CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 14975/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] -_--- iT7717 avverso la ordinanza del 01/08/2022 del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso udito per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 4 agosto 2022 il Tribunale di Bari, quale Giudice del riesame delle misure cautelari personali e all'esito del rigetto della relativa richiesta, ha confermato l'ordinanza del 28 giugno 2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, in forza della quale era stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per associazione a delinquere aggravata dal metodo mafioso finalizzata i. al traffico di sostanze stupefacenti (capo 1) e per violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale (capo 19). 2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi di censura. 2.1. Col primo motivo il ricorrente, invocando inosservanza ovvero erronea applicazione della legge penale nonché vizio motivazionale, ha osservato che l'unica censura formulata dalla difesa era relativa al preteso ruolo dirigenziale ricoperto dall'indagato nel contestato sodalizio di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, laddove non vi era altresì contestazione di alcun genere quanto alle esigenze cautelari, ovvero in relazione alla responsabilità del ricorrente in ordine al fatto specifico di cui al capo 19. Al contrario, non era stata spesa parola autonoma quanto agli specifici rilievi sul ruolo del Ruggiero, ai relativi elementi individualizzanti di responsabilità in relazione alla specifica veste ascritta e alla genericità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, relativamente al ruolo in tesi dirigenziale ricoperto dall'indagato. 2.2. Col secondo motivo, quanto alla pretesa violazione della norma di cui all'art. 297, comma 3 cod. proc. pen., secondo il ricorrente il Tribunale della libertà aveva sostenuto che la perdurante operatività del sodalizio doveva intendersi ostativa rispetto all'applicazione della ridetta norma. In proposito, non si era in presenza di un'associazione di stampo mafioso, mentre in ogni caso durante i quattro anni di detenzione successivi di detenzione anteriormente all'emissione della nuova ordinanza cautelare non vi era prova di contatti con componenti del clan. Già all'epoca del duplice arresto del 2018 erano altresì chiari i lineamenti dell'associazione, gli elementi costitutivi, i soggetti coinvolti nell'ambito di una guerra tra clan già individuati e definiti. Anche le informative successive in realtà costituivano atti di riepilogo di atti di indagine già noti ed acquisiti ancora nel 2017. Sì che già all'epoca dovevano intendersi desumibili, concretamente ex ante, gli elementi sufficienti per richiedere l'emissione di misura cautelare anche per il reato oggetto del successivo provvedimento cautelare. Né il Tribunale aveva inteso vagliare il verificarsi delle condizioni di retrodatazione, per cui il ricorrente andava scarcerato per decorrenza dei termini massima di custodia. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso del rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. 5. In primo luogo si rileva che non è stata formulata censura di sorta né in relazione al capo d'incolpazione sub 19 - quanto all'inosservanza degli obblighi connessi al regime di sorveglianza speciale - né in ordine alle ventilate esigenze cautelari, laddove il ricorrente si è doluto del ruolo partecipativo che avrebbe ricoperto nell'associazione illecita. Del pari il ricorrente si è lamentato della mancata ovvero non corretta applicazione della norma di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen.. 5.1. Ciò posto, il ricorso coglie anzitutto nel segno laddove lamenta la sostanziale carenza dell'impianto accusatorio, non in relazione all'esistenza del sodalizio malavitoso bensì avuto riguardo al ruolo partecipativo dell'odierno ricorrente al clan, pacificamente operante in Bitonto e Palo del Colle. In particolare, comunque, questa Corte di legittimità ha ripetutamente osservato che il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884). Siffatto genere di rilievi resta dunque fuori dal vaglio del giudice di legittimità (cfr. anche Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178). 5.2. Al riguardo, dal tenore dell'ordinanza impugnata la pretesa adesione del Ruggiero all'associazione malavitosa sarebbe stata collegata precipuamente alle dichiarazioni di collaboratori di giustizia. Non può non evidenziarsi che, in proposito, questa Corte di legittimità ha annotato in linea generale che la chiamata in correità o in reità de relato, anche se non asseverata dalla fonte diretta, il cui esame risulti impossibile, può avere come unico riscontro, ai fini della prova della responsabilità penale dell'accusato, altra o altre chiamate di analogo tenore, purché siano rispettate le seguenti condizioni: a) risulti positivamente effettuata la valutazione della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell'attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione, in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza, della spontaneità; b) siano accertati i rapporti personali fra il dichiarante e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato al primo; c) vi sia la convergenza delle varie chiamate, che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante, in relazione a circostanze rilevanti del thema probandum; d) vi sia l'indipendenza delle chiamate, nel senso che non devono rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente; e) sussista l'autonomia genetica delle chiamate, vale a dire la loro derivazione da fonti di informazione diverse (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina e altri, Rv. 255143; Sez. 1, n. 41238 del 26/06/2019, Vaccaro, Rv. 277134).5.3. Al riguardo l'ordinanza impugnata è invero mancata, e ciò anche a prescindere dalla genericità delle affermazioni rese e dalla natura meramente apodittica delle dichiarazioni quanto al ruolo del ricorrente, facendo difetto la puntuale descrizione di condotte idonee ad avvalorare, quantomeno a livello indiziario, la consapevole partecipazione del ricorrente all'associazione. Invero la convergenza di plurime e attendibili dichiarazioni di collaboratori di giustizia in merito all'appartenenza di un soggetto ad un'associazione di stampo mafioso può costituire un compendio indiziario sufficientemente grave per l'adozione di una misura cautelare personale solo quando a siffatta indicazione si accompagni anche la descrizione di specifici fatti o comportamenti dell'accusato, significativi di un suo consapevole apporto al perseguimento degli interessi del sodalizio (Sez. 1, n. 4087 del 06/02/2018, dep. 2019, Sacco, Rv. 275164). Del pari, vero è che nella fase delle indagini preliminari i gravi indizi di colpevolezza richiesti per l'applicazione di una misura cautelare, che devono essere tali da lasciar desumere la qualificata probabilità di attribuzione all'indagato del reato per cui si procede, possono fondarsi sulla dichiarazione di un collaborante, qualora questa sia precisa, coerente e circostanziata ed abbia trovato riscontro in elementi esterni, anche di natura logica, che siano tali da rendere verosimile il contenuto della dichiarazione (Sez. 1, n. 40523 del 10/10/2001, Assinnata, Rv. 220241). Va da sé che, alla stregua dei rilievi che precedono, il complesso degli elementi indiziari appare ben più labile ed indistinto, atteso che non si è in presenza di dichiarazioni adeguatamente corroborate e che, per altro verso, le specifiche condotte indicative dell'adesione alla societas illecita non sono state affatto descritte. La motivazione, senz'altro insufficiente, impone l'annullamento in parte qua dell'ordinanza impugnata, laddove tra l'altro è stato riportato nell'ordinanza impugnata un lungo e disorganico elenco di intercettazioni, senza un'adeguata sintesi in diritto. 5.4. In ordine poi al secondo profilo di censura, in primo luogo - e contrariamente ai rilievi del ricorrente e alla lettura restrittiva che è stata così fornita, ed a prescindere dal rilievo in concreto di tale principio - è stato in linea generale ed astratta osservato che, ai fini della retrodatazione dei termini di decorrenza della custodia cautelare ai sensi dell'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., il presupposto dell'anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza coercitiva, rispetto all'emissione della prima, non ricorre allorché il provvedimento successivo riguardi un reato di associazione (nella specie, finalizzata al traffico di stupefacenti), e la condotta di partecipazione alla stessa si sia protratta dopo l'emissione della prima ordinanza (ad es. Sez. 6, n. 37952 del 26/04/2007, D'Agostino, Rv. 237857; quanto all'applicabilità del principio al di là dell'ambito dell'associazione di tipo mafioso, cfr. altresì Sez. 1, n. 18340 del 11/02/2011, Scarcia, Rv. 250305). In ogni caso, comunque, in tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare la nozione di anteriore "desunnibilità", dagli atti inerenti alla prima ordinanza cautelare, delle fonti indiziarie poste a fondamento dell'ordinanza cautelare successiva, consiste non nella mera conoscibilità storica di determinate evenienze fattuali, ma nella condizione di conoscenza derivata da un determinato compendio documentale o dichiarativo che consenta al Pubblico ministero di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità degli indizi, suscettibile di dare luogo, in presenza di concrete esigenze cautelari, alla richiesta e alla adozione di una nuova misura cautelare (Sez. 3, n. 48034 del 25/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277351; Sez. 3, n. 46158 del 04/02/2015, Mancini, Rv. 265437). In proposito l'ordinanza censurata ha espressamente dato atto che alla nota del 6 maggio 2019, sulle quali aveva tratto argomento la richiesta cautelare, avevano fatto seguito ulteriori approfondimenti, laddove le informative a fondamento della precedente ordinanza genetica avevano fatto riferimento al clan Cipriano in relazione a fatti di sangue, con riferimenti del tutto marginali all'odierno ricorrente. Passaggio, invero, neppure espressamente e specificamente contestato in relazione all'attuale imputazione. 6. Fermo restando (v. supra) che non è invece contestata in alcun modo, tantomeno sotto il profilo della gravità indiziaria, l'ulteriore incolpazione di cui al capo 19, e non sono avanzati rilievi in relazione ad esistenza e specificazione delle esigenze cautelari, nei ricordati limiti di cui al punto 5.3. l'ordinanza impugnata va senz'altro comunque annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bari competente a norma dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.. 6.1. Si manda infine alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Bari competente ai sensi dell'art. 309, co. 7,