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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 14444/2026

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/06/2025 della Corte d'appello di MilanoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato comeda requisitoria già in atti.L'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse della parte civile, deposita conclusionie nota spese alle quali si riporta.L'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse del ricorernte, si riporta ai motivi di ricorsoe insiste per l'accoglimento dello stesso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano, decidendo sull’appello dellaparte civile e, in via incidentale, dell’imputato, ha parzialmente riformato la decisione delTribunale di quella stessa città - che ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di minaccia grave, inquanto non punibile ai sensi dell’art.131-bis cod. pen. per particolare tenuità del fatto –condannando l’imputato al risarcimento del danno cagionato alla parte civile [OSCURATO:PERSONA],liquidato equitativamente in euro 250,00; ha, invece, dichiarato inammissibile l’appelloincidentale dell’imputato, che chiedeva l’assoluzione per la insussistenza del fatto ovvero perchéesso non costituisce reato, in presenza di una scriminante.2.

Avverso la predetta sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, per il tramite deldifensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], la quale svolge due motivi, di seguitoenunciati nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo, denuncia erronea applicazione della legge penale, nella parte in cui hacondannato l’imputato, pure assolto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., al risarcimento deidanni, senza condurre il dovuto vaglio critico della attendibilità delle persone offese, eomettendo di considerare che l’imputato ha agito in condizione di legittima difesa, essendostato verbalmente aggredito e minacciato dalle pp.oo., da cui è derivata la sua condottareattiva, del tutto proporzionata al fatto ingiusto sopportato.2.2.

Con il secondo motivo, ci si duole della mancanza o manifesta illogicità dellamotivazione con la quale è stato dichiarato inammissibile l’appello incidentale dell’imputato.Premesso che l’appello principale della parte civile ha avuto riguardo alla risarcibilità deldanno anche in presenza di una sentenza emessa ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., mentre,con l’appello incidentale, l’imputato chiedeva l’assoluzione per la insussistenza del fatto ovveroperché esso non costituisce reato, si sostiene che sussista tra i due atti la necessariacorrelazione che legittima l’ammissibilità dell’appello incidentale dell’imputato, dal momentoche la assoluzione fondata sull’invocato riconoscimento della scriminante incide sulla stessasussistenza del danno, giacchè, se la Corte di appello l’avesse riconosciuta, non avrebbe potutoliquidarlo.3.

In data 19/12/2025, il difensore della costituita parte civile, avvocato [OSCURATO:PERSONA]Buonfiglio, ha depositato memoria difensiva, concludendo per la inammissibilità o il rigetto delricorso, sostenendo che la mancata proposizione dell’appello principale da parte dell’imputato,per ottenere una assoluzione “piena” ai sensi dell’art. 530 cod. proc. pen., ha determinatol’accettazione del punto della sentenza relativa all’affermazione della responsabilità per il reatocontestato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

E’ fondato, in maniera assorbente, il secondo motivo, che porta all’annullamento conrinvio della sentenza impugnata.2.

A fronte dell’appello principale della parte civile, che censurava la decisione di primogrado che, avendo qualificato il fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., aveva omesso dicondannare l’imputato al risarcimento dei danni in suo favore, l’imputato ha proposto appelloincidentale chiedendo l’assoluzione per la insussistenza del fatto ovvero perché esso noncostituisce reato in quanto scriminato ai sensi dell’art. 52 cod. pen..2.1.

La Corte di appello ha accolto l’appello principale della parte civile e dichiaratoinammissibile quello incidentale dell’imputato osservando che “La difesa dell’imputato hadunque formulato una specifica ed ulteriore richiesta di riforma della sentenza di primo grado,che esula dall’unica questione sollevata dalla parte civile, ossia la omessa condannadell’imputato al risarcimento del danno”.3.

Il tema posto dal ricorso per cassazione dell’imputato è se possa ritenersi sussistenteuna connessione logico -giuridica tra il punto della decisione di primo grado gravato dall’appelloprincipale e quello investito dall’appello incidentale.3.1.

L’appello incidentale – come testualmente risulta dall’art. 595 cod. proc. pen. e dallenorme da questo esplicitamente o implicitamente chiamate in causa – è connotato, per unverso, dalla sua funzione accessoria rispetto all’impugnazione principale e, per un altro verso,da una specifica autonomia rilevante anche in relazione al requisito dell’interesseall’impugnazione, che si proietta non tanto sulla sentenza di primo grado, nei confronti dellaquale, anzi, la parte si era dimostrata acquiescente, quanto sulla futura, ipotetica decisionequale conseguenza dell’appello principale, cosicché, è proprio quest’ultimo a delimitare, anchesul piano funzionale, l’area di incidenza dell’appello incidentale.3.2.

Le Sezioni Unite hanno fornito una lettura razionalmente coerente dell’istitutodelimitandone la sua “deterrenza” all’ambito del singolo punto impugnato con l’appelloprincipale, e a quelli connessi, altrimenti realizzando un fine eccedente il mezzo predispostodal legislatore.3.3.

Il concetto di punto della decisione – come è stato chiarito dalle Sezioni unite‘Tuzzolino’ - riguarda tutte le statuizioni suscettibili di autonoma considerazione necessarie perottenere una decisione completa su un capo, tenendo presente, però, che non costituisconopunti del provvedimento impugnato le argomentazioni svolte a sostegno di ciascunastatuizione: di tal che, se ciascun capo è concretato da ogni singolo reato oggetto diimputazione, i punti della decisione coincidono con le parti della sentenza relative allestatuizioni indispensabili per il giudizio su ciascun reato.

Ne consegue che ad ogni capocorrisponde una pluralità di punti della decisione, ognuno dei quali segna un passaggioobbligato per la completa definizione di ciascuna imputazione, sulla quale il poteregiurisdizionale del giudice non può considerarsi esaurito se non quando siano stati decisi tuttii punti, che costituiscono i presupposti della pronuncia finale su ogni reato, quali l’accertamentodel fatto, l’attribuzione di esso all’imputato, la qualificazione giuridica, l’inesistenza di cause digiustificazione, la colpevolezza, e – nel caso di condanna – l’accertamento delle circostanzeaggravanti ed attenuanti e la relativa comparazione, la determinazione della pena, lasospensione condizionale di essa, e le altre eventuali questioni dedotte dalle parti o rilevabilidi ufficio (S.U., n. 1 del 19/01/2000 Ud. (dep. 28/06/2000), Tuzzolino).3.4.

Alla luce di questa classificazione, va considerato che le Sezioni unite ‘Michaeler’(Sentenza n. 10251 del 17/10/2006 Ud. (dep. 09/03/2007), Rv. 235699) hanno affermato chel’appello incidentale può avere ad oggetto i soli punti della decisione investiti dall’appelloprincipale nonché i punti che risultino in connessione essenziale con questi.

In particolare, lesezioni unite hanno considerato che nella locuzione “punti della decisione ai quali si riferisconoi motivi proposti” di cui all’art. 597, comma 1, debbono ricomprendersi non solo “i punti delladecisione” in senso stretto, e cioè le statuizioni suscettibili di autonoma considerazionenell’ambito della decisione relativa ad un determinato reato, ma anche quelle riguardanti puntidella sentenza che, sebbene non investiti in via diretta con i motivi, risultino tuttavia legati coni primi da un vincolo di connessione essenziale logico-giuridico (S.U., n. 10251 del17/10/2006 Ud. (dep. 09/03/2007), Rv. 235699).3.5.

Nel caso in esame, le doglianze dell’imputato relative alla sussistenza del reato o allacausa di esclusione della punibilità per la presenza di una scriminante sono "connesse in modoessenziale" al punto censurato dalla parte civile appellante: l’obbligo risarcitorio in favore dellaparte civile in tanto sussiste in sede penale in quanto sia stata affermata la responsabilitàpenale dell’imputato, cosicchè, l’invocata assoluzione ex art. 530 cod. proc. pen., in quantoriverbera i suoi effetti sulla possibilità della condanna risarcitoria (oggetto dell’appello dellaparte civile), si presenta in connessione essenziale con il punto della sentenza di primo gradoimpugnato dalla parte civile.3.6.

E’ vero che l’imputato ha omesso di impugnare la statuizione con quale il Tribunaleha dichiarato non doversi procedere per la particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., ma, si era trattato di sentenza di accertamento della responsabilità penale che,tuttavia, non conteneva alcuna statuizione di condanna, neppure quella civilistica risarcitoria,che pure può conseguire all’accertamento ex art. 131-bis cit. (Sez. 5,n. 47630 del 28/10/2019, in motivazione).3.7.

La mancanza della statuizione di condanna al risarcimento dei danni ha prodottoricadute sull’interesse all’impugnazione dell’imputato.

L’interesse all’impugnazione – chesempre deve sorreggere concretamente il gravame, ai sensi dell’art. 568 co. 4 cod. poc. pen.-, rectius a contestare, in assenza di statuizioni civili, la stessa sussistenza del fatto - reato èsorto in capo all’imputato solo in conseguenza dell’appello della parte civile.3.8.

Il diritto vivente, che pure ha affermato l’interesse dell’imputato a impugnarela sentenza dibattimentale che lo dichiara non punibile per particolare tenuità del fatto, inquanto la pronuncia viene iscritta nel casellario giudiziale ed ha un peso contro l'interessatonei giudizi civili ed amministrativi in tema di risarcimento del danno ( Sez. 3 sentenza del 31ottobre 2018, n. 49789), ha, nondimeno, giudicato inammissibile il ricorso di un imputatocontro una sentenza di assoluzione per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)., per lacarenza di interesse ad agire, nel caso in cui non vi sia alcuna condanna accessoria a statuizionicivili. (Sez. 7 ordinanza num. 3955 del 22710/2024, dep. 2025).3.9.

In conclusione, poiché l’imputato non aveva interesse ad appellare la sentenzaemessa ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., non contenente la condanna al risarcimento deidanni in favore della parte civile - interesse che si è reso concreto solo in seguito al gravameproposto dalla parte civile, che poneva in discussione l’omessa statuizione sugli interessi civili- è ammissibile l’appello incidentale dell’l’imputato che contesti l’affermazione di responsabilitàpenale, che costituisce il presupposto della condanna risarcitoria invocata con l’appelloprincipale della parte civile, dovendosi ritenere che la richiesta dell’imputato investa un punto- e cioè quello relativo ai rapporti tra le parti in ordine alla responsabilità civile - ricompresonell'oggetto dell'impugnazione principale (Sez. 5, n. 33885 del 16/06/2004 Rv. 229557).Erroneamente, dunque, la Corte di appello ha dichiarato inammissibile l’appello incidentaledell’imputato.4.

L’epilogo del presente scrutinio di legittimità è l’annullamento con rinvio della sentenzaimpugnata.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte diappello di Milano.Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2026Il relatoreMaria [OSCURATO:PERSONA] BelmonteIl PresidenteRossella Catena

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/06/2025 della Corte d'appello di MilanoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato comeda requisitoria già in atti.L'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse della parte civile, deposita conclusionie nota spese alle quali si riporta.L'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse del ricorernte, si riporta ai motivi di ricorsoe insiste per l'accoglimento dello stesso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano, decidendo sull’appello dellaparte civile e, in via incidentale, dell’imputato, ha parzialmente riformato la decisione delTribunale di quella stessa città - che ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di minaccia grave, inquanto non punibile ai sensi dell’art.131-bis cod. pen. per particolare tenuità del fatto –condannando l’imputato al risarcimento del danno cagionato alla parte civile [OSCURATO:PERSONA],liquidato equitativamente in euro 250,00; ha, invece, dichiarato inammissibile l’appelloincidentale dell’imputato, che chiedeva l’assoluzione per la insussistenza del fatto ovvero perchéesso non costituisce reato, in presenza di una scriminante.2. Avverso la predetta sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, per il tramite deldifensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], la quale svolge due motivi, di seguitoenunciati nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo, denuncia erronea applicazione della legge penale, nella parte in cui hacondannato l’imputato, pure assolto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., al risarcimento deidanni, senza condurre il dovuto vaglio critico della attendibilità delle persone offese, eomettendo di considerare che l’imputato ha agito in condizione di legittima difesa, essendostato verbalmente aggredito e minacciato dalle pp.oo., da cui è derivata la sua condottareattiva, del tutto proporzionata al fatto ingiusto sopportato.2.2. Con il secondo motivo, ci si duole della mancanza o manifesta illogicità dellamotivazione con la quale è stato dichiarato inammissibile l’appello incidentale dell’imputato.Premesso che l’appello principale della parte civile ha avuto riguardo alla risarcibilità deldanno anche in presenza di una sentenza emessa ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., mentre,con l’appello incidentale, l’imputato chiedeva l’assoluzione per la insussistenza del fatto ovveroperché esso non costituisce reato, si sostiene che sussista tra i due atti la necessariacorrelazione che legittima l’ammissibilità dell’appello incidentale dell’imputato, dal momentoche la assoluzione fondata sull’invocato riconoscimento della scriminante incide sulla stessasussistenza del danno, giacchè, se la Corte di appello l’avesse riconosciuta, non avrebbe potutoliquidarlo.3. In data 19/12/2025, il difensore della costituita parte civile, avvocato [OSCURATO:PERSONA]Buonfiglio, ha depositato memoria difensiva, concludendo per la inammissibilità o il rigetto delricorso, sostenendo che la mancata proposizione dell’appello principale da parte dell’imputato,per ottenere una assoluzione “piena” ai sensi dell’art. 530 cod. proc. pen., ha determinatol’accettazione del punto della sentenza relativa all’affermazione della responsabilità per il reatocontestato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. E’ fondato, in maniera assorbente, il secondo motivo, che porta all’annullamento conrinvio della sentenza impugnata.2. A fronte dell’appello principale della parte civile, che censurava la decisione di primogrado che, avendo qualificato il fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., aveva omesso dicondannare l’imputato al risarcimento dei danni in suo favore, l’imputato ha proposto appelloincidentale chiedendo l’assoluzione per la insussistenza del fatto ovvero perché esso noncostituisce reato in quanto scriminato ai sensi dell’art. 52 cod. pen..2.1. La Corte di appello ha accolto l’appello principale della parte civile e dichiaratoinammissibile quello incidentale dell’imputato osservando che “La difesa dell’imputato hadunque formulato una specifica ed ulteriore richiesta di riforma della sentenza di primo grado,che esula dall’unica questione sollevata dalla parte civile, ossia la omessa condannadell’imputato al risarcimento del danno”.3. Il tema posto dal ricorso per cassazione dell’imputato è se possa ritenersi sussistenteuna connessione logico -giuridica tra il punto della decisione di primo grado gravato dall’appelloprincipale e quello investito dall’appello incidentale.3.1. L’appello incidentale – come testualmente risulta dall’art. 595 cod. proc. pen. e dallenorme da questo esplicitamente o implicitamente chiamate in causa – è connotato, per unverso, dalla sua funzione accessoria rispetto all’impugnazione principale e, per un altro verso,da una specifica autonomia rilevante anche in relazione al requisito dell’interesseall’impugnazione, che si proietta non tanto sulla sentenza di primo grado, nei confronti dellaquale, anzi, la parte si era dimostrata acquiescente, quanto sulla futura, ipotetica decisionequale conseguenza dell’appello principale, cosicché, è proprio quest’ultimo a delimitare, anchesul piano funzionale, l’area di incidenza dell’appello incidentale.3.2. Le Sezioni Unite hanno fornito una lettura razionalmente coerente dell’istitutodelimitandone la sua “deterrenza” all’ambito del singolo punto impugnato con l’appelloprincipale, e a quelli connessi, altrimenti realizzando un fine eccedente il mezzo predispostodal legislatore.3.3. Il concetto di punto della decisione – come è stato chiarito dalle Sezioni unite‘Tuzzolino’ - riguarda tutte le statuizioni suscettibili di autonoma considerazione necessarie perottenere una decisione completa su un capo, tenendo presente, però, che non costituisconopunti del provvedimento impugnato le argomentazioni svolte a sostegno di ciascunastatuizione: di tal che, se ciascun capo è concretato da ogni singolo reato oggetto diimputazione, i punti della decisione coincidono con le parti della sentenza relative allestatuizioni indispensabili per il giudizio su ciascun reato. Ne consegue che ad ogni capocorrisponde una pluralità di punti della decisione, ognuno dei quali segna un passaggioobbligato per la completa definizione di ciascuna imputazione, sulla quale il poteregiurisdizionale del giudice non può considerarsi esaurito se non quando siano stati decisi tuttii punti, che costituiscono i presupposti della pronuncia finale su ogni reato, quali l’accertamentodel fatto, l’attribuzione di esso all’imputato, la qualificazione giuridica, l’inesistenza di cause digiustificazione, la colpevolezza, e – nel caso di condanna – l’accertamento delle circostanzeaggravanti ed attenuanti e la relativa comparazione, la determinazione della pena, lasospensione condizionale di essa, e le altre eventuali questioni dedotte dalle parti o rilevabilidi ufficio (S.U., n. 1 del 19/01/2000 Ud. (dep. 28/06/2000), Tuzzolino).3.4. Alla luce di questa classificazione, va considerato che le Sezioni unite ‘Michaeler’(Sentenza n. 10251 del 17/10/2006 Ud. (dep. 09/03/2007), Rv. 235699) hanno affermato chel’appello incidentale può avere ad oggetto i soli punti della decisione investiti dall’appelloprincipale nonché i punti che risultino in connessione essenziale con questi. In particolare, lesezioni unite hanno considerato che nella locuzione “punti della decisione ai quali si riferisconoi motivi proposti” di cui all’art. 597, comma 1, debbono ricomprendersi non solo “i punti delladecisione” in senso stretto, e cioè le statuizioni suscettibili di autonoma considerazionenell’ambito della decisione relativa ad un determinato reato, ma anche quelle riguardanti puntidella sentenza che, sebbene non investiti in via diretta con i motivi, risultino tuttavia legati coni primi da un vincolo di connessione essenziale logico-giuridico (S.U., n. 10251 del17/10/2006 Ud. (dep. 09/03/2007), Rv. 235699).3.5. Nel caso in esame, le doglianze dell’imputato relative alla sussistenza del reato o allacausa di esclusione della punibilità per la presenza di una scriminante sono "connesse in modoessenziale" al punto censurato dalla parte civile appellante: l’obbligo risarcitorio in favore dellaparte civile in tanto sussiste in sede penale in quanto sia stata affermata la responsabilitàpenale dell’imputato, cosicchè, l’invocata assoluzione ex art. 530 cod. proc. pen., in quantoriverbera i suoi effetti sulla possibilità della condanna risarcitoria (oggetto dell’appello dellaparte civile), si presenta in connessione essenziale con il punto della sentenza di primo gradoimpugnato dalla parte civile.3.6. E’ vero che l’imputato ha omesso di impugnare la statuizione con quale il Tribunaleha dichiarato non doversi procedere per la particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., ma, si era trattato di sentenza di accertamento della responsabilità penale che,tuttavia, non conteneva alcuna statuizione di condanna, neppure quella civilistica risarcitoria,che pure può conseguire all’accertamento ex art. 131-bis cit. (Sez. 5,n. 47630 del 28/10/2019, in motivazione).3.7. La mancanza della statuizione di condanna al risarcimento dei danni ha prodottoricadute sull’interesse all’impugnazione dell’imputato. L’interesse all’impugnazione – chesempre deve sorreggere concretamente il gravame, ai sensi dell’art. 568 co. 4 cod. poc. pen.-, rectius a contestare, in assenza di statuizioni civili, la stessa sussistenza del fatto - reato èsorto in capo all’imputato solo in conseguenza dell’appello della parte civile.3.8. Il diritto vivente, che pure ha affermato l’interesse dell’imputato a impugnarela sentenza dibattimentale che lo dichiara non punibile per particolare tenuità del fatto, inquanto la pronuncia viene iscritta nel casellario giudiziale ed ha un peso contro l'interessatonei giudizi civili ed amministrativi in tema di risarcimento del danno ( Sez. 3 sentenza del 31ottobre 2018, n. 49789), ha, nondimeno, giudicato inammissibile il ricorso di un imputatocontro una sentenza di assoluzione per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)., per lacarenza di interesse ad agire, nel caso in cui non vi sia alcuna condanna accessoria a statuizionicivili. (Sez. 7 ordinanza num. 3955 del 22710/2024, dep. 2025).3.9. In conclusione, poiché l’imputato non aveva interesse ad appellare la sentenzaemessa ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., non contenente la condanna al risarcimento deidanni in favore della parte civile - interesse che si è reso concreto solo in seguito al gravameproposto dalla parte civile, che poneva in discussione l’omessa statuizione sugli interessi civili- è ammissibile l’appello incidentale dell’l’imputato che contesti l’affermazione di responsabilitàpenale, che costituisce il presupposto della condanna risarcitoria invocata con l’appelloprincipale della parte civile, dovendosi ritenere che la richiesta dell’imputato investa un punto- e cioè quello relativo ai rapporti tra le parti in ordine alla responsabilità civile - ricompresonell'oggetto dell'impugnazione principale (Sez. 5, n. 33885 del 16/06/2004 Rv. 229557).Erroneamente, dunque, la Corte di appello ha dichiarato inammissibile l’appello incidentaledell’imputato.4. L’epilogo del presente scrutinio di legittimità è l’annullamento con rinvio della sentenzaimpugnata. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte diappello di Milano.Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2026Il relatoreMaria [OSCURATO:PERSONA] BelmonteIl PresidenteRossella Catena
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