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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 03279/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. La Corte d'appello di Palermo ha dichiarato la inammissibilità dell'appello proposto dal difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] Baldassarre, avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Marsala lo aveva condannato per il reato di furto di energia elettrica pluriaggravato (in essere dal 2009 al 2014).

2. Avverso la decisione ha proposto ricorso il difensore del [OSCURATO:PERSONA], formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto inosservanza o erronea applicazione della legge penale, contestando il giudizio di aspecificità dei motivi di gravame e rilevando che il tema è strattamente correlato ai requisiti della sentenza, quella appellata non avendo correttamente valutato gli elementi probatori disponibili, con riferimento alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato (non essendovi prova che l'allaccio abusivo sia stato effettuato dall'imputato e neppure che costui ne avesse consapevolezza).

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Olga MIGNOLO, ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. La difesa ha rassegnato conclusioni scirtte, con le quali ha insistito nei motivi di ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La Corte territoriale ha ricondotto la inammissibilità del gravame di merito al difetto del requisito della specificità dei motivi, apprezzata in relazione alla esposizione degli elementi probatori contenuta nella sentenza appellata (l'accertamento dei tecnici dell'ENEL aveva infatti consentito di verificare che la fornitura in questione, intestata a terzi e cessata da tempo, serviva l'immobile certamente occupato sin dalla nascita dall'imputato e al momento dell'accertamento con tutta la famiglia, mediante un allaccio abusivo diretto alla rete, effettuato con due cavi unipolari; i verificatori avevano altresì accertato che, distaccando l'allaccio, l'immobile in questione restava senza energia elettrica; il [OSCURATO:PERSONA] aveva sottoscritto il verbale di verifica).

Sotto tale profilo, quel giudice ha ritenuto che, con l'appello, la difesa non si fosse confrontata con il ragionamento probatorio esposto nella sentenza appellata e neppure con i dati ai quali esso era correlato, essendo del tutto indifferente chi materialmente avesse effettuato l'allaccio, una volta provato senza alcun dubbio (e neppure contestato) che l'imputato ne fruiva, era stato presente al controllo e non aveva contestato l'utilizzo dell'immobile (confermato sia in sede di controllo che alíunde).

Quanto, poi, all'argomentazione facente leva su una asserita inconsapevolezza dell'esistenza dell'allaccio abusivo, la Corte si è limitata a rilevare che la doglianza era del tutto incoerente con la macroscopicità dell'allaccio stesso e con il dato obiettivo e incontroverso che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva un contratto di fornitura, l'ipotesi che l'allaccio potesse servire anche altri appartamenti non escludendo la responsabilità personale dell'imputato che ne fruiva consapevolmente.

Infine, ha ritenuto inammissibile la richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis, cod. pen, ostandovi la cornice edittale del reato ritenuto.

3. Il motivo è manifestamente infondato.

Con l'appello, la parte si era limitata a contestare l'assenza di prova del concorso dell'imputato nella realizzazione dell'allaccio abusivo e della sua consapevolezza, ipotizzando in maniera del tutto congetturale che l'allaccio potesse servire anche terzi e rilevando come quel tipo di manomissione richiedesse competenze che non era provato il [OSCURATO:PERSONA] possedesse.

Sotto altro profilo, aveva invocato l'applicazione dell'art. 131 bis, cod. pen.

Il giudizio formulato dai giudici del gravame è corretto alla stregua dei consolidati principi in materia: l'appello, infatti, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016 dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, opportunamente richiamata anche nel provvedimento censurato).

Nella specie, da un lato, la difesa tecnica aveva prospettato argomentazioni che il giudice di primo grado aveva superato alla stregua di dati obiettivi e incontestati (esistenza dell'allaccio abusivo, uso dell'immobile da parte dell'imputato, mancanza di contratto di fornitura, consapevolezza dell'allaccio), dall'altro aveva proposto tesi in contrasto con i consolidati principi in materia, in base ai quali era del tutto irrilevante che il [OSCURATO:PERSONA] avesse o meno eseguito materialmente l'allaccio (tra le altre, sez. 5, n. 32025 del 19/2/2014, Rizzuto, Rv. 261745; n. 24592 del 30/4/2021, Bellafiore, Rv. 281440), la relativa circostanza aggravante avendo natura oggettiva, come tale valutabile a carico dell'agente se conosciuta o ignorata per colpa (sez. 4, n. 5973 del 5/2/2020, Carlo, RV. 278438).

4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 11 gennaio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] latri ia 9c-,gryi,,),

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Palermo ha dichiarato la inammissibilità dell'appello proposto dal difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] Baldassarre, avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Marsala lo aveva condannato per il reato di furto di energia elettrica pluriaggravato (in essere dal 2009 al 2014). 2. Avverso la decisione ha proposto ricorso il difensore del [OSCURATO:PERSONA], formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto inosservanza o erronea applicazione della legge penale, contestando il giudizio di aspecificità dei motivi di gravame e rilevando che il tema è strattamente correlato ai requisiti della sentenza, quella appellata non avendo correttamente valutato gli elementi probatori disponibili, con riferimento alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato (non essendovi prova che l'allaccio abusivo sia stato effettuato dall'imputato e neppure che costui ne avesse consapevolezza). 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Olga MIGNOLO, ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. La difesa ha rassegnato conclusioni scirtte, con le quali ha insistito nei motivi di ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La Corte territoriale ha ricondotto la inammissibilità del gravame di merito al difetto del requisito della specificità dei motivi, apprezzata in relazione alla esposizione degli elementi probatori contenuta nella sentenza appellata (l'accertamento dei tecnici dell'ENEL aveva infatti consentito di verificare che la fornitura in questione, intestata a terzi e cessata da tempo, serviva l'immobile certamente occupato sin dalla nascita dall'imputato e al momento dell'accertamento con tutta la famiglia, mediante un allaccio abusivo diretto alla rete, effettuato con due cavi unipolari; i verificatori avevano altresì accertato che, distaccando l'allaccio, l'immobile in questione restava senza energia elettrica; il [OSCURATO:PERSONA] aveva sottoscritto il verbale di verifica). Sotto tale profilo, quel giudice ha ritenuto che, con l'appello, la difesa non si fosse confrontata con il ragionamento probatorio esposto nella sentenza appellata e neppure con i dati ai quali esso era correlato, essendo del tutto indifferente chi materialmente avesse effettuato l'allaccio, una volta provato senza alcun dubbio (e neppure contestato) che l'imputato ne fruiva, era stato presente al controllo e non aveva contestato l'utilizzo dell'immobile (confermato sia in sede di controllo che alíunde). Quanto, poi, all'argomentazione facente leva su una asserita inconsapevolezza dell'esistenza dell'allaccio abusivo, la Corte si è limitata a rilevare che la doglianza era del tutto incoerente con la macroscopicità dell'allaccio stesso e con il dato obiettivo e incontroverso che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva un contratto di fornitura, l'ipotesi che l'allaccio potesse servire anche altri appartamenti non escludendo la responsabilità personale dell'imputato che ne fruiva consapevolmente. Infine, ha ritenuto inammissibile la richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis, cod. pen, ostandovi la cornice edittale del reato ritenuto. 3. Il motivo è manifestamente infondato. Con l'appello, la parte si era limitata a contestare l'assenza di prova del concorso dell'imputato nella realizzazione dell'allaccio abusivo e della sua consapevolezza, ipotizzando in maniera del tutto congetturale che l'allaccio potesse servire anche terzi e rilevando come quel tipo di manomissione richiedesse competenze che non era provato il [OSCURATO:PERSONA] possedesse. Sotto altro profilo, aveva invocato l'applicazione dell'art. 131 bis, cod. pen. Il giudizio formulato dai giudici del gravame è corretto alla stregua dei consolidati principi in materia: l'appello, infatti, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, opportunamente richiamata anche nel provvedimento censurato). Nella specie, da un lato, la difesa tecnica aveva prospettato argomentazioni che il giudice di primo grado aveva superato alla stregua di dati obiettivi e incontestati (esistenza dell'allaccio abusivo, uso dell'immobile da parte dell'imputato, mancanza di contratto di fornitura, consapevolezza dell'allaccio), dall'altro aveva proposto tesi in contrasto con i consolidati principi in materia, in base ai quali era del tutto irrilevante che il [OSCURATO:PERSONA] avesse o meno eseguito materialmente l'allaccio (tra le altre, sez. 5, n. 32025 del 19/2/2014, Rizzuto, Rv. 261745; n. 24592 del 30/4/2021, Bellafiore, Rv. 281440), la relativa circostanza aggravante avendo natura oggettiva, come tale valutabile a carico dell'agente se conosciuta o ignorata per colpa (sez. 4, n. 5973 del 5/2/2020, Carlo, RV. 278438). 4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 11 gennaio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] latri ia 9c-,gryi,,),
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