CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 ottobre 2021
Cassazione n. 00544/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato dal G.i.p. del Tribunale di Chieti nei confronti del Magistrato di sorveglianza di Pescara con ordinanza del 7/5/2021 visti gli atti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del S. Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il conflitto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il G.i.p. del Tribunale di Chieti - dopo aver rigettato la richiesta del locale Pubblico Ministero, volta alla declaratoria di prescrizione della pena pecuniaria inflitta a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza 26 giugno 2008 del Tribunale di Chieti, sezione distaccata di Ortona, irrevocabile in data 28 dicembre 2008 - ha sollevato conflitto negativo di competenza nei confronti del Magistrato di sorveglianza di Pescara e ha rimesso gli atti a questa Corte di cassazione per la sua risoluzione, ai sensi degli artt. 28, comma 1, lett. b), e 30 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Pescara era stato in precedenza adito per la conversione della medesima pena, rimasta insoluta, a norma dell'art. 660 cod. proc. pen., e aveva disposto la restituzione degli atti al Pubblico ministero sul rilievo dell'intervenuta prescrizione. Da tale valutazione dissente il giudice rimettente, che reputa la prescrizione impedita dall'avvenuta emissione della cartella esattoriale di pagamento, indipendentemente dalle successive vicende relative all'esazione delle somme. 2. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il conflitto è insussistente. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza, investito ai sensi dell'art. 660 cod. proc. pen., deve verificare i presupposti per far luogo alla conversione della pena pecuniaria insoluta, tra i quali rientra, in via logicamente pregiudiziale rispetto all'accertamento dell'effettiva insolvibilità del condannato, l'eseguibilità della pena stessa, che fa difetto se la pena è prescritta. Ove il Magistrato di sorveglianza intravveda, incidentalmente, l'intervenuta prescrizione della pena, appartiene alla fisiologia del sistema che egli neghi, allo stato, la conversione, disponendo la restituzione degli atti al pubblico ministero perché questi interessi della questione il giudice dell'esecuzione. Quest'ultimo è l'organo giudiziario competente a statuire in via principale sulla questione stessa. La prescrizione, infatti, è rilevabile d'ufficio, ma può essere dichiarata solo dal giudice dell'esecuzione (Sez. 1, n. 15038 del 30/1/2001, Papa, Rv. 218375-01). Spettava dunque al Magistrato di sorveglianza, nelle circostanze date, di restituire gli atti al pubblico ministero, sollecitando il promovimento dell'incidente di esecuzione volto all'accertamento della prescrizione. Spettava invece al giudice dell'esecuzione pronunciare in proposito, nelle forme di rito, in senso positivo o negativo. 2. Ciascuna delle Autorità in conflitto ha così deciso nell'ambito delle rispettive attribuzioni. Nessuna stasi procedimentale, avuto riguardo alla distinta materia oggetto di cognizione, si è prodotta. L'accertamento del giudice dell'esecuzione - a torto o a ragione, non rileva in questa sede - si è svolto con esito negativo. A ciò deve conseguire la riattivazione del procedimento di conversione. Alla declaratoria di insussistenza del conflitto si accompagna, pertanto, la trasmissione degli atti al giudice titolare del procedimento stesso. P.Q.M. Dichiara insussistente il conflitto e dispone la trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Pescara. Così deciso il 29/10/2021 [OSCURATO:PERSONA]