CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 settembre 1952
Cassazione n. 49189/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/09/1952 avverso la sentenza del 21/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 494 cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo di ricorso, dedotto con riferimento al trattamento sanzionatorio; - che il proposto motivo è affetto da conclamata genericità, essendo affidato a deduzioni connotate dall'assenza di addentellati concreti al testo della sentenza impugnata, risolvendosi in mere disquisizioni teoriche sulla motivazione 'per relationem', a fronte di una sentenza che argomenta in maniera ampia e specifica in ordine alla determinazione della pena (cfr. pagina 3 della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che il ricorse deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente