2012, di conversione del dec. leg. n. 83 cit. e, cioè, dal giorno 11 settembre 2012 (cfr. Cass. 14.3.2017, n. 6590; Cass. 9.11.2017, n. 26522). 26.Ebbene, negli espositi termini il ricorrente ha, sì, dedotto che i documenti allegati all’atto d’appello e distinti con le lett. A), B), C) e D) sono stati acquisiti successivamente al deposito della statuizione di primo grado (cfr. ricorso, pag. 7)e, tuttavia, per nulla ha in questa sede addotto di aver in grado d’appello dimostrato e, ancor prima, allegato che la relativa produzione in prime cure era stata preclusa per causa a lui non imputabile. Evidentemente, a tal ultimo riguardo, non può soccorrere la circostanza per cui [OSCURATO:PERSONA] ebbe in primo grado a formulare istanza di esibizione ex art.210 cod. proc. civ. (cfr. ricorso, pag. 6). 27. Si tenga conto, in pari tempo, che la corte d’appello ha in maniera congrua e esaustiva disconosciuto l’indispensabilità dei documenti de quibus.Invero, ha puntualizzato che i documenti non erano né pertinenti né fondamentali ai fini del decidere, siccome riguardanti vicende estranee a quella oggetto del giudizio (cfr. sentenza d’appello, pag. 6). 28.Il secondo motivo di ricorso del pari va respinto . 29. Si premette che, allorquando questa Corte è chiamata a sindacare un vizio di inosservanza di norme processuali, come quelle sullacompetenza, è per definizione giudice del “fatto processuale” che ha determinato la violazione denunciata, con piena possibilità di riscontrare negli atti rimessi alla Corte con il fascicolo d’ufficio e presenti nei fascicoli di parte pure con esso rimessi o ritualmente depositati l’intero “fatto processuale” e con il solo limite di quanto da tali fascicoli risulta (cfr. Cass. 8.6.2007, n. 13514). Si premette altresì che, ai fini dell’operatività del foro territoriale inderogabile ed esclusivo di cui all’art. 33, 2° co., lett. u), del d. lgs. n. 206 del 2005, correlato alla residenza del “consumatore”, la qualifica di “consumatore”, ai sensi dell’art. 3 dello stesso d.lgs., spetta solo alle persone fisiche e la persona fisica che svolga attività imprenditoriale o professionale, può essere considerata in guisa di semplice “consumatore” soltanto allorché concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’esercizio di dette attività. 30. Ebbene, in quest’ottica non può che reiterarsi la valutazione che ha indotto la corte di merito al rigetto dell’eccezione di incompetenza del Tribunale di Bologna, adito exart. 637 cod. proc. civ. da “[OSCURATO:PERSONA]”. Più esattamente, va ribadita la valenza concludente della risultanza del contratto di apertura di credito ovvero dell’atto di concessione della linea di credito costituente il titolo specifico della ragione azionata in via monitoria (trattasi del documento n. 2 allegato al fascicolo della fase monitoria). Difatti, così come correttamente la corte distrettuale ha posto in risalto (cfr. sentenza d’appello, pag. 7), nel suddetto contratto [OSCURATO:PERSONA] si è qualificato - circostanza pregnante ed univoca - imprenditore, sicché la stipulazione dell’apertura di credito è da correlare senza dubbio all’attività d’impresa alla medesima persona del ricorrente ascrivibile. Si badi che siffatta risultanza non è stata dal ricorrente contestata in maniera diretta, puntuale e specifica (cfr. ricorso, pag. 9), neppure, per giunta, in memoria (cfr. pagg. 3 – 4, ove, al di là del riferimento all’asserito carattere vessatorio della clausola negoziale in tema di competenza, si richiamano le trascrizioni delle conversazioni telefoniche intercorse tra il ricorrente ed operatori di “[OSCURATO:PERSONA]”). Due ulteriori indici, egualmente gravi e precisi, concordemente concorrono al fine escludere che l’apertura di credito sia stata contratta per le esigenze della vita quotidiana del Santini estranee alla sua attività d’impresa. In primo luogo – circostanza, ben vero, ex se concludente - il cospicuo quantum (euro 1.200.000,00) della linea di credito accordata, importo indiscutibilmente esorbitante rispetto alle ordinarie esigenze della vita quotidiana di un “consumatore”. In secondo luogo, la natura dell’immobile -capannone industriale – oggetto dell’ipoteca concessa a garanzia dell’obbligo restitutorio. 31. In questo quadro non ha precipua valenza la circostanza per cui nel contratto di apertura di credito sia stato indicatoil codice fiscale e non già la partita i.v.a. del ricorrente (cfr. ricorso, pag. 9).In questo quadro, inoltre, non hanno valenza univoca né il report interno di “[OSCURATO:PERSONA]” del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (cfr. ricorso, pag. 9) né il verbale redatto dalla vigilanza della “Banca d’Italia” in occasione dell’ispezione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], verbale ove [OSCURATO:PERSONA] è indicato come “cliente consumatore” (cfr. ricorso, pag. 10). Tanto, giacché il ricorrente faceva luogo, al contempo, con l’intermediazione di “[OSCURATO:PERSONA]” ad operazioni finanziarie in “derivati”. Cosicché neppure rileva, allo scopo della individuazione del giudice (per questo giudizio)competente, che le operazioni in “derivati” siano state compiute da “[OSCURATO:PERSONA]” con modalità contrarie alle disposizioni del t.u.f. ed ai regolamenti “Consob” (cfr. ricorso, pag. 11). In questo quadro, infine, non ha alcuna valenza l’assunto, invero svolto in memoria (cfr. pag. 3), secondo cui quella del ricorrente, in quanto “individuale”, è una “microimpresa”. 32. Si badi che la Corte di Bologna ha dato atto che la competenza del Tribunale di Bologna adito in via monitoria non era stata dall’opponente-ingiunto contestata con riferimento ai criteri in via alternativa idonei a radicarla diversamente (“(…) essendo stato illustrato dalla parte unicamente un profilo, ossia quello della residenza dell’ingiunto, senza alcun riferimento ai criteri residui (…)”: così sentenza d’appello, pag. 7). Cosicché, evidentemente, non si correla alla surriferita “ratio” il rilievo del ricorrente secondo cui la scarna indicazione “foro esclusivo” figurante nel contratto di conto corrente e di finanziamento non vale ad escludere la competenza di altri fori, in particolare la competenza ratione locidel Tribunale di Urbino(cfr. ricorso, pag. 10. Cfr., comunque, Cass. 25.11.2005, n. 24903, secondo cui, nelle cause relative a diritti di obbligazione, l'attore non ha alcun onere di specificazione del criterio di competenza scelto e delle ragioni per le quali ha ritenuto di incardinare la controversia presso il giudice adito, essendo sufficiente che detto foro corrisponda a uno di quelli concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 o 20 cod. proc. civ.; è il convenuto che, al fine di evitare che la causa resti radicata presso il giudice scelto dall’attore, ha l’onere di eccepire l’incompetenza di quest’ultimo sotto tutti i profili ipotizzabili sin dal primo atto difensivo con motivazione articolata ed esaustiva; di guisa che, in mancanza di una tempestiva e completa contestazione, l’eccezione di incompetenza del giudice adito deve ritenersi come non proposta e, pertanto, definitivamente radicata la sua competenza). 33.Il terzo motivo di ricorso parimenti va respinto . 34.Il mezzo in disamina difetta di specificità ed “autosufficienza”. Innegabilmenteil motivo in esame veicola un “error in procedendo”. Innegabilmente, inoltre, qualoravenga denunciato un “error in procedendo”, questa Corte di legittimità diviene anche giudice del “fatto processuale” ed è investita del potere di esaminare direttamente gli atti di causa (cfr. Cass. sez. un. 25.7.2019, n. 20181). E nondimeno il ricorrente non ha indicato, così come avrebbe dovuto, gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” (l’opposizione e la sua proiezione contenutistica proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 742/2009 emesso dal Tribunale di Ravenna, sì che si sarebbe giustificata nel presente giudizio la declaratoria della litispendenza) di cui ha invocato il rie same (cfr. Cass. sez. un. 25.7.2019, n. 20181, ove si soggiunge che l’ “error in procedendo” non è rilevabile ex officio e che questa Corte non può ricercare e verificare autonomamente i documenti interessati dall’accertamento dell’ “error”). Più esattamente, il ricorrente non ha provveduto a riprodurre, così come avrebbe dovuto, i passaggi salienti dell’opposizione spiegata avverso il decreto ingiuntivo n. 742/2009 emesso dal Tribunale ravennate. Ciò viepiù che la Corte emiliana ha rimarcato che l’opposizi one esperita avverso l’ingiunzione n. 742/2009 riguardava non già l’apertura di credito correlantesi all’attività d’impresa del Santini per cui è controversia bensì un’operazione in “derivati” regolata su distinto conto corrente (cfr. sentenza d’appello, pag. 8). Si badi che le riscontrate carenze exart. 366, 1° co., n. 4 e n. 6, cod. proc. civ. rivestono valenza pur alla luce del più recente arresto delle sezioni unite. Difatti, le sezioni unite hanno precisato che il principio di “autosufficienza” del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366, 1° co., n. 6, c.p.c., quale corollario del requisito di specificità dei motivi -anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 - non deve, certo, essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e, tuttavia, postula che nel ricorso sia comunque puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure (cfr. Cass. sez. un. (ord.) 18.3.2022, n. 8950). 35.Il mezzo in esame è immeritevole di seguito pur ad altro titolo. Questa Corte spiega che la questione relativa alla sussistenza della litispendenza deve essere decisa con riguardo alla situazione processuale esistente al momento della relativa pronuncia e, dunque, avuto riguardo anche agli eventi processuali sopravvenuti; pertanto, l’eccipiente deve produrre la relativa idonea documentazione anche in cassazione, non essendo soggetti alla preclusione disposta dall’art. 372 cod. proc. civ. gli atti concernenti questioni proponibili in ogni grado di giudizio e rilevabili d’ufficio, come la questione relativa alla litispendenza (cfr. Cass. (ord.) 22.12.2016, n. 26862; Cass.7.3.2001, n. 3340; Cass. 26.1.2006, n. 1626, secondo cui la litispendenza, che essendo rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo può essere pronunciata anche nel giudizio di cassazione, presuppone la contemporanea ed effettiva pendenza della stessa causa dinanzi a giudici diversi). 36. Su tale premessa è sufficiente rimarcare che il ricorrente neppure in questa sede ha assolto il suindicato onere documentale. Invero, si è limitato, senza nessuna ulteriore indicazione, ad allegare –come da richiamo al punto n. 23) dell’elenco degli atti offerti in comunicazione, figurante in calce al ricorso - copia della sentenza n. 1864/2018 pronunciata dalla Corte d’Appello diBologna nella causa iscritta al n. 2690/2011 r.g. 37. Del tutto ingiustificata, da ultimo, è la deduzione del ricorrente circa l’abusivo – contrario a correttezza e buona fede - frazionamento dell’asserita unitaria ragione di credito(cfr. ricorso, pag. 17; cfr. memoria, pagg. 5 - 6) . 38.Il quarto motivo di ricorso analogamente va respinto . 39.Sovviene l’insegnamento di questa Corte secondo cui, qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità, con la quale si è spogliato della “potestas iudicandi” in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere né l’interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta “ad abundantiam” nella sentenza gravata (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2007, n. 3840; Cass. 20.8.2015, n. 17004). 40.Su tale scorta non può che opinarsi come di seguito. Da un lato, i rilievi operati (“per completezza di motivazione”: così sentenza d’appello, pag. 9)della corte di merito - all’esito del condiviso riscontro (op erato dal tribunale) di inammissibilità delle riconvenzionali esperite dall’iniziale opponente a motivo dell’insussistenza di ragioni di connessione exart. 36 cod. proc. civ. - in ordine al difetto di prova delle medesime riconvenzionali ed in ordine all’inconferenza degli articolati capitoli di prova orale (in quanto riguardanti le operazioni in “derivati”, l’ispezione della “Banca d’Italia”, la condotta asseritamente carente sul piano informativo di “[OSCURATO:PERSONA]” ed i rapporti con funzionari della Banca: cfr. sentenza d’appello, pagg. 9 e 10), devono reputarsi impropri e tamquam non essent. Dall’altro, il ricorrente non ha alcun interesse ad impugnare, con il quarto motivo di ricorso, gli anzidetti ulteriori rilievi della statuizione di secondo grado. 41.Il quinto motivo di ricorso similmente va respinto . 42.La corte distrettuale ha confermato “la tardività del disconoscimento della documentazione allegata dalla banca, come ritenuta dal tribunale (…), quanto ai documenti allegati già in sede di ricorso per decreto ingiuntivo e, (…) quanto agli estratti conto, [ha ritenuto che] in mancanza di sottoscrizione dell’opponente, il disconoscimento doveva ritenersi inconferente né il Santini aveva dedotto la non conformità ad un ipotetico originale” (così sentenza d’appello, pag. 11).La corte distrettuale ulteriormente ha assunto che, a fronte della “completezza della documentazione in atti (…), l’opposizione conteneva contestazioni generiche (…) e la stessa genericità connota l’atto di appello” (così sentenza d’appello, pag. 11). Ebbene, il motivo in esame non si correla, non censura in maniera specifica i surriferiti rilievi, nella parte in cui prospetta che i giudici del merito hanno omesso qualsivoglia motivazione circa il fatto che il ricorrente hacontestato ab origine la documentazione tutta ex adverso prodotta e disconosciuto le operazioni addebitate sul conto corrente (cfr. ricorso, pag. 21). 43.Questa Corte spiega che la consulenza tecnica d’ufficio è mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell’ausiliario e potendo la motivazione dell’eventuale diniego del giudice di ammissione del mezzo essere anche implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato (cfr. Cass. (ord.) 13.1.2020, n. 326; Cass. 5.7.2007, n. 15219). 44. In tal guisa la mancata ammissione della consulenza d’ufficio non è censurabile tout courtin sede di legittimità. In ogni caso, la corte territoriale ha esplicitato le ragioni del mancato ricorso all’ausilio di un consulente. Segnatamente - ed al di là del rilievo di inammissibilità delle riconvenzionali formulate dall’opponente - ha precisato che le censure in punto di oneri – interessi ultralegali, anatocistici, commissioni di massimo scoperto e spese – asseritamente applicati e addebitati in modo ingiustificato risultavano smentite delle risultanze della documentazione –tra cui gli estratti del conto corrente per l’intera durata del rapporto -allegata dall’istituto di credito e idonea a dar conto delle pattuizioni – in forma di atto pubblico - scri tte e sottoscritte per accettazione con indicazione di tutte le condizioni applicate (cfr. sentenza d’appello, pag. 11). 45. I rilievi postulati dalla delibazione del sesto motivo , del settimo motivo, dell’ottavo motivoe del nono motivo di ricorso si ripropongono e si sovrappongono; il che ne giustifica la disamina congiunta; i medesimi motivi, comunque, vannosenz’altro respinti. 46.I motivi anzidetti, a dispetto dell’indicazione di segno diverso rinvenibile nelle rispettive rubriche, censurano, sostanzialmente, il giudizio “di fatto” alla cui stregua la Corte di Bologna ha ritenuto, alla luce della documentazione allegata (in particolare del contratto siglato nelle forme dell’atto pubblico e degli estratti conto relativi all’intera durata del rapporto), che lo svolgimento dell’apertura di credito regolata mercè il conto corrente n. 826 non aveva registrato, in spregio alla normativa di riferimento, l’indebita applicazione di interessi ultralegali ed anatocistici, l’indebito computodi commissioni e spese. E, ben vero, altresì si risolvono in censure del giudizio “di fatto” e la doglianza -veicolata dal settimo motivo – secondo cui gli addebiti in conto corrente erano relativi ad operazioni in “derivati” e la doglianza –veicolata dall’ottavo motivo – secondo cui la corte di seconde cure non avrebbe tenuto conto dell’incasso da parte di “[OSCURATO:PERSONA]” di somme derivanti dalla liquidazione di polizza costituita in pegno. 47.In questi termini si rappresenta quanto segue.Innanzitutto,il giudizio di appello ha avuto inizio in data 13.11.2012 (“con sentenza del 27.04.2012 il Tribunale rigettava l’opposizione e confermava il D.I. La sentenza e l’ordinanza di rigetto venivano ritualmente impugnate con atto 13.11.2012 per molteplici ragioni (…)”: così ricorso, pag. 5). Altresì, la statuizione di seconde cure ha integralmente confermato la statuizione di prime cure. Conseguentemente si applica ratione temporisal caso di specie la previsione di cui all’art. 348 ter, 5° co., cod. proc. civ., che esclude che possa essere impugnata con ricorso per cassazione exart. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. la sentenza di appello “che conferma la decisione di primo grado” (cfr. Cass.18.12.2014, n. 26860, secondo cui l’art. 348 ter, 5° co., cod. proc. civ. non si applica ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione anteriormente all’[OSCURATO:DATA_NASCITA]). Si tenga conto che nell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348 ter, 5° co., cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione -per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr. Cass. 22.12.2016, n. 26774). 48.In ogni caso, si rappresenta ulteriormente quanto segue. Per un verso, è da escludere recisamente che taluna delle figure di “anomalia motivazionale”destinate ad acquisire significato all’insegna della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte - e tra le quali non è annoverabile il semplice difetto di sufficienza della motivazione -possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui, pur in parte qua agitur, la Corte di Bologna ha ancorato il suo dictum. Per altro verso, è da escludere che la C orte di Bologna abbia omesso la disamina del fatto decisivo oggetto della controversia de qua. Per altro verso ancora, l’itermotivazionale che sorregge l’impugnato risulta in totoineccepibile sul piano della correttezza giuridica. Ovviamente,il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. - dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153; Cass. (ord.) 19.7.2021, n. 20553). 49.Il decimo motivo di ricorso egualmente va respinto . 50.È sufficiente – ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. - il riferimento all’insegnamento di questa Corte di legittimità a tenor del quale tra le spese processuali che la parte soccombente deve essere condannata a rimborsare al vincitore rientraanche la somma dovuta da quest’ultimo al proprio difensore a titolo di i.v.a., costituendo tale imposta una voce accessoria, di natura fiscale, del corrispettivo dovuto per prestazioni professionali relative alla difesa in giudizio; l’eventualità che la parte vittoriosa, per la propria qualità personale, possa portare in detrazione l’i.v.a. dovuta al proprio difensore non incide su detta condanna della parte soccombente, trattandosi di una questione rilevante solo in sede di esecuzione, poiché la condanna al pagamento dell’i.v.a. in aggiunta ad una data somma dovuta dal soccombente per rimborso di diritti e di onorari deve intendersi in ogni caso sottoposta alla condizione della effettiva doverosità di tale prestazione aggiuntiva (ovvero “se dovuta”) (cfr. Cass.19.2.2014, n. 3968; Cass. (ord.) 5.11.2020, n. 24634; Cass. 7.2.2006, n. 2529). 51. In dipendenza del rigetto del ricorso il ricorrente va condannato a rimborsare alla controricorrente, “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a., le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo. La “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. non ha svolto difese. Pertanto, nonostante il rigetto del ricorso, nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio va nei suoi confronti assunta. 52.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna il ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], a rimborsare alla controricorrente, “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a., le spese del presente giudizio di legittimità, che si