CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 maggio 2024
Cassazione n. 17566/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4211/2021r.g., proposto da [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in L.go [OSCURATO:PERSONA] n. 8, Roma, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.to in [OSCURATO:PERSONA] n. 35, Roma , rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] d'Amati e [OSCURATO:PERSONA]. controricorrente avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roman. 287/2020 pubblicata in data 10/08/2020, n.r.g. 1986/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 07/05/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Avverso la sentenza d’appello indicata in epigrafe RAI - [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione, cui ha resistito [OSCURATO:PERSONA] controricorso. La ricorrente ha poi depositato rinunzia, accettata dalla controparte. OGGETTO:[OSCURATO:PERSONA] La rinunzia è stata accettata e pertanto va dichiarata l’estinzione del processo. Nulla va disposto sulle spese, ai sensi dell’art. 391, ult. co., c.p.c. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro