CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 maggio 2022
Cassazione n. 32361/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta l'omesso esame della deduzione difensiva contenuta nelle conclusioni scritte, intesa - all'esito della qualificazione giuridica del fatto ascritto a [OSCURATO:PERSONA] nella forma tentata - è manifestamente infondata: la richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., avanzata per la prima volta nella fase delle conclusioni del giudizio di appello, comporta che la predetta causa di non punibilità possa essere rilevata di ufficio dal giudice d'appello in quanto, per assimilazione alle altre cause di proscioglimento per le quali vi è l'obbligo di immediata declaratoria in ogni stato e grado del processo, la stessa può farsi rientrare nella previsione di cui all'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 2175 del 25/11/2020, dep. 2021, Shedrack, Rv. 280707), ma esclude che il mancato esercizio di siffatto potere officioso possa essere sindacato con il ricorso di legittimità; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., è manifestamente infondato poiché, in tema di furto, la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato non idoneo a garantire l'interruzione immediata dell'azione criminosa, mentre solo una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, dep. 2021, Saja, Rv. 280157); Ritenuto che le deduzioni articolate nella memoria difensiva sono inammissibili, in quanto del tutto eccentriche rispetto alle censure proposte con il ricorso di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.P. Q. il. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'11 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]