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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11086/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e-tRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen.; - che l'unico motivo di ricorso - che deduce vizio di motivazione quanto alla mancata riqualificazione del fatto nel delitto di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen. - è manifestamente infondato perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia.

Invero in tema di furto in abitazione, deve intendersi "pertinenza di luogo destinato a privata dimora" ogni bene idoneo ad arrecare una diretta utilità economica all'immobile principale o, comunque, funzionalmente ad esso asservito e destinato al suo servizio od ornamento in modo durevole, non necessitando un rapporto di contiguità fisica tra i beni (Sez. 4 - , n. 50105 del 05/12/2023, Rv. 285470) e proprio l'esistenza di un portone d'ingresso al quale occorreva accedere per entrare all'interno del cortile dà conto della immediata percezione della natura privata del luogo ove è stato consumato il furto; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALEComposta da: 1 1 O 8 6 - 26 [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 3119/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 37866/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e-tRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen.; - che l'unico motivo di ricorso - che deduce vizio di motivazione quanto alla mancata riqualificazione del fatto nel delitto di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen. - è manifestamente infondato perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia.

Invero in tema di furto in abitazione, deve intendersi "pertinenza di luogo destinato a privata dimora" ogni bene idoneo ad arrecare una diretta utilità economica all'immobile principale o, comunque, funzionalmente ad esso asservito e destinato al suo servizio od ornamento in modo durevole, non necessitando un rapporto di contiguità fisica tra i beni (Sez. 4 - , n. 50105 del 05/12/2023, Rv. 285470) e proprio l'esistenza di un portone d'ingresso al quale occorreva accedere per entrare all'interno del cortile dà conto della immediata percezione della natura privata del luogo ove è stato consumato il furto; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MP.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
         ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];                 e-tRITENUTO [OSCURATO:PERSONA]  e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen.; - che l'unico motivo di ricorso - che deduce vizio di motivazione quanto alla mancata riqualificazione del fatto nel delitto di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen. - è manifestamente infondato perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia. Invero in tema di furto in abitazione, deve intendersi "pertinenza di luogo destinato a privata dimora" ogni bene idoneo ad arrecare una diretta utilità economica all'immobile principale o, comunque, funzionalmente ad esso asservito e destinato al suo servizio od ornamento in modo durevole, non necessitando un rapporto di contiguità fisica tra i beni (Sez. 4 - , n. 50105 del 05/12/2023, Rv. 285470) e proprio l'esistenza di un portone d'ingresso al quale occorreva accedere per entrare all'interno del cortile dà conto della immediata percezione della natura privata del luogo ove è stato consumato il furto; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALEComposta da:            1 1 O 8 6 - 26 [OSCURATO:PERSONA]            -  Presidente -        Ord. n. sez. 3119/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]                    -  Relatore -          R.G.N. 37866/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente         ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];                 e-tRITENUTO [OSCURATO:PERSONA]  e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen.; - che l'unico motivo di ricorso - che deduce vizio di motivazione quanto alla mancata riqualificazione del fatto nel delitto di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen. - è manifestamente infondato perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia. Invero in tema di furto in abitazione, deve intendersi "pertinenza di luogo destinato a privata dimora" ogni bene idoneo ad arrecare una diretta utilità economica all'immobile principale o, comunque, funzionalmente ad esso asservito e destinato al suo servizio od ornamento in modo durevole, non necessitando un rapporto di contiguità fisica tra i beni (Sez. 4 - , n. 50105 del 05/12/2023, Rv. 285470) e proprio l'esistenza di un portone d'ingresso al quale occorreva accedere per entrare all'interno del cortile dà conto della immediata percezione della natura privata del luogo ove è stato consumato il furto; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.   P.Q.MP.Q.M
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