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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 38176/2022

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eguente PERT SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2021 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; udito per l'imputato [OSCURATO:PERSONA] l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. udita per l'imputato [OSCURATO:PERSONA] l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso. udito per l'imputata [OSCURATO:PERSONA] l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso. uditi per l'imputato [OSCURATO:PERSONA] l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. udita per gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Brescia dichiarava gli attuali ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], assolvendoli dalle residue imputazioni, responsabili del reato associativo di cui all'art. 416 cod.pen. contestato al capo 1) dell'imputazione - il primo quale partecipe e gli altri due quali capi ed organizzatori - , del reato di frode fiscale di cui al capo 2) dell'imputazione, del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui ai capi 17 e 24), il solo [OSCURATO:PERSONA] per i reati fiscali di cui al capo 40 e 41 e 44 e 50 e 51, 54, 57, 68, 59, 61, 69,70, 73 e 74, 78,79,80, il solo [OSCURATO:PERSONA] per il reato fiscale di cui al capo 31); dichiarava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], assolvendoli dalle residue imputazioni, responsabili dei reati di favoreggiamento personale accertati, così riqualificate le relative condotte; condannava, quindi, i predetti imputati alle pene ritenute di giustizia; assolveva, poi, [OSCURATO:PERSONA] dai reati ascrittile, con riferimento al capo 33) perché il fatto non sussiste e dalle residue imputazioni per non aver commesso il fatto.

Con sentenza del 15/03/2021, la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della predetta sentenza, decidendo sugli appelli proposti dal Pubblico Ministero e dagli imputati, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di favoreggiamento personale, così riqualificato il fatto di cui al capo 1), condannandola alla relativa pena; rideterminava, previa esclusione della recidiva, la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e confermava nel resto la sentenza impugnata.

2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei difensori di fiducia, articolando i motivi di seguito enunciati. [OSCURATO:PERSONA] propone tre motivi di ricorso.

Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 416 cod.pen. e correlato vizio di motivazione.

Argomenta che la sentenza impugnata isolava una serie di condotte che, pur qualificandosi come atti meramente esecutivi dovevano ritenersi rientrare nell'attuazione del programma criminoso dell'associazione, fondando, così, la responsabilità per il reato associativo quale partecipe, con argomentazioni carenti e contraddittorie, sulla amministrazione di fatto della A&[OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.; espone che gli atti esecutivi erano stati individuati nell'opera di rifacimento della contabilità e nella pregressa emissione di documenti e lamenta che il primo elemento aveva condotto alla riqualificazione in termini di favoreggiamento personale nei confronti dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e che il secondo elemento era stato desunto esclusivamente dal contenuto di una intercettazione ambientale tra terzi; pertanto, il quadro probatorio era insufficiente e la condotta partecipativa coincideva con l'apporto concorsuale nei reati-fine (emissione di fatture); il vizio motivazionale lamentato si traduceva, poi, nell'erronea applicazione del reato associativo.

Con il secondo motivo deduce erronea applicazione degli artt. 2639 cod.civ. 2 e 8 d.lgs 74/2000 e correlato vizio di motivazione Espone che la sentenza di appello aveva confermato la responsabilità per i reati-fine di cui ai capi 2,17 e 24 dell'imputazione, con argomentazioni contraddittorie ed illogiche, affermando che l'[OSCURATO:PERSONA] gestiva di fatto la società A&M in posizione paritaria con i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre gli aveva riconosciuto un ruolo subalterno, quale mero partecipe, nell'associazione criminosa; inoltre, l'affermazione per i reati-fine era basata sulla estensione della qualifica soggettiva di cui all'art. 2639 cod.civ., ma le condotte gestorie era limitate alla gestione degli acquisti e delle consegne delle merci, attività che non rientrano nei poteri tipici inerenti la qualifica di amministratore.

Con il terzo motivo deduce violazione degli artt. 81 e 133 cod.pen. e correlato vizio di motivazione.

Lamenta che la Corte di appello, disattendendo le censure mosse con l'appello, non aveva chiarito perché il reato di cui al capo 24) dovesse ritenersi il più grave, non aveva illustrato i criteri che avevano orientato la determinazione dei singoli aumenti per la continuazione nè il sensibile discostamento (pari al doppio) rispetto al minimo aumento per la continuazione ex art. 81, comma 4, cod.pen. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducono violazione di legge sostanziale e processuale, mancata assunzione di prova decisiva e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità.

Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce che la vicenda degli strumenti informatici era stata eseguita in violazione dell'art. 247, comma 1-bis, cod.proc.pen.; in particolare, una pen drive sequestrata il 15/01/2015 non veniva sottoscritta o sigillata se non nella giornata successiva del 16/01/2015 e gli unici verbali redatti erano quelli di perquisizione e sequestro, in dispregio della catena di custodia finalizzata alla corretta estrapolazione del dato informatico, della sua immodificabilità e della sua conservazione.Nell'interesse di entrambi i ricorrenti si deduce l'inutilizzabilità del traffico telefonico, della localizzazione e delle intercettazioni, alla luce della sentenza del 2 marzo 2021 della Grande Camera della Corte di giustizia U.E. relativa alla possibilità di un pubblico ministero di accedere ai dati di traffico telefonico e localizzazione, di diretta applicazione nel nostro ordinamento.; pertanto, la norma di cui all'art. 132, comma 3, del codice della privacy, che autorizza il pubblico ministero a disporre con decreto l'acquisizione dei tabulati non poteva più essere operativa con conseguente inutilizzabilità degli esiti di prova in base all'art. 271 cod.proc.pen.; si eccepisce, quindi, che la parte motivazionale della sentenza impugnata basata sulle intercettazioni telefoniche è frutto di prove illegittimamente acquisite e viziata ab origine.

Si deduce, quindi, la violazione del principio del contraddittorio dibattimentale con riferimento al teste Gerbini, esaminato congiuntamente da accusa e difesa, in quanto nel corso del controesame del teste era stato impedito alla difesa di condurre il controesame sui temi affrontati dal Pm ovvero di spaziare su altri temi di indagine Si deduce, ancora, che la Corte non aveva motivato in ordine alla compiuta motivazione da parte del Tribunale in ordine alla superfluità dei testi precedentemente ammessi ed oggetto di provvedimento di revoca; si rimarca che è viziata da nullità, per violazione dell'art. 495, comma 4, cod.proc.pen, l'ordinanza con la quale il giudice disponga la revoca dell'ammissione di un teste a discarico dell'imputato senza dare congrua motivazione circa la ritenuta superfluità.

Si contesta, poi, la carente motivazione in ordine alla questione della inutilizzabilità della perizia fonica, sollevata con i motivi di appello, per la non corretta trascrizione del contenuto delle conversazioni.

Con riferimento alle condotte di favoreggiamento ritenute sussistenti, infine si deduce la carenza ed inadeguatezza della motivazione della Corte di appello in ordine all'assunto che i ricorrenti avrebbero posto in essere la manipolazione documentale (fatture e bolle di trasporto) dopo la presentazione delle false dichiarazioni fiscali da parte di terzi, allo scopo di eludere le investigazioni difensive; si evidenzia che la condotta degli imputati sarebbe caratterizzata dal tentativo di modulare la documentazione fiscale ai fini di inserirla nella contabilità ed emettere dichiarazioni fiscali per l'anno di imposta 2014 senza riuscire nell'intento perché tra il 15 ed il 16 gennaio 2015 la GdF sequestrava la contabilità di tutte le società oggetto del presente giudizio.

La difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria con motivi nuovi, nei quali ha ulteriormente argomentato in ordine alla omessa motivazione da parte del Tribunale in merito alla superfluità dei testi precedentemente ammessi ed oggetto di provvedimento di revoca. [OSCURATO:PERSONA] propone tre motivi di ricorso.

Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 581 e 591, comma 1, lett. c) cod.proc.pen.in relazione alla questione si inammissibilità dell'atto di appello del pubblico ministero, lamentando che erroneamente la Corte di appello aveva ritenuto ammissibile l'atto di appello del pubblico ministero, in quanto privo di confronto critico con la sentenza di primo grado e con lo stesso capo di imputazione.

Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 521, comma 2, e 522 cod.proc.pen. con riferimento alla pronuncia per un fatto storico diverso - favoreggiamento personale - rispetto a come descritto nel capo di imputazione, lamentando che l'affermazione di responsabilità era stata basata sulla circostanza - condotta di sistemazione della contabilità dopo la commissione dei reati-fine, iniziata nel novembre 2014 - non contestata nel capo 1), così mutando il fatto nei suoi elementi essenziali.

Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla presenza della [OSCURATO:PERSONA] sul luogo ove veniva effettuata la perquisizione del 19.01.2015 ed alla interpretazione offerta dalla difesa al contenuto delle due intercettazioni considerate decisive; espone che con memoria difensiva depositata all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] si erano evidenziate le parti di due intercettazioni, intervenute tra soggetti diversi, nelle quali il riferimento alla ricorrente era frutto di erronea interpretazione del contenuto delle conversazioni.. [OSCURATO:PERSONA] propone sei motivi di ricorso.

Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 192, comma 2 e 533 cod.proc.pen., lamentando che la Corte di appello aveva confermato l'affermazione di responsabilità del reato contestato al capo 2 (in esso assorbito il capo 16), nonostante le intercettazioni telefoniche si riferissero ad epoca successiva alla consumazione del reato (anno di imposta 2013) e il quadro probatorio non desse contezza di un preventivo accordo illecito tra l'imputato e le società emittenti le fatture relative alle operazioni fittizie; neppure era adeguatamente comprovato che il [OSCURATO:PERSONA] ricoprisse il ruolo di amministratore di fatto della A&[OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.; risultava, quindi, evidente la violazione del principio generale dell'oltre ogni ragionevole dubbio di cui all'art. 533 cod.proc.pen.

Con il secondo motivo deduce erronea applicazione degli artt. 8 e 9 d.lgs 74/2000 in relazione al reato di cui al capo 17) dell'imputazione, lamentando che la Corte di appello aveva operato una interpretazione analogica in malam partem della disposizione di cui all'art. 9 d.lgs 74/2000, affermando la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] a titolo di concorso nel reato di cui all'art. 8 d.lgs 74/2000, come istigatore, perché non si era avvalso delle fatture per operazioni inesistenti in quanto non utilizzate in sede di dichiarazione; precisa che la condotta di "avvalersi" si sostanzia nella registrazione delle fatture per operazioni inesistenti oppure nella loro conservazione a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 8 d.lgs 74/2000 di cui al capo 24), lamentando che, pur avendo eccepito con motivo di appello l'insussistenza dell'elemento soggettivo quale volontà di consentire a terzi l'evasione, essendo la condotta sorretta da diversa finalità evidenziata dagli stessi giudici di merito (ridurre il magazzino contabile della società emittente, pareggiare le partite di debito/credito infragruppo), la Corte di appello non aveva motivato sul punto, limitandosi ad affermare che le società cartiere, destinatarie delle fatture false, avevano presentato le relative dichiarazioni fiscali e che il reato era configurabile anche nell'ipotesi in cui la condotta di emissione, accanto alla finalità di evasione, fosse sorretta anche da una finalità ulteriore.

Con il quarto motivo deduce erronea applicazione dell'art. 416 cod.pen. e vizio di motivazione, lamentando che la Corte di appello aveva ritenuto sussistente il reato di associazione a delinquere in luogo della fattispecie del concorso di persone nel reato, pur in assenza di una struttura organizzativa, da intendersi quale predisposizione di uomini e mezzi necessari all'attuazione del comune programma delinquenziale; l'elemento organizzativo, in maniera erronea, veniva fatto coincidere con le attività commerciali svolte dalle singole società coinvolte nei reati-scopo.

Con il quinto motivo deduce violazione dell'art. 62-bis cod.pen. e vizio di motivazione, lamentando che la Corte territoriale aveva denegato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche limitandosi ad osservare che non erano elementi tali da consentirne il riconoscimento; non si era tenuto conto del comportamento collaborativo ante, pre e post procedimento di primo grado del [OSCURATO:PERSONA] e la valutazione evidenziava una disparità di trattamento con riferimento al coimputato [OSCURATO:PERSONA].

Con il sesto motivo deduce l'insussistenza dei reati di cui ai capi 2,17,24 dell'imputazione per erronea qualificazione del ricorrente quale amministratore di fatto della società A&[OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., lamentando che le risultanze istruttorie comprovavano che il Montaleone si era occupato della gestione della predetta società solo a far data dal 23.12.2014, dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2014; in precedenza la società era amministrata e gestita da [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] interveniva per evitare che il nuovo amministratore, [OSCURATO:PERSONA] facesse precipitare la già difficile situazione creata dal Muzzitano.

La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria con motivo nuovo in relazione al quinto motivo di ricorso, ribadendo l'omessa valutazione degli elementi favorevole prospettati dalla difesa e la disparità di trattamento rispetto al coimputato [OSCURATO:PERSONA] propone undici motivi di ricorso.

Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 178 lett c) e 420-terzo comma 1, cod.proc.pen. per la mancata partecipazione dell'imputato all'udienza svoltasi in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dinanzi al Tribunale di Brescia, essendo il [OSCURATO:PERSONA] gravato dalla misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di residenza e non essendo stato autorizzato dal Giudice a partecipare alla predetta udienza.

Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 192, comma 2 e 533 cod.proc. e vizio di motivazione , lamentando che la Corte di appello aveva confermato l'affermazione di responsabilità dei reati di cui ai capi 2-17 e 24, basato sul ritenuto ruolo del [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore di fatto della A&[OSCURATO:SOCIETA], nonostante le intercettazioni telefoniche si riferissero ad epoca successiva alla consumazione dei reati e il quadro probatorio non desse contezza di un preventivo accordo illecito tra l'imputato e le società emittenti le fatture relative alle operazioni fittizie; inoltre, le dichiarazioni rese dal teste Ghidini non avevano mai accostato il nome del [OSCURATO:PERSONA] alla gestione della A&[OSCURATO:SOCIETA], emergendo dalle stesse che dal 2012 la predetta società era gestita dagli imputato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Con il terzo motivo deduce violazione degli artt. 8 e 9 d.lgs 74/2000.

Argomenta che il [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato di cui al capo 17) dell'imputazione, concorso nel reato di cui all'art. 8 dlgs 74/2000 con gli amministratori della società [OSCURATO:SOCIETA], emittente di fatture per operazioni inesistenti, per aver registrato nella contabilità della società A&[OSCURATO:SOCIETA] tali fatture e non essendo stata materialmente presentata la dichiarazione a fini fiscali della società per l'anno 2014; tale affermazione integrava una palese interpretazione analogica in malam partem dell'art. 9 d.gs 74/2000, che esclude che il medesimo soggetto sia chiamato a rispondere tanto dell'emissione quanto dell'annotazione di fatture false; il termine "avvalersi" che caratterizza la condotta di cui all'art. 2 dlgs 74/2000, come ricavabile dall'art. 2, comma 2 del dlgs 74/2000, si sostanzia nella condotta di registrazione o di conservazione a fini di prova delle fatture per operazioni inesistenti .

Con il quarto motivo deduce violazione dell'art. 8 d.lgs 74/2000 con riferimento al capo 24) dell'imputazione.Argomenta che la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto sussistente il reato di cui all'art. 8 d.lgs 74/2000 contestato al capo 24) dell'imputazione; pur avendo eccepito con motivo di appello l'insussistenza dell'elemento soggettivo quale volontà di consentire a terzi l'evasione, essendo la condotta sorretta da diversa finalità evidenziata dagli stessi giudici di merito (ridurre il magazzino contabile della società emittente, pareggiare le partite di debito/credito infragruppo), la Corte di appello non aveva motivato sul punto, limitandosi ad affermare che le società cartiere, destinatarie delle fatture false, avevano presentato le relative dichiarazioni fiscali e che il reato era configurabile anche nell'ipotesi in cui la condotta di emissione, accanto alla finalità dì evasione, fosse sorretta anche da una finalità ulteriore.

Con il quinto motivo deduce erronea applicazione degli artt. 8 e 9 d.lgs 74/2000 con riferimento al capo 59) dell'imputazione, dell'art. 10 d.lgs 74/2000 con riferimento al capo 61).

Argomenta che dalla disamina congiunta delle sentenze di primo e di secondo grado emergeva che la condotta contestata al capo 59) non si concretizzava quale "emissione" di fatture per operazioni inesistenti da parte della società Luna ma di "creazione" delle stesse da parte della asserita ricevente, ossia la [OSCURATO:PERSONA] srl; inoltre, rimarca che era stata pronunciata condanna del [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 8 d.lgs 74/2000 quale amministratore di diritto della società [OSCURATO:SOCIETA] (capo 57) e del reato di cui all'art. 2 dlgs 74/2000 quale amministratore di diritto della [OSCURATO:PERSONA] srl (capo 59); deduce una interpretazione analogica in bonam partem della ratio dell'art. 9 d.lgs 74/2000, trattandosi di condotte solo formalmente autonome in quanto attribuibili a due distinti soggetti giuridici ma in realtà concretanti un'unica condotta sostanziale con l'eventualità che la medesima persona fisica venga punita due volte per la stessa condotta.

Con il sesto motivo deduce vizio di motivazione in relazione all'attribuzione al [OSCURATO:PERSONA] del ruolo di amministratore di fatto della ditta individuale O.G. di Ottelli, lamentando che la Corte di appello aveva fondato tale valutazione si elementi meramente indiziari, quali un esiguo numero di conversazioni intercorse tra lo stesso e l'amministratore di diritto della predetta ditta ed il rinvenimento di alcune fatture, apparentemente emesse dalla società, presso l'abitazione del ricorrente; la motivazione, inoltre, era contraddittoria nella parte in cui, sulla base degli stessi elementi di fatto, era stata esclusa la qualifica di amministratori di fatto in capo ai coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Con il settimo motivo deduce erronea applicazione dell'art. 8 d.lgs 74/2000 con riferimento al capo 68), lamentando che la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto integrato il reato in presenza non di "emissione" ma di "creazione" di fatture per operazioni inesistenti, fatte apparire come emesse dalla ditta individuale O.G. di Ottelli al fine di consentire alla società [OSCURATO:PERSONA] di evadere le imposte; ai fini della emissione della fattura non era sufficiente la condotta di mera formazione del documento o di conservazione nella disponibilità dell'emittente; si trattava, al più di falsità materiale, irrilevante ai fini dell'addebito contestato, con effetti anche sulla sussistenza dei reati di cui ai correlati capi 69 e 70 dell'imputazione; inoltre, rimarca che era stata pronunciata condanna del [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 8 d.lgs 74/2000 quale amministratore di fatto della ditta O.G. di Ottelli (capo 68) e del reato di cui all'art. 2 d.lgs 74/2000 quale amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] srl (capo 79); deduce una interpretazione analogica in bonam partem della ratio dell'art. 9 d.lgs 74/2000, trattandosi di condotte solo formalmente autonome in quanto attribuibili a due distinti soggetti giuridici ma in realtà concretanti un'unica condotta sostanziale con l'eventualità che la medesima persona fisica venga punita due volte per la stessa condotta.

Con l'ottavo motivo deduce erronea applicazione dell'art. 8 d.lgs 74/2000 con riferimento al capo 74), lamentando che la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto integrato il reato in presenza non di "emissione" ma di "creazione" di fatture per operazioni inesistenti, fatte apparire come emesse dalla ditta individuale O.G. di Ottelli; inoltre, deduce erronea applicazione degli artt. 8 e 9 dlgs 74/2000 in relazione alla conferma della punibilità del [OSCURATO:PERSONA] a titolo concorsuale nel delitto di emissione per operazioni inesistenti, in quanto il predetto si era avvalso delle fatture, registrandole in contabilità e conservandole a fini probatori e, quindi, non poteva concorrere nel delitto di cui all'art. 8 d.lgs 74/2000.

Con il nono motivo deduce violazione dell'art. 8 d.lgs 74/2000 con riferimento al capo 80) dell'imputazione.

Argomenta che la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto sussistente il reato di cui all'art. 8 d.lgs 74/2000 contestato al capo 80) dell'imputazione; pur avendo eccepito con motivo di appello l'insussistenza dell'elemento soggettivo quale volontà di consentire a terzi l'evasione, essendo la condotta sorretta da una diversa finalità evidenziata dagli stessi giudici di merito (ridurre il magazzino contabile della società emittente).

Con il decimo motivo deduce erronea applicazione dell'art. 416 cod.pen. e vizio di motivazione, lamentando che la Corte di appello aveva ritenuto sussistente il reato di associazione a delinquere in luogo della fattispecie del concorso di persone nel reato, pur in assenza di una struttura organizzativa, da intendersi quale predisposizione di uomini e mezzi necessari all'attuazione del comune programma delinquenziale; l'elemento organizzativo, in maniera erronea, veniva fatto coincidere con le attività commerciali svolte dalle singole società coinvolte nei reati-scopo.Con l'undicesimo motivo deduce erronea applicazione dell'art. 99 cod.pen.

Argomenta che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto sussistente la recidiva reiterata di all'art. 99, comma 4, cod.pen., in difetto di una precedente dichiarazione giudiziale di recidiva semplice.

3. Le difese dei ricorrenti hanno chiesto, a norma dell'art. 23, comma 8, d.I n. 137 del 2020, conv. in I. n. 176/2020, la trattazione orale del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile, sulla base delle considerazioni che seguono.

1.1. I primi due motivi di ricorso sono inammissibili.

E' pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso sez. 2, n. 29108 del 15.7.2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. sez. 5, n. 28011 del 15.2.2013, Sammarco, Rv. 255568; sez. 4, n. 18826 del 9.2.2012, Pezzo, Rv. 253849; sez. 2, n. 19951 del 15.5.2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; sez. 4, n. 34270 del 3.7.2007, Scicchitano, Rv. 236945; sez. 1, n. 39598 del 30.9.2004, Burzotta, Rv. 230634; sez. 4, n. 15497 del 22.2.2002, Palma, Rv. 221693).

Ancora di recente, questa Corte di legittimità ha ribadito come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608).

Costituisce, inoltre, ulteriore causa di inammissibilità la proposizione di censure che si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità tali da evidenziare la sussistenza di ragionevoli dubbi, ricostruzione e valutazione, quindi, in quanto tali precluse in sede di giudizio di cassazione (cfr. Sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507; sez. 6, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 36546, Bruzzese, Rv. 235510; Sez. 3, 27.9.2006, n. 37006, Piras, Rv. 235508).

Va, quindi, ribadito, che, anche a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. introdotte dalla L. n. 46 del 2006, art. 8 non è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.6,n.27429 del 04/07/2006, Rv.234559; Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 2012, Rv.253099) ed in particolare di operare la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. 22256, Rv. 234148).

La Corte di Cassazione deve circoscrivere il suo sindacato di legittimità, sul discorso giustificativo della decisione impugnata, alla verifica dell'assenza, in quest'ultima, di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro, oppure inconciliabili, infine, con "atti del processo", specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa, tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (Sez. 4 08/04/2010 n. 15081; Sez. 6 n. 38698 del 26/09/2006, Rv. 234989; Sez.5, n.6754 del 07/10/2014, dep.16/02/2015, Rv.262722).

Nel ribadire tale principio, va evidenziato che la Corte territoriale, con apprezzamento di fatto aderente alle risultanze istruttorie ed immune da censure, e dunque insindacabile in sede di legittimità, ha affermato che la condotta partecipativa di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio criminoso contestato al capo 1) si era estrinsecata nell'opera di ristrutturazione della contabilità di tutte le società coinvolte nel gruppo associativo, così dimostrando di essere a conoscenza dei meccanismi illeciti posti in essere dai sodali e di aver consapevolezza di far parte di un'associazione criminosa che coordinava e promuoveva l'attività illecita delle varie società (cfr. pag 279-282 della sentenza impugnata).

I Giudici di appello hanno, quindi, esaminato, con riferimento ai reati-fine accertati, gli elementi di fatto dimostrativi della qualità di amministratore di fatto della A&[OSCURATO:SOCIETA] s.r.I da parte dell'[OSCURATO:PERSONA], individuati nelle seguenti attività svolte dal predetto, il quale si presentava anche quale legale rappresentante della società: coordinamento degli arrivi di merce dai fornitori con le richieste dei clienti ed effettuazione di sconti ai clienti, attività che, non erano meramente esecutive ma di concretava nella gestione degli acquisti e consegne della merce ed implicavano valutazioni e decisioni relative alla politica aziendale.

Il ricorrente, attraverso una formale denuncia di violazione di legge e vizio di motivazione, riproponendo le medesime censure sottoposte ai Giudici di appello e motivatamente respinte, richiede sostanzialmente una rivisitazione, non consentita in questa sede, delle risultanze processuali, volta a censurare l'apprezzamento di fatto della Corte territoriale.

Appare opportuno ricordare che costituisce principio di diritto consolidato quello secondo cui la nozione di amministratore di fatto, introdotta dall'art. 2639 cod. civ., postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione; nondimeno, significatività e continuità non comportano necessariamente l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale.

Ne consegue che la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare - il quale costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (cfr. tra le tante, Sez.5, n.35346 del 20/06/2013, Rv. 256534); tale principio è stato ribadito, in tema di reati tributari, affermandosi che, ai fini della attribuzione ad un soggetto della qualifica di amministratore "di fatto" non occorre l'esercizio di "tutti" ì poteri tipici dell'organo di gestione, ma è necessaria una significativa e continua attività gestoria, svolta cioè in modo non episodico od occasionale (Cfr. Sez.3, n. 22108 del 19/12/2014, dep.27/05/2015, Rv.264009).

1.2. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Costituisce principio consolidato che la motivazione in ordine alla determinazione della pena base (ed alla diminuzione o agli aumenti operati per le eventuali circostanze aggravanti o attenuanti) è necessaria solo quando la pena inflitta sia di gran lunga superiore alla misura media edittale, ipotesi che non ricorre nella specie.

Fuori di questo caso anche l'uso di espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congrua riduzione", "congruo aumento" o il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere dell'imputato sono sufficienti a far ritenere che il giudice abbia tenuto presente, sia pure globalmente, i criteri dettati dall'art. 133 cod.pen. per il corretto esercizio del potere discrezionale conferitogli dalla norma in ordine al "quantum" della pena (Sez.2,n.36245 del 26/06/2009 Rv. 245596; Sez.4, n.21294 del 20/03/2013, Rv.256197).

La Corte territoriale ha ritenuto adeguata alla gravità del reato la pena determinata dal Tribunale: la pena base è stata determinata per il reato, ritenuto più grave, di cui al capo 24), in misura di poco superiore al minimo edittale e gli aumenti per la continuazione in relazione agli ulteriori reati sono contenuti, tanto da ritenere assolto, per implicito, l'obbligo motivazionale, con la valutazione degli elementi obiettivi e subiettivi dei reati in continuazione, risultanti dal contesto complessivo della decisione, nell'ottica di una ragionevole proporzionalità tra entità della pena base ed aumenti di pena per i singoli reati satelliti in continuazione.

2. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] vanno dichiarati inammissibili, secondo le argomentazioni che seguono.

2.1. Le doglianze relative alla violazione dell'art. 247, comma 1-bis, cod.proc.pen. ed alla violazione del principio del contraddittorio dibattimentale con riferimento al teste Gerbini sono aspecifíche.

La Corte di appello ha espresso articolata motivazione, in aderenza alle risultanze processuali, in ordine alla infondatezza delle censure qui riproposta, rimarcando, in aderenza alle risultanze processuali, che il materiale informatico sequestrato non era stato in alcun modo alterato (pag 296, 297,298,299 della sentenza impugnata).

Il motivo prospetta deduzioni del tutto generiche, che non si confrontano specificamente con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, confronto doveroso per l'ammissibilità dell'impugnazione, ex art. 581 cod.proc.pen., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso (Sez.6, n.20377 del 11/03/2009, Rv.243838; Sez.6, n.22445 del 08/05/2009, Rv.244181).

Trova, dunque, applicazione il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez.2, n.19951 del 15/05/2008, Rv.240109;Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez.2, n.11951 del 29/01/2014, Rv.259425).

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità del ricorso (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

2.2. La doglianza relativa alla violazione dell'art. 495, comma 4, cod.proc.pen. è manifestamente infondata.

Il Tribunale, come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, motivava specificamente in ordine alla superfluità della audizione dei testi ritenuti superflui alla luce della sufficienza del quadro probatorio (cfr. pag 3 della sentenza di primo grado).

Tale valutazione, sorretta da congrue e logiche argomentazioni, veniva espressamente condivisa dalla Corte territoriale, alla luce della completezza del quadro probatorio (cfr pag 299 della sentenza impugnata).

Va ricordato che questa Corte ha affermato che il potere giudiziale di revoca, per superfluità, delle prove già ammesse è, nel corso del dibattimento, più ampio di quello esercitabile all'inizio del dibattimento stesso, momento in cui il giudice può non ammettere soltanto le prove vietate dalla legge o quelle manifestamente superflue o irrilevanti; con la conseguenza che la censura di mancata ammissione di una prova decisiva si risolve, una volta che il giudice abbia indicato in sentenza le ragioni della revoca della prova già ammessa, in una verifica della logicità e congruenza della relativa motivazione, raffrontata al materiale probatorio raccolto e valutato (Sez.3, n. 13095 del 17/01/2017, Rv.269331 - 01; Rv 215281, 200547; Sez. 6, n. 5562 del 13/04/2000, Rv. 220547 - 01; Sez. 6, n. 13792 del 06/10/1999, Rv. 215281 - 01).

2.3. La doglianza relativa alla inutilizzabilità dei tabulati telefonici è inammissibile, perché non attinente al "decisum".

Come emerge dalla sentenza impugnata, non risulta compreso nel materiale probatorio oggetto di valutazione i tabulati telefonici menzionati nella censura difensiva.

Trova, dunque, applicazione il principio di diritto, secondo cui l'inammissibilità del ricorso per cassazione consegue sia alla mancanza del motivo di ricorso, sia alla sua non attinenza al "decisum" della sentenza impugnata. (Sez. 3, n. 39071 del 05/06/2009, Rv.244957).

2.4. Inammissibile per genericità è la doglianza relativa alla inutilizzabilità della perizia fonica.

La censura è formulata in termini meramente contestativi e senza prospettare alcun elemento di concretezza.

Il motivo, quindi, caratterizzandosi per assoluta genericità, integra la violazione dell'art. 581 lett. d) cod.proc.pen., che nel dettare, in generale, quindi anche per il ricorso per cassazione, le regole cui bisogna attenersi nel proporre l'impugnazione, stabilisce che nel relativo atto scritto debbano essere enunciati, tra gli altri, "I motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta"; violazione che, ai sensi dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod.proc.pen., determina, per l'appunto, l'inammissibilità dell'impugnazione stessa (cfr. Sez. 6, 30.10.2008, n. 47414, Rv. 242129; Sez. 6, 21.12.2000, n. 8596, Rv. 219087).

2.5. La doglianza relativa alla affermazione di responsabilità del reato di favoreggiamento è inammissibile.

La Corte territoriale ha supportato l'affermazione di responsabilità con argomentazioni congrue e logiche (pag 299-304 della sentenza impugnata) e, pertanto, non sindacabili nel merito; i ricorrenti si limitano sostanzialmente a proporre una lettura alternativa del materiale probatorio posto a fondamento della affermazione di responsabilità penale, dilungandosi in considerazioni in punto di fatto, che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità, non essendo demandato alla Corte di cassazione un riesame critico delle risultanze istruttorie.

2.6. Va, infine, dato atto che l'inammissibilità del ricorso principale si estende anche ai motivi nuovi.

Costituisce, infatti, principio consolidato che l'inammissibilità del gravame per manifesta infondatezza o genericità dei motivi proposti, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod.proc.pen., si estende anche ai motivi nuovi, e ciò in applicazione della disposizione, di carattere generale in tema di impugnazioni, dell'art. 585, quarto comma, ultima parte, dello stesso codice, in base alla quale l'inammissibilità dell'impugnazione si estende ai motivi nuovi (cfr. in casi analoghi, Sez.2, n.34216 del 29/04/2014, Rv.260851; Sez.1, n.33272 del 27/06/2013, /7 Rv.256998; Sez.6 n.47414 del 30/10/2008, Rv.242129; Sez.1, n.38293 del 16/09/2004, Rv.229737; Sez.6, n.8596 del 21/12/2000, dep.01/03/2001, Rv.219087).

3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile, sulla base delle argomentazioni che seguono.

3.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

La Corte territoriale ha analizzato i motivi dell'atto di appello del pubblico ministero e, alla luce delle argomentazioni esposte nella sentenza di primo grado, ne ha rilevato la determinatezza estrinseca, con argomentazioni congrue e logiche, evidenziando come erano state specificamente delineate le condotte che secondo l'appellante costituivano la base dell'imputazione e gli elementi posti a fondamento dell'accusa con correlata censura sul punto delle contrarie argomentazioni esposte dal Tribunale.

Tanto in linea con la pronuncia delle Sezioni Unite 27 ottobre 2016 (dep. 22 febbraio 2017), n. 8825, Galtelli, Rv. 268823), che hanno affermato la piena equiparazione tra appello e ricorso per cassazione, quanto alla specificità dei motivi di censura, validando la consolidata giurisprudenza che ha affermato l'inammissibilità del ricorso per cassazione in difetto di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione.

Secondo le Sezioni Unite, i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568), in quanto le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Rv. 259425)».

La censura proposta, pertanto, si appalesa del tutto destituita di fondamento e si pone ai limiti dell'ammissibilità sconfinando in rilievi in fatto, che involgono un riesame del merito della decisione e che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità.

3.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, si ha violazione del principio di correlazione tra contestazione e fatto ritenuto in sentenza solo quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi rispetto a quello contestato in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale, nel senso che si sia realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito.

La verifica dell'osservanza del principio di correlazione va, invero, condotta in funzione della salvaguardia del diritto di difesa dell'imputato cui il principio stesso è ispirato.

Ne consegue che la sua violazione è ravvisabile soltanto qualora la fattispecie concreta - che realizza l'ipotesi astratta prevista dal legislatore e che è esposta nel capo di imputazione- venga mutata nei suoi elementi essenziali in modo tale da determinare uno stravolgimento dell'originaria contestazione, onde emerga dagli atti che su di essa l'imputato non ha avuto modo di difendersi.

Sicché "non sussiste violazione del principio di correlazione della sentenza all'accusa contestata quando nella contestazione, considerata nella sua interezza, siano contenuti gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza, in quanto l'immutazione si verifica solo nel caso in cui tra i due episodi ricorra un rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale per essersi realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, posto, così, a sorpresa di fronte ad un fatto del tutto nuovo senza aver avuto nessun possibilità d'effettiva difesa" (cfr.sez.6 n. 35120 del 13.6.2003; Sez.6,n.17799 del 06/02/2014,Rv.260156; Sez.6, n.899 del 11/11/2014, dep.12/01/2015) Rv.261925); ne consegue, pertanto, l'affermazione che "si ha violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza solo se il fatto contestato sia mutato nei suoi elementi essenziali in modo tanto determinante da comportare un effettivo pregiudizio ai diritti della difesa" (cfr.sez.6 n.12156 del 5.3.2009; Sez.3, n.9916 del 12/11/2009, dep.11/03/2010, Rv.246226; Sez.6, n.6346 del 09/11/2012, dep.08/02/2013, Rv.254888; Sez.6, n.899 del 11/11/2014, dep.12/01/2015, Rv.261925).

Ed è stato osservato, inoltre, che ai fini della valutazione di corrispondenza tra pronuncia e contestazione di cui all'art. 521 cod. proc. pen. deve tenersi conto non solo del fatto descritto in imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, sicché questi abbia avuto modo di esercitare le sue difese sul materiale probatorio posto a fondamento della decisione (Sez.6, n.47527 del 13/11/2013, Rv.257278).

Inoltre, per quanto qui rileva, è stato affermato che, in tema di correlazione tra accusa e sentenza, la diversa qualificazione del fatto effettuata dal giudice di appello - come avvenuto nella specie - non determina alcuna compressione o limitazione del diritto al contraddittorio, anche alla luce del principio affermato da Corte EDU 11 dicembre 2007, Drassich c.

Italia, essendo consentito all'imputato di contestarla nel merito con il ricorso per cassazione (cfr. Sez.6, n. 422 del 19/11/2019,dep. 09/01/2020, Rv.278093 - 01).

Non sussiste, pertanto, la dedotta violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, essendo rimasto immutato il fatto storico indicato in imputazione (cura della contabilità delle imprese coinvolte nelle attività illecite), solo diversamente qualificato dal giudice di appello.

3.3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.

La censura, pur formalmente proposta come vizio di motivazione, involge, in sostanza, l'interpretazione del contenuto delle intercettazioni poste a fondamento della affermazione di responsabilità.

La Corte territoriale ha riportato ed esaminato il contenuto delle conversazioni intercettate, spiegando, con argomentazioni stringate ma congrue e non manifestamente illogiche, che le stesse - di chiaro contenuto, in rapporto di stretta connessione temporale e logica nonchè confermate dagli esiti della successiva operazione di p.g.- comprovavano che la [OSCURATO:PERSONA] aveva consapevolmente partecipato alla risistemazione della contabilità delle società coinvolte nel meccanismo illecito, così ponendo in essere una condotta qualificabile in termini d favoreggiamento personale finalizzata a coprire i reati-fine posti in essere precedentemente al suo operato (cfr. pag 206 e 207 della sentenza impugnata).La ricorrente sollecita una diversa interpretazione delle conversazioni intercettate, così proponendo inammissibili rilievi in fatto a fronte di una valutazione del materiale probatorio sorretta da motivazione adeguata e non manifestamente illogica.

Va ricordato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (tra le tante, Sez. 6, n. 17619, del 08/01/2008, Gionta, Rv. 239724), in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, è questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito e si sottrae al giudizio di legittimità, se la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate (Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015 Rv.263715).

4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile.

4.1. I primi quattro motivi di ricorso ed il sesto motivo di ricorso hanno ad oggetto censure non consentite in sede di legittimità e, comunque, generiche o manifestamente infondate.

La Corte territoriale, nel richiamare e confermare la valutazione del giudice di primo grado, disattendeva le censure difensive qui riproposte, evidenziando, con argomentazioni congrue e logiche, che il [OSCURATO:PERSONA], sulla base delle convergenti risultanze istruttorie (intercettazioni sia ambientali che telefoniche, documentazione contabile sequestrata, dichiarazioni testimoniali) era stabilmente inserito nella struttura associativa (organizzata attraverso la costituzione di società cd cartiere in Italia ed all'estero, destinate a svolgere funzione di emissione/utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti in via esclusiva a favore di società cd operative facenti capo agli imputati; apertura di temporanei o fittizi magazzini in Italia o all'estero, utilizzo di telefoni dedicati, computer e file predisposti per la creazione delle fatture delle varie società, pen drive, timbri e uffici) quale capo ed organizzatore (cfr pag 267-277 della sentenza impugnata e pag 177-186 della sentenza di primo grado), operando quale amministratore di fatto della società A&[OSCURATO:SOCIETA]al momento della commissione dei reati-fine (cfr anche 64 e ss della sentenza di primo grado, ove si evidenzia che il [OSCURATO:PERSONA] si occupava di acquisti e vendita di materiali - trattando sui prezzi - e dei pagamenti relativi pagamenti- e svolgeva un ruolo di gestione diretta nel rapporto con le banche, solo schermato dalla presenza di un amministratore formale).

Il ricorrente, attraverso una formale denuncia di violazione di legge e vizio di motivazione, riproponendo le medesime censure sottoposte ai Giudici di appello e motivatamente respinte, richiede sostanzialmente una rivisitazione, non consentita in questa sede, delle risultanze processuali, volta a censurare l'apprezzamento di fatto della Corte territoriale.

Risulta, inoltre, del tutto generica la censura relativa alla insussistenza del reato associativo per difetto dell'elemento organizzativo, in quanto priva di confronto con le argomentazioni della Corte territoriale: i Giudici di appello hanno richiamato sul punto le valutazioni del primo giudice e risposto adeguatamente alla censura difensiva, rimarcando come la struttura organizzativa del sodalizio criminoso era comprovata dallo stretto collegamento funzionale tra le strutture societarie operanti nel settore della plastica (attraverso sistematiche attività di abbattimento degli importi fiscali dovuti con l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e fasulle compensazione dei crediti creati intrecciando svariati apparenti rapporti commerciali con una serie di società italiane o estere), idonee e adeguate a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira, nonchè sorrette da un'unica regia riconducibile agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Non coglie, dunque, nel segno la dedotta violazione della regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio.

Il rispetto della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio deve, come noto, guidare il giudice nel processo di ricerca della verità e nella affermazione della colpevolezza che va fatta solo quando questa sia accertabile in termini di certezza.

La regola di giudizio predetta contenuta nell'art. 533 cod.proc.pen., comma 1 come modificato dalla L. n. 46 del 2006, art. 5 impone, infatti, al giudice il ricorso "ad un metodo dialettico di verifica dell'ipotesi accusatoria secondo il criterio del dubbio, con la conseguenza che il giudicante deve effettuare detta verifica in maniera da scongiurare la sussistenza di dubbi interni (ovvero la autocontraddittorietà o la sua incapacità esplicativa) o esterni alla stessa (ovvero l'esistenza di una ipotesi alternativa dotata di razionalità e plausibilità pratica)" (in termini Sez. 1 24.10.2011 n. 41110, P.G. in proc. )avad, Rv. 251507).

Tale principio, però, non ha affatto innovato la natura del sindacato della Corte di Cassazione sulla motivazione della sentenza e non può, quindi, "essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicità sia stata oggetto di attenta disamina da parte del giudice dell'appello" (Sez.1, n.41110 del 24/10/2011, Rv.251507).

La condanna al là di ogni ragionevole dubbio comporta, infatti, in caso di prospettazione di un'alternativa ricostruzione dei fatti, che siano individuati gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta, "in modo da far risultare la non razionalità del dubbio derivante dalla stessa ipotesi alternativa, non potendo detto dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile". (Sez. 4 17.6.2011 n. 30862, Giulianelli e altri, Rv. 250903).

In altri termini, si richiede che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili "in rerum natura" ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, sia esclusa in assenza di riscontri pur minimi nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (così Sez. 1 3.3.2010 n. 17921, Giampà, Rv. 247449).

Nel caso di specie, le affermazioni contenute nella sentenza impugnata sono frutto di una valutazione approfondita che ha tenuto conto di tutti i dati probatori acquisiti e sulla base della quale è stato espresso un giudizio di certezza in termini incontestabili, laddove dietro l'asserito mancato rispetto della regola di cui sopra si cela una pretesa ricostruzione alternativa della vicenda processuale che - nei termini in cui è stata posta - è preclusa nel giudizio di legittimità.

Neppure coglie nel segno la dedotta interpretazione analogica in malam partem della disposizione di cui all'art. 9 d.lgs 74/2000 in relazione alla conferma della affermazione di responsabilità del reato di cui all'art. 8. d.lgs 74/2000 contestato al capo 17) dell'imputazione, per non essere state le fatture utilizzate nella dichiarazione a fini fiscali.

La Corte territoriale, infatti, ha fatto buon governo del consolidato principio di diritto, secondo cui il potenziale utilizzatore di documenti o fatture emesse per operazioni inesistenti può concorrere, ove ne sussistono i presupposti, con l'emittente, secondo l'ordinaria disciplina dettata dall'art. 110 cod. pen., non essendo applicabile in tal caso il regime derogatorìo previsto dall'art. 9 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

Si è osservato che la norma appena richiamata mira ad evitare che la sola utilizzazione, da parte del destinatario, delle fatture per operazioni inesistenti possa integrare anche il concorso nella emissione delle stesse così come, all'inverso, il solo fatto dell'emissione possa integrare il concorso nella utilizzazione, da parte del destinatario che abbia ad indicarle in dichiarazione, delle medesime, determinandosi, altrimenti, la sottoposizione per due volte a sanzione penale dello stesso soggetto per lo stesso fatto, che, invece, non può verificarsi allorquando il destinatario delle fatture - come avvenuto nel caso di specie - non ne abbia fatto utilizzazione per essere avvenuti gli accertamenti prima della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione (cfr. Sez.3, n.41124 del 22/05/2019, Rv 277978 - 01; Sez. 3, n. 14862 del 17/03/2010, Rv. 246967 - 01).

Quanto, poi, all'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 8 d.lgs 74/2000 contestato al capo 24), va osservato che anche sul punto la decisione dei Giudici di appello è corretta, in quanto conforme al consolidato principio di diritto, secondo cui, in tema di reati tributari, ai fini della configurabilità del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, non è necessario, sotto il profilo soggettivo, che il fine di favorire l'evasione fiscale di terzi attraverso l'utilizzo delle fatture emesse sia esclusivo, essendo integrato anche quando la condotta sia commessa per conseguire anche un concorrente profitto personale (Sez.3, n. 39316 del 24/05/2019, Rv.277162 - 01; Sez.3, n. 44449 del 17/09/2015, Rv.265442 - 01; Sez.3, n. 12719 del 14/11/2007, dep.26/03/2008, Rv. 239339 - 01).

4.2. Il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato.

La Corte territoriale, con motivazione congrua e logica, ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche al [OSCURATO:PERSONA], confermando la valutazione del Tribunale (cfr. pag 192 e 193 della sentenza di primo grado, ove si rimarca l'intensità del dolo, la capacità criminale a fronte dei gravi reati commessi, l'evidente scaltrezza desunta dalle modalità delle condotte, la commissione dei fatti durante il periodo dell'affidamento in prova ai servizi sociali in esecuzione di una consistente pena da poco tempo prima atteggiata, l'episodio di introduzione illecita di somme di denaro in Italia commessa durante l'esecuzione della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla PG durante lo svolgimento del processo) evidenziando che non vi erano elementi postivi da consentirne e che non era rilevante a tal fine la generica affermazione di riconoscimento delle proprie responsabilità in considerazione del fatto che la stessa era contraddetta dalle contestazioni relative alla sussistenza dell'accertato reato associativo e dall'addebitare a soggetti diversi la emissione di false fatture; va ricordato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, oggetto di un giudizio di fatto, non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola; l'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica, infatti, la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (Sez.1, n. 3529 del 22/09/1993, Rv. 195339; Sez.6, n.42688 del 24/09/2008, Rv.242419; Sez. 2, n. 38383 del 10.7.2009, Squillace ed altro, Rv. 245241; Sez.3,n. 44071 del 25/09/2014, Rv.260610); inoltre, è stato anche affermato che è legittimo il diniego delle circostanze attenuanti generiche motivato con la esplicita valorizzazione negativa dell'ammissione di colpevolezza laddove quest'ultima sia stata dettata non da effettiva resipiscenza ma da intento utilitaristico (Sez.6, n. 11732 del 27/01/2012, Rv. 252229; Sez.2, n. 27547 del 10/05/2019, Rv. 276108 - 01).

Quanto alla lamentata disparità di trattamento rispetto al coimputato [OSCURATO:PERSONA], la censura è manifestamente infondata, emergendo congrua e logica motivazione in ordine alle ragioni del diniego; trova, pertanto, applicazione il principio di diritto secondo cui non sussiste disparità di trattamento nel caso di concessione delle circostanze attenuanti generiche in favore di un imputato e non del concorrente nello stesso reato, purché venga fornita logica ed adeguata motivazione in ordine alla diversa valutazione della gravità dei fatti rispettivamente contestati e della capacità a delinquere manifestata dagli imputati (Sez.3, n. 40322 del 23/06/2016, Rv.268276 - 01).

4.3. Va, infine, dato atto che l'inammissibilità del ricorso principale si estende anche ai motivi nuovi, sulla base delle argomentazioni già svolte al paragrafo

2.6. che precede, che si richiamano.

5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile, come da argomentazioni che seguono.

5.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Va rilevato che emerge, dalla lettura degli atti processuali relativi al giudizio di primo grado (come riportato anche nella sentenza di primo grado), ai quali questa Corte ha accesso vertendosi in ipotesi di vizio processuale, quanto segue, per quanto rileva ai fini della eccezione sollevata: all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] veniva riunito al presente procedimento quello relativo alla posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA] (in precedenza oggetto di provvedimento di stralcio), che per dichiarazione scritta agli atti aveva dichiarato di rinunciare a comparire; alla successiva udienza del 22.1.2019, il [OSCURATO:PERSONA] era assente per rinuncia a comparire, avendo i difensori di fiducia richiamato la dichiarazione di rinuncia già fatta per la precedente udienza; alla successiva udienza del 27.02.2019, presenti i difensori di fiducia del [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale invitava i predetti a depositare rinuncia a comparire sottoscritta dall'imputato; alla successiva udienza del 19.3.2019, si dava atto a verbale che "così come per le precedenti udienze i difensori di [OSCURATO:PERSONA], evidenziano rinuncia a comparire e depositano dichiarazione scritta dell'imputato"; alle successive udienze del 27.3.2019 e del 9.4.2019 i difensori di fiducia del [OSCURATO:PERSONA] depositavano nuovamente dichiarazioni di rinuncia a comparire sottoscritta dall'imputato.

Risulta, pertanto, manifestamente infondata la censura difensiva secondo cui l'imputato, soggetto ad obbligo di dimora in luogo diverso da quello di celebrazione del processo, avrebbe dovuto essere autorizzato a comparire all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Dalla disamina degli atti processuali, infatti, emerge che il [OSCURATO:PERSONA] aveva manifestato, per iscritto, fin dall'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la volontà di rinunciare a presenziare all'udienza e che tale volontà era stata ribadita non solo dallo stesso nelle successive dichiarazioni di rinuncia allegate agli atti ma anche esternata dai difensori di fiducia all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con riferimento specifico anche alle precedenti udienze; tale volontà di rinuncia, manifestata in maniera reiterata dall'imputato e dai suoi difensori di fiducia, dunque, investiva anche l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Va ricordato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte - principio che trova applicazione anche nel caso in esame per identità di ratio - la rinuncia a comparire all'udienza da parte del detenuto - a seguito della quale l'imputato è legittimamente considerato assente e, come tale, rappresentato dal difensore - ha effetto non solo per l'udienza in relazione alla quale essa è formulata ma anche per quelle successive, tanto in caso di costante restrizione in esecuzione del medesimo titolo quanto nel caso in cui tra le due udienze intervenga una nuova forma di restrizione per altra causa (cfr. Sez.4, n. 50444 del 10/12/2019, Rv. 277950 - 01); essa produce i suoi effetti non solo per l'udienza in relazione alla quale essa è formulata ma anche per quelle successive, fissate a seguito di rinvio a udienza fissa, fino a quando l'imputato non manifesti una volontà contraria (Sez.4, n. 27974 del 26/03/2014, Rv. 261567 - 01); inoltre, si è affermato che è valida ed efficace la dichiarazione, con la quale il difensore comunica che l'imputato, detenuto agli arresti domiciliari, rinuncia a comparire in udienza, in quanto, pur costituendo la rinuncia a presenziare un atto personale dell'imputato, in questo caso il difensore non pone in essere un atto rappresentativo ma si limita a comunicare il volere del proprio assistito (Sez.1, n. 11943 del 12/01/2016, Rv. 266616 - 01).

5.2. I motivi di ricorso dal secondo al decimo hanno ad oggetto censure non consentite in sede di legittimità e, comunque, generiche o manifestamente infondate.

La Corte territoriale, nel richiamare e confermare la valutazione del giudice di primo grado, disattendeva le censure difensive qui riproposte, evidenziando, con argomentazioni congrue e logiche, che il [OSCURATO:PERSONA], sulla base delle convergenti risultanze istruttorie (intercettazioni sia ambientali che telefoniche, documentazione contabile sequestrata, dichiarazioni testimoniali) era stabilmente inserito nella struttura associativa (organizzata attraverso la costituzione di società cd cartiere in Italia ed all'estero, destinate a svolgere funzione di emissione/utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti in via esclusiva a favore di società cd operative facenti capo agli imputati; apertura di temporanei o fittizi magazzini in Italia o all'estero, utilizzo di telefoni dedicati, computer e file predisposti per la creazione delle fatture delle varie società, pen drive, timbri e uffici) quale capo ed organizzatore (cfr pag 227-258 della sentenza impugnata e pag 177-186 della sentenza di primo grado), operando quale amministratore di fatto della società A&[OSCURATO:SOCIETA]al momento della commissione dei reati-fine (cfr anche 61 e ss della sentenza di primo grado, ove si evidenzia che il [OSCURATO:PERSONA] si occupava di acquisti e vendita di materiali , impartendo ordine al legale rappresentante della società, decidendo i prezzi relativi agli ordini di materiale ed interloquendo con gli intermediari esteri).

Il ricorrente, attraverso una formale denuncia di violazione di legge e vizio di motivazione, riproponendo le medesime censure sottoposte ai Giudici di appello e motivatamente respinte, richiede sostanzialmente una rivisitazione, non consentita in questa sede, delle risultanze processuali, volta a censurare l'apprezzamento di fatto della Corte territoriale.

Risulta del tutto generica la censura relativa alla insussistenza del reato associativo per difetto dell'elemento organizzativo, in quanto priva di confronto con le argomentazioni della Corte territoriale, richiamandosi sul punto le argomentazioni già esposte al paragrafo 4.1, che si richiamano.

Manifestamente infondata è la dedotta interpretazione analogica in malam partem della disposizione di cui all'art. 9 d.lgs 74/2000 in relazione alla conferma della affermazione di responsabilità del reato di cui all'art. 8. d.lgs 74/2000 contestato al capo 17) dell'imputazione, per non essere state le fatture utilizzate nella dichiarazione a fini fiscali; trattandosi della stessa questione già esaminata, si richiamano le argomentazioni esposte al paragrafo

4.1. Manifestamente infondata è anche la doglianza relativa alla sussistenza all'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 8 d.lgs 74/2000 contestato al capo 24); trattandosi della stessa questione già esaminata, si richiamano le argomentazioni esposte al paragrafo

4.1. Manifestamente infondata è la doglianza relativa alla erronea applicazione degli artt. 8 e 9 d.lgs 74/2000 relativamente alle condotte contestate ai capi 59), 68) e 74) dell'imputazione.

La Corte territoriale, infatti, ha fatto buon governo del principio del tutto pacifico che, in tema di reati tributari, il regime derogatorio previsto dall'art. 9 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 non trova applicazione quando - come verificatosi nella specie - l'amministratore della società che ha emesso le fatture per operazioni inesistenti coincida con il legale rappresentante della diversa società che le abbia successivamente utilizzate (Sez. 3,n. 19025 del 20/12/2012, dep.02/05/2013, Rv. 255396 - 01; Sez. 3, n. 19247 del 08/03/2012, Rv. 252545 - 01; Sez. 3,n. 47862 del 06/10/201, Rv. 251963 - 01).

Inoltre, quanto alla configurabilità del reato di cui all'art. 8 d.lgs 74/2000, va osservato che è pur vero che non è sufficiente la mera falsificazione della fattura che resti nella disponibilità del soggetto; occorre che la fattura esca dalla sfera di disponibilità dell'autore, mediante consegna spedizione, trasmissione o messa a disposizione del beneficiario.

Nella specie, la valutazione della Corte territoriale è corretta, in quanto la Corte territoriale ha rimarcato (vedi pag 245, 247, 248 della sentenza impugnata) che le fatture veniva emesse dal [OSCURATO:PERSONA] venivano utilizzate da soggetto giuridico diverso (pur riferibile alla stessa persona fisica) risultando, quindi, che le fatture non erano rimaste nella sfera di disponibilità dell'autore ma erano state messta disposizione di altra società per la successiva utilizzazione.Manifestamente infondata e la censura relativa alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 8 d.lgs 74/2000 contestato al capo 80), dovendosi osservato che anche sul punto la decisione dei Giudici di appello è corretta, in quanto conforme al consolidato principio di diritto (già esaminato al paragrafo 4.1) , secondo cui, in tema di reati tributari, ai fini della configurabilità del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, non è necessario, sotto il profilo soggettivo, che il fine di favorire l'evasione fiscale di terzi attraverso l'utilizzo delle fatture emesse sia esclusivo, essendo integrato anche quando la condotta sia commessa per conseguire anche un concorrente profitto personale (Sez.3, n. 39316 del 24/05/2019, Rv.277162 - 01; Sez.3, n. 44449 del 17/09/2015, Rv.265442 - 01; Sez.3, n. 12719 del 14/11/2007, dep.26/03/2008, Rv. 239339 - 01).

5.3. L'undicesimo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

La Corte territoriale, nel ritenere sussistente la contestata recidiva reiterata, ha ritenuto infondata la censura difensiva qui riproposta, secondo cui ostava al riconoscimento di detta aggravante una preventiva dichiarazione di recidiva.

La decisione è corretta, in quanto conforme al principio consolidato, secondo il quale il giudice della cognizione, a differenza di quello della esecuzione, può accertare i presupposti della recidiva reiterata prevista dall'art. 99, comma quarto, cod. pen. anche quando in precedenza non sia stata dichiarata giudizialmente la recidiva semplice.

