CassazionedecretoSezione 5Decisione del 12 settembre 2026
Cassazione n. 25255/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n atti-resistente –e nei confronti diAGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del Direttoregenerale p.t.-intimata-avverso la sentenza n. 2829/28/24, emessa dalla Corte di GiustiziaTributaria di II grado della Puglia, depositata il 01/08/2024, non notificata;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’adunanzacamerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA];1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla Commissione provinciale diTaranto avverso la cartella di pagamento n. 10620170007514985,contenente il ruolo n. 2017/000373 (di importo complessivo pari a €127.451,82) con il quale, ai sensi dell’articolo 68 del decreto legislativo 31Numero registro generale 3334/2025Numero sezionale 5235/2026Numero di raccolta generale 25255/2026Data pubblicazione 12/09/2026dicembre 1992, n. 546, venivano richieste le imposte (IVA, IRAP,Addizionali comunale e regionale all’IRPEF) dovute a seguito della sentenzadella Commissione tributaria regionale della Puglia del 2 marzo 2017, n.692/28/2017, in relazione al giudizio incardinato dallo stesso Leoni avversol’avviso di accertamento n. TVP010500707/2009, relativo all’annod’imposta 2004.2. La C.T.P. Taranto accoglieva il ricorso con sentenza del 17 luglio 2018, n.1396/02/2018, condannando l’Ufficio a rifondere le spese di lite.3. La Corte di giustizia di secondo grado della Puglia respingeva l’appellodell’Ufficio, compensando le spese di lite.4. Avverso la predetta pronuncia propone ricorso l’Agenzia delle Entrate,affidandosi ad un unico motivo.5. [OSCURATO:PERSONA] si è costituito al solo fine di partecipare alla discussione inpubblica udienza.6. Per la trattazione della controversia è stata fissata l'adunanza cameraledell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo ed unico motivo – rubricato «Violazione dell’articolo 42,commi 2 e 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’articolo 25, del d.P.R. n. 602del 1973 e dell’articolo 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 inrelazione all’articolo 360, primo comma, n. 3), del codice di proceduracivile», l’Agenzia delle Entrate assume che erroneamente la CGT-2 haritenuto illegittima la cartella di pagamento impugnata, in quanto nonpreceduta da un atto di accertamento o di liquidazione, avendo omesso diconsiderare che nella cartella di pagamento, a pagina 5 (riprodotta inricorso, ai fini dell’autosufficienza), erano testualmente indicati sia il titolooriginario (avviso di accertamento n. TVP010500707/2009 per l’annod’imposta 2004) che la sentenza a seguito della quale venivanorideterminati gli importi originariamente richiesti nell’avviso diaccertamento prima indicato (sentenza della Commissione tributariaNumero registro generale 3334/2025Numero sezionale 5235/2026Numero di raccolta generale 25255/2026Data pubblicazione 12/09/2026regionale della Puglia del 2 marzo 2017, n. 692/28/2017). Nessun attoprodromico era pertanto necessario prima della notifica della cartella dipagamento, in quanto emessa ai sensi dell’art. 68 del decreto legislativo n.546/1992, in relazione all’accoglimento parziale del ricorso avverso l’avvisodi accertamento, per come appunto espressamente indicato nella cartelladi pagamento. Pertanto, nel caso di specie, la cartella richiamava un attoimpositivo e una sentenza che si esprimeva nel merito del quantumdovuto, svolgendo per il contribuente tale accertamento giudiziale lafunzione di pubblicità dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche dellapretesa fiscale, anche ai fini del controllo meramente aritmetico circal’esattezza delle somme richieste.1.1. Il motivo è fondato.1.2. I giudici di appello hanno così statuito: «la Sentenza n. 1396 emessain data 22/06/2018 dalla [OSCURATO:PERSONA] di Tarantonon merita censure e va, quindi, confermata. L'iter logico-giuridico seguitodai [OSCURATO:PERSONA] è corretto ed adeguatamente argomentato. Nel caso dispecie l'Ufficio ha proceduto direttamente alla notifica di una cartella dipagamento all'indirizzo del contribuente per provvedere alla riscossione disomme, così come statuito in sede di appello dalla Commissione TributariaRegionale di Taranto, senza portare preventivamente il contribuente aconoscenza delle relative modalità e termini di liquidazione; tanto aseguito dell'impugnazione di un precedente avviso di accertamento perrideterminazione del reddito da lavoro autonomo, impugnazioneparzialmente accolta. L'azione di riscossione diretta così come operatadall'Ufficio competente, deve ritenersi illegittima, in quanto la stessaavrebbe dovuto essere correttamente preceduta da un atto prodromicocontenente tutte le informazioni necessarie per consentire al contribuentedi verificare la correttezza delle somme pretese, con il ricalcolo analiticodei nuovi importi accertati, delle sanzioni, degli interessi etc. Tanto al finedi garantire pienamente il diritto di difesa del contribuente che non haNumero registro generale 3334/2025Numero sezionale 5235/2026Numero di raccolta generale 25255/2026Data pubblicazione 12/09/2026avuto, nel caso di specie, la possibilità di valutare l'opportunità di proporreopposizione in caso di eventuali errori nella nuova procedura dirideterminazione e conseguente liquidazione dell'imposta da partedell'Ufficio. Era onere del creditore, infatti, nella specie Agenzia delleEntrate, fornire contezza delle modalità di quantificazione della minorepretesa impositiva sulla scorta delle indicazioni fornite dai Giudici diAppello. L'Ufficio, invece, ledendo il diritto di difesa e di contraddittorio delcontribuente, si è limitato ad iscrivere direttamente a ruolo le somme cosìcome dallo stesso ricomputate. Pertanto, alla luce di tutto quanto innanzi,si conferma la Sentenza impugnata con il conseguente annullamento dellacartella impugnata. La natura della controversia e le normative prese inesame inducono a ritenere sussistenti i motivi per la compensazione dellespese di lite».1.3. In sostanza, la CGT-2, rilevato che nella cartella di pagamento nonerano espressamente indicati i criteri di calcolo di tributi ed interessi, haritenuto che l’iscrizione a ruolo dovesse essere preceduta da un nuovo attoimpositivo, contenente la quantificazione della minor pretesa, sulla scortadelle indicazioni fornite dai giudici di appello.1.4. A parere del Collegio, è indubbio che il titolo della pretesa impositivavada rinvenuto nella sentenza della C.T.R della Puglia n. 692/28/2017,espressamente richiamata nella cartella di pagamento, che aveva accoltoparzialmente il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento asua volta indicato nella cartella di pagamento. Correttamente, pertanto,l’Ufficio ha rideterminato le imposte in ragione di quanto statuito dalgiudice di secondo grado, iscrivendo direttamente a ruolo le sommedovute.1.5. La C.T.R. avrebbe piuttosto dovuto considerare che per la validità dellamotivazione della cartella di pagamento era sufficiente che il contribuente,costituente il titolo della pretesa tributaria, come rideterminata in sedeNumero registro generale 3334/2025Numero sezionale 5235/2026Numero di raccolta generale 25255/2026Data pubblicazione 12/09/2026giudiziale, fosse messo in grado di conoscere quest’ultima nell'an e nelquantum, con conseguente possibilità di contestare specificamente i calcolidel dovuto sulla base di quanto statuito nella sentenza n. 692/28/2017. LaC.T.R., pertanto, ha errato nell’affermare che l’Ufficio, richiamandol’originario avviso di accertamento e la successiva sentenza, non potesse,mediante la cartella di pagamento, quantificare le somme dovute inragione dell’art. 68 d.lgs. n. 546 del 1992 senza prima emettere unulteriore atto impositivo contenente la rideterminazione del dovuto sullabase di quanto statuito dalla sentenza, al fine di preservare il suo diritto didifesa (cfr. Cass. 2519/2024 in tema di intimazione di pagamento),incorrendo nel vizio denunciato.2. Per quanto osservato, in accoglimento del ricorso, la sentenza deveessere cassata, con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado dellaPuglia, in diversa composizione, per un nuovo esame, oltre che perliquidare le spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Cortedi giustizia di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per unnuovo esame, oltre che per liquidare le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio in data 1.7.2026.La Presidente([OSCURATO:PERSONA])