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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 13661/2024

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la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Ce) il 24 settembre 1969; avverso la ordinanza n. 57/23 del Tribunale di Campobasso del 23 maggio 2023; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] MANUALI, i! quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; lette, altresì, le conclusioni scritte della difesa del ricorrente del 28 novembre 2023, con !e quali si è insistito per raccoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Campobasso, decidendo in qualità di giudice del riesame cautelare, ha, con ordinanza del 23 maggio 2023, rigettato la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] - indagato, unitamente ad altre persone in relazione a reati di carattere tributario connessi alla emissione ed all'utilizzo di fatture relative ad operazioni inesistenti finalizzatooalla evasione delle imposte nonché in relazione ad ipotesi di truffa, anche aggravata - avente ad oggetto il provvedimento con il quale, il precedente 3 maggio 2023 il Pm presso il Tribunale di Campobasso aveva disposto una perquisizione di carattere locale e personale, successivamente disponendo il conseguente sequestro probatorio in danno del Massaro di una serie di beni indicati nel provvedimento emesso in sede di riesame cautelare.

Avverso il provvedimento del Tribunale di Campobasso ha interposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore fiduciario, il Massaro, affidando le proprie censure ad un solo motivo di doglianza con il quale ha lamentato la mancata dichiarazione da parte del giudice del riesame della nuliità del decreto col quale era stato disposto i! sequestro probatorio eseguito, non essendo stato questo sostenuto da una idonea motivazione che evidenziasse la sussistenza del fumus delicti e la finalità probatoria della acquisizione materiale operata in sede di indagini preliminari. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

Osserva il Collegio in via preliminare che ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., disposizione applicabile anche al sequestro di carattere probatorio (si veda, infatti: Corte di cassazione, Sezione IV penale, 17 ottobre 2014, n. 43480), il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia. gli errores In iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (per tutte: Corte di cassazione, Sezione II penale, 14 dicembre 2023, n. 49739).

E', pertanto, sulla base di tale premessa di carattere generale che deve essere scrutinata la impugnazione ora presentata dal Massaro avverso l'ordinanza reiettiva della sua richiesta di riesame avverso il provvedimento di sequestro probatorio emessa dal Tribunale di Campobasso in daU 23 maggio 2023.

In sostanza la ricorrente difesa lamenta il fatto che il Tribunale del riesame non abbia rilevato la nullità che avrebbe afflitto l'originario provvedimento con il quale era stato disposto il sequestro probatorio del compendio oggetto del presente ricorso in quanto in esso non era stato sufficientemente specificato né quale fosse stata la condotta sussumibile, sia pure a livello di fumus, nell'alveo del reato in provvisoria contestazione né quale fosse la esigenza probatoria che attraverso quanto in sequestro sarebbe stato possibile soddisfare.

Osserva il Collegio che la doglianza coglie nel segno. • Ed infatti, quanto al primo profilo il Tribunale del riesame, che pure ha chiaramente illustrato come il provvedimento sottoposto al suo scrutinio fosse sufficientemente puntuale nell'indicare quale fosse la condotta oggetto delle indagini, la quale si sarebbe caratterizzata per il fatto che le imprese da esse coinvolte avrebbero emesso, reciprocamente, fatture relative a prestazioni in realtà inesistenti, in tal modo conseguendo, ciascuna di esse, dei fittizi crediti verso l'Erario per l'Iva versata solo "sulla carta", non ha in alcun modo chiarito quale possa essere stata nella vicenda in esame il ruolo svolto dal Massaro, tale da determinarne il coinvolgimento concorsuale.

Tanto più una tale indicazione sarebbe stata necessaria in quanto in nessun passo della ordinanza impugnata è segnalato il dato, smentito dal ricorrente, che questi svolgesse, di fatto o di diritto, un incarico comportante la gestione di qualcuna delle compagini societarie coinvolte, a vario titolo, nella vicenda.

Una siffatta mancanza evidenzia la solo apparente motivazione della ordinanza impugnata e, pertanto, la sua idoneità a soddisfare il canone di legittimità imposto dall'art. 125, comma 3;cod. proc. pen.

E', infatti, indiscutibile che in tema di sequestro probatorio, la motivazione del decreto debba contenere, a pena di nullità, la descrizione della condotta ipotizzata a carico dell'indagato, la sua riconduzione ad una fattispecie incriminatrice, la natura dei beni da vincolare e la loro relazione con tale ipotesi criminosa, non essendo esaustiva l'indicazione della sola norma violata (così, infatti, Corte di cassazione, Sezione VI penale, 11 settembre 2029, n. 37639); laddove sia manchevole il requisito della attribuibilità della condotta astrattamente descritta al soggetto inciso dal provvedimento di sequestro ovvero quando non sia adeguatamente precisato quale possa essere il rapporto di pertinenzialità probatoria fra i beni di quest'ultimo ed il reato in provvisoria contestazione - non potendo ritenersi intuitiva la immediatezza di tale rapporto, ove non sia chiarito il ruolo che il soggetto in questione avrebbe svolto nel determinismo delittuoso - la ordinanza applicativa della misura risulta egualmente viziata in quanto priva di un suo requisito motivazionale essenziale tale da rendere incomprensibili le ragioni che la hanno giustificata.

Il ricorso deve, pertanto, essere accolto, con il conseguenziale annullamento della ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Campobasso, in diversa composizione personale, affinché questo, nuovamente motivando sulla istanza di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA], chiarisca se, in sede di provvisoria contestazione, fosse stata espressamente precisata la condotta ascritta al ricorrente nel provvedimento con il quale era stato disposto il sequestro probatorio originariamente impugnato, ovvero se fosse stato nel medesimo segnalato quale fosse il diverso rapporto di pertinenzialità istruttoria esistente fra i reati in provvisoria contestazione ed i beni del Massaro oggetto di sequestro.

PQM Annulla la ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Campobasso, competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Ce) il 24 settembre 1969; avverso la ordinanza n. 57/23 del Tribunale di Campobasso del 23 maggio 2023; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] MANUALI, i! quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; lette, altresì, le conclusioni scritte della difesa del ricorrente del 28 novembre 2023, con !e quali si è insistito per raccoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Campobasso, decidendo in qualità di giudice del riesame cautelare, ha, con ordinanza del 23 maggio 2023, rigettato la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] - indagato, unitamente ad altre persone in relazione a reati di carattere tributario connessi alla emissione ed all'utilizzo di fatture relative ad operazioni inesistenti finalizzatooalla evasione delle imposte nonché in relazione ad ipotesi di truffa, anche aggravata - avente ad oggetto il provvedimento con il quale, il precedente 3 maggio 2023 il Pm presso il Tribunale di Campobasso aveva disposto una perquisizione di carattere locale e personale, successivamente disponendo il conseguente sequestro probatorio in danno del Massaro di una serie di beni indicati nel provvedimento emesso in sede di riesame cautelare. Avverso il provvedimento del Tribunale di Campobasso ha interposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore fiduciario, il Massaro, affidando le proprie censure ad un solo motivo di doglianza con il quale ha lamentato la mancata dichiarazione da parte del giudice del riesame della nuliità del decreto col quale era stato disposto i! sequestro probatorio eseguito, non essendo stato questo sostenuto da una idonea motivazione che evidenziasse la sussistenza del fumus delicti e la finalità probatoria della acquisizione materiale operata in sede di indagini preliminari. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. Osserva il Collegio in via preliminare che ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., disposizione applicabile anche al sequestro di carattere probatorio (si veda, infatti: Corte di cassazione, Sezione IV penale, 17 ottobre 2014, n. 43480), il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia. gli errores In iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (per tutte: Corte di cassazione, Sezione II penale, 14 dicembre 2023, n. 49739). E', pertanto, sulla base di tale premessa di carattere generale che deve essere scrutinata la impugnazione ora presentata dal Massaro avverso l'ordinanza reiettiva della sua richiesta di riesame avverso il provvedimento di sequestro probatorio emessa dal Tribunale di Campobasso in daU 23 maggio 2023. In sostanza la ricorrente difesa lamenta il fatto che il Tribunale del riesame non abbia rilevato la nullità che avrebbe afflitto l'originario provvedimento con il quale era stato disposto il sequestro probatorio del compendio oggetto del presente ricorso in quanto in esso non era stato sufficientemente specificato né quale fosse stata la condotta sussumibile, sia pure a livello di fumus, nell'alveo del reato in provvisoria contestazione né quale fosse la esigenza probatoria che attraverso quanto in sequestro sarebbe stato possibile soddisfare. Osserva il Collegio che la doglianza coglie nel segno. • Ed infatti, quanto al primo profilo il Tribunale del riesame, che pure ha chiaramente illustrato come il provvedimento sottoposto al suo scrutinio fosse sufficientemente puntuale nell'indicare quale fosse la condotta oggetto delle indagini, la quale si sarebbe caratterizzata per il fatto che le imprese da esse coinvolte avrebbero emesso, reciprocamente, fatture relative a prestazioni in realtà inesistenti, in tal modo conseguendo, ciascuna di esse, dei fittizi crediti verso l'Erario per l'Iva versata solo "sulla carta", non ha in alcun modo chiarito quale possa essere stata nella vicenda in esame il ruolo svolto dal Massaro, tale da determinarne il coinvolgimento concorsuale. Tanto più una tale indicazione sarebbe stata necessaria in quanto in nessun passo della ordinanza impugnata è segnalato il dato, smentito dal ricorrente, che questi svolgesse, di fatto o di diritto, un incarico comportante la gestione di qualcuna delle compagini societarie coinvolte, a vario titolo, nella vicenda. Una siffatta mancanza evidenzia la solo apparente motivazione della ordinanza impugnata e, pertanto, la sua idoneità a soddisfare il canone di legittimità imposto dall'art. 125, comma 3;cod. proc. pen. E', infatti, indiscutibile che in tema di sequestro probatorio, la motivazione del decreto debba contenere, a pena di nullità, la descrizione della condotta ipotizzata a carico dell'indagato, la sua riconduzione ad una fattispecie incriminatrice, la natura dei beni da vincolare e la loro relazione con tale ipotesi criminosa, non essendo esaustiva l'indicazione della sola norma violata (così, infatti, Corte di cassazione, Sezione VI penale, 11 settembre 2029, n. 37639); laddove sia manchevole il requisito della attribuibilità della condotta astrattamente descritta al soggetto inciso dal provvedimento di sequestro ovvero quando non sia adeguatamente precisato quale possa essere il rapporto di pertinenzialità probatoria fra i beni di quest'ultimo ed il reato in provvisoria contestazione - non potendo ritenersi intuitiva la immediatezza di tale rapporto, ove non sia chiarito il ruolo che il soggetto in questione avrebbe svolto nel determinismo delittuoso - la ordinanza applicativa della misura risulta egualmente viziata in quanto priva di un suo requisito motivazionale essenziale tale da rendere incomprensibili le ragioni che la hanno giustificata. Il ricorso deve, pertanto, essere accolto, con il conseguenziale annullamento della ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Campobasso, in diversa composizione personale, affinché questo, nuovamente motivando sulla istanza di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA], chiarisca se, in sede di provvisoria contestazione, fosse stata espressamente precisata la condotta ascritta al ricorrente nel provvedimento con il quale era stato disposto il sequestro probatorio originariamente impugnato, ovvero se fosse stato nel medesimo segnalato quale fosse il diverso rapporto di pertinenzialità istruttoria esistente fra i reati in provvisoria contestazione ed i beni del Massaro oggetto di sequestro. PQM Annulla la ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Campobasso, competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen. Così de
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