CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 gennaio 2024
Cassazione n. 04474/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta l'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ( si veda, in particolare pag. 4 della sentenza impugnata) infatb la corte d'Appello ha specificato che "in considerazione delle modalità del fatto, della personalità dell'imputato nonché del grado di offensività della vicenda non si ravvisano profili utili per la concessione delle attenuanti generiche"; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme smentite dagli atti processuali, così come risulta da pag. 3 della motivazione corte d'Appello ove si attesta che alcun vizio sussisteva nell' attività di costituzione delle parti che peraltro la difesa veniva posta nelle condizioni di controdedurre in ordine alla costituzione di parte civile; Rilevato che il ricorso deve essere dischiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA]