CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 31761/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona del 31/03/2025 udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; dato atto che nessuno è presente per il ricorreote; l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia, ha fatto pervenire una nota con cui, rappresentato il proprio impedimento a comparire "per sopravvenuti indifferibili motivi familiari" , insiste nei motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento;udite le conclusioni del Procuratore generale che, riportandosi a quelle rassegnate e ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, ha invocato l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 31 marzo 2025 la Corte di appello di Ancona -ritenute le attenuanti generiche e disapplicata la contestata recidiva- ha confermato la condanna alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 18.000 di multa irrogata a [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Ancona con sentenza del 3 ottobre 2024 in quanto ritenuto colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso per l'annullamento della sentenza, affidato ad un unico motivo ex art. 606, comma 1, lett.c), cod.proc.pen., in relazione agli artt. 178, lett. c), 179 e 601 cod.proc.pen., adducendo l'omessa notifica all'imputato del decreto di citazione in appello (invece notificato al difensore, a mezzo PEC, in proprio, in data 28 novembre 2024). 3. La disamina del fascicolo attesta che il decreto di citazione di che trattasi, del 26 novembre 2024, a firma del Presidente della Sezione Penale della Corte di appello, è stato notificato personalmente a [OSCURATO:PERSONA] da Ufficiale di polizia giudiziaria il 10 dicembre 2024. E' in atti la pec inviata dalla cancelleria alla corte di appello di Ancona alla stazione dei Carabinieri di Napoli ghiaia il 28 novembre 2024, accettata alle ore 11.52.04 dello stesso giorno, ufficio cui veniva trasmesso il relativo decreto per la notifica all'interessato sottoposto alla vigilanza di quell'organo di polizia giudiziaria che, poi, ha ben notificato il decreto . 4. La rituale notifica con conseguente regolare instaurazione del contraddittorio determina la manifesta infondatezza del motivo, che deve esser dichiarato inammissibile, con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. 2 P.Q.M