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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 maggio 2026

Cassazione n. 13003/2026

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ntante pro tempore, rappresentato e difeso dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]';- ricorrente -contro2026 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro177 tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 2158/2019 della CORTE D'APPELLO diBARI, depositata il 02/12/2019 R.G.N. 1521/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del14/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 5503/2020Numero sezionale 177/2026Data pubblicazione 06/05/20261.

Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di Appello diBari ha confermato la decisione di prime cure che avevaaccolto la domanda, svolta dalla società attualecontroricorrente, per il rimborso delle somme versateall'[OSCURATO:PERSONA] allo scopo di evitare che la relativa cartellaesattoriale venisse posta in esecuzione, e per essere statoacclarato che non fosse dovuta in altri due giudizi, sfociatiin sentenze dichiarative di cessazione della materia delcontendere; infine, per avere [OSCURATO:PERSONA] riconosciutoespressamente che le somme risultanti dal verbale diaccertamento ispettivo impugnato non fossero più dovute aseguito di sistemazioni contabili intervenute, mediotempore, in esito alla rettifica dell’inquadramento settoriale.2.

La Corte d’appello ha rigettato il gravame - incentrato sulnon esservi stato mai un riconoscimento sulla non debenzadelle somme scaturite dal verbale ispettivo - analiticamenteesaminando i fatti che avevano preceduto la controversiaall’esame, rimarcandone la dislocazione nel tempo.3.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso affidato adue motivi, al quale ha opposto difese [OSCURATO:SOCIETA]. concontroricorso, ulteriormente illustrato con memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE4. [OSCURATO:PERSONA] si duole di violazione dell'art. 2909 c.c. e omessoesame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti, peravere la Corte di merito erroneamente interpretato ilgiudicato (le due sentenze del Tribunale di Bari qualipresupposto della fondatezza della pretesa della società) sulquale la Corte di merito aveva basato la fondatezza dellapretesa della società, per avere, invece, le precedentidecisioni passate in giudicato posto fine alla controversiaNumero registro generale 5503/2020Numero sezionale 177/2026per l’avvenuto pagamento, e non già per il riconoscNiummeeron dti ora ccolta generale 13003/2026Data pubblicazione 06/05/2026della pretesa azionata; e per illogicità e carenza dimotivazione valida per avere la Corte di merito rigettato ilgravame senza nulla aggiungere in ordine alla legittimitàdei provvedimenti presupposti, vale a dire il verbaleispettivo e il provvedimento di inquadramento.5.

Entrambi i motivi non colgono nel segno e devedichiararsene l’inammissibilità perché il fulcro delladecisione risiede nel dato cronologico dirimente eincompatibile con la tesi svolta da [OSCURATO:PERSONA], avendo il giudicedi prime cure, con la condivisione della Corte del gravame,rimarcato che le sistemazioni contabili addotte da [OSCURATO:PERSONA] amotivo della richiesta cessazione della materia delcontendere nei giudizi pregressi erano intervenute in epocaantecedente al pagamento della società al concessionariodel servizio della riscossione, per tale via ritenendoaccreditata, ed accertata, l’ondivaga difesa di [OSCURATO:PERSONA] che, neiprecedenti due giudizi, aveva chiesto la cessazione dellamateria del contendere, in luogo del rigetto della pretesa,assumendosi, peraltro, l'onere delle relative spese di lite.6.

Tale apprezzamento in fatto, con doppia conforme, nonrisultando rappresentati fatti non esaminati dal giudice diprime cure e decisivi per l’esito del giudizio, è insindacabilein questa sede.7.

Conclusivamente il ricorso è dichiarato inammissibile.8.

Segue coerente la condanna alle spese, liquidate come indispositivo, con distrazione in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Iacobone dichiaratosi anticipatario.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso, condanna la partericorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00Numero registro generale 5503/2020Numero sezionale 177/2026per esborsi, euro 5.000,00 per compensi professionalNiu,m eorolt dri era ccolta generale 13003/2026Data pubblicazione 06/05/2026accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento, condistrazione in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].

Ai sensidell’art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono ipresupposti processuali per il versamento, a carico della partericorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato,pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto.Così deciso nella Adunanza camerale del 14 gennaio 2026.La PresidenteLucia Esposito

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntante pro tempore, rappresentato e difeso dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]';- ricorrente -contro2026 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro177 tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 2158/2019 della CORTE D'APPELLO diBARI, depositata il 02/12/2019 R.G.N. 1521/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del14/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 5503/2020Numero sezionale 177/2026Data pubblicazione 06/05/20261. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di Appello diBari ha confermato la decisione di prime cure che avevaaccolto la domanda, svolta dalla società attualecontroricorrente, per il rimborso delle somme versateall'[OSCURATO:PERSONA] allo scopo di evitare che la relativa cartellaesattoriale venisse posta in esecuzione, e per essere statoacclarato che non fosse dovuta in altri due giudizi, sfociatiin sentenze dichiarative di cessazione della materia delcontendere; infine, per avere [OSCURATO:PERSONA] riconosciutoespressamente che le somme risultanti dal verbale diaccertamento ispettivo impugnato non fossero più dovute aseguito di sistemazioni contabili intervenute, mediotempore, in esito alla rettifica dell’inquadramento settoriale.2. La Corte d’appello ha rigettato il gravame - incentrato sulnon esservi stato mai un riconoscimento sulla non debenzadelle somme scaturite dal verbale ispettivo - analiticamenteesaminando i fatti che avevano preceduto la controversiaall’esame, rimarcandone la dislocazione nel tempo.3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso affidato adue motivi, al quale ha opposto difese [OSCURATO:SOCIETA]. concontroricorso, ulteriormente illustrato con memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE4. [OSCURATO:PERSONA] si duole di violazione dell'art. 2909 c.c. e omessoesame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti, peravere la Corte di merito erroneamente interpretato ilgiudicato (le due sentenze del Tribunale di Bari qualipresupposto della fondatezza della pretesa della società) sulquale la Corte di merito aveva basato la fondatezza dellapretesa della società, per avere, invece, le precedentidecisioni passate in giudicato posto fine alla controversiaNumero registro generale 5503/2020Numero sezionale 177/2026per l’avvenuto pagamento, e non già per il riconoscNiummeeron dti ora ccolta generale 13003/2026Data pubblicazione 06/05/2026della pretesa azionata; e per illogicità e carenza dimotivazione valida per avere la Corte di merito rigettato ilgravame senza nulla aggiungere in ordine alla legittimitàdei provvedimenti presupposti, vale a dire il verbaleispettivo e il provvedimento di inquadramento.5. Entrambi i motivi non colgono nel segno e devedichiararsene l’inammissibilità perché il fulcro delladecisione risiede nel dato cronologico dirimente eincompatibile con la tesi svolta da [OSCURATO:PERSONA], avendo il giudicedi prime cure, con la condivisione della Corte del gravame,rimarcato che le sistemazioni contabili addotte da [OSCURATO:PERSONA] amotivo della richiesta cessazione della materia delcontendere nei giudizi pregressi erano intervenute in epocaantecedente al pagamento della società al concessionariodel servizio della riscossione, per tale via ritenendoaccreditata, ed accertata, l’ondivaga difesa di [OSCURATO:PERSONA] che, neiprecedenti due giudizi, aveva chiesto la cessazione dellamateria del contendere, in luogo del rigetto della pretesa,assumendosi, peraltro, l'onere delle relative spese di lite.6. Tale apprezzamento in fatto, con doppia conforme, nonrisultando rappresentati fatti non esaminati dal giudice diprime cure e decisivi per l’esito del giudizio, è insindacabilein questa sede.7. Conclusivamente il ricorso è dichiarato inammissibile.8. Segue coerente la condanna alle spese, liquidate come indispositivo, con distrazione in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Iacobone dichiaratosi anticipatario. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso, condanna la partericorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00Numero registro generale 5503/2020Numero sezionale 177/2026per esborsi, euro 5.000,00 per compensi professionalNiu,m eorolt dri era ccolta generale 13003/2026Data pubblicazione 06/05/2026accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento, condistrazione in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensidell’art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono ipresupposti processuali per il versamento, a carico della partericorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato,pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto.Così deciso nella Adunanza camerale del 14 gennaio 2026.La PresidenteLucia Esposito
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