CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 luglio 2022
Cassazione n. 28885/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 10889-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - TERRITORIO, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] & C.; - intimata - avverso la sentenza n. 2908/1/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della PUGLIA, depositata il 07/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G, n. 10889/2020 Agenzia delle Entrate e del Territorio c/[OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] & C Ritenuto che: L'Acienzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTP della Puglia che, in controversia su impugnazione di rendita ca,:g state, a seguito di Docfa anno 2014, ha accolto l'appello società [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] & C, riformando la sentenza di prime cure. La 2TR ha statuito che "l'eccezione dell'appellante di insufficiente motivazione degli atti impugnati è meritevole di accoglimento in quanto gli ;tessi risultano carenti degli elementi idonei a rendere chiari gli elementi fattuali e le argomentazioni di fatto che hanno comportato l'eTissione dell'atto e conseguentemente consentire il diritto di difesa, con;:ormemente al dettato costituzione". Ha altresì ritenuto che" Il solo rifi?rimento operato dall'Ufficio alla ubicazione dell'immobile e ai precedenti catastali aggiornati secondo la dichiarazione DOCFA presentata deve ritenersi non esaustivo in mancanza del criterio di una stima diretta degli immobili, mentre il riferimento ad altre unità immobiliari di comparazione all'epoca censuaria 88/89 ha trascurato la vaktazione delle caratteristiche costruttive e tecnologiche delle unità immobiliari, applicando poi il maggior saggio di fruttuosità per gli immobili appartenenti al gruppo D". La s.:ocietà [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] & C è rimasta intimata. Ce r siderato che: 1. Con l'unico motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.o., la violazione e falsa applicazione dell'art. 65 del DPR n. 1142 del 1949, del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, del DM n. 701 del 1994 e dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000, per aver la CTR falsamente applicato le norme indicate, essendo l'atto di accertamento adeguatamente motivato. 2. La censura è fondata. 3. Va premesso che l'atto di classamento va necessariamente motivato, e 'obbligo motivazionale deve soddisfare il principio di cui all'art. 7 della I. n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), che a sua volta rich:ama l'art. 3 della I. n. 241 del 1990, secondo cui l'Amministrazione finanziaria è tenuta ad indicare nei suoi atti "i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell amministrazione" ln tema di estimo catastale l'obbligo di motivazione a carico dell'Amministrazione si atteggia però diversamente a seconda che la stessa operi d'iniziativa o su sollecitazione del contribuente. La costituzione di nuovi immobili avvenuta per edificazione urbana o per una variazione nello stato degli immobili urbani, che influisce sul classamento o sulla consistenza (fusione o frazionamento, cambio di destinazione, nuova distribuzione degli spazi interni, ecc.) deve essere dichiarata in Catasto. La dichiarazione, a carico degli intestatari deirimmobile, avviene con la presentazione all'Agenzia del Territorio con- petente di un atto di aggiornamento predisposto da un professionista tecnico abilitato (architetti, dottori agronomi e forestali, geo-netri, ingegneri, periti agrari e periti edili), attivando la procedura cd DOCFA; a fronte di tali dichiarazioni l'ufficio può quindi effettuare i dov.iti controlli e attivare eventuali rettifiche d'ufficio, che vanno notificate ai soggetti intestatari ( Cass. n. 8236/2021). 3.1. Nell'ipotesi in cui l'avviso di classamento consegua ad un'iniziativa del contribuente, questa Corte ha più volte ribadito che "In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione de relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati da: :ontribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa tazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nei caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del coni:ribuente e sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso. ([OSCURATO:PERSONA]. n. 31809 del 2018; n. 12777 del 2018; n. 12:389 del 2018; n. 12497 del 2016). 3.2. Proprio in fattispecie sovrapponibile a quella in esame si è precisato che "In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito della procedura disciplinata dall art. 2 del d.l. n. 16 del 1993, conv. in I. n. 75 del 1993, e del d.m. 19 aprile 1994, n. 701 (cd. procedura DOCFA) ed in base ad una stima diretta eseguita dall'Ufficio (come accade per gli immobili classificati nel gruppo catastale D), tale stima, che integra il presupposto ed il fondamento motivazionale dell'avviso di classamento (esprimendo un giudizio sul valore economico dei beni classati di natura eminentemente tecnica, in relazione al quale la presenza e l'adeguatezza della motivazione rilevano ai fini non già della legittimità, ma dell'attendibilità' concreta del cennato giudizio, e, in sede con,:enziosa, della verifica della bontà delle ragioni oggetto della pretesa), costituisce un atto conosciuto e comunque prontamente e facilmente conoscibile per il contribuente, in quanto posto in essere nell ambito di un procedimento a struttura fortemente partecipativa, con la conseguenza che la sua mancata riproduzione o allegazione all'avviso di classamento non si traduce in un difetto di motivazione."([OSCURATO:PERSONA]. n. 17971 del 2018; n. 16824 del 2006), ed ancora che " In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito della procedura disciplinata dall'art. 2 del d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e del d.m. 19 aprile 1994, n. 701 (cosiddetta procedura DOCFA), ed in base ad una stima diretta eseguita dall'ufficio, l'obbligo della motivazione dell'avviso di classamento dell'immobile deve ritenersi osservato anche mediante la se,Tplice indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'ufficio e della classe conseguentemente attribuita all'immobile, trattandosi di elementi che, in ragione della struttura fortemente partecipativa dell'avviso stesso, s;o ;() conosciuti o comunque facilmente conoscibili per il contribuente, H ale, quindi, mediante il raffronto con quelli indicati nella propria iarazione, può comprendere le ragioni della classificazione e nil,siarsi mediante ricorso alle commissioni tributarie." ([OSCURATO:PERSONA]. n. del 2014). 4. r,ie caso di specie, l'avviso di accertamento impugnato, la cui met vazione è riportata nel ricorso, risulta conforme a tali principi in (b131to emerge che" la dichiarazione del nuovo classamento e della 1-Cn :.i:iva rendita catastale è stata eseguita per le unità immobiliari ce .L (te nelle categorie dei gruppi D ed E con stima diretta sulla base de:: i elementi economici e quantitativi riportati nella allegata relazione ica (allegato 1) con riferimento al biennio economico 1988-89 in brmità alle seguenti disposizioni vigenti che regolano per il Catasto L:;'. Urbano le operazioni dell'estimo catastale, fondate su -..,dologie comparative". 5. C37clusivamente il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia un nuovo esame, anche per le eventuali questioni ritenute rbite, e provvedere altresì sulle spese del presente giudizio di le: timità. P.Q.M L'. Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla di giustizia tributaria di secondo grado