CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 giugno 2022
Cassazione n. 26619/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso r.g. n. 1277/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante, domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA]-kR_KAJ; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] D'ARPA, domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA]; • - controricorrente - avverso la sentenza n. 990/2018 della CORTE D'APPELLO di 2§Da_ PALERMO, depositata il 01/06/2018; 41- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. I\L-kRCO DELL'UTRI. Rilevato che, con sentenza resa in data 1/6/2018, la Corte d'appello di Palermo, in accoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Arpa, e in riforma per quanto di ragione della decisione di primo grado, per quel che ancora rileva in questa sede, ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pa- gamento, in favore della D'Arpa, di quanto alla stessa non corrisposto a titolo di canoni di locazione e di indennità da occupazione sine titulo, non avendo la società convenuta provveduto al pagamento di tutti i canoni di locazione nella misura dovuta, ed avendo altresì omesso di corrispondere l'indennità di occupazione per il periodo successivo alla conclusione del contratto; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale, in dis- senso rispetto a quanto ritenuto dal primo giudice, ha rilevato la vali- dità della pattuizione con la quale le parti avevano originariamente pre- visto una misura del canone di locazione progressivamente crescente nel tempo, rispondendo, tale previsione, ai poteri legittimamente rico- nosciuti all'esercizio dell'autonomia negoziale delle parti contraenti (salvo il rispetto del limite imposto dall'art. 32 della legge n. 392/78 con riguardo alla misura degli adeguamenti legati alla svalutazione mo- netaria), da tale premessa desumendo il corretto parametro ai fini della determinazione del debito accumulato dalla società conduttrice, tanto ai fini della determinazione dell'importo non corrisposto a titolo di ca- noni, quanto in relazione alla quantificazione dell'indennità di occupa- zione per il periodo successivo alla conclusione del contratto; avverso la sentenza d'appello, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d'impuqnazione; [OSCURATO:PERSONA]Arpa resiste con controricorso; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis 1 c.p.c.;Adunanza del 21 giugno 2022 - R. G. n. 1277/2019 - rel. C0175. [OSCURATO:PERSONA]Utri il Procuratore generale presso la Corte di cassazione non ha depo- sitato conclusioni scritte; il difensore di [OSCURATO:PERSONA]Arpa ha depositato memoria, contestual- mente rendendo notizia del decesso della ricorrente; considerato che con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza im- pugnata per violazione e falsa applicazione degli arti:. 32 e 79 della legge n. 392/78 (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto valida la pattuizione attraverso le quali le parti avevano originariamente previsto una progressiva mag- giorazione della misura del canone di locazione in relazione a ciascun anno, non avendo le stesse provveduto a commisurare la dinamica di tali aumenti al riscontro di elementi predeterminati e idonei ad influire sull'equilibrio del sinallagma contrattuale, in tal modo aggirando la norma imperativa di cui all'art. 32 della legge n. 392/78; con il secondo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 32 e 79 della legge n. 392/78, degli artt. 1344 e 1362 c.c., nonché per omesso o insufficiente motivazione (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale illogicamente distinto, senza fornirne adeguata motivazione, le nozioni della ‘predeterminazione' e delraggiornamento' del canone, finendo, attraverso la confusione delle due categorie concettuali, con l'aggirare il carattere imperativo della disciplina di cui all'art. 32 della legge n. 392/78 (sanzionato dall'art. 79 della stessa legge) nella parte in cui limita la possibilità dell'aggiornamento annuale del canone di locazione alla sola percentuale dell'indice Istat ivi prevista, ladclove, nel caso di specie, la dinamica contrattuale aveva finito con l'assicurare alla loca- trice un importo del canone di locazione largamente superiore a quello Adunanza del 21 giugno 2022 - R.G. n. 1277/2019 - rel. C0135. [OSCURATO:PERSONA]Utri originariamente convenuto per l'inizio del rapporto, senza alcuna cor- relazione di tale dinamica al riscontro di elementi predeterminati e ido- nei influire sull'equilibrio del sinallagma contrattuale; con il terzo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impu- gnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 654 c.p.c. (in rela- zione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erro- neamente ritenuto che il giudice di primo grado fosse incorso nella vio- lazione dell'art. 112 c.p.c. nell'omettere di pronunciarsi sulla domanda proposta dalla D'Arpa con ricorso per decreto ingiuntivo avente ad og- getto la condanna della società conduttrice al pagamento delle ultime mensilità del canone di locazione, avendo il giudice di primo grado cor- rettamente provveduto a compensare il debito relativo a tali canoni con le maggiori somme dovute dalla locatrice a titolo di restituzione degli importi indebitamente corrisposti in eccesso dalla società conduttrice in considerazione della nullità dell'originaria pattuizione con la quale era stata prevista la progressiva maggiorazione annuale del canone di locazione; il decreto era stato opposto dall'odierna ricorrente e il rela- tivo giudizio era stato riunito a quello introdotto dalla locatrice; tutti e tre i motivi - congiuntamente esaminabili per ragioni di con- nessione - sono inammissibili; osserva al riguardo il Collegio come, ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c., il ricorso è inammissibile quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa; in particolare, in tema di giudizio di legittimità, anche un solo pre- cedente, se univoco, chiaro e condivisibile, integra l'orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte di cui all'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., con conseguente dichiarazione di inammissibilità del relativo ricorso Adunanza del 21 giugno 2022 - R.G. n. 1277/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri per cassazione che non ne contenga valide critiche (Sez. 6 - 3, Ordi- nanza n. 4366 del 22/02/2018, Rv. 648036 - 02); nel caso di specie, il giudice a quo ha riconosciuto la validità della pattuizione con le quali le parti avevano originariamente previsto una misura del canone di locazione progressivamente crescente in ragione di anno, uniformandosi all'orientamento già fatto proprio dalla giuri- sprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, in tema di locazione di immobili ad uso diverso da quello di abitazione, devono ritenersi legit- timi - alla stregua del principio generale della libera determinazione convenzionale del canone locativo per detti immobili - tanto il patto con il quale le parti, all'atto della conclusione del contratto, predeterminano il canone in una misura differenziata e crescente per frazioni successive di tempo nell'arco del rapporto, quanto il patto successivo con il quale le parti stabiliscono consensualmente, nel corso del rapporto, una mi- sura del canone diversa da quella originariamente prevista. La legitti- mità di tali patti (iniziali o successivi) dev'essere peraltro esclusa ove risulti (dal testo contrattuale o da elementi extratestuali) che le parti abbiano in realtà perseguito surrettiziarnente lo scopo di neutralizzare gli effetti della svalutazione monetaria, eludendo i limiti quantitativi posti dall'art. 32 della I. n. 392 del 1978 (nella formulazione originaria ed in quella novellata dall'art. 1, comma 9-sexies, della I. n. 118 del 1985), così incorrendo nella sanzione di nullità prevista dal successivo art. 79, comma 1, della stessa legge; rispetto a tale arresto della giurisprudenza di legittimità (peraltro successivo alla conforme Sez. 3, Sentenza n. 22908 del 10/11/2016, Rv. 642971 - 01), l'odierna società ricorrente ha sostanzialmente omesso di confrontarsi in termini diretti, limitandosi ad esprimere uni- camente il proprio dissenso attraverso il richiamo di precedenti giuri- sprudenziali superati e non adeguatamente argomentati rispetto al più Adunanza del 21 giugno 2022 - R.G. n. 1277/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri recente orientamento di questa Corte, ovvero all'invocazione di fonti normative da ritenersi non decisive o pertinenti; sulla base di tali premesse, dev'essere dato atto dell'inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna della società ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giu- dizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo; alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue l'attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unifi- cato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1- quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/200:2; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rim- borso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudi- zio, liquidate in complessivi euro 3.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli ac- cessori come per legge, da distrarsi in favore dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], antistatario. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unifi- cato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell'art. 1-bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella camera di