CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 33900/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 11728/2021r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],tutti rappresentati e difes i , giusta procur a speciale allegata in calce alricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA] e dall’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilianopresso lo studio di quest’ultimo in Roma, al [OSCURATO:PERSONA]. 52. - r icorrent i - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentat i e difes i , giusta procura speciale allegata in calce al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] nonché dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domiciliano in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 5, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - controricorrent i - e D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e D’[OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi, giusta procura speciale apposta a margine del controricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché dall’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA],con cui elettivamente domiciliano presso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla via di Monserraton. 25. - controricorrenti - avverso la sentenza della C O [OSCURATO:PERSONA] depositata il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 15/11/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’odierno ricorso origina da una complessa controversia deferita in arbitrato irrituale di equità avviato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in avanti anche solo “[OSCURATO:PERSONA]”) contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (per il prosieguo anche solo “[OSCURATO:PERSONA]” o i “Ricorrenti”). Il collegio arbitrale era stato composto dagli [OSCURATO:PERSONA]. Floriano d’Alessandro (presidente, nominato quale terzo arbitro dagli arbitri designati dalle parti), Prof. [OSCURATO:PERSONA]Angelo (designato dal “[OSCURATO:PERSONA]”) e [OSCURATO:PERSONA] (designato da “[OSCURATO:PERSONA]”). Alla base della controversia arbitrale vi era un accordo quadro, stipulato in data 19 dicembre 2008 (di seguito anche solo “[OSCURATO:PERSONA]”), che aveva per oggetto, essenzialmente, la definizione di un piano di partnership che avrebbe determinato l’assetto futuro di una società di consulenza fondata dal dott. [OSCURATO:PERSONA] (THEA, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.). Gli arbitri avevano pronunciato un lodo irrituale di equità, sottoscritto il 21 ottobre 2016, con cui avevano dichiarato (a maggioranza, con l’opinione dissenziente dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. D’Angelo) il “[OSCURATO:PERSONA]”, inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte col menzionato “[OSCURATO:PERSONA]” e, pertanto, tenuto a risarcire i danni conseguenti, liquidati, in favore di “[OSCURATO:PERSONA]”, nella somma complessiva di € 8.400.000,00, oltre rivalutazione edinteressi legali (per il periodo successivo al 30 ottobre 2016 fino al pagamento), nonché, in favore di [OSCURATO:PERSONA], nell’importo di € 200.000, oltre rivalutazione ed interessi legali per il periodo successivo al 30 ottobre 2016 e fino al pagamento. In accoglimento della domanda riconvenzionale del “[OSCURATO:PERSONA]”, inoltre, il collegio arbitrale aveva riconosciuto il diritto di quest’ultimo ad esigere il rispetto degli impegni assunti da “[OSCURATO:PERSONA]” circa l’uso dei segni distintivi “Ambrosetti” come da art. 4 dell’[OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Il dato fattuale da cui il “[OSCURATO:PERSONA]” trae spunto per elaborare i motivi del suo ricorso può così sintetizzarsi: il 6 settembre 2016, il difensore (Avv. [OSCURATO:PERSONA]) di Alfredo, Antonio, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (la “[OSCURATO:PERSONA]”) inviò all’arbitro (Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]) nominato dai suoi assistiti una lettera, con acclusi documenti , per spiegare la difficoltà del raggiungimento di un accordo transattivo, sollecitato dal collegio arbitrale, a causa dei comportamenti ostili assunti da controparte nel periodo pattiziamente convenuto dalle parti tra la data di chiusura dell’istruttoria del giudizio arbitrale tra esse pendente (25 maggio 2016) ed il termine per l’emissione del lodo (30 ottobre 2016), cioè proprio nel periodo in cui la trattativa avrebbe dovuto svolgersi. 1.1.1. Da questa circostanza, il “[OSCURATO:PERSONA]” invocò la perdita dei requisiti di terzietà ed imparzialità degli arbitri e la violazione del principio del contraddittorio, perché: i) la lettera predetta avrebbe avuto attinenza ai fattioggetto di controversia; ii) nonostante l’arbitro della “[OSCURATO:PERSONA]” l’avesse immediatamente trasmessa agli altri componenti del collegio arbitrale, la stessa non sarebbe stata trasmessa ai difensori del “[OSCURATO:PERSONA]”, così impedendogli di contraddire sul suo contenuto; iii) successivamente, e senza il contributo dell’arbitro nominato dal “[OSCURATO:PERSONA]”, i difensori del gruppo medesimo avrebbero intuito il contenuto della lettera, a loro dire rilevante per la soluzione della controversia; iv) conseguentemente, il 20 ottobre 2016, dopo oltre un mese, dunque, dalla comunicazione dell’invio di quest’ultima, poco dopo la sottoscrizione del lodo (a loro sfavorevole) da parte dell’arbitro di loro nomina e poco prima di quella degli altri due arbitri, i predetti difensori, pressoché contestualmente, avevano comunicato la revoca per giusta causa del mandato collettivo agli arbitri e notificato ad essi un atto di citazione, innanzi al Tribunale di Milano, per l’accertamento della giusta causa di revoca (procedimento recante il n.r.g. 58352/2016). In questo giudizio, costituitisi gli arbitri convenuti, spiegarono intervento volontario, ex art. 105 cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (“ [OSCURATO:PERSONA] ”), concludendo per il rigetto della pretesa attorea 1.1.2. Va evidenziato, inoltre, che, dopo l’instaurazione del procedimento introdotto da detta citazione, i menzionati componenti la “[OSCURATO:PERSONA]” intrapresero, innanzi allo stesso tribunale, un distinto giudizio (cui era stato attribuito il n.r.g. 60847/2016), contro il solo “[OSCURATO:PERSONA]”, volto ad ottenerne la condanna al pagamento di € 8.400.000,00, nonché di € 90.000,00, per la quota di compenso e spese di funzionamento del collegio arbitrale dallo stesso liquidati, ed al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], dell’importo di € 200.000,00; il tutto oltre rivalutazione edinteressi. legali. La parte convenuta, ivi costituitasi, formulò, in via riconvenzionale e sulla base delle medesime premesse fattuali fondanti il già descritto giudizio da essa preventivamente instaurato contro i componenti del collegio arbitrale, domanda di nullità del lodo, in quanto emesso dopo la revoca del mandato, e, comunque, di accertamento della sussistenza dei motivi di sua annullabilità ex art. 808-ter, comma 2, n. 1, cod. proc. civ., per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ovvero exart. 808-ter, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., per inosservanza delle regole imposte dalle parti riguardo al deposito dei documenti, ovvero exart. 808-ter, comma 2, n. 5, cod. proc. civ., per violazione del principio del contraddittorio, ovvero per errore di fatto. 1.2. L’adito tribunale, reputata inopportuna la riunione dei due procedimenti, di cui respinse, pertanto, la corrispondente istanza: i) con sentenza del 18 aprile 2018, n. 4432 (resa nel procedimento n. 60847 del 2016), condannò [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (“[OSCURATO:PERSONA]”) a pagare: i-a) ad [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (“[OSCURATO:PERSONA]”) le somme di € 8.400.000,00, oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali maturandi successivamente al 30.10.2016 sino al saldo; di € 90.000,00, oltre accessori di legge; di € 191.664,58, per imponibile oltre oneri accessori di legge; i-b) ad [OSCURATO:PERSONA] la somma di € 200.000,00, oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali maturandi successivamente al 30.10.2016 sino al saldo. Respinse le domande riconvenzionali della parte convenuta; ii) con altra sentenza n. 4440/2018 (pronunciata nel giudizio n.r.g. 58352/2016), rigettò la domanda di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (“[OSCURATO:PERSONA]”) di accertamento della giusta causa di revoca del mandato arbitrale per mancanza dei presupposti. 2. La Corte di appello di Milano, pronunciatasi sui due distinti gravami proposti daquesti ultimi contro quelle sentenze, e previa riunione dei relativi procedimenti di impugnazione, li ha respinti con sentenza del 9 dicembre 2020, n. 3215. 2.1. Per quanto qui di residuo interesse, quella corte, dopo aver disatteso l’eccezione, assorbita nel gradoinferiore ed ivi riproposta degli appellati, di tardività della revoca per giusta causa del mandato conferito agli arbitri («poiché il mandato può ritenersi esaurito - imponendosi la forma scritta ad substantiam - solo al momento della sottoscrizione dell’originale del lodo da parte di tutti gli arbitri», che non ammette equipollenti, nella specie l’intervenuta revoca del mandato anteriormente all’esaurimento dello stesso doveva considerarsi tempestiva ed ammissibile), ha rigettato i motivi di appello con i quali gli odierni ricorrenti avevano censurato ambedue le sentenze di primo grado nella parte in cui esse non avevano dichiarato la nullità del lodo, in dipendenza della intervenuta revoca per giusta causa degli arbitri (che aveva privato questi ultimi del potere di pronunciarsi) derivante dall’asserita manifesta violazione da loro compiuta dei principi di terzietà ed imparzialità come pure dalla lesione altrettanto manifesta del contraddittorio (provocata, a loro danno , dalle condotte illegittime del legale di controparte, dell’arbitro designato di parte Ambrosetti e degli altri componenti del Collegio arbitrale). Pertanto, ha ribadito «la ritenuta inefficacia, perché priva di giusta causa, della revocade qua» e «la conseguente validità del lodo», anche perché non era stato «violato il principio del contraddittorio». 2.2. Questo il complessivo itermotivazionale utilizzato dalla corte per giungere alle appena esposte sue conclusioni: «Pacifico che l’istruttoria della causa deferita agliarbitri si è conclusa il 25 maggio 2016 con l’espressa rinuncia di entrambe le parti all’espletamento di ulteriore attività defensionale e con l’invito al Collegio arbitrale all’emissione del Lodo entro la data del 30 ottobre 2016 salvo il buon esito di auspicate trattative, il documento[la lettera, con documentazione ad essa allegata, inviata, il 6 settembre 2016, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della “[OSCURATO:PERSONA]”, all’arbitro, Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], nominato dai suoi assistiti. Ndr] - come correttamente ritenuto dal primo giudice -è rimasto processualmente al di fuori della controversia arbitrale, non essendo stato, peraltro correttamente, mai acquisito al fascicolo del procedimento ed utilizzato per la formazione del convincimento degli Arbitri, né doveva esserlo, riguardando solo l’evoluzione dello stato delle trattative. Cioè, non è già a monte una “produzione” di atto, allo stesso modo in cui non verrebbe a far parte di un fascicolo di causa una eventuale mail o corrispondenza privata (conannessi documenti) inviata direttamente da una delle parti al giudice, che non ha neanche l’onere di dichiarala formalmente inammissibile, non venendo neanche a comporre l’incartamento processuale sul quale decidere. Ciò a differenza dell’ipotesi in cui lo scritto o il documento di una parte, sia pure in violazione delle regole processuali, venga comunque inserito nel fascicolo, nel qual caso - in alternativa ad una rimessione sul ruolo, se ed in quanto si tratti di atti sui quali è doveroso sollecitare ilcontraddittorio perché potenzialmente ammissibili e rilevanti - ne andrebbe dichiarata l’inammissibilità, anche con la sentenza finale: e tuttavia, pur in caso di omissione di una tale formale declaratoria, il fatto non avrebbe comunque refluenze sulla validità della pronuncia, in virtù del principio di effettività sotteso a quello del rispetto del contradditorio ex art. 101 c.p.c., se questa non ne abbia in concreto tenuto alcun conto. Come peraltro di fatto è avvenuto, atteso che gli Arbitri hanno ignorato le circostanze emergenti dai documenti allegati alla comunicazione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], come del resto non poteva essere altrimenti, perché del tutto estranee alla controversia definita dal [OSCURATO:PERSONA] - che, si ricordi, aveva ad oggetto la sussistenza, o meno, del lamentato inadempimento di controparte al momento della domanda - riferendosi a vicende semmai successive, dunque ininfluenti a quei fini, e volte più che altro ad illustrare il clima conflittuale venutosi a creare (gli stessi appellantidel resto sostengono che quella corrispondenza era volta ad evidenziare la “distanza” tra le posizioni delle parti riconducibile alle iniziative assunte da TEHA nei confronti degli Ambrosetti) che non può che attenere, logicamente, alla fase extraprocessuale della trattativa conciliativa e non al merito della controversia. Contrariamente all’assunto degli appellanti, quindi, il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dovuto disporre il deposito della lettera e dei documenti presso la sede dell’arbitrato, come previsto dalle norme del procedimento. Né è pertinente il richiamo a Cass. n. 8540/2000 (la cui massima recita “il principio del contraddittorio deve considerarsi regola processuale inderogabile di ordine pubblico, attinente alla conduzione del processo, il cuirispetto va verificato ex ante , prima della pronuncia del lodo, e non ex post, non apparendo ammissibile far dipendere caso per caso la valutazione della sua osservanza o meno del contenuto concreto della decisione adottata”) che, come si evince in parte motiva, trattandosi di fattispecie affatto diversa da quella in esame, nel senso che il collegio arbitrale aveva in quel caso deciso “senza avere invitato le parti a precisare le conclusioni ed a depositare scritti conclusivi". Va in definitiva, pertanto, confermata la ritenuta inefficacia, perché priva di giusta causa, della revoca de qua (del tutto verosimilmente formulata in limine litis per averne presagito l’imminente esito negativo) e la conseguente validità del Lodo, non essendo stato violato il principio del contraddittorio». 3. Per cassazione della descritta sentenza ricorrono [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (“[OSCURATO:PERSONA]” o i “Ricorrenti”), affidandosi a tre motivi. Resistono, con due distinti controricorsi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (“[OSCURATO:PERSONA]”) ed i componenti del collegio arbitrale ([OSCURATO:PERSONA]. Floriano d’Alessandro, Prof. [OSCURATO:PERSONA]Angelo, e [OSCURATO:PERSONA]). Entrambe le parti controricorrenti formulano un motivo di ricorso incidentale condizionato ciascuna, ai quali resistite, con unico controricorso exartt. 370 e 371, comma 4, cod. proc. civ., il “[OSCURATO:PERSONA]”. Tutte le parti costituite, infine, hanno depositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. I formulati motivi del ricorso principale denunciano, in sintesi, rispettivamente: I) «Nullità della sentenza e del procedimento per violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (e così per violazione degli artt. 112, 342, 352, 359 c.p.c.) in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.». Si assume che la corte distrettuale, nel confermare le due (connesse) sentenze di primo grado, ha omesso di pronunciarsi sul motivo di appello con il quale gli appellanti (odierni ricorrenti) avevano censurato l’operato del primo giudice per avere violato e falsamente applicato l’art. 1726 cod. civ. -e così la nozione, che vi figura, di “giusta causa” di revoca del mandato collettivo -non ravvisando una “giusta causa” di revoca nella prospettata violazione da parte degli arbitri (oltre che del principio del contraddittorio, pure) del dovere di terzietà ed imparzialità su di loro gravante. Nella motivazione della sentenza impugnata, infatti, viene dichiarata la inefficacia della revoca con riferimento esclusivo alla (ritenuta) esclusione della lesione del principio del contraddittorio da parte degli arbitri. Nulla si dice, invece, in rapporto alla violazione del principio di imparzialità e di terzietà da parte degli stessi arbitri (in dipendenza della occulta acquisizione in arbitrato -secondo le modalità sintetizzate nel motivo seguente -di certa documentazione p rodotta irritualmente dal legale di “parte Ambrosetti” ed acquisita, del pari irritualmente, dall’arbitro designato dalla medesima partee da questi occultamente sottoposta agli altri due componenti del Collegio arbitrale); II) «Violazione e falsa applicazione degli artt. 1723 e 1726 c.c. -in correlazione con il principio di imparzialità e terzietà dell’arbitro e con l’art. 808-ter c.p.c., alla luce della consolidata giurisprudenza della Suprema Corte in tema di invalidità del lodo irrituale reso da arbitro revocato per “giusta causa” -in rapporto all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.». Tale doglianza, proposta per l’ipotesi che si ritenga che la sentenza impugnata si sia occupata, escludendole, tanto della lesione del contraddittorio quanto della violazione del principio di terzietà ed imparzialità da parte degli arbitri, ascrive alla corte territoriale di avere erroneamente respinto i motivi di appello degli odierni ricorrenti con i quali era stata dedotta la invalidità del lodo irrituale di equità (reso tra questi ultimi e “parte Ambrosetti”) in quanto illegittimamente pronunciato da un collegio arbitrale i cui membri erano stati già in precedenza revocati (proprio dai medesimi ricorrenti) per “giusta causa”. La stessa, infatti, da un lato,ha erroneamente interpretato la nozione normativa della “ giusta causa” di revoca del mandato collettivo ex art. 1726 cod. civ. e, dall’altro lato, ha disatteso, del pari erroneamente, rispetto a tale clausola generale, gli standards valutativi idonei a concretizzare la sua applicazione. Di conseguenza, essa ha illegittimamente mancato di dichiarare la invalidità del loro predetto, in dipendenza della (precedente) revoca del mandato collettivo agli arbitri per “giusta causa”; III) «Violazione e falsa applicazione degli artt. 808-ter, comma 2, n. 5), 822, 101, c.p.c., 1726, 1711, 1343, 1349, 1429, 1418, c.c., 24 Cost., 6 Cedu, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.». Si censura la sentenza impugnata per avere respinto erroneamente i motivi di appello (degli odierniricorrenti) con i quali era stata dedotta la invalidità del lodo de quoin dipendenza della violazione del principio (di ordine pubblico) del contraddittorio compiuta dagli arbitri tenendo i comportamenti (integranti ex se la “ giusta causa ” di revoca del mandato collettivo) descritti nel motivo precedente. A causa della occulta acquisizione in arbitrato dei documenti e della comunicazione illustrativa del legale di “parte Ambrosetti”, gli odierni ricorrenti non erano sono stati posti in condizione di esercitare, in rapporto a quei documenti ed in relazione a quella comunicazione illustrativa, il loro diritto (costituzionalmente garantito) al contraddittorio. La circostanza era da considerarsi tanto più grave in quanto si trattava di un arbitrato irrituale di equità (nella forma della equità cd. “sostitutiva” o “formativa”) e perché, nella prospettata violazione del contraddittorio asseritamente perpetrata a danno degli odierni ricorrenti, si rinviene una causa determinante capace ex se di influenzare la form azione di quel “ giudizio intuitivo ” degli arbitri sotteso al lodo di equità. 2. Il primo motivo si rivela infondato. 2.1. Invero, premesso che la natura processuale del vizio denunciato con la doglianza in esame impone a questa Corte di procedere all'apprezzamento diretto del contenuto degli atti difensivi (cfr. Cass., SU, n. 8077 del 2012, richiamata in motivazione, dalla più recente Cass. n. 12652 del 2020), il Collegio rileva che, -come significativamente rimarcato da entrambe le parti controricorrenti -nella memoria ex art. 183, comma 6, cod. proc. civ., depositata dagli odierni ricorrenti nel procedimento n.r.g. 58352/2016, da essi instaurato nei confronti dei componenti del collegio arbitrale innanzi al Tribunale di Milano (e concluso dalla sentenza n. 4440/2018 reiettiva della domanda dei primi di accertamento della giusta causa di revoca del mandato arbitrale), si legge, tra l’altro (cfr. pag. 23), che «ciò che conta, in ogni caso, è che gli odierni attori non hanno agito in questa sede per la violazione del principio di imparzialitàtout court […], bensì hanno agito in forza del costante principio giurisprudenziale secondo il quale “il principio di imparzialità -terzietà della giurisdizione, pur essendo di ordine generale e di rango costituzionale, valido in relazione ad ogni tipo di giudizio, non può trovare diretta ed immediata applicazione nell’arbitrato irrituale - quale incontestatamente quello di specie - , in quanto la relativa determinazione è frutto di mera attività negoziale e l’impugnazione del provvedimento adottato dall’arbitratore può effettuarsi solo mediante la deduzione di vizi del negozio o della responsabilità dell’arbitro-mandatario, con la conseguenza che l’assenza di terzietà dell’arbitro irrituale designato con mandato collettivo deve necessariamente essere proposta e dedotta mediante l’azione di cui all’art. 1726 cod. civ., ossia prospettando una giusta causa di revoca” (Cass. n. 2664/2015; Cass. n. 7045/2000)». E’palese, allora, che, gli stessi odierni ricorrenti intesero precisare che la presunta violazione del principio di imparzialità e terzietà non veniva da loro declinata quale autonomo motivo di impugnazione del lodo, bensì quale argomento a sostegno della ritenuta sussistenza della giusta causa di revoca ex art. 1726 cod. civ.. 2.2. Alle pagine 20-21 del loro ricorso, poi, i medesimi ricorrenti principali hanno puntualizzato di avere formulato il motivo in esame «atteso che la motivazione della sentenza impugnata -pur avendo la Corte territoriale dichiarato la insussistenza della “giusta causa” di revocatout court (in quanto tale comprensiva di ambedue le ragioni sulla base delle quali la “giusta causa” è stata prospettata dagli odierni ricorrenti, vuoi in punto di violazione da parte degli arbitri del principio di terzietà e di imparzialità, vuoi in punto di lesione del contraddittorio) -è riferita esclusivamente alla ritenuta insussistenza (quale “giusta causa” di revoca ex art. 1726 c.c.) del motivo di lesione del contraddittorio (e non anche, allo stesso titolo, alla violazione del principio di imparzialità degli arbitri)». 2.2.1. E’ innegabile, quindi, che l’unica domanda su cui la corte d’appello (come già, in primo grado, il tribunale) doveva pronunciarsi era quella relativa alla sussistenza, o non, della giusta causa di revoca, a sostegno della quale la dedotta violazione del principio di imparzialità e terzietà costituiva un semplice argomento.Deve trovare, applicazione, dunque, l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità (recentemente ribadito da Cass. n. 7662 del 2020), qui condiviso, secondo cui non ricorre vizio di omessa pronuncia qualora la soluzione negativa di una richiesta di parte sia implicita nella costruzione logico-giuridica della sentenza, incompatibile con la detta domanda. Quando, cioè, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte comporti necessariamente il rigetto di quest'ultima, anche se manchi una specifica argomentazione in proposito. 2.2.2. In altri termini, non sussiste la lamentata violazione dell'articolo 112 cod. proc. civ. perché la corte territoriale si è pronunciata, rigettandola, sulla censura mossa dagli appellanti alla statuizione del primo giudice, dalla prima condivisa, reiettiva della loro domanda di accertamento della giusta causa di revoca del mandato arbitrale. D'altra parte, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132, n. 4, cod. proc. civ., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iterargomentativo seguito. Ne consegue che il vizio di omessa pronuncia - configurabile allorché risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto - non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto (cfr. Cass. n. 12652 del 2020). 3. Il secondo motivo di ricorso si rivela in parte inammissibile ed in parte infondato. 3.1. Ivi si assume che la perdita del requisito di terzietà ed imparzialità degli arbitri sarebbe in re ipsa per il solo fatto dell’avere l’arbitro di nomina Ambroset ti (Avv. [OSCURATO:PERSONA]) accettato la ricezione della lettera, con la documentazione ad essa allegata, inviatagli, il 6 settembre 2016, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della stessa “[OSCURATO:PERSONA]”, ed averla condivisa con gli altri componenti il collegio arbitrale, i quali pure non avevano inteso sollecitare alcun contraddittorio sul suo contenuto. Così operando, - proseguono i ricorrenti principali - l’arbitro predetto avrebbe abbandonato «vistosamente il piedistallo della terzietà in favore di una parte», così giustificando «la perdita di fiducia dell’altra parte nell’arbitro- mandatario» la quale «può ben essere immediata e radicale, in quanto tale idonea a giustificare di per sé la revoca unilaterale» (cfr., amplius, pag. 27 del loro ricorso). Alterisverbis, la condotta censurata avrebbe dovuto essere valutata come fatto a sé stante e svincolata dall’esito dell’arbitrato e dal contenuto del lodo (cioè indipendentemente dal fatto che gli arbitri avessero, o meno, tenuto conto del contenuto della lettera predetta), da ciò derivando l’asserita erroneità della motivazione della corte d’appello che aveva giudicato come ininfluente la lettera alla luce del contenuto del lodo. 3.2. Orbene, si è già detto (cfr. §2.2. dei “Fatti di causa”) che, all’esito di un accertamento di natura chiaramente fattuale, la corte milanese ha stabilito che la lettera de qua, con la documentazione ad essa allegata, è rimasta processualmente al di fuori della controversia arbitrale, mai essendo stata acquisita al fascicolo del procedimento né utilizzata per la formazione del convincimento degli arbitri, nemmeno, peraltro, dovendo esserlo, riguardando solo l’evoluzione dello stato delle trattative. Quel giudice, inoltre, proprio laddove ha condiviso quanto specificamente affermato, sul punto, dal tribunale (riportandone alla pagina 7 la conclusione secondo cui «non si ravvisa, quindi, la violazione di regole del mandato nel fatto che gli Arbitri non abbiano sollecitato il contraddittorio sui documenti trasmessi con la lettera del 6.9.2016 dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], né la violazione di regole sul deposito dei documenti, in quanto i documenti sono stati ricevuti dal Collegio come documentazione delle vicende successive all’ultima udienza incidenti negativamente sulle trattative auspicate dagli Arbitri, ciò in un fase in cui l’istruzione delle parti alla quale gli Arbitri si dovevano attenere era quella di emettere il lodo entro il 30.10.2016 in caso di esito negativo delle trattative»), ha inteso negare non solo qualsiasi violazione del contraddittorio, ma anche la pretesa violazione dei principi di imparzialità e terzietà affermando che la lettera si collocava nel contesto di interlocuzioni autorizzate, peraltro effettuate da entrambe le parti nell’ambito delle trattative e dunque, in concreto estranee alla materia del contendere. 3.2.1. La sentenza impugnata, quindi, ha tenuto conto sia del comportamento contestato (in sé e per sé considerato), sia del contenuto concreto del lodo, da cui ha desunto la totale irrilevanza della lettera suddetta: ha ritenuto il primo, già di per sé, idoneo e sufficiente a negare la sussistenza della giusta causa di revoca del mandato agli arbitri anche indipendentemente dal fatto che la lettera non fosse stata presa in alcuna considerazione ai fini della delibazione del lodo. 3.2. Al cospetto di una tale valutazione, di carattere fattuale, la doglianza in esame mostra di non considerare che questa Corte, ancora recentemente (cfr., pure nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 13408 del 2022; Cass. n. 5490 del 2022; Cass.n. 3246 del 2022; Cass. n. 596 del 2022; Cass. n. 40495 del 2021; Cass. n. 28462 del 2021; Cass. n. 25343 del 2021; Cass. n. 4226 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n.27909 del 2020; Cass. n. 4343 del 2020; Cass. n. 27686 del 2018), ha chiarito, tra l’altro, che: a) non integra violazione, né falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuori dell'ambito interpretative ed applicativo della norma di legge; b) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass. n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010). 3.2.1. Fermo quanto precede, l’odierna censura sebbene rubricata sotto il profilo di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., si rivela sostanzialmente volta a rimettere in discussione l’accertamento fattuale predetto (cfr. Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. n. 5987 del 2021), risolvendosi, pertanto, in un’inammissibile critica al complessivo governo del materiale istruttorio dalla operato dal giudice di merito: ciò, però, non è consentito nel giudizio di legittimità, che non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non previsto, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. n. 21381 del 2006, nonché le più recenti Cass. n. 8758 del 2017; Cass.n. 7119 del 2020; Cass. n. 32026 del 2021; Cass. n. 40495 del 2021; Cass. n. 1822 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 3156 del 2022; Cass. n. 5490 del 2022; Cass. n. 9352 del 2022; Cass. n. 13408 del 2022; Cass. n. 15237 del 2022; Cass. n. 21424 del 2022; Cass. n. 30435 del 2022). 3.3. E’ infondato, invece, l’ulteriore secondo profilo della doglianza per cui la corte di merito avrebbe dovuto limitarsi a valutare le suddette condotte in sé e per sé considerate, senza alcun riguardo al contenuto del lodo. 3.3.1. Invero, giova premettere che già in passato è stato affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 3032 del 1995, successivamente richiamata, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 22994 del 2018) che le previsioni dettate in tema di arbitrato rituale, che impongono agli arbitri l'assegnazione,in ogni caso, alle parti di termini per produrre documenti e memorie e per esporre le loro repliche, al fine dell'osservanza del principio del contraddittorio, non sono parimenti prescritte a pena di nullità nell'arbitrato irrituale (quale pacificamente era quello del cui lodo oggi si discute), nel quale tale inderogabile principio va inteso e seguito in relazione al contenuto della pronunzia arbitrale voluta dai compromittenti; ne consegue che esso non si articola, quindi, necessariamente in forme rigorose ed in fasi progressive regolate dall'arbitro mediante prefissione di termini, nemmeno per quanto attiene al potere delle parti di presentare documenti e memorie e di esporre repliche, essendo sufficiente che la loro attività assertiva e deduttiva si sia potuta esplicare, in qualsiasi modo e tempo, in rapporto agli elementi utilizzati dall'arbitro per la sua pronuncia. 3.3.2. Parimenti, è opportuno ricordare - richiamandosi, in proposito, quanto recentemente spiegato, in motivazione, da Cass. n. 12058 del 2022 -che, sulla base del relativo quadro normativo di riferimento attualmente in vigore (a cominciare, imprescindibilmente, dall'univoco disposto dell'art. 808-ter, comma 1, cod. proc. civ., qui applicabile ratione temporis), la convenzione di arbitrato irrituale si connota come un contratto che determina la nascita in capo alle parti contraenti di una situazione complessa, di carattere strumentale, finalizzata alla tutela dei diritti, mediante il quale, alla stregua della nozione di cui all'art. 1703 cod. civ., si pone in essere un mandato, senza necessità di rappresentanza, conferito congiuntamente da una pluralità di parti (minimo due) ad uno o più arbitri (cfr., specificamente, Cass. n. 11270 del 2012) e preordinato alla stipula di un accordo contrattuale. L'arbitrato irrituale può non limitarsi a cristallizzare, come il negozio di accertamento, una situazione già in essere, comportando piuttosto addizioni alla fattispecie giuridica compromessa. Bisogna, perciò, escludere, da un lato, che l'arbitrato irrituale, alla stregua di una composizione amichevole, importi l'accoglimento di tutte le pretese di una sola parte e, dall'altro, che il medesimo obblighi sempre a procedere ad un aliquid datum, aliquid retentum, come invece implicherebbe una soluzione transattiva. Ed allora la definizione corretta dell'arbitrato irrituale è quella di un mandato congiunto a comporre la controversia venutasi a configurare mediante un negozio compositivo, da porre in essere nel termine stabilito dalle parti, pena l'estinzione del mandato per sua scadenza exart. 1722, n. 1, cod. civ., (cfr., da ultimo, Cass. n. 30000 del 2021 e la già citata Cass. n. 12058 del 2022). La scelta dell'arbitrato irrituale comporta, quindi, in virtù della stessa voluntas legis, una deroga all'art. 824-biscod. proc. civ. e, conseguentemente, al successivo art. 825 cod. proc. civ., palesandosi con essa l'intenzione pattizia di escludere quell'efficacia di sentenza divenuta ex legepropria del dictumdegli arbitri rituali, suscettibile di essere reso esecutivo e trascrivibile. Si è affermato, perciò, che tanto sono diversi gli effetti perseguiti con il concluso compromesso, che neppure l'erronea esecutorietà concessa al lodo irrituale vale ad originare un lodo rituale. L'applicazione delle regole proprie del "lodo-sentenza" è, quindi, inequivocabilmente esclusa per il "lodo-contratto", con la conseguenza che la possibilità di attuare i diritti discendenti dall'arbitrato irrituale è rimessa esclusivamente al comportamento delle parti, potendo, quindi, in caso di sua mancata attuazione, insorgere una nuova controversia sull'esecuzione della determinazione arbitrale rimasta inadempiuta (quasi -si è affermato - come se una delle parti scegliesse di volersiporre contra factum proprium). 3.4. Merita di essere rimarcato, altresì, che, nella disciplina previgente alla riforma introdotta con il d.lgs. n. 40 del 2006, stante l'assenza di una specifica normativa speciale, la giurisprudenza si era conformata all'orientamento dottrinale secondo il quale l'arbitrato irrituale, quale strumento di risoluzione delle controversie imperniato sull'affidamento a terzi del compito di ricercare una composizione amichevole riconducibile alla volontà delle parti, ha natura negoziale e, pertanto, il relativo lodo era impugnabile -fino all'entrata in vigore del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, che ha introdotto il nuovo art. 808-ter cod. proc. civ. -solo per vizi della volontà negoziale (errore, dolo o violenza) o per incapacità delle parti o degli arbitri (cfr. Cass. n. 6830 del 2014). 3.4.1. In un siffatto contesto, allora, condivisibilmente Cass. n. 16164 del 2014, opinò che, «la diligenza degli arbitri dev'essere valutata, […], in riferimento all'oggetto dell'incarico conferito, il quale, come si è detto, non consiste nella realizzazione di un assetto d'interessi appagante per tutte le parti in causa, ma nella pronuncia di una decisione, secondo diritto o secondo equità, all'esito di un procedimento nel quale, previa fissazione delthema decidendum, sia stato consentito a ciascuna delle parti lo svolgimento di attività di allegazione, eccezione e prova su un piano di parità. Essenziale, in questa prospettiva, è il rispetto del principio del contraddittorio, il quale non implica tuttavia che il processo debba articolarsi necessariamente in forme rigorose ed in fasi progressive, eventualmente mutuate dalla disciplina del processo ordinario, risultando invece sufficiente che a ciascuna delle parti sia assicurata la possibilità di far valere le proprie ragioni e di conoscere e contrastare quelle dell'altra, in relazione agli elementi utilizzati dagli arbitri per la propria pronuncia (cfr. Cass., Sez. I, 8 settembre 2004, n. 18049; 2 febbraio 2001, n. 1496; 5 marzo 1992, n. 2650). La natura negoziale dell'arbitrato irrituale comporta, peraltro, che, in sede d'impugnazione, la violazione del principio del contraddittorio non possa essere fatta valere come vizio del procedimento, ma esclusivamente come violazione del contratto di mandato, che in tanto può assumere rilievo ai fini dell'annullamento della decisione, in quanto si sia tradotta in una falsa rappresentazione della realtà, tale da inficiare la volontà espressa dagli arbitri (cfr. Cass., Sez. I, 10 agosto 2007, n. 17636; 9 agosto2004, n. 15353; 18 settembre 2001, n. 11678). E' soltanto in riferimento alla decisione, dunque, che può essere verificato il corretto adempimento degli obblighi derivanti dal conferimento del mandato, non potendosi conoscere, prima della stessa, gli elementi presi in considerazione dagli arbitri ai fini della risoluzione della controversia, e non risultando pertanto possibile valutare anticipatamente se la loro condotta abbia concretamente arrecato pregiudizio al diritto di difesa di una delle parti, in tal modo compromettendo la realizzazione della funzione propria dell'arbitrato». 3.5. Ciò posto, con l'introduzione dell'art. 808-ter cod. proc. civ (qui pacificamente applicabile ratione temporis, risultando la controversia arbitrale introdotta da domandasuccessiva all’entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006), il legislatore ha inteso formalizzare i possibili motivi di impugnazione del lodo irrituale cristallizzandoli in un elenco tassativo e sottraendoli, quindi, all'individuazione ermeneutica della dottrina e della giurisprudenza. Detta norma, infatti, prevede, al comma 2, che “Il lodo contrattuale è annullabile dal giudice competente secondo le disposizioni del libro I: […]; 5) se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio”. Questa Suprema Corte, peraltro, ha recentemente precisato che «[…] il rispetto della garanzia del principio del contraddittorio nel procedimento arbitrale, e quindi anche in quello irrituale, deve essere apprezzato in una chiave essenzialmente sostanziale, non potendosi ancorare il giudizio de quo alla verifica delle sole formalità eventualmente imposte dagli arbitri, ma occorrendo invece assicurare che la decisione sia il frutto della valutazione di argomentazioni difensive e di elementi probatori sui quali le parti abbiano avuto modo di esperire la loro valutazione e formulare le eventuali osservazioni» (cfr. Cass. n. 22994 del 2018). 3.6. Alla stregua di tali dirimenti considerazioni, ne consegue che l’avere escluso la corte distrettuale, come in precedenza il tribunale, la configurabilità della invocata giusta causa di revoca del mandato collettivamente conferito agli arbitri valorizzando la circostanza del non avere questi ultimi concretamente tenuto in alcun conto la lettera predetta e la documentazione ad essa allegata al fine della propria decisione si rivela del tutto coerente con gli indirizzi ermeneutici fin qui descritti, sicché, anche sotto questo profilo, la doglianza in esame non merita accoglimento. 4. Sorte negativa si impone in relazione al terzo motivo del ricorso principale per considerazioni sostanzialmente analoghe. 4.1. Innanzitutto, come condivisibilmente osservato pure dai controricorrenti componenti del collegio arbitrale (cfr. pag. 35 del loro controricorso) vanno considerati non pertinenti i riferimenti agli artt. 1418 e 1343 cod. civ., posto che, come si è già detto in precedenza, l’art. 808-ter, comma 2, n. 5, cod. proc. civ. menziona la violazione del contraddittorio come causa di annullabilità (e non di nullità) del lodo contrattuale. In altri termini, quest’ultimo, ove ipoteticamente pronunciato disattendendo il diritto di difesa dei contraddittori,non è nullo (come accadrebbe per la sentenza resa all’esito del giudizio ordinario, giusta Cass., SU, n. 36596 del2021, oppure, ex art. 829, comma 1, n. 9, cod. proc. civ., per il lodo conclusivo di un arbitrato rituale), bensì semplicemente annullabile. 4.2. Va ribadito, poi, che, anche nel procedimento per arbitrato irrituale (come già per quello rituale), il rispetto della garanzia del principio del contraddittorio deve essere apprezzato in una chiave essenzialmente sostanziale, non potendosi ancorare il giudizio de quoalla verifica delle sole formalità eventualmente imposte dagli arbitri, ma occorrendo invece assicurare che la decisione sia il frutto della valutazione di argomentazioni difensive e di elementi probatori sui quali le parti abbiano avuto modo di esperire la loro valutazione e formulare le eventuali osservazioni (cfr. Cass. n. 22994 del 2018). 4.3.Orbene, anche attraverso la censura in esame, la questione sottoposta al vaglio di questa Corte continua ad essere -sebbene declinata come violazione del contraddittorio sub specie di violazione dell’art. 808 - ter , comma 2, n. 5, cod. proc. civ. ovvero digiusta causa di revoca del mandato -quella della natura e della portata della già menzionata lettera (e la documentazione ad essa allegata) del 6 settembre 2016 inviata dal legale della “parte Ambrosetti” (Avv. [OSCURATO:PERSONA]) all’arbitro nominato da quest’ultima (Avv. [OSCURATO:PERSONA]), su cui, come si è ampiamente riferito disattendendosi i precedenti motivi del ricorso principale, il tribunale e la corte di appello si sono espressi in modo conforme nel doppio grado del giudizio di merito escludendo sia l’attinenza della lettera stessa all’oggetto dell’arbitrato, sia la rilevanza attribuitane dagli arbitri ai fini della emissione del lodo. 4.3.1. Pure questa doglianza, pertanto, benché rubricata sotto il profilo di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc.civ., si rivela sostanzialmente volta a rimettere in discussione gli accertamenti fattuali predetti (cfr. Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. n. 5987 del 2021), risolvendosi, pertanto, in un’inammissibile critica al complessivo governo del materiale istruttorio operato dal giudice di merito: ciò, però, -come si è già detto -non è consentito nel giudizio di legittimità, che non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non previsto, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. n. 21381 del 2006, nonché le più recenti Cass. n. 8758 del 2017; Cass.n. 7119 del 2020; Cass. n. 32026 del 2021; Cass. n. 40495 del 2021; Cass. n. 1822 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 3156 del 2022; Cass. n. 5490 del 2022; Cass. n. 9352 del 2022; Cass. n.13408 del 2022; Cass. n. 15237 del 2022; Cass. n. 21424 del 2022; Cass. n. 30435 del 2022). 4.4. Restano solo da confutare gli ulteriori profili di critica sviluppati nel motivo riguardanti: i ) l’avere la corte territoriale non compreso il precedente giurisprudenziale costituito dalla sentenza n. 8540 del 2000 di questa Corte, oppure l’averlo disapplicato; ii) il non avere la medesima corte tenuto nella dovuta considerazione la natura dell’arbitrato irrituale di equità, intesa come equità “sostitutiva” nell’ambito della quale il giudizio “intuitivo” sarebbe decisivo, sicché la lettera suddetta sarebbe stata influente proprio a questo scopo, avvantaggiando indebitamente la famiglia Ambrosetti e svantaggiando il [OSCURATO:PERSONA] che non aveva potuto contrastarne il contenuto. 4.4.1. Circa il primo, giova ricordare che la corte territoriale ha considerato non pertinente «il richiamo a Cass. n. 8540/2000 […], trattandosi di fattispecie affatto diversa da quella in esame, nel senso che il collegio arbitrale aveva in quel caso deciso “senza avere invitato le parti a precisare le conclusioni ed a depositare scritti conclusivi». 4.4.1.1. Orbene, proprio la lettura della citata sentenza consente agevolmente di ritenere corretta la riportata conclusione della corte distrettuale: ivi, infatti, si legge (cfr. l’effettuato scrutinio congiunto dei motivi in quella sede formulati) che la decisione lì impugnata, «ripercorrendo analiticamente le fasi del giudizio arbitrale, ha puntualizzato che, dopo l'escussione di alcuni testi, essendo sorto un contrasto circa l'audizione di un teste di riferimento, il collegio aveva concesso termine alle parti per specificare le rispettive istanze istruttorie, riservandosi ogni decisione. Peraltro, come spiegato con chiarezza nel relativo passo del lodo, gli arbitri, a seguito di numerose conferenze personali dedicate all'esame di tutte le questioni, si erano resi conto di essere in grado di emettere il lodo definitivo senza necessità di ulteriori prove, avendo acquisito - nel corso dell 'istruttoria - "materiale ampiamente sufficiente per rispondere al quesito preliminare concernente la responsabilità delle convenute". Il collegio arbitrale aveva pertanto ritenuto di potersi pronunciare senza avere previamente sciolto, con ordinanza, la riserva in ordine all'audizione del teste di riferimento e "senza avere invitato le parti a precisare le conclusioni ed a depositare scritti conclusivi". Un simile modo di procedere -ha ritenuto la Corte d'appello - non aveva permesso la necessaria esplicazione del fondamentale principio del contraddittorio, poiché non era stata consentita alle parti "una fase di discussione od analisi critica di tutte le risultanze probatorie raccolte e di adeguamento delle conclusioni alle vicende processuali accadute". In ciò è stata ravvisata quindi la violazione del principio del contraddittorio, e non nella mancata osservanza delle norme dettate per il procedimento dinanzi al giudice ordinario, in relazione all'udienza di precisazione delle conclusioni ed al deposito delle comparse conclusionali». Nella fattispecie oggi all’esame di questa Suprema Corte, invece, si è trattato di valutare l’asserito omesso contraddittorio su uno scritto che, come accertato in fatto, non aveva alcuna attinenza con il materiale rilevante per l’esito del giudizio, avendo invece attinenza solo alla fase delle trattative autorizzate e sollecitate dal [OSCURATO:PERSONA]. 4.4.2. Quanto, invece, al secondo dei profili suddetti, -con riferimento al quale i ricorrenti principali assumono che «ilcarattere “intuitivo” dell’equità cd. sostitutiva impiegata dagli arbitri impone […] di veicolare tutte le informazioni provenienti dalle parti -che potrebbero influenzare (anche in maniera subliminale) la decisione -entro lo schema dialettico del contraddittorio» (cfr. pag. 43 del ricorso) e richiamano a sostegno della loro tesi Cass. SU, 15 ottobre 1999, n. 716, nella parte -parag. 2.5. della motivazione -in cui spiega che «il potere decisionale equitativo del giudice di pace investe non solo la determinazione delle conseguenze giuridiche, ma altresì la qualificazione stessa del fatto controverso, e, esprimendo un'equità cosiddetta "formativa" (o sostitutiva), non "correttiva" (o integrativa), si fonda su di un giudizio di tipo intuitivo (ancorché fondato sui valori oggettivi preesistenti nella realtà sociale) e non di tipo sillogistico, perciò non richiedente la preventiva individuazione della norma astratta applicabile al caso concreto e prescindente da ogni indagine relazionale tra tale norma e i suddetti valori oggettivi emergenti dalla realtà sociale» -lo stesso, come condivisibilmente rimarcato dai controricorrenti “[OSCURATO:PERSONA]”, mostra di non considerare quanto successivamente affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 206 del 6 luglio 2004, la quale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 113, comma 2, cod. proc. civ. nel testo previgente (cioè quello risultante dall'art. 21 della legge n. 374 del 1991, successivamente modificato dall'art. 1 del d.l. n. 18 del 2003,convertito, con modificazioni, dalla legge n. 63 del 2003, sul quale si era espressa la Cassazione a Sezioni Unite), laddove “eliminando dalla norma l’inciso riguardante l’obbligo del rispetto dei principi regolatori,ha sostanzialmente modificato la natura del giudizio di equità, dovendo il giudice di pace senza necessità di procedere alla previa individuazione della norma di diritto astrattamente applicabile alla fattispecie, adottare la sua decisione facendo immediata applicazione della cd. equità formativa (o sostitutiva), non correttiva (o integrativa), fondata su un giudizio di tipo intuitivo” e ha affermato, al contrario, che “il giudizio di equità, in altre parole, non è e non può essere un giudizio extra- giuridico. Esso deve trovare i suoi limiti in quel medesimo ordinamento nel quale trovano il loro significato la nozione di diritto soggettivo e la relativa garanzia di tutela giurisdizionale, il che era del resto ciò che esprimeva il testo previgente della norma, attraverso la previsione dell’obbligo di osservanza dei ‘principi regolatori della materia”. 4.4.3. E’palese, dunque, la impossibilità di affermare - come preteso, invece, dai ricorrenti principali -che il giudizio di equità nell’arbitrato irrituale si risolva, e si sia in effetti risolto nel caso di specie, in un giudizio “intuitivo” nel quale le “sensazioni” avrebbero fatto premio sulle regole di diritto così stabilendo chi avesse ragione e chi torto sulla base di una comunicazione estranea all’oggetto del dibattito processuale. 5. Ilcomplessivo esito negativo dello scrutinio del ricorso principale consente di ritenere assorbito l’esame dell’unico motivo di entrambi i ricorsi incidentali proposti, rispettivamente, da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (“[OSCURATO:PERSONA]”) - recante « Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1350, 1723 e 1726 cod. civ. e 823 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., e omesso esame di un fatto decisivo per la controversia ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.» e volto a contestare l’avvenuto rigetto dell’eccezione di tardività e, dunque, di inefficacia della revoca del mandato agli arbitri - e dai componenti del collegio arbitrale ([OSCURATO:PERSONA]. Floriano d’Alessandro, Prof. [OSCURATO:PERSONA]Angelo, e [OSCURATO:PERSONA]) -rubricato «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1350 c.c. e 823 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., e omesso esame di un fatto decisivo per la controversia ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella parte in cui la corte di appello ha ritenuto che “il mandato può ritenersi esaurito (imponendosi la forma scritta ad substantiam) solo al momento della sottoscrizione dell’originale del lodo da parte di tutti gli arbitri”, senza però considerare che l’arbitrato per cui è causa era a forma libera e che, al momento della revoca del mandato, il lodo era già stato sottoscritto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. D’Angelo» -in quanto espressamente condizionati al solo accoglimento (invece mancato) del primo. 6. In conclusione, dunque, l’odierno ricorso principale va respinto, dichiarandosi assorbiti entrambi quelli incidentali condizionati, restando le spese di questo giudizio di legittimità, regolate dal principio di soccombenza e liquidate come in dispositivo, a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, altresì dandosi atto -in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass.,S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 -che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater del d.P.R. n. 115 del 2002, i presuppostiprocessuali per il versamento, da parte dei medesimi ricorrenti principale, in via solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] il ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Dichiara assorbiti i ricorsi incidentali condizionati proposti, rispettivamente, da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dagli [OSCURATO:PERSONA]. Floriano d’Alessandro, Prof. [OSCURATO:PERSONA]Angelo e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ciascuna parte controricorrente,in € 40.000,00 per compensi, oltre alle spe