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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 aprile 1972

Cassazione n. 07808/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 23/04/1972 avverso la sentenza del 21/07/2025 del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, deduce la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e della corretta qualificazione giuridica del fatto rispetto alla sentenza di applicazione della pena concordata emessa il 21 luglio 2025 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino, con cui gli è stata applicata la pena di anni uno, mesi uno, giorni dieci di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, in relazione a plurimi episodi del reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, ed in continuazione con il più grave reato già giudicato con sentenza n. 1324/2024 del G.I.P. del Tribunale di Torino del 27/06/2024, parzialmente confermata dalla Corte di appello di Torino in data 09/12/2024, irrevocabile il 10/06/2025, rideterminando la pena complessiva in anni tre, giorni dieci di reclusione ed euro 12.000,00 di multa.

Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; tali profili non sono ravvisabili nel caso di specie, essendo stato censurato il difetto di motivazione sul mancato proscioglimento dell'imputato, nonché la non corretta qualificazione giuridica del fatto, con affermazioni del tutto generiche e assertive.

Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso, da ciò conseguendo l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64,

I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 16 gennaio 2026.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 23/04/1972 avverso la sentenza del 21/07/2025 del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, deduce la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e della corretta qualificazione giuridica del fatto rispetto alla sentenza di applicazione della pena concordata emessa il 21 luglio 2025 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino, con cui gli è stata applicata la pena di anni uno, mesi uno, giorni dieci di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, in relazione a plurimi episodi del reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, ed in continuazione con il più grave reato già giudicato con sentenza n. 1324/2024 del G.I.P. del Tribunale di Torino del 27/06/2024, parzialmente confermata dalla Corte di appello di Torino in data 09/12/2024, irrevocabile il 10/06/2025, rideterminando la pena complessiva in anni tre, giorni dieci di reclusione ed euro 12.000,00 di multa. Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; tali profili non sono ravvisabili nel caso di specie, essendo stato censurato il difetto di motivazione sul mancato proscioglimento dell'imputato, nonché la non corretta qualificazione giuridica del fatto, con affermazioni del tutto generiche e assertive. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso, da ciò conseguendo l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16 gennaio 2026.
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