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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2022

Cassazione n. 49365/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28 febbraio 2022 emessa dalla Corte di appello di Salerno; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] \N/ OSSERVA che il primo motivo dedotto nel ricorso afferente alla violazione di legge in relazione Ritenuto all'art. 62-bis c.p. non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto privo di concreta specificità non allegando il ricorrente alcun elemento utile ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; inoltre, che il secondo motivo di ricorso in ordine alla mancanza e alla Considerato, manifesta illogicità della motivazione non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché assolutamente generico e privo di pertinenza non indicando il ricorrente neppure i capi della sentenza cui si riferisce la suddetta censura; pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, condanna del Rilevato, ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28 febbraio 2022 emessa dalla Corte di appello di Salerno; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] \N/ OSSERVA che il primo motivo dedotto nel ricorso afferente alla violazione di legge in relazione Ritenuto all'art. 62-bis c.p. non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto privo di concreta specificità non allegando il ricorrente alcun elemento utile ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; inoltre, che il secondo motivo di ricorso in ordine alla mancanza e alla Considerato, manifesta illogicità della motivazione non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché assolutamente generico e privo di pertinenza non indicando il ricorrente neppure i capi della sentenza cui si riferisce la suddetta censura; pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, condanna del Rilevato, ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 49365/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris