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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14350/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato inammissibile l'atto di appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza con cui il Tribunale di Palmi lo ha condannato per i reati di minaccia aggravata dall'uso di un coltello (capo A) nonché per il porto ingiustificato del medesimo coltello (capo B), commessi il 26 settembre 2009.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo di ricorso con il quale si duole della violazione degli artt. 548, comma 3, 585, comma 2, lett. d) nonché 585 comma 3, cod. proc. pen. nella loro versione anteriore all'entrata in vigore della L. 67/2014 applicabile al caso di specie per avere la sentenza impugnata erroneamente dichiarato l'appello del ricorrente inammissibile per tardività.

3. Il ricorso è fondato.

L'appello non era tardivo, tenuto conto dei seguenti dati: - la sentenza di primo grado è stata pronunciata il 27 marzo 2014, con assegnazione del termine di giorni novanta per il deposito della motivazione (tempestivamente depositata 11 19 giugno 2014); - si tratta di sentenza contumaciale che segue le regole vigenti anteriormente alla legge n. 67/2014 introduttiva della disciplina dell'assenza; - tra dette regole previgenti vi era quella di cui all'art. 548, comma 3, cod. proc. pen. (nella precedente formulazione) secondo cui «l'avviso di deposito con l'estratto della sentenza è in ogni caso notificato all'imputato contumace»; nonché quella che individuava nella data di notifica del suddetto estratto contumaciale il dies a quo del termine per impugnare (di tali previsioni la Corte di appello non tiene conto); - nella specie il termine per impugnare, pari a 45 giorni ex art. 585, comma 1, lett. c), codice di rito iniziava a decorrere dal 15 luglio 2014 (data della notifica dell'estratto contumaciale - per mero errore materiale la relata di notifica indica come data di ricevimento il 15 giugno 2014, ma si comprende che deve trattarsi di luglio in ragione della data di spedizione della raccomandata, 11 luglio 2014); - il termine per impugnare cadeva nel periodo feriale che, all'epoca, si protraeva dal 1 agosto al 15 settembre, poiché la riduzione del periodo dal 1 al 31 agosto è avvenuta per effetto del dl. n. 132 del 2014 entrato in vigore successivamente (anche di tale evenienza la Corte di appello mostra di non tenere conto); - consegue che il termine per proporre appello sarebbe decorso il 14 ottobre 2014; - l'appello è stato depositato in data 8 ottobre 2014 nel rispetto dei termini per impugnare.

4. L'accoglimento del ricorso imporrebbe l'annullamento dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte di appello per la celebrazione del giudizio; trasmissione preclusa dall'art. 129, cod, proc. pen. che, in assenza di elementi che possano condurre a una assoluzione nel merito, impone di rilevare immediatamente il decorso del termine prescrizionale.

Invero tenuto conto di 126 giorni di sospensione (dal 23 febbraio 2012 al 28 giugno 2012 per adesione del difensore alla astensione collettiva dalle udienze), il delitto di minaccia aggravata si è prescritto il 30 luglio 2017, la contravvenzione di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975 si è prescritta il 30 gennaio 2015.

4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato inammissibile l'atto di appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza con cui il Tribunale di Palmi lo ha condannato per i reati di minaccia aggravata dall'uso di un coltello (capo A) nonché per il porto ingiustificato del medesimo coltello (capo B), commessi il 26 settembre 2009. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo di ricorso con il quale si duole della violazione degli artt. 548, comma 3, 585, comma 2, lett. d) nonché 585 comma 3, cod. proc. pen. nella loro versione anteriore all'entrata in vigore della L. 67/2014 applicabile al caso di specie per avere la sentenza impugnata erroneamente dichiarato l'appello del ricorrente inammissibile per tardività. 3. Il ricorso è fondato. L'appello non era tardivo, tenuto conto dei seguenti dati: - la sentenza di primo grado è stata pronunciata il 27 marzo 2014, con assegnazione del termine di giorni novanta per il deposito della motivazione (tempestivamente depositata 11 19 giugno 2014); - si tratta di sentenza contumaciale che segue le regole vigenti anteriormente alla legge n. 67/2014 introduttiva della disciplina dell'assenza; - tra dette regole previgenti vi era quella di cui all'art. 548, comma 3, cod. proc. pen. (nella precedente formulazione) secondo cui «l'avviso di deposito con l'estratto della sentenza è in ogni caso notificato all'imputato contumace»; nonché quella che individuava nella data di notifica del suddetto estratto contumaciale il dies a quo del termine per impugnare (di tali previsioni la Corte di appello non tiene conto); - nella specie il termine per impugnare, pari a 45 giorni ex art. 585, comma 1, lett. c), codice di rito iniziava a decorrere dal 15 luglio 2014 (data della notifica dell'estratto contumaciale - per mero errore materiale la relata di notifica indica come data di ricevimento il 15 giugno 2014, ma si comprende che deve trattarsi di luglio in ragione della data di spedizione della raccomandata, 11 luglio 2014); - il termine per impugnare cadeva nel periodo feriale che, all'epoca, si protraeva dal 1 agosto al 15 settembre, poiché la riduzione del periodo dal 1 al 31 agosto è avvenuta per effetto del dl. n. 132 del 2014 entrato in vigore successivamente (anche di tale evenienza la Corte di appello mostra di non tenere conto); - consegue che il termine per proporre appello sarebbe decorso il 14 ottobre 2014; - l'appello è stato depositato in data 8 ottobre 2014 nel rispetto dei termini per impugnare. 4. L'accoglimento del ricorso imporrebbe l'annullamento dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte di appello per la celebrazione del giudizio; trasmissione preclusa dall'art. 129, cod, proc. pen. che, in assenza di elementi che possano condurre a una assoluzione nel merito, impone di rilevare immediatamente il decorso del termine prescrizionale. Invero tenuto conto di 126 giorni di sospensione (dal 23 febbraio 2012 al 28 giugno 2012 per adesione del difensore alla astensione collettiva dalle udienze), il delitto di minaccia aggravata si è prescritto il 30 luglio 2017, la contravvenzione di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975 si è prescritta il 30 gennaio 2015. 4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti
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