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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 26747/2023

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2643-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 63 INT 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N.66, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 1030/2017 della CORTE D'APPELLO di CATANIA; udita la relazione della causasvolta nella camera di consiglio del 24.10.2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2018 n. 02643 sez.

S2 -ud. 24-10-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con decreto ingiuntivo n. 673 del 14.03.2008, il Tribunale di Catania accoglieva l’istanza del Laboratorio di [OSCURATO:PERSONA] s .r.l. ([OSCURATO:PERSONA]), e condannava l’Azienda USL n. 3 di Catania al pagamento in suo favore di € 223.150,05, sulla base delle distinte riepilogative delle prestazioni sanitarie ambulatoriali svolte in favore dei privati in regime di accreditamento istituzionale con il SSR per la branca di patologia clinica, effettuate dal laboratorio ricorrente nei mesi luglio-ottobre 2007.

Rigettata l’opposizione della convenuta (che si difendeva deducendo di avere incontrovertibilmente provveduto a pagare il debito a saldo di quanto dovuto per i mesi di luglio, agosto e settembre, prima della notifica del decreto ingiuntivo opposto, precisato che la residua somma ingiunta riguardava importi legittimamente trattenuti al Laboratorio opposto in applicazione degli sconti tariffariprevisti dalla legge finanziaria econcessa la provvisoria esecuzione), il decreto ingiuntivo veniva confermato dallo stesso Tribunale con sentenza n. 256/2011.

2. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello la USL n. 3, lamentando l’erroneità del giudizio di prime cure nella parte in cui aveva ritenuto non applicabile a lla Regione Sicilia l’istituto dello «sconto tariffario» del 2% previsto dalla legge finanziaria nazionale 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 796 lett. o),laddove, invece, l’applicazione di detto istituto era stata espressamente prevista dal Decreto Assessoriale (D.A.) n. 1745 del 29.08.2007, ritenuto pienamente in vigore nella Ric. 2018 n. 02643 sez.

S2 -ud. 24-10-2022 -3- Regione Sicilia al momento dell’opposizione, e confermata dal D.A. n. 1977 del 28.09.2007anche per le strutture convenzionate preaccreditate.

3. Con sentenza n. 1030/2017, la Corte d’appello di Catania accoglieva ilgravame e a sostegno della decisione, effettuata la ricognizione della normativa di riferimento e delle vicende giudiziarie ad essa collegate, riconosceva piena vigenza e applicabilità al giudizio d’appello in corso la D.A. n. 170 del 28.01.2013, con il quale la Regione Sicilia ripristinava i valori tariffari scontati contenuti nella legge finanziaria nazionale n. 296/2006.

Accertata l’insussistenza della pretesa creditoria dell’appellato, revocava pertanto il decreto ingiuntivo, compensando interamente le spese tra le parti.

4. Avverso detta sentenza il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi , cui ha resistito la USL n. 3 di Catania con controricorso.

In prossimità dell’adunanza entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce nullità della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., per violazione dell’art. 324 cod. proc. civ.

Lamentail ricorrente l’erroneità della decisione laddove ha ritenuto infondata l’eccezione già dallo stesso formulata nell’atto di costituzione in appello, in ordine all’inammissibilità dell’appello per la sussistenza del giudicato esterno, peraltro rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità (Cass. Sez.

U., n. 24664 del Ric. 2018 n. 02643 sez.

S2 -ud. 24-10-2022 -4- 28.11.2007; Cass. n. 21200 del 05.10.2009).

Il ricorrente richiama, a tal proposito, il decreto ingiuntivo n. 1708 del 25.09.2008, emesso dallo stesso Tribunale di Catania tra le stesse parti di cui è ora causa, relativo alle distinte contabili riepilogative emesse dal [OSCURATO:PERSONA] per i mesi da gennaio a marzo 2007; provvedimento passato in giudicato per mancata opposizione della controparte e prodotto nel giudizio d’appello che ci occupa.

Detto D.I. sancirebbe, secondo il ricorrente, la legittimità dell’applicazione del tariffario regionale al netto dello sconto, acquistando perciò efficacia di giudicato esterno rispetto alla controversia in atti, poiché si è in presenza di due giudizi tra le stesse parti aventi ad oggetto un medesimo rapporto giuridico, estendendosi il giudicato a tutte le possibili questioni che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscano precedenti logici, essenziali e necessari della pronuncia.

Con la conseguenza che, rispetto alla struttura ricorrente, in virtù del giudicato di cui sopra, il D.A. n. 1977/2007 - e il relativo sconto tariffario di cui al presupposto piano di rientro e alla finanziaria nazionale del 2007 - non risultava applicabile.

1.1. Il motivo è infondato.

Deve preliminarmente essere disattesa l’eccezione di inammissibilità predicata nel controricorso, in quanto non di nullità della sentenza impugnata si tratterebbe, ma eventualmente di violazione di legge ai sensi del n. 3), art. 360, comma 1, cod. proc. civ. (Cass. Sez.

L, Sentenza n. 34713 del 2021).

Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, non costituisce condizione necessaria la Ric. 2018 n. 02643 sez.

S2 -ud. 24-10-2022 -5- corretta menzione dell'ipotesi appropriata, tra quelle in cui è consentito adire il giudice di legittimità, purché si faccia valere un vizio della decisione astrattamente idoneo a inficiare la pronuncia (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1370 del 21/01/2013, Rv. 624977 -01).

1.2. Tanto premesso, la censura non ha pregio, atteso che affinché il giudicato sostanziale formatosi in un giudizio operi all'interno di altro instaurato successivamente, è necessario che tra la precedente causa e quella in atto vi sia, oltre che identità di parti e di petitum, anche di causa petendi, ai fini della cui individuazione rilevano non tanto le ragioni giuridiche enunciate dalla parte a fondamento della pretesa avanzata in giudizio, bensì l'insieme delle circostanze di fatto che la parte stessa pone a base della propria richiesta, essendo compito precipuo del giudice la corretta identificazione degli effetti giuridici scaturenti dai fatti dedotti in causa (Cass. Sez.

L, Ordinanza n. 16688 del 25.06.2018, Rv. 649315 – 01; nello stesso senso, ex pl urimis più di recente: Cass. n. 15817 del 2021, Rv. 661584 -01; Cass. Sez.

L, Sentenza n. 34713 del 2021).

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha postoin rilievo – con argomentazione scevra da incongruenze logico-giuridiche - la diversità di causapetendi tra il D.I. n. 1708/08, rispetto al quale il ricorrente invoca il giudicato esterno, e il presente giudizio, avendo quest’ultimo ad oggetto prestazioni sanitarie diverse, relative alle distinte contabili dei mesi luglio-ottobre 2007, mentre il primo giudizio aveva ad oggetto le distinte contabili Ric. 2018 n. 02643 sez.

S2 -ud. 24-10-2022 -6- emesse dal [OSCURATO:PERSONA] nei mesi gennaio-marzo del 2007.

2. Con il secondo motivo deduce il ricorrente omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.

Articolando il mezzo di gravame in due diverse censure, il ricorrente lamenta l’omessa valutazione, da parte del giudice di seconde cure, della circostanza per cui i cedolini di pagamento posti a fondamento del D.I. opposto si riferivano al periodo antecedente (luglio- ottobre 2007) alla pubblicazione in G.U. dei D.A. applicativi della finanziaria nazionale sullo sconto tariffario (D.A. n. 170/2013, che a sua volta richiama il D.A. n. 1977 del 28 settembre 2007), per cui il periodo di recupero dello sconto tariffario avrebbe dovuto riguardare, semmai, il solo mese di ottobre.

Inoltre, il ricorrente con un ulteriore profilo di censura, denuncia che la Corte distrettuale avrebbe commesso un error in procedendo, per avere ha omesso di valutare una domanda con cui il [OSCURATO:PERSONA] chiedeva l’esame diretto di atti giudiziari al fine di verificare il fondamento della sua decisione, ossia la legittimità del D.A. 28 gennaio 2013, n. 170 di ripristino dei valori tariffari scontati.

Precisa il ricorrente che il D.A. n. 1977 del 2007 e il D.A. n. 1745 del 2007, introduttivi dei tariffari scontati, sono stati impugnati dinanzi al T.A.R.

Lazio da 200 [OSCURATO:PERSONA], incluso il ricorrente; poiché a seguito di tale impugnazione il T.A.R. ha emesso pronuncia cautelare espressamente annullando le tariffe ministeriali scontate, se ne Ric. 2018 n. 02643 sez.

S2 -ud. 24-10-2022 -7- deduce che l’eventuale annullamento dei due D.A. sopra citati provocherebbe l’immediato ripristino del tariffario regionale al netto degli sconti previsti dalla finanziaria nazionale.

La Corte distrettuale avrebbe ignorato tale pregiudizialità logica e giuridica, omettendo altresì di procedere alla sospensione necessaria del processo exart. 295 cod. proc. civ.

2.1. Il motivo è inammissibile: preliminarmente, non è dato discorrere in questa sede della sospensione necessaria del processo ex art. 295 cod. proc. civ., trattandosi di questione non posta nei motivi di appello.

2.2. Tanto premesso, i due profilidi censura sono entramb i inammissibili in quanto contestano inesistenti omissioni di pronuncia sul periodo di recupero dello sconto tariffario e sull’esame di atti giudiziari.

La Corte d’Appello, infatti, ricostruendo accuratamente la complicata vicenda normativa e giudiziaria (dalla quale risulta effettivamente la sospensione dei precedenti D.A. del 2007 a séguito di impugnativa innanzi al T.A.R.

Sicilia), ha stabilito che: a) il D.A. n. 170/2013, decretando la fine della sospensione dei valori tariffari di cui al D.A. n. 1977 del 2007 a sua volta disposta con D.A. n. 336 del 2008, aveva ristabilito la piena operatività ed efficacia degli sconti tariffari anche nella Regione Sicilia, incluso – quindi – il mese di ottobre 2007; b) la legittimità del D.A. n.170/2003 – peraltro confermata da due pronunce del T.A.R.

Palermo (n. 1605 del 09.08.2013; n. 2475 del 18.12.2013) e da una sentenza del CGA (n. 111 del 06.02.2015) –non era suscettibile di sindacato di legittimità da parte del giudice ordinario, posto Ric. 2018 n. 02643 sez.

S2 -ud. 24-10-2022 -8- che la corrispondente pretesa del soggetto convenzionato alla modifica delle misure dei rimborsi per prestazioni di emodialisi da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] per la Sanità va inquadrata sotto le specie dell'interesse legittimo (Sez. 1, Sentenza n. 20321 del 27/09/2007, Rv. 599683 -01).

Come puntualmente rilevato anche nel controricorso (v. pp. 33 – 38), le vicende giudiziarie concordano con la decisione qui impugnata, che il ricorso critica con generici riferimenti aigiudizi pendenti, stante la confermata legittimità di tutti i D.A. che riconoscono la validità degli sconti tariffari(da ultimo, Cass. n. 389 del 2021).

3. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso, liquida le spese secondo soccombenza come da dispositivo.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore di partecontroricorrente, che liquida in € 5.300,00 per compensi, oltre ad € 200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R . n. 115/02, della Ric. 2018 n. 02643 sez.

S2 -ud. 24-10-2022 -9- sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ult

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2643-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 63 INT 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N.66, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 1030/2017 della CORTE D'APPELLO di CATANIA; udita la relazione della causasvolta nella camera di consiglio del 24.10.2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2018 n. 02643 sez. S2 -ud. 24-10-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con decreto ingiuntivo n. 673 del 14.03.2008, il Tribunale di Catania accoglieva l’istanza del Laboratorio di [OSCURATO:PERSONA] s .r.l. ([OSCURATO:PERSONA]), e condannava l’Azienda USL n. 3 di Catania al pagamento in suo favore di € 223.150,05, sulla base delle distinte riepilogative delle prestazioni sanitarie ambulatoriali svolte in favore dei privati in regime di accreditamento istituzionale con il SSR per la branca di patologia clinica, effettuate dal laboratorio ricorrente nei mesi luglio-ottobre 2007. Rigettata l’opposizione della convenuta (che si difendeva deducendo di avere incontrovertibilmente provveduto a pagare il debito a saldo di quanto dovuto per i mesi di luglio, agosto e settembre, prima della notifica del decreto ingiuntivo opposto, precisato che la residua somma ingiunta riguardava importi legittimamente trattenuti al Laboratorio opposto in applicazione degli sconti tariffariprevisti dalla legge finanziaria econcessa la provvisoria esecuzione), il decreto ingiuntivo veniva confermato dallo stesso Tribunale con sentenza n. 256/2011. 2. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello la USL n. 3, lamentando l’erroneità del giudizio di prime cure nella parte in cui aveva ritenuto non applicabile a lla Regione Sicilia l’istituto dello «sconto tariffario» del 2% previsto dalla legge finanziaria nazionale 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 796 lett. o),laddove, invece, l’applicazione di detto istituto era stata espressamente prevista dal Decreto Assessoriale (D.A.) n. 1745 del 29.08.2007, ritenuto pienamente in vigore nella Ric. 2018 n. 02643 sez. S2 -ud. 24-10-2022 -3- Regione Sicilia al momento dell’opposizione, e confermata dal D.A. n. 1977 del 28.09.2007anche per le strutture convenzionate preaccreditate. 3. Con sentenza n. 1030/2017, la Corte d’appello di Catania accoglieva ilgravame e a sostegno della decisione, effettuata la ricognizione della normativa di riferimento e delle vicende giudiziarie ad essa collegate, riconosceva piena vigenza e applicabilità al giudizio d’appello in corso la D.A. n. 170 del 28.01.2013, con il quale la Regione Sicilia ripristinava i valori tariffari scontati contenuti nella legge finanziaria nazionale n. 296/2006. Accertata l’insussistenza della pretesa creditoria dell’appellato, revocava pertanto il decreto ingiuntivo, compensando interamente le spese tra le parti. 4. Avverso detta sentenza il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi , cui ha resistito la USL n. 3 di Catania con controricorso. In prossimità dell’adunanza entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce nullità della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., per violazione dell’art. 324 cod. proc. civ. Lamentail ricorrente l’erroneità della decisione laddove ha ritenuto infondata l’eccezione già dallo stesso formulata nell’atto di costituzione in appello, in ordine all’inammissibilità dell’appello per la sussistenza del giudicato esterno, peraltro rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità (Cass. Sez. U., n. 24664 del Ric. 2018 n. 02643 sez. S2 -ud. 24-10-2022 -4- 28.11.2007; Cass. n. 21200 del 05.10.2009). Il ricorrente richiama, a tal proposito, il decreto ingiuntivo n. 1708 del 25.09.2008, emesso dallo stesso Tribunale di Catania tra le stesse parti di cui è ora causa, relativo alle distinte contabili riepilogative emesse dal [OSCURATO:PERSONA] per i mesi da gennaio a marzo 2007; provvedimento passato in giudicato per mancata opposizione della controparte e prodotto nel giudizio d’appello che ci occupa. Detto D.I. sancirebbe, secondo il ricorrente, la legittimità dell’applicazione del tariffario regionale al netto dello sconto, acquistando perciò efficacia di giudicato esterno rispetto alla controversia in atti, poiché si è in presenza di due giudizi tra le stesse parti aventi ad oggetto un medesimo rapporto giuridico, estendendosi il giudicato a tutte le possibili questioni che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscano precedenti logici, essenziali e necessari della pronuncia. Con la conseguenza che, rispetto alla struttura ricorrente, in virtù del giudicato di cui sopra, il D.A. n. 1977/2007 - e il relativo sconto tariffario di cui al presupposto piano di rientro e alla finanziaria nazionale del 2007 - non risultava applicabile. 1.1. Il motivo è infondato. Deve preliminarmente essere disattesa l’eccezione di inammissibilità predicata nel controricorso, in quanto non di nullità della sentenza impugnata si tratterebbe, ma eventualmente di violazione di legge ai sensi del n. 3), art. 360, comma 1, cod. proc. civ. (Cass. Sez. L, Sentenza n. 34713 del 2021). Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, non costituisce condizione necessaria la Ric. 2018 n. 02643 sez. S2 -ud. 24-10-2022 -5- corretta menzione dell'ipotesi appropriata, tra quelle in cui è consentito adire il giudice di legittimità, purché si faccia valere un vizio della decisione astrattamente idoneo a inficiare la pronuncia (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1370 del 21/01/2013, Rv. 624977 -01). 1.2. Tanto premesso, la censura non ha pregio, atteso che affinché il giudicato sostanziale formatosi in un giudizio operi all'interno di altro instaurato successivamente, è necessario che tra la precedente causa e quella in atto vi sia, oltre che identità di parti e di petitum, anche di causa petendi, ai fini della cui individuazione rilevano non tanto le ragioni giuridiche enunciate dalla parte a fondamento della pretesa avanzata in giudizio, bensì l'insieme delle circostanze di fatto che la parte stessa pone a base della propria richiesta, essendo compito precipuo del giudice la corretta identificazione degli effetti giuridici scaturenti dai fatti dedotti in causa (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 16688 del 25.06.2018, Rv. 649315 – 01; nello stesso senso, ex pl urimis più di recente: Cass. n. 15817 del 2021, Rv. 661584 -01; Cass. Sez. L, Sentenza n. 34713 del 2021). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha postoin rilievo – con argomentazione scevra da incongruenze logico-giuridiche - la diversità di causapetendi tra il D.I. n. 1708/08, rispetto al quale il ricorrente invoca il giudicato esterno, e il presente giudizio, avendo quest’ultimo ad oggetto prestazioni sanitarie diverse, relative alle distinte contabili dei mesi luglio-ottobre 2007, mentre il primo giudizio aveva ad oggetto le distinte contabili Ric. 2018 n. 02643 sez. S2 -ud. 24-10-2022 -6- emesse dal [OSCURATO:PERSONA] nei mesi gennaio-marzo del 2007. 2. Con il secondo motivo deduce il ricorrente omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. Articolando il mezzo di gravame in due diverse censure, il ricorrente lamenta l’omessa valutazione, da parte del giudice di seconde cure, della circostanza per cui i cedolini di pagamento posti a fondamento del D.I. opposto si riferivano al periodo antecedente (luglio- ottobre 2007) alla pubblicazione in G.U. dei D.A. applicativi della finanziaria nazionale sullo sconto tariffario (D.A. n. 170/2013, che a sua volta richiama il D.A. n. 1977 del 28 settembre 2007), per cui il periodo di recupero dello sconto tariffario avrebbe dovuto riguardare, semmai, il solo mese di ottobre. Inoltre, il ricorrente con un ulteriore profilo di censura, denuncia che la Corte distrettuale avrebbe commesso un error in procedendo, per avere ha omesso di valutare una domanda con cui il [OSCURATO:PERSONA] chiedeva l’esame diretto di atti giudiziari al fine di verificare il fondamento della sua decisione, ossia la legittimità del D.A. 28 gennaio 2013, n. 170 di ripristino dei valori tariffari scontati. Precisa il ricorrente che il D.A. n. 1977 del 2007 e il D.A. n. 1745 del 2007, introduttivi dei tariffari scontati, sono stati impugnati dinanzi al T.A.R. Lazio da 200 [OSCURATO:PERSONA], incluso il ricorrente; poiché a seguito di tale impugnazione il T.A.R. ha emesso pronuncia cautelare espressamente annullando le tariffe ministeriali scontate, se ne Ric. 2018 n. 02643 sez. S2 -ud. 24-10-2022 -7- deduce che l’eventuale annullamento dei due D.A. sopra citati provocherebbe l’immediato ripristino del tariffario regionale al netto degli sconti previsti dalla finanziaria nazionale. La Corte distrettuale avrebbe ignorato tale pregiudizialità logica e giuridica, omettendo altresì di procedere alla sospensione necessaria del processo exart. 295 cod. proc. civ. 2.1. Il motivo è inammissibile: preliminarmente, non è dato discorrere in questa sede della sospensione necessaria del processo ex art. 295 cod. proc. civ., trattandosi di questione non posta nei motivi di appello. 2.2. Tanto premesso, i due profilidi censura sono entramb i inammissibili in quanto contestano inesistenti omissioni di pronuncia sul periodo di recupero dello sconto tariffario e sull’esame di atti giudiziari. La Corte d’Appello, infatti, ricostruendo accuratamente la complicata vicenda normativa e giudiziaria (dalla quale risulta effettivamente la sospensione dei precedenti D.A. del 2007 a séguito di impugnativa innanzi al T.A.R. Sicilia), ha stabilito che: a) il D.A. n. 170/2013, decretando la fine della sospensione dei valori tariffari di cui al D.A. n. 1977 del 2007 a sua volta disposta con D.A. n. 336 del 2008, aveva ristabilito la piena operatività ed efficacia degli sconti tariffari anche nella Regione Sicilia, incluso – quindi – il mese di ottobre 2007; b) la legittimità del D.A. n.170/2003 – peraltro confermata da due pronunce del T.A.R. Palermo (n. 1605 del 09.08.2013; n. 2475 del 18.12.2013) e da una sentenza del CGA (n. 111 del 06.02.2015) –non era suscettibile di sindacato di legittimità da parte del giudice ordinario, posto Ric. 2018 n. 02643 sez. S2 -ud. 24-10-2022 -8- che la corrispondente pretesa del soggetto convenzionato alla modifica delle misure dei rimborsi per prestazioni di emodialisi da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] per la Sanità va inquadrata sotto le specie dell'interesse legittimo (Sez. 1, Sentenza n. 20321 del 27/09/2007, Rv. 599683 -01). Come puntualmente rilevato anche nel controricorso (v. pp. 33 – 38), le vicende giudiziarie concordano con la decisione qui impugnata, che il ricorso critica con generici riferimenti aigiudizi pendenti, stante la confermata legittimità di tutti i D.A. che riconoscono la validità degli sconti tariffari(da ultimo, Cass. n. 389 del 2021). 3. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso, liquida le spese secondo soccombenza come da dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore di partecontroricorrente, che liquida in € 5.300,00 per compensi, oltre ad € 200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R . n. 115/02, della Ric. 2018 n. 02643 sez. S2 -ud. 24-10-2022 -9- sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ult