Ciò in quanto la recidiva, al pari di ogni altra circostanza aggravante, non viene "dichiarata", ma può solo essere ritenuta e applicata ai

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente PERT SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2021 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; udito per l'imputato [OSCURATO:PERSONA] l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. udita per l'imputato [OSCURATO:PERSONA] l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso. udito per l'imputata [OSCURATO:PERSONA] l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso. uditi per l'imputato [OSCURATO:PERSONA] l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. udita per gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Brescia dichiarava gli attuali ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], assolvendoli dalle residue imputazioni, responsabili del reato associativo di cui all'art. 416 cod.pen. contestato al capo 1) dell'imputazione - il primo quale partecipe e gli altri due quali capi ed organizzatori - , del reato di frode fiscale di cui al capo 2) dell'imputazione, del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui ai capi 17 e 24), il solo [OSCURATO:PERSONA] per i reati fiscali di cui al capo 40 e 41 e 44 e 50 e 51, 54, 57, 68, 59, 61, 69,70, 73 e 74, 78,79,80, il solo [OSCURATO:PERSONA] per il reato fiscale di cui al capo 31); dichiarava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], assolvendoli dalle residue imputazioni, responsabili dei reati di favoreggiamento personale accertati, così riqualificate le relative condotte; condannava, quindi, i predetti imputati alle pene ritenute di giustizia; assolveva, poi, [OSCURATO:PERSONA] dai reati ascrittile, con riferimento al capo 33) perché il fatto non sussiste e dalle residue imputazioni per non aver commesso il fatto. Con sentenza del 15/03/2021, la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della predetta sentenza, decidendo sugli appelli proposti dal Pubblico Ministero e dagli imputati, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di favoreggiamento personale, così riqualificato il fatto di cui al capo 1), condannandola alla relativa pena; rideterminava, previa esclusione della recidiva, la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e confermava nel resto la sentenza impugnata. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei difensori di fiducia, articolando i motivi di seguito enunciati. [OSCURATO:PERSONA] propone tre motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 416 cod.pen. e correlato vizio di motivazione. Argomenta che la sentenza impugnata isolava una serie di condotte che, pur qualificandosi come atti meramente esecutivi dovevano ritenersi rientrare nell'attuazione del programma criminoso dell'associazione, fondando, così, la responsabilità per il reato associativo quale partecipe, con argomentazioni carenti e contraddittorie, sulla amministrazione di fatto della A&[OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.; espone che gli atti esecutivi erano stati individuati nell'opera di rifacimento della contabilità e nella pregressa emissione di documenti e lamenta che il primo elemento aveva condotto alla riqualificazione in termini di favoreggiamento personale nei confronti dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e che il secondo elemento era stato desunto esclusivamente dal contenuto di una intercettazione ambientale tra terzi; pertanto, il quadro probatorio era insufficiente e la condotta partecipativa coincideva con l'apporto concorsuale nei reati-fine (emissione di fatture); il vizio motivazionale lamentato si traduceva, poi, nell'erronea applicazione del reato associativo. Con il secondo motivo deduce erronea applicazione degli artt. 2639 cod.civ. 2 e 8 d.lgs 74/2000 e correlato vizio di motivazione Espone che la sentenza di appello aveva confermato la responsabilità per i reati-fine di cui ai capi 2,17 e 24 dell'imputazione, con argomentazioni contraddittorie ed illogiche, affermando che l'[OSCURATO:PERSONA] gestiva di fatto la società A&M in posizione paritaria con i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre gli aveva riconosciuto un ruolo subalterno, quale mero partecipe, nell'associazione criminosa; inoltre, l'affermazione per i reati-fine era basata sulla estensione della qualifica soggettiva di cui all'art. 2639 cod.civ., ma le condotte gestorie era limitate alla gestione degli acquisti e delle consegne delle merci, attività che non rientrano nei poteri tipici inerenti la qualifica di amministratore. Con il terzo motivo deduce violazione degli artt. 81 e 133 cod.pen. e correlato vizio di motivazione. Lamenta che la Corte di appello, disattendendo le censure mosse con l'appello, non aveva chiarito perché il reato di cui al capo 24) dovesse ritenersi il più grave, non aveva illustrato i criteri che avevano orientato la determinazione dei singoli aumenti per la continuazione nè il sensibile discostamento (pari al doppio) rispetto al minimo aumento per la continuazione ex art. 81, comma 4, cod.pen. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducono violazione di legge sostanziale e processuale, mancata assunzione di prova decisiva e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce che la vicenda degli strumenti informatici era stata eseguita in violazione dell'art. 247, comma 1-bis, cod.proc.pen.; in particolare, una pen drive sequestrata il 15/01/2015 non veniva sottoscritta o sigillata se non nella giornata successiva del 16/01/2015 e gli unici verbali redatti erano quelli di perquisizione e sequestro, in dispregio della catena di custodia finalizzata alla corretta estrapolazione del dato informatico, della sua immodificabilità e della sua conservazione.Nell'interesse di entrambi i ricorrenti si deduce l'inutilizzabilità del traffico telefonico, della localizzazione e delle intercettazioni, alla luce della sentenza del 2 marzo 2021 della Grande Camera della Corte di giustizia U.E. relativa alla possibilità di un pubblico ministero di accedere ai dati di traffico telefonico e localizzazione, di diretta applicazione nel nostro ordinamento.; pertanto, la norma di cui all'art. 132, comma 3, del codice della privacy, che autorizza il pubblico ministero a disporre con decreto l'acquisizione dei tabulati non poteva più essere operativa con conseguente inutilizzabilità degli esiti di prova in base all'art. 271 cod.proc.pen.; si eccepisce, quindi, che la parte motivazionale della sentenza impugnata basata sulle intercettazioni telefoniche è frutto di prove illegittimamente acquisite e viziata ab origine. Si deduce, quindi, la violazione del principio del contraddittorio dibattimentale con riferimento al teste Gerbini, esaminato congiuntamente da accusa e difesa, in quanto nel corso del controesame del teste era stato impedito alla difesa di condurre il controesame sui temi affrontati dal Pm ovvero di spaziare su altri temi di indagine Si deduce, ancora, che la Corte non aveva motivato in ordine alla compiuta motivazione da parte del Tribunale in ordine alla superfluità dei testi precedentemente ammessi ed oggetto di provvedimento di revoca; si rimarca che è viziata da nullità, per violazione dell'art. 495, comma 4, cod.proc.pen, l'ordinanza con la quale il giudice disponga la revoca dell'ammissione di un teste a discarico dell'imputato senza dare congrua motivazione circa la ritenuta superfluità. Si contesta, poi, la carente motivazione in ordine alla questione della inutilizzabilità della perizia fonica, sollevata con i motivi di appello, per la non corretta trascrizione del contenuto delle conversazioni. Con riferimento alle condotte di favoreggiamento ritenute sussistenti, infine si deduce la carenza ed inadeguatezza della motivazione della Corte di appello in ordine all'assunto che i ricorrenti avrebbero posto in essere la manipolazione documentale (fatture e bolle di trasporto) dopo la presentazione delle false dichiarazioni fiscali da parte di terzi, allo scopo di eludere le investigazioni difensive; si evidenzia che la condotta degli imputati sarebbe caratterizzata dal tentativo di modulare la documentazione fiscale ai fini di inserirla nella contabilità ed emettere dichiarazioni fiscali per l'anno di imposta 2014 senza riuscire nell'intento perché tra il 15 ed il 16 gennaio 2015 la GdF sequestrava la contabilità di tutte le società oggetto del presente giudizio. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria con motivi nuovi, nei quali ha ulteriormente argomentato in ordine alla omessa motivazione da parte del Tribunale in merito alla superfluità dei testi precedentemente ammessi ed oggetto di provvedimento di revoca. [OSCURATO:PERSONA] propone tre motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 581 e 591, comma 1, lett. c) cod.proc.pen.in relazione alla questione si inammissibilità dell'atto di appello del pubblico ministero, lamentando che erroneamente la Corte di appello aveva ritenuto ammissibile l'atto di appello del pubblico ministero, in quanto privo di confronto critico con la sentenza di primo grado e con lo stesso capo di imputazione. Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 521, comma 2, e 522 cod.proc.pen. con riferimento alla pronuncia per un fatto storico diverso - favoreggiamento personale - rispetto a come descritto nel capo di imputazione, lamentando che l'affermazione di responsabilità era stata basata sulla circostanza - condotta di sistemazione della contabilità dopo la commissione dei reati-fine, iniziata nel novembre 2014 - non contestata nel capo 1), così mutando il fatto nei suoi elementi essenziali. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla presenza della [OSCURATO:PERSONA] sul luogo ove veniva effettuata la perquisizione del 19.01.2015 ed alla interpretazione offerta dalla difesa al contenuto delle due intercettazioni considerate decisive; espone che con memoria difensiva depositata all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] si erano evidenziate le parti di due intercettazioni, intervenute tra soggetti diversi, nelle quali il riferimento alla ricorrente era frutto di erronea interpretazione del contenuto delle conversazioni.. [OSCURATO:PERSONA] propone sei motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 192, comma 2 e 533 cod.proc.pen., lamentando che la Corte di appello aveva confermato l'affermazione di responsabilità del reato contestato al capo 2 (in esso assorbito il capo 16), nonostante le intercettazioni telefoniche si riferissero ad epoca successiva alla consumazione del reato (anno di imposta 2013) e il quadro probatorio non desse contezza di un preventivo accordo illecito tra l'imputato e le società emittenti le fatture relative alle operazioni fittizie; neppure era adeguatamente comprovato che il [OSCURATO:PERSONA] ricoprisse il ruolo di amministratore di fatto della A&[OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.; risultava, quindi, evidente la violazione del principio generale dell'oltre ogni ragionevole dubbio di cui all'art. 533 cod.proc.pen. Con il secondo motivo deduce erronea applicazione degli artt. 8 e 9 d.lgs 74/2000 in relazione al reato di cui al capo 17) dell'imputazione, lamentando che la Corte di appello aveva operato una interpretazione analogica in malam partem della disposizione di cui all'art. 9 d.lgs 74/2000, affermando la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] a titolo di concorso nel reato di cui all'art. 8 d.lgs 74/2000, come istigatore, perché non si era avvalso delle fatture per operazioni inesistenti in quanto non utilizzate in sede di dichiarazione; precisa che la condotta di "avvalersi" si sostanzia nella registrazione delle fatture per operazioni inesistenti oppure nella loro conservazione a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 8 d.lgs 74/2000 di cui al capo 24), lamentando che, pur avendo eccepito con motivo di appello l'insussistenza dell'elemento soggettivo quale volontà di consentire a terzi l'evasione, essendo la condotta sorretta da diversa finalità evidenziata dagli stessi giudici di merito (ridurre il magazzino contabile della società emittente, pareggiare le partite di debito/credito infragruppo), la Corte di appello non aveva motivato sul punto, limitandosi ad affermare che le società cartiere, destinatarie delle fatture false, avevano presentato le relative dichiarazioni fiscali e che il reato era configurabile anche nell'ipotesi in cui la condotta di emissione, accanto alla finalità di evasione, fosse sorretta anche da una finalità ulteriore. Con il quarto motivo deduce erronea applicazione dell'art. 416 cod.pen. e vizio di motivazione, lamentando che la Corte di appello aveva ritenuto sussistente il reato di associazione a delinquere in luogo della fattispecie del concorso di persone nel reato, pur in assenza di una struttura organizzativa, da intendersi quale predisposizione di uomini e mezzi necessari all'attuazione del comune programma delinquenziale; l'elemento organizzativo, in maniera erronea, veniva fatto coincidere con le attività commerciali svolte dalle singole società coinvolte nei reati-scopo. Con il quinto motivo deduce violazione dell'art. 62-bis cod.pen. e vizio di motivazione, lamentando che la Corte territoriale aveva denegato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche limitandosi ad osservare che non erano elementi tali da consentirne il riconoscimento; non si era tenuto conto del comportamento collaborativo ante, pre e post procedimento di primo grado del [OSCURATO:PERSONA] e la valutazione evidenziava una disparità di trattamento con riferimento al coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Con il sesto motivo deduce l'insussistenza dei reati di cui ai capi 2,17,24 dell'imputazione per erronea qualificazione del ricorrente quale amministratore di fatto della società A&[OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., lamentando che le risultanze istruttorie comprovavano che il Montaleone si era occupato della gestione della predetta società solo a far data dal 23.12.2014, dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2014; in precedenza la società era amministrata e gestita da [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] interveniva per evitare che il nuovo amministratore, [OSCURATO:PERSONA] facesse precipitare la già difficile situazione creata dal Muzzitano. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria con motivo nuovo in relazione al quinto motivo di ricorso, ribadendo l'omessa valutazione degli elementi favorevole prospettati dalla difesa e la disparità di trattamento rispetto al coimputato [OSCURATO:PERSONA] propone undici motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 178 lett c) e 420-terzo comma 1, cod.proc.pen. per la mancata partecipazione dell'imputato all'udienza svoltasi in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dinanzi al Tribunale di Brescia, essendo il [OSCURATO:PERSONA] gravato dalla misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di residenza e non essendo stato autorizzato dal Giudice a partecipare alla predetta udienza. Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 192, comma 2 e 533 cod.proc. e vizio di motivazione , lamentando che la Corte di appello aveva confermato l'affermazione di responsabilità dei reati di cui ai capi 2-17 e 24, basato sul ritenuto ruolo del [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore di fatto della A&[OSCURATO:SOCIETA], nonostante le intercettazioni telefoniche si riferissero ad epoca successiva alla consumazione dei reati e il quadro probatorio non desse contezza di un preventivo accordo illecito tra l'imputato e le società emittenti le fatture relative alle operazioni fittizie; inoltre, le dichiarazioni rese dal teste Ghidini non avevano mai accostato il nome del [OSCURATO:PERSONA] alla gestione della A&[OSCURATO:SOCIETA], emergendo dalle stesse che dal 2012 la predetta società era gestita dagli imputato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Con il terzo motivo deduce violazione degli artt. 8 e 9 d.lgs 74/2000. Argomenta che il [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato di cui al capo 17) dell'imputazione, concorso nel reato di cui all'art. 8 dlgs 74/2000 con gli amministratori della società [OSCURATO:SOCIETA], emittente di fatture per operazioni inesistenti, per aver registrato nella contabilità della società A&[OSCURATO:SOCIETA] tali fatture e non essendo stata materialmente presentata la dichiarazione a fini fiscali della società per l'anno 2014; tale affermazione integrava una palese interpretazione analogica in malam partem dell'art. 9 d.gs 74/2000, che esclude che il medesimo soggetto sia chiamato a rispondere tanto dell'emissione quanto dell'annotazione di fatture false; il termine "avvalersi" che caratterizza la condotta di cui all'art. 2 dlgs 74/2000, come ricavabile dall'art. 2, comma 2 del dlgs 74/2000, si sostanzia nella condotta di registrazione o di conservazione a fini di prova delle fatture per operazioni inesistenti . Con il quarto motivo deduce violazione dell'art. 8 d.lgs 74/2000 con riferimento al capo 24) dell'imputazione.Argomenta che la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto sussistente il reato di cui all'art. 8 d.lgs 74/2000 contestato al capo 24) dell'imputazione; pur avendo eccepito con motivo di appello l'insussistenza dell'elemento soggettivo quale volontà di consentire a terzi l'evasione, essendo la condotta sorretta da diversa finalità evidenziata dagli stessi giudici di merito (ridurre il magazzino contabile della società emittente, pareggiare le partite di debito/credito infragruppo), la Corte di appello non aveva motivato sul punto, limitandosi ad affermare che le società cartiere, destinatarie delle fatture false, avevano presentato le relative dichiarazioni fiscali e che il reato era configurabile anche nell'ipotesi in cui la condotta di emissione, accanto alla finalità dì evasione, fosse sorretta anche da una finalità ulteriore. Con il quinto motivo deduce erronea applicazione degli artt. 8 e 9 d.lgs 74/2000 con riferimento al capo 59) dell'imputazione, dell'art. 10 d.lgs 74/2000 con riferimento al capo 61). Argomenta che dalla disamina congiunta delle sentenze di primo e di secondo grado emergeva che la condotta contestata al capo 59) non si concretizzava quale "emissione" di fatture per operazioni inesistenti da parte della società Luna ma di "creazione" delle stesse da parte della asserita ricevente, ossia la [OSCURATO:PERSONA] srl; inoltre, rimarca che era stata pronunciata condanna del [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 8 d.lgs 74/2000 quale amministratore di diritto della società [OSCURATO:SOCIETA] (capo 57) e del reato di cui all'art. 2 dlgs 74/2000 quale amministratore di diritto della [OSCURATO:PERSONA] srl (capo 59); deduce una interpretazione analogica in bonam partem della ratio dell'art. 9 d.lgs 74/2000, trattandosi di condotte solo formalmente autonome in quanto attribuibili a due distinti soggetti giuridici ma in realtà concretanti un'unica condotta sostanziale con l'eventualità che la medesima persona fisica venga punita due volte per la stessa condotta. Con il sesto motivo deduce vizio di motivazione in relazione all'attribuzione al [OSCURATO:PERSONA] del ruolo di amministratore di fatto della ditta individuale O.G. di Ottelli, lamentando che la Corte di appello aveva fondato tale valutazione si elementi meramente indiziari, quali un esiguo numero di conversazioni intercorse tra lo stesso e l'amministratore di diritto della predetta ditta ed il rinvenimento di alcune fatture, apparentemente emesse dalla società, presso l'abitazione del ricorrente; la motivazione, inoltre, era contraddittoria nella parte in cui, sulla base degli stessi elementi di fatto, era stata esclusa la qualifica di amministratori di fatto in capo ai coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Con il settimo motivo deduce erronea applicazione dell'art. 8 d.lgs 74/2000 con riferimento al capo 68), lamentando che la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto integrato il reato in presenza non di "emissione" ma di "creazione" di fatture per operazioni inesistenti, fatte apparire come emesse dalla ditta individuale O.G. di Ottelli al fine di consentire alla società [OSCURATO:PERSONA] di evadere le imposte; ai fini della emissione della fattura non era sufficiente la condotta di mera formazione del documento o di conservazione nella disponibilità dell'emittente; si trattava, al più di falsità materiale, irrilevante ai fini dell'addebito contestato, con effetti anche sulla sussistenza dei reati di cui ai correlati capi 69 e 70 dell'imputazione; inoltre, rimarca che era stata pronunciata condanna del [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 8 d.lgs 74/2000 quale amministratore di fatto della ditta O.G. di Ottelli (capo 68) e del reato di cui all'art. 2 d.lgs 74/2000 quale amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] srl (capo 79); deduce una interpretazione analogica in bonam partem della ratio dell'art. 9 d.lgs 74/2000, trattandosi di condotte solo formalmente autonome in quanto attribuibili a due distinti soggetti giuridici ma in realtà concretanti un'unica condotta sostanziale con l'eventualità che la medesima persona fisica venga punita due volte per la stessa condotta. Con l'ottavo motivo deduce erronea applicazione dell'art. 8 d.lgs 74/2000 con riferimento al capo 74), lamentando che la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto integrato il reato in presenza non di "emissione" ma di "creazione" di fatture per operazioni inesistenti, fatte apparire come emesse dalla ditta individuale O.G. di Ottelli; inoltre, deduce erronea applicazione degli artt. 8 e 9 dlgs 74/2000 in relazione alla conferma della punibilità del [OSCURATO:PERSONA] a titolo concorsuale nel delitto di emissione per operazioni inesistenti, in quanto il predetto si era avvalso delle fatture, registrandole in contabilità e conservandole a fini probatori e, quindi, non poteva concorrere nel delitto di cui all'art. 8 d.lgs 74/2000. Con il nono motivo deduce violazione dell'art. 8 d.lgs 74/2000 con riferimento al capo 80) dell'imputazione. Argomenta che la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto sussistente il reato di cui all'art. 8 d.lgs 74/2000 contestato al capo 80) dell'imputazione; pur avendo eccepito con motivo di appello l'insussistenza dell'elemento soggettivo quale volontà di consentire a terzi l'evasione, essendo la condotta sorretta da una diversa finalità evidenziata dagli stessi giudici di merito (ridurre il magazzino contabile della società emittente). Con il decimo motivo deduce erronea applicazione dell'art. 416 cod.pen. e vizio di motivazione, lamentando che la Corte di appello aveva ritenuto sussistente il reato di associazione a delinquere in luogo della fattispecie del concorso di persone nel reato, pur in assenza di una struttura organizzativa, da intendersi quale predisposizione di uomini e mezzi necessari all'attuazione del comune programma delinquenziale; l'elemento organizzativo, in maniera erronea, veniva fatto coincidere con le attività commerciali svolte dalle singole società coinvolte nei reati-scopo.Con l'undicesimo motivo deduce erronea applicazione dell'art. 99 cod.pen. Argomenta che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto sussistente la recidiva reiterata di all'art. 99, comma 4, cod.pen., in difetto di una precedente dichiarazione giudiziale di recidiva semplice. 3. Le difese dei ricorrenti hanno chiesto, a norma dell'art. 23, comma 8, d.I n. 137 del 2020, conv. in I. n. 176/2020, la trattazione orale del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile, sulla base delle considerazioni che seguono. 1.1. I primi due motivi di ricorso sono inammissibili. E' pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso sez. 2, n. 29108 del 15.7.2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. sez. 5, n. 28011 del 15.2.2013, Sammarco, Rv. 255568; sez. 4, n. 18826 del 9.2.2012, Pezzo, Rv. 253849; sez. 2, n. 19951 del 15.5.2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; sez. 4, n. 34270 del 3.7.2007, Scicchitano, Rv. 236945; sez. 1, n. 39598 del 30.9.2004, Burzotta, Rv. 230634; sez. 4, n. 15497 del 22.2.2002, Palma, Rv. 221693). Ancora di recente, questa Corte di legittimità ha ribadito come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608). Costituisce, inoltre, ulteriore causa di inammissibilità la proposizione di censure che si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità tali da evidenziare la sussistenza di ragionevoli dubbi, ricostruzione e valutazione, quindi, in quanto tali precluse in sede di giudizio di cassazione (cfr. Sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507; sez. 6, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 36546, Bruzzese, Rv. 235510; Sez. 3, 27.9.2006, n. 37006, Piras, Rv. 235508). Va, quindi, ribadito, che, anche a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. introdotte dalla L. n. 46 del 2006, art. 8 non è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.6,n.27429 del 04/07/2006, Rv.234559; Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 2012, Rv.253099) ed in particolare di operare la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. 22256, Rv. 234148). La Corte di Cassazione deve circoscrivere il suo sindacato di legittimità, sul discorso giustificativo della decisione impugnata, alla verifica dell'assenza, in quest'ultima, di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro, oppure inconciliabili, infine, con "atti del processo", specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa, tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (Sez. 4 08/04/2010 n. 15081; Sez. 6 n. 38698 del 26/09/2006, Rv. 234989; Sez.5, n.6754 del 07/10/2014, dep.16/02/2015, Rv.262722). Nel ribadire tale principio, va evidenziato che la Corte territoriale, con apprezzamento di fatto aderente alle risultanze istruttorie ed immune da censure, e dunque insindacabile in sede di legittimità, ha affermato che la condotta partecipativa di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio criminoso contestato al capo 1) si era estrinsecata nell'opera di ristrutturazione della contabilità di tutte le società coinvolte nel gruppo associativo, così dimostrando di essere a conoscenza dei meccanismi illeciti posti in essere dai sodali e di aver consapevolezza di far parte di un'associazione criminosa che coordinava e promuoveva l'attività illecita delle varie società (cfr. pag 279-282 della sentenza impugnata). I Giudici di appello hanno, quindi, esaminato, con riferimento ai reati-fine accertati, gli elementi di fatto dimostrativi della qualità di amministratore di fatto della A&[OSCURATO:SOCIETA] s.r.I da parte dell'[OSCURATO:PERSONA], individuati nelle seguenti attività svolte dal predetto, il quale si presentava anche quale legale rappresentante della società: coordinamento degli arrivi di merce dai fornitori con le richieste dei clienti ed effettuazione di sconti ai clienti, attività che, non erano meramente esecutive ma di concretava nella gestione degli acquisti e consegne della merce ed implicavano valutazioni e decisioni relative alla politica aziendale. Il ricorrente, attraverso una formale denuncia di violazione di legge e vizio di motivazione, riproponendo le medesime censure sottoposte ai Giudici di appello e motivatamente respinte, richiede sostanzialmente una rivisitazione, non consentita in questa sede, delle risultanze processuali, volta a censurare l'apprezzamento di fatto della Corte territoriale. Appare opportuno ricordare che costituisce principio di diritto consolidato quello secondo cui la nozione di amministratore di fatto, introdotta dall'art. 2639 cod. civ., postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione; nondimeno, significatività e continuità non comportano necessariamente l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale. Ne consegue che la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare - il quale costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (cfr. tra le tante, Sez.5, n.35346 del 20/06/2013, Rv. 256534); tale principio è stato ribadito, in tema di reati tributari, affermandosi che, ai fini della attribuzione ad un soggetto della qualifica di amministratore "di fatto" non occorre l'esercizio di "tutti" ì poteri tipici dell'organo di gestione, ma è necessaria una significativa e continua attività gestoria, svolta cioè in modo non episodico od occasionale (Cfr. Sez.3, n. 22108 del 19/12/2014, dep.27/05/2015, Rv.264009). 1.2. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Costituisce principio consolidato che la motivazione in ordine alla determinazione della pena base (ed alla diminuzione o agli aumenti operati per le eventuali circostanze aggravanti o attenuanti) è necessaria solo quando la pena inflitta sia di gran lunga superiore alla misura media edittale, ipotesi che non ricorre nella specie. Fuori di questo caso anche l'uso di espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congrua riduzione", "congruo aumento" o il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere dell'imputato sono sufficienti a far ritenere che il giudice abbia tenuto presente, sia pure globalmente, i criteri dettati dall'art. 133 cod.pen. per il corretto esercizio del potere discrezionale conferitogli dalla norma in ordine al "quantum" della pena (Sez.2,n.36245 del 26/06/2009 Rv. 245596; Sez.4, n.21294 del 20/03/2013, Rv.256197). La Corte territoriale ha ritenuto adeguata alla gravità del reato la pena determinata dal Tribunale: la pena base è stata determinata per il reato, ritenuto più grave, di cui al capo 24), in misura di poco superiore al minimo edittale e gli aumenti per la continuazione in relazione agli ulteriori reati sono contenuti, tanto da ritenere assolto, per implicito, l'obbligo motivazionale, con la valutazione degli elementi obiettivi e subiettivi dei reati in continuazione, risultanti dal contesto complessivo della decisione, nell'ottica di una ragionevole proporzionalità tra entità della pena base ed aumenti di pena per i singoli reati satelliti in continuazione. 2. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] vanno dichiarati inammissibili, secondo le argomentazioni che seguono. 2.1. Le doglianze relative alla violazione dell'art. 247, comma 1-bis, cod.proc.pen. ed alla violazione del principio del contraddittorio dibattimentale con riferimento al teste Gerbini sono aspecifíche. La Corte di appello ha espresso articolata motivazione, in aderenza alle risultanze processuali, in ordine alla infondatezza delle censure qui riproposta, rimarcando, in aderenza alle risultanze processuali, che il materiale informatico sequestrato non era stato in alcun modo alterato (pag 296, 297,298,299 della sentenza impugnata). Il motivo prospetta deduzioni del tutto generiche, che non si confrontano specificamente con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, confronto doveroso per l'ammissibilità dell'impugnazione, ex art. 581 cod.proc.pen., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso (Sez.6, n.20377 del 11/03/2009, Rv.243838; Sez.6, n.22445 del 08/05/2009, Rv.244181). Trova, dunque, applicazione il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez.2, n.19951 del 15/05/2008, Rv.240109;Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez.2, n.11951 del 29/01/2014, Rv.259425). La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità del ricorso (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). 2.2. La doglianza relativa alla violazione dell'art. 495, comma 4, cod.proc.pen. è manifestamente infondata. Il Tribunale, come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, motivava specificamente in ordine alla superfluità della audizione dei testi ritenuti superflui alla luce della sufficienza del quadro probatorio (cfr. pag 3 della sentenza di primo grado). Tale valutazione, sorretta da congrue e logiche argomentazioni, veniva espressamente condivisa dalla Corte territoriale, alla luce della completezza del quadro probatorio (cfr pag 299 della sentenza impugnata). Va ricordato che questa Corte ha affermato che il potere giudiziale di revoca, per superfluità, delle prove già ammesse è, nel corso del dibattimento, più ampio di quello esercitabile all'inizio del dibattimento stesso, momento in cui il giudice può non ammettere soltanto le prove vietate dalla legge o quelle manifestamente superflue o irrilevanti; con la conseguenza che la censura di mancata ammissione di una prova decisiva si risolve, una volta che il giudice abbia indicato in sentenza le ragioni della revoca della prova già ammessa, in una verifica della logicità e congruenza della relativa motivazione, raffrontata al materiale probatorio raccolto e valutato (Sez.3, n. 13095 del 17/01/2017, Rv.269331 - 01; Rv 215281, 200547; Sez. 6, n. 5562 del 13/04/2000, Rv. 220547 - 01; Sez. 6, n. 13792 del 06/10/1999, Rv. 215281 - 01). 2.3. La doglianza relativa alla inutilizzabilità dei tabulati telefonici è inammissibile, perché non attinente al "decisum". Come emerge dalla sentenza impugnata, non risulta compreso nel materiale probatorio oggetto di valutazione i tabulati telefonici menzionati nella censura difensiva. Trova, dunque, applicazione il principio di diritto, secondo cui l'inammissibilità del ricorso per cassazione consegue sia alla mancanza del motivo di ricorso, sia alla sua non attinenza al "decisum" della sentenza impugnata. (Sez. 3, n. 39071 del 05/06/2009, Rv.244957). 2.4. Inammissibile per genericità è la doglianza relativa alla inutilizzabilità della perizia fonica. La censura è formulata in termini meramente contestativi e senza prospettare alcun elemento di concretezza. Il motivo, quindi, caratterizzandosi per assoluta genericità, integra la violazione dell'art. 581 lett. d) cod.proc.pen., che nel dettare, in generale, quindi anche per il ricorso per cassazione, le regole cui bisogna attenersi nel proporre l'impugnazione, stabilisce che nel relativo atto scritto debbano essere enunciati, tra gli altri, "I motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta"; violazione che, ai sensi dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod.proc.pen., determina, per l'appunto, l'inammissibilità dell'impugnazione stessa (cfr. Sez. 6, 30.10.2008, n. 47414, Rv. 242129; Sez. 6, 21.12.2000, n. 8596, Rv. 219087). 2.5. La doglianza relativa alla affermazione di responsabilità del reato di favoreggiamento è inammissibile. La Corte territoriale ha supportato l'affermazione di responsabilità con argomentazioni congrue e logiche (pag 299-304 della sentenza impugnata) e, pertanto, non sindacabili nel merito; i ricorrenti si limitano sostanzialmente a proporre una lettura alternativa del materiale probatorio posto a fondamento della affermazione di responsabilità penale, dilungandosi in considerazioni in punto di fatto, che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità, non essendo demandato alla Corte di cassazione un riesame critico delle risultanze istruttorie. 2.6. Va, infine, dato atto che l'inammissibilità del ricorso principale si estende anche ai motivi nuovi. Costituisce, infatti, principio consolidato che l'inammissibilità del gravame per manifesta infondatezza o genericità dei motivi proposti, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod.proc.pen., si estende anche ai motivi nuovi, e ciò in applicazione della disposizione, di carattere generale in tema di impugnazioni, dell'art. 585, quarto comma, ultima parte, dello stesso codice, in base alla quale l'inammissibilità dell'impugnazione si estende ai motivi nuovi (cfr. in casi analoghi, Sez.2, n.34216 del 29/04/2014, Rv.260851; Sez.1, n.33272 del 27/06/2013, /7 Rv.256998; Sez.6 n.47414 del 30/10/2008, Rv.242129; Sez.1, n.38293 del 16/09/2004, Rv.229737; Sez.6, n.8596 del 21/12/2000, dep.01/03/2001, Rv.219087). 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile, sulla base delle argomentazioni che seguono. 3.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha analizzato i motivi dell'atto di appello del pubblico ministero e, alla luce delle argomentazioni esposte nella sentenza di primo grado, ne ha rilevato la determinatezza estrinseca, con argomentazioni congrue e logiche, evidenziando come erano state specificamente delineate le condotte che secondo l'appellante costituivano la base dell'imputazione e gli elementi posti a fondamento dell'accusa con correlata censura sul punto delle contrarie argomentazioni esposte dal Tribunale. Tanto in linea con la pronuncia delle Sezioni Unite 27 ottobre 2016 (dep. 22 febbraio 2017), n. 8825, Galtelli, Rv. 268823), che hanno affermato la piena equiparazione tra appello e ricorso per cassazione, quanto alla specificità dei motivi di censura, validando la consolidata giurisprudenza che ha affermato l'inammissibilità del ricorso per cassazione in difetto di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione. Secondo le Sezioni Unite, i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568), in quanto le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Rv. 259425)». La censura proposta, pertanto, si appalesa del tutto destituita di fondamento e si pone ai limiti dell'ammissibilità sconfinando in rilievi in fatto, che involgono un riesame del merito della decisione e che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità. 3.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, si ha violazione del principio di correlazione tra contestazione e fatto ritenuto in sentenza solo quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi rispetto a quello contestato in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale, nel senso che si sia realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito. La verifica dell'osservanza del principio di correlazione va, invero, condotta in funzione della salvaguardia del diritto di difesa dell'imputato cui il principio stesso è ispirato. Ne consegue che la sua violazione è ravvisabile soltanto qualora la fattispecie concreta - che realizza l'ipotesi astratta prevista dal legislatore e che è esposta nel capo di imputazione- venga mutata nei suoi elementi essenziali in modo tale da determinare uno stravolgimento dell'originaria contestazione, onde emerga dagli atti che su di essa l'imputato non ha avuto modo di difendersi. Sicché "non sussiste violazione del principio di correlazione della sentenza all'accusa contestata quando nella contestazione, considerata nella sua interezza, siano contenuti gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza, in quanto l'immutazione si verifica solo nel caso in cui tra i due episodi ricorra un rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale per essersi realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, posto, così, a sorpresa di fronte ad un fatto del tutto nuovo senza aver avuto nessun possibilità d'effettiva difesa" (cfr.sez.6 n. 35120 del 13.6.2003; Sez.6,n.17799 del 06/02/2014,Rv.260156; Sez.6, n.899 del 11/11/2014, dep.12/01/2015) Rv.261925); ne consegue, pertanto, l'affermazione che "si ha violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza solo se il fatto contestato sia mutato nei suoi elementi essenziali in modo tanto determinante da comportare un effettivo pregiudizio ai diritti della difesa" (cfr.sez.6 n.12156 del 5.3.2009; Sez.3, n.9916 del 12/11/2009, dep.11/03/2010, Rv.246226; Sez.6, n.6346 del 09/11/2012, dep.08/02/2013, Rv.254888; Sez.6, n.899 del 11/11/2014, dep.12/01/2015, Rv.261925). Ed è stato osservato, inoltre, che ai fini della valutazione di corrispondenza tra pronuncia e contestazione di cui all'art. 521 cod. proc. pen. deve tenersi conto non solo del fatto descritto in imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, sicché questi abbia avuto modo di esercitare le sue difese sul materiale probatorio posto a fondamento della decisione (Sez.6, n.47527 del 13/11/2013, Rv.257278). Inoltre, per quanto qui rileva, è stato affermato che, in tema di correlazione tra accusa e sentenza, la diversa qualificazione del fatto effettuata dal giudice di appello - come avvenuto nella specie - non determina alcuna compressione o limitazione del diritto al contraddittorio, anche alla luce del principio affermato da Corte EDU 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia, essendo consentito all'imputato di contestarla nel merito con il ricorso per cassazione (cfr. Sez.6, n. 422 del 19/11/2019,dep. 09/01/2020, Rv.278093 - 01). Non sussiste, pertanto, la dedotta violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, essendo rimasto immutato il fatto storico indicato in imputazione (cura della contabilità delle imprese coinvolte nelle attività illecite), solo diversamente qualificato dal giudice di appello. 3.3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. La censura, pur formalmente proposta come vizio di motivazione, involge, in sostanza, l'interpretazione del contenuto delle intercettazioni poste a fondamento della affermazione di responsabilità. La Corte territoriale ha riportato ed esaminato il contenuto delle conversazioni intercettate, spiegando, con argomentazioni stringate ma congrue e non manifestamente illogiche, che le stesse - di chiaro contenuto, in rapporto di stretta connessione temporale e logica nonchè confermate dagli esiti della successiva operazione di p.g.- comprovavano che la [OSCURATO:PERSONA] aveva consapevolmente partecipato alla risistemazione della contabilità delle società coinvolte nel meccanismo illecito, così ponendo in essere una condotta qualificabile in termini d favoreggiamento personale finalizzata a coprire i reati-fine posti in essere precedentemente al suo operato (cfr. pag 206 e 207 della sentenza impugnata).La ricorrente sollecita una diversa interpretazione delle conversazioni intercettate, così proponendo inammissibili rilievi in fatto a fronte di una valutazione del materiale probatorio sorretta da motivazione adeguata e non manifestamente illogica. Va ricordato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (tra le tante, Sez. 6, n. 17619, del 08/01/2008, Gionta, Rv. 239724), in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, è questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito e si sottrae al giudizio di legittimità, se la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015 Rv.263715). 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile. 4.1. I primi quattro motivi di ricorso ed il sesto motivo di ricorso hanno ad oggetto censure non consentite in sede di legittimità e, comunque, generiche o manifestamente infondate. La Corte territoriale, nel richiamare e confermare la valutazione del giudice di primo grado, disattendeva le censure difensive qui riproposte, evidenziando, con argomentazioni congrue e logiche, che il [OSCURATO:PERSONA], sulla base delle convergenti risultanze istruttorie (intercettazioni sia ambientali che telefoniche, documentazione contabile sequestrata, dichiarazioni testimoniali) era stabilmente inserito nella struttura associativa (organizzata attraverso la costituzione di società cd cartiere in Italia ed all'estero, destinate a svolgere funzione di emissione/utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti in via esclusiva a favore di società cd operative facenti capo agli imputati; apertura di temporanei o fittizi magazzini in Italia o all'estero, utilizzo di telefoni dedicati, computer e file predisposti per la creazione delle fatture delle varie società, pen drive, timbri e uffici) quale capo ed organizzatore (cfr pag 267-277 della sentenza impugnata e pag 177-186 della sentenza di primo grado), operando quale amministratore di fatto della società A&[OSCURATO:SOCIETA]al momento della commissione dei reati-fine (cfr anche 64 e ss della sentenza di primo grado, ove si evidenzia che il [OSCURATO:PERSONA] si occupava di acquisti e vendita di materiali - trattando sui prezzi - e dei pagamenti relativi pagamenti- e svolgeva un ruolo di gestione diretta nel rapporto con le banche, solo schermato dalla presenza di un amministratore formale). Il ricorrente, attraverso una formale denuncia di violazione di legge e vizio di motivazione, riproponendo le medesime censure sottoposte ai Giudici di appello e motivatamente respinte, richiede sostanzialmente una rivisitazione, non consentita in questa sede, delle risultanze processuali, volta a censurare l'apprezzamento di fatto della Corte territoriale. Risulta, inoltre, del tutto generica la censura relativa alla insussistenza del reato associativo per difetto dell'elemento organizzativo, in quanto priva di confronto con le argomentazioni della Corte territoriale: i Giudici di appello hanno richiamato sul punto le valutazioni del primo giudice e risposto adeguatamente alla censura difensiva, rimarcando come la struttura organizzativa del sodalizio criminoso era comprovata dallo stretto collegamento funzionale tra le strutture societarie operanti nel settore della plastica (attraverso sistematiche attività di abbattimento degli importi fiscali dovuti con l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e fasulle compensazione dei crediti creati intrecciando svariati apparenti rapporti commerciali con una serie di società italiane o estere), idonee e adeguate a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira, nonchè sorrette da un'unica regia riconducibile agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Non coglie, dunque, nel segno la dedotta violazione della regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Il rispetto della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio deve, come noto, guidare il giudice nel processo di ricerca della verità e nella affermazione della colpevolezza che va fatta solo quando questa sia accertabile in termini di certezza. La regola di giudizio predetta contenuta nell'art. 533 cod.proc.pen., comma 1 come modificato dalla L. n. 46 del 2006, art. 5 impone, infatti, al giudice il ricorso "ad un metodo dialettico di verifica dell'ipotesi accusatoria secondo il criterio del dubbio, con la conseguenza che il giudicante deve effettuare detta verifica in maniera da scongiurare la sussistenza di dubbi interni (ovvero la autocontraddittorietà o la sua incapacità esplicativa) o esterni alla stessa (ovvero l'esistenza di una ipotesi alternativa dotata di razionalità e plausibilità pratica)" (in termini Sez. 1 24.10.2011 n. 41110, P.G. in proc. )avad, Rv. 251507). Tale principio, però, non ha affatto innovato la natura del sindacato della Corte di Cassazione sulla motivazione della sentenza e non può, quindi, "essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicità sia stata oggetto di attenta disamina da parte del giudice dell'appello" (Sez.1, n.41110 del 24/10/2011, Rv.251507). La condanna al là di ogni ragionevole dubbio comporta, infatti, in caso di prospettazione di un'alternativa ricostruzione dei fatti, che siano individuati gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta, "in modo da far risultare la non razionalità del dubbio derivante dalla stessa ipotesi alternativa, non potendo detto dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile". (Sez. 4 17.6.2011 n. 30862, Giulianelli e altri, Rv. 250903). In altri termini, si richiede che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili "in rerum natura" ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, sia esclusa in assenza di riscontri pur minimi nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (così Sez. 1 3.3.2010 n. 17921, Giampà, Rv. 247449). Nel caso di specie, le affermazioni contenute nella sentenza impugnata sono frutto di una valutazione approfondita che ha tenuto conto di tutti i dati probatori acquisiti e sulla base della quale è stato espresso un giudizio di certezza in termini incontestabili, laddove dietro l'asserito mancato rispetto della regola di cui sopra si cela una pretesa ricostruzione alternativa della vicenda processuale che - nei termini in cui è stata posta - è preclusa nel giudizio di legittimità. Neppure coglie nel segno la dedotta interpretazione analogica in malam partem della disposizione di cui all'art. 9 d.lgs 74/2000 in relazione alla conferma della affermazione di responsabilità del reato di cui all'art. 8. d.lgs 74/2000 contestato al capo 17) dell'imputazione, per non essere state le fatture utilizzate nella dichiarazione a fini fiscali. La Corte territoriale, infatti, ha fatto buon governo del consolidato principio di diritto, secondo cui il potenziale utilizzatore di documenti o fatture emesse per operazioni inesistenti può concorrere, ove ne sussistono i presupposti, con l'emittente, secondo l'ordinaria disciplina dettata dall'art. 110 cod. pen., non essendo applicabile in tal caso il regime derogatorìo previsto dall'art. 9 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Si è osservato che la norma appena richiamata mira ad evitare che la sola utilizzazione, da parte del destinatario, delle fatture per operazioni inesistenti possa integrare anche il concorso nella emissione delle stesse così come, all'inverso, il solo fatto dell'emissione possa integrare il concorso nella utilizzazione, da parte del destinatario che abbia ad indicarle in dichiarazione, delle medesime, determinandosi, altrimenti, la sottoposizione per due volte a sanzione penale dello stesso soggetto per lo stesso fatto, che, invece, non può verificarsi allorquando il destinatario delle fatture - come avvenuto nel caso di specie - non ne abbia fatto utilizzazione per essere avvenuti gli accertamenti prima della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione (cfr. Sez.3, n.41124 del 22/05/2019, Rv 277978 - 01; Sez. 3, n. 14862 del 17/03/2010, Rv. 246967 - 01). Quanto, poi, all'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 8 d.lgs 74/2000 contestato al capo 24), va osservato che anche sul punto la decisione dei Giudici di appello è corretta, in quanto conforme al consolidato principio di diritto, secondo cui, in tema di reati tributari, ai fini della configurabilità del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, non è necessario, sotto il profilo soggettivo, che il fine di favorire l'evasione fiscale di terzi attraverso l'utilizzo delle fatture emesse sia esclusivo, essendo integrato anche quando la condotta sia commessa per conseguire anche un concorrente profitto personale (Sez.3, n. 39316 del 24/05/2019, Rv.277162 - 01; Sez.3, n. 44449 del 17/09/2015, Rv.265442 - 01; Sez.3, n. 12719 del 14/11/2007, dep.26/03/2008, Rv. 239339 - 01). 4.2. Il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte territoriale, con motivazione congrua e logica, ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche al [OSCURATO:PERSONA], confermando la valutazione del Tribunale (cfr. pag 192 e 193 della sentenza di primo grado, ove si rimarca l'intensità del dolo, la capacità criminale a fronte dei gravi reati commessi, l'evidente scaltrezza desunta dalle modalità delle condotte, la commissione dei fatti durante il periodo dell'affidamento in prova ai servizi sociali in esecuzione di una consistente pena da poco tempo prima atteggiata, l'episodio di introduzione illecita di somme di denaro in Italia commessa durante l'esecuzione della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla PG durante lo svolgimento del processo) evidenziando che non vi erano elementi postivi da consentirne e che non era rilevante a tal fine la generica affermazione di riconoscimento delle proprie responsabilità in considerazione del fatto che la stessa era contraddetta dalle contestazioni relative alla sussistenza dell'accertato reato associativo e dall'addebitare a soggetti diversi la emissione di false fatture; va ricordato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, oggetto di un giudizio di fatto, non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola; l'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica, infatti, la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (Sez.1, n. 3529 del 22/09/1993, Rv. 195339; Sez.6, n.42688 del 24/09/2008, Rv.242419; Sez. 2, n. 38383 del 10.7.2009, Squillace ed altro, Rv. 245241; Sez.3,n. 44071 del 25/09/2014, Rv.260610); inoltre, è stato anche affermato che è legittimo il diniego delle circostanze attenuanti generiche motivato con la esplicita valorizzazione negativa dell'ammissione di colpevolezza laddove quest'ultima sia stata dettata non da effettiva resipiscenza ma da intento utilitaristico (Sez.6, n. 11732 del 27/01/2012, Rv. 252229; Sez.2, n. 27547 del 10/05/2019, Rv. 276108 - 01). Quanto alla lamentata disparità di trattamento rispetto al coimputato [OSCURATO:PERSONA], la censura è manifestamente infondata, emergendo congrua e logica motivazione in ordine alle ragioni del diniego; trova, pertanto, applicazione il principio di diritto secondo cui non sussiste disparità di trattamento nel caso di concessione delle circostanze attenuanti generiche in favore di un imputato e non del concorrente nello stesso reato, purché venga fornita logica ed adeguata motivazione in ordine alla diversa valutazione della gravità dei fatti rispettivamente contestati e della capacità a delinquere manifestata dagli imputati (Sez.3, n. 40322 del 23/06/2016, Rv.268276 - 01). 4.3. Va, infine, dato atto che l'inammissibilità del ricorso principale si estende anche ai motivi nuovi, sulla base delle argomentazioni già svolte al paragrafo 2.6. che precede, che si richiamano. 5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile, come da argomentazioni che seguono. 5.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Va rilevato che emerge, dalla lettura degli atti processuali relativi al giudizio di primo grado (come riportato anche nella sentenza di primo grado), ai quali questa Corte ha accesso vertendosi in ipotesi di vizio processuale, quanto segue, per quanto rileva ai fini della eccezione sollevata: all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] veniva riunito al presente procedimento quello relativo alla posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA] (in precedenza oggetto di provvedimento di stralcio), che per dichiarazione scritta agli atti aveva dichiarato di rinunciare a comparire; alla successiva udienza del 22.1.2019, il [OSCURATO:PERSONA] era assente per rinuncia a comparire, avendo i difensori di fiducia richiamato la dichiarazione di rinuncia già fatta per la precedente udienza; alla successiva udienza del 27.02.2019, presenti i difensori di fiducia del [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale invitava i predetti a depositare rinuncia a comparire sottoscritta dall'imputato; alla successiva udienza del 19.3.2019, si dava atto a verbale che "così come per le precedenti udienze i difensori di [OSCURATO:PERSONA], evidenziano rinuncia a comparire e depositano dichiarazione scritta dell'imputato"; alle successive udienze del 27.3.2019 e del 9.4.2019 i difensori di fiducia del [OSCURATO:PERSONA] depositavano nuovamente dichiarazioni di rinuncia a comparire sottoscritta dall'imputato. Risulta, pertanto, manifestamente infondata la censura difensiva secondo cui l'imputato, soggetto ad obbligo di dimora in luogo diverso da quello di celebrazione del processo, avrebbe dovuto essere autorizzato a comparire all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Dalla disamina degli atti processuali, infatti, emerge che il [OSCURATO:PERSONA] aveva manifestato, per iscritto, fin dall'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la volontà di rinunciare a presenziare all'udienza e che tale volontà era stata ribadita non solo dallo stesso nelle successive dichiarazioni di rinuncia allegate agli atti ma anche esternata dai difensori di fiducia all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con riferimento specifico anche alle precedenti udienze; tale volontà di rinuncia, manifestata in maniera reiterata dall'imputato e dai suoi difensori di fiducia, dunque, investiva anche l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Va ricordato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte - principio che trova applicazione anche nel caso in esame per identità di ratio - la rinuncia a comparire all'udienza da parte del detenuto - a seguito della quale l'imputato è legittimamente considerato assente e, come tale, rappresentato dal difensore - ha effetto non solo per l'udienza in relazione alla quale essa è formulata ma anche per quelle successive, tanto in caso di costante restrizione in esecuzione del medesimo titolo quanto nel caso in cui tra le due udienze intervenga una nuova forma di restrizione per altra causa (cfr. Sez.4, n. 50444 del 10/12/2019, Rv. 277950 - 01); essa produce i suoi effetti non solo per l'udienza in relazione alla quale essa è formulata ma anche per quelle successive, fissate a seguito di rinvio a udienza fissa, fino a quando l'imputato non manifesti una volontà contraria (Sez.4, n. 27974 del 26/03/2014, Rv. 261567 - 01); inoltre, si è affermato che è valida ed efficace la dichiarazione, con la quale il difensore comunica che l'imputato, detenuto agli arresti domiciliari, rinuncia a comparire in udienza, in quanto, pur costituendo la rinuncia a presenziare un atto personale dell'imputato, in questo caso il difensore non pone in essere un atto rappresentativo ma si limita a comunicare il volere del proprio assistito (Sez.1, n. 11943 del 12/01/2016, Rv. 266616 - 01). 5.2. I motivi di ricorso dal secondo al decimo hanno ad oggetto censure non consentite in sede di legittimità e, comunque, generiche o manifestamente infondate. La Corte territoriale, nel richiamare e confermare la valutazione del giudice di primo grado, disattendeva le censure difensive qui riproposte, evidenziando, con argomentazioni congrue e logiche, che il [OSCURATO:PERSONA], sulla base delle convergenti risultanze istruttorie (intercettazioni sia ambientali che telefoniche, documentazione contabile sequestrata, dichiarazioni testimoniali) era stabilmente inserito nella struttura associativa (organizzata attraverso la costituzione di società cd cartiere in Italia ed all'estero, destinate a svolgere funzione di emissione/utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti in via esclusiva a favore di società cd operative facenti capo agli imputati; apertura di temporanei o fittizi magazzini in Italia o all'estero, utilizzo di telefoni dedicati, computer e file predisposti per la creazione delle fatture delle varie società, pen drive, timbri e uffici) quale capo ed organizzatore (cfr pag 227-258 della sentenza impugnata e pag 177-186 della sentenza di primo grado), operando quale amministratore di fatto della società A&[OSCURATO:SOCIETA]al momento della commissione dei reati-fine (cfr anche 61 e ss della sentenza di primo grado, ove si evidenzia che il [OSCURATO:PERSONA] si occupava di acquisti e vendita di materiali , impartendo ordine al legale rappresentante della società, decidendo i prezzi relativi agli ordini di materiale ed interloquendo con gli intermediari esteri). Il ricorrente, attraverso una formale denuncia di violazione di legge e vizio di motivazione, riproponendo le medesime censure sottoposte ai Giudici di appello e motivatamente respinte, richiede sostanzialmente una rivisitazione, non consentita in questa sede, delle risultanze processuali, volta a censurare l'apprezzamento di fatto della Corte territoriale. Risulta del tutto generica la censura relativa alla insussistenza del reato associativo per difetto dell'elemento organizzativo, in quanto priva di confronto con le argomentazioni della Corte territoriale, richiamandosi sul punto le argomentazioni già esposte al paragrafo 4.1, che si richiamano. Manifestamente infondata è la dedotta interpretazione analogica in malam partem della disposizione di cui all'art. 9 d.lgs 74/2000 in relazione alla conferma della affermazione di responsabilità del reato di cui all'art. 8. d.lgs 74/2000 contestato al capo 17) dell'imputazione, per non essere state le fatture utilizzate nella dichiarazione a fini fiscali; trattandosi della stessa questione già esaminata, si richiamano le argomentazioni esposte al paragrafo 4.1. Manifestamente infondata è anche la doglianza relativa alla sussistenza all'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 8 d.lgs 74/2000 contestato al capo 24); trattandosi della stessa questione già esaminata, si richiamano le argomentazioni esposte al paragrafo 4.1. Manifestamente infondata è la doglianza relativa alla erronea applicazione degli artt. 8 e 9 d.lgs 74/2000 relativamente alle condotte contestate ai capi 59), 68) e 74) dell'imputazione. La Corte territoriale, infatti, ha fatto buon governo del principio del tutto pacifico che, in tema di reati tributari, il regime derogatorio previsto dall'art. 9 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 non trova applicazione quando - come verificatosi nella specie - l'amministratore della società che ha emesso le fatture per operazioni inesistenti coincida con il legale rappresentante della diversa società che le abbia successivamente utilizzate (Sez. 3,n. 19025 del 20/12/2012, dep.02/05/2013, Rv. 255396 - 01; Sez. 3, n. 19247 del 08/03/2012, Rv. 252545 - 01; Sez. 3,n. 47862 del 06/10/201, Rv. 251963 - 01). Inoltre, quanto alla configurabilità del reato di cui all'art. 8 d.lgs 74/2000, va osservato che è pur vero che non è sufficiente la mera falsificazione della fattura che resti nella disponibilità del soggetto; occorre che la fattura esca dalla sfera di disponibilità dell'autore, mediante consegna spedizione, trasmissione o messa a disposizione del beneficiario. Nella specie, la valutazione della Corte territoriale è corretta, in quanto la Corte territoriale ha rimarcato (vedi pag 245, 247, 248 della sentenza impugnata) che le fatture veniva emesse dal [OSCURATO:PERSONA] venivano utilizzate da soggetto giuridico diverso (pur riferibile alla stessa persona fisica) risultando, quindi, che le fatture non erano rimaste nella sfera di disponibilità dell'autore ma erano state messta disposizione di altra società per la successiva utilizzazione.Manifestamente infondata e la censura relativa alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 8 d.lgs 74/2000 contestato al capo 80), dovendosi osservato che anche sul punto la decisione dei Giudici di appello è corretta, in quanto conforme al consolidato principio di diritto (già esaminato al paragrafo 4.1) , secondo cui, in tema di reati tributari, ai fini della configurabilità del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, non è necessario, sotto il profilo soggettivo, che il fine di favorire l'evasione fiscale di terzi attraverso l'utilizzo delle fatture emesse sia esclusivo, essendo integrato anche quando la condotta sia commessa per conseguire anche un concorrente profitto personale (Sez.3, n. 39316 del 24/05/2019, Rv.277162 - 01; Sez.3, n. 44449 del 17/09/2015, Rv.265442 - 01; Sez.3, n. 12719 del 14/11/2007, dep.26/03/2008, Rv. 239339 - 01). 5.3. L'undicesimo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte territoriale, nel ritenere sussistente la contestata recidiva reiterata, ha ritenuto infondata la censura difensiva qui riproposta, secondo cui ostava al riconoscimento di detta aggravante una preventiva dichiarazione di recidiva. La decisione è corretta, in quanto conforme al principio consolidato, secondo il quale il giudice della cognizione, a differenza di quello della esecuzione, può accertare i presupposti della recidiva reiterata prevista dall'art. 99, comma quarto, cod. pen. anche quando in precedenza non sia stata dichiarata giudizialmente la recidiva semplice. Ciò in quanto la recidiva, al pari di ogni altra circostanza aggravante, non viene "dichiarata", ma può solo essere ritenuta e applicata ai
Sentenza Cassazione n. 38176/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris