Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1964
ECLI:EU:C:1964:1
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61963C0020
Conclusioni dell'avvocato generale
[OSCURATO:PERSONA]
21 gennaio 1964
Traduzione dal francese
[OSCURATO:PERSONA] Presidente, signori giudici
,
[OSCURATO:PERSONA], amministratore civile di classe speciale presso il Ministero francese delle finanze è entrato alle dipendenze della [OSCURATO:PERSONA] in forza di una lettera di assunzione del 24 novembre 1958, usufruendo del regime dei c.d. contratti «di Bruxelles», a voi ben noto; in tale documento, firmato dal Direttore generale dell'Amministrazione, era detto che nella riunione del 19 novembre 1958 la [OSCURATO:PERSONA] gli aveva attribuito l'incarico «di svolgere, nell'ambito della» Direzione generale dell'Amministrazione, le funzioni di capo della divisione Immobili e materiale.
Con lettera 25 febbraio 1959 al ricorrente veniva reso noto che la [OSCURATO:PERSONA] gli aveva «attribuito il grado A 4, 2
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scatto (con lo stipendio base di F.B. 26.750)». Una decisione del 4 maggio 1960 gli attribuiva, con decorrenza 1
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marzo 1960, il 5
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scatto dello stesso grado e il 20 dicembre 1960 gli veniva concesso uno scatto supplementare, sempre nel grado A 4, con decorrenza 1
o
dicembre 1960. Questa era la situazione al 1
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gennaio 1962, data di entrata in vigore dello [OSCURATO:PERSONA] del personale.
A norma dell'articolo 102 di tale [OSCURATO:PERSONA], una decisione del 14 dicembre 1962 lo ha nominato in ruolo col grado A 4, scafo 6
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, della nuova tabella, dichiarando che egli veniva « destinato a un posto appartenente alla Direzione generale dell'Amministrazione, direzione «Affari interni», divisione «Immobili, materiale, conferenze». «La presente nomina», si legge ancora nella decisione, «ha effetto dal 1
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gennaio 1962».
Questa è la decisione impugnata con il ricorso 20-63, per il fatto che l'immissione in ruolo è avvenuta col grado A 4 e non con il grado A 3, cui il ricorrente pretende aver diritto.
Vi è poi un secondo ricorso, 21-63, diretto contro una decisione del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] che respingeva il reclamo interposto, per gli stessi motivi, contro il provvedimento di integrazione.
[OSCURATO:PERSONA] eccepisce l'irricevibilità di questo secondo ricorso che, avendo il medesimo oggetto del primo, ne sarebbe un duplicato.
Io preferisco però trattare di tale eccezione dopo avere esaminato il primo ricorso; ritengo infatti, contrariamente a quanto sembrano credere le parti, che non si possa affermare a priori che i due ricorsi hanno lo stesso oggetto, e che una conclusione in proposito dipenda, sia pure parzialmente, dal modo in cui sarà decisa la prima controversia. Ed è per questo che ne affronto immediatamente l'esame.
I — Sul ricorso 20-61
Signori, le tesi sostenute dalle parti vi sono note: per il ricorrente, il fatto di avere esercitato dopo la sua assunzione e a tutto il 19 gennaio 1962 le mansioni di «capo divisione» (e precisamente della divisione «Immobili, materiale e conferenze») gli avrebbe conferito un
diritto
a entrare in ruolo col grado A 3, perché è a una carriera di questo grado che corrisponde «l'impiego — tipo» di capo divisione a norma dell'allegato I dello [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, invece, che il passaggio in ruolo poteva avvenire solo col grado che il ricorrente «aveva ottenuto esplicitamente o implicitamente prima di essere ammesso allo [OSCURATO:PERSONA]», secondo i termini dell'articolo 102, e cioè, nel caso di specie, col grado A 4 esplicitamente ottenuto.
A — [OSCURATO:PERSONA]
La controversia verte quindi sostanzialmente sull'interpretazione dell'articolo 102 dello [OSCURATO:PERSONA] e precisamente, da un lato, sul significato da attribuire alla frase «grado e scatto ottenuti esplicitamente o implicitamente» e, dall'altro, sul significato e la portata della parte di frase finale : «fatta salva l'applicazione delle decisioni eventualmente adottate di comune accordo dai Consigli della C.E.E. e della C.E.E.A. per quanto riguarda l'armonizzazione delle carriere e dei criteri che regolano l'inquadramento nei vari gradi».
La prima constatazione cui il tenore letterale della norma conduce è che essa regola solo uno dei due problemi che l'entrata in vigore di un nuovo [OSCURATO:PERSONA] fa sorgere per quanto riguarda l'integrazione del personale già in servizio; ossia le condizioni dell'ammissione allo [OSCURATO:PERSONA] cioè della nomina in ruolo, e il collocamento dei dipendenti nei nuovi organici. Tale norma infatti risolve solo il primo di questi due problemi, dal momento che il secondo risulta essere oggetto di un semplice accenno («fatta salva l'applicazione…») Ora, è evidente che, in mancanza di qualsiasi precisazione al riguardo, un inquadramento o un reinquadramento definitivo di ogni dipendente nei posti della nuova tabella organica, che tengano conto della natura dei posti e delle qualifiche richieste, presuppongono i necessari provvedimenti preparatori: costituzione dei ruoli organici, descrizione delle funzioni inerenti alle diverse categorie di impiegati. Solo in presenza di tali provvedimenti è possibile procedere a un'operazione complessiva (spesso affidata a una [OSCURATO:PERSONA] fornita di ampi poteri), destinata a «riempire» i ruoli così organizzati e ad attribuire a ogni dipendente un posto corrispondente al suo grado, in conformità alle esigenze dello [OSCURATO:PERSONA] e in applicazione di speciali disposizioni transitorie, che per esempio esonerino i dipendenti in servizio dai requisiti richiesti per l'accesso ai nuovi ruoli o per l'avanzamento di:grado o di scatto; di conseguenza, la nomina in ruolo (se si tratta di un dipendente che non era ancora di ruolo), l'integrazione nei nuovi ruoli e la nomina in un grado determinato, che corrisponda alla natura dei posti di tale grado, si risolvono in un solo e identico atto che regola definitivamente la situazione dell'interessato. Questo è lo schema classico di un meccanismo di integrazione.
Ma le disposizioni transitorie dello [OSCURATO:PERSONA] non hanno previsto,
o comunque non hanno imposto
una simile operazione complessiva; né d'altra parte esse contengono, in favore dei dipendenti già in servizio, norme specifiche che deroghino alle condizioni normali di assunzione e di avanzamento previste dallo [OSCURATO:PERSONA] al fine di permettere un inquadramento che tenga conto della
natura delle mansioni
anteriormente esercitate. L'unico scopo dell'arti-colo 102 è quello di conservare
le situazioni acquisite
, ed è per questo che tale norma prevede che il dipendente passi in ruolo col grado e con lo scatto del nuovo regime «corrispondenti al grado e allo scatto che egli aveva ottenuto esplicitamente o implicitamente prima della sua ammissione allo [OSCURATO:PERSONA]»; la parte che segue, «fatta salva…», sulla quale dovrò soffermarmi, si riferisce a una semplice eventualità, e non ha certo lo scopo di «bloccare» il meccanismo di integrazione, quale è previsto dalla prima parte della frase. Ora, è chiaro che tale meccanismo implica un riferimento al passato, non al futuro: l'integrazione avviene nel grado che l'interessato
aveva
ottenuto
prima
della sua ammissione allo [OSCURATO:PERSONA], e non nel grado al quale potrebbe aspirare in virtù dello [OSCURATO:PERSONA]. Stando così le cose, se l'Istituzione non ritiene opportuno attendere (come ha fatto, e voi lo sapete, la Corte di Giustizia) che vengano adottati e realizzati quelli che io ho chiamato «provvedimenti preparatori», prima di ammettere i dipendenti allo [OSCURATO:PERSONA] (nel qual caso la nomina in ruolo e un eventuale reinquadramento conforme alle esigenze dello [OSCURATO:PERSONA] potrebbero aver luogo con un unico atto), ma preferisce prendere immediatamente delle decisioni a favore dei dipendenti, essa, in un primo momento, non può far altro che provvedere al passaggio in ruolo alle condizioni di cui all'articolo 102. Ed è proprio questo che la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto. Si sa, in effetti, che il 14 dicembre 1962 i «provvedimenti preparatori» non erano ancora stati adottati. In particolare, la «job description» di cui all'articolo 5, paragrafo 4, presupposto indispensabile di qualsiasi inquadramento o reinquadramento, si è avuta solo il 29 luglio 1963.
B — [OSCURATO:PERSONA] «ESPLICITAMENTE E IMPLICITAMENTE»
Si tratta ora di individuare il significato dell'espressione «…che egli aveva ottenuto esplicitamente o implicitamente». La prima interpretazione cui viene fatto naturalmente di pensare, e che la [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto nel corso del procedimento, porta a identificare il grado e lo scatto «ottenuti esplicitamente» con quelli
attribuiti in maniera espressa
dalla [OSCURATO:PERSONA] a un dipendente durante il periodo prestatutario, mentre il termine «implicitamente» si riferirebbe alle ipotesi in cui nessuna decisione abbia attribuito espressamente un grado e uno scatto: nel qual caso bisognerebbe stabilire a quale grado e a quale scatto della tabella C.E.C.A. (l'unica esistente nel periodo considerato) corrisponda di fatto la situazione del dipendente, tenuto conto del trattamento accordatogli e delle funzioni da lui espletate. Nel caso di specie, come sappiamo, vi è stata attribuzione espressa di un grado, il grado A 4.
Secondo un'altra interpretazione che, a quanto mi consta, è quella prospettata dall'Amministrazione della Corte di Giustizia, soltanto
i dipendenti di ruolo della C.E.C.A.
possono vantare un grado e uno scatto «ottenuti esplicitamente», dato che in effetti soltanto loro fruivano di uno [OSCURATO:PERSONA] che prevedeva un inquadramento in gradi e scatti dallo [OSCURATO:PERSONA] stesso formalmente indicati. Se i dipendenti delle [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles hanno potuto fruire del regime dei dipendenti di ruolo della C.E.C.A., ciò è avvenuto solo perché la loro Amministrazione ha voluto estender loro le regole dello [OSCURATO:PERSONA] C.E.C.A., e ciò mediante un'applicazione analogica, o per rinvio, che lasciava integro il carattere contrattuale del rapporto d'impiego: ed è una situazione del genere che l'articolo 102 avrebbe preso in considerazione usando l'avverbio «implicitamente» Rimarrebbe, è vero, da spiegare per quale motivo si è fatto ricorso anche all'avverbio «esplicitamente», dato che nessuno dei dipendenti di Bruxelles poteva essere di ruolo, a meno che non provenisse dalla C.E.C.A. per trasferimento od in altro modo: ma per rispondere a tale interrogativo basta tener presente che era assolutamente necessario, a causa del problema delle Istituzioni comuni, far coincidere rigorosamente la formulazione dei due Statuti e, nella specie, l'allegato X dello [OSCURATO:PERSONA] C.E.C.A. e l'articolo 102 dello [OSCURATO:PERSONA] unico delle due nuove [OSCURATO:PERSONA]. Questa è la seconda interpretazione.
Signori, è certo che tutti i dipendenti assunti dalla [OSCURATO:PERSONA] prima dell'entrata in vigore dello [OSCURATO:PERSONA] fruivano di un regime contrattualè, compresi quelli cui era applicabile il c.d. contratto «di Bruxelles» : nelle vostre sentenze avete spesso avuto occasione di affermarlo; Di conseguenza è evidente che tali dipendenti non hanno mai fruito in modo pieno, né legalmente mai avrebbero potuto fruire, del regime statutario dei dipendenti di ruolo della C.E.C.A., per quanti rinvii il loro contratto facesse, in modo espresso o implicito, a certe norme dello [OSCURATO:PERSONA] C.E.C.A.
Che significato riveste allora
l'espresso
rinvio a un grado e a uno scatto determinato (nella specie grado A 4, scatto 2
o
, poi 5
o
, e infine lo scatto supplementare) i quali, evidentemente, non potevano essere che quelli della tabella C.E.C.A.?
Si potrebbe essere tentati di rispondere così: un rinvio del genere, in via meramente analogica, poteva avere un solo effetto giuridico, e cioè quello di attribuire all'interessato il
trattamento economico
corrispondente a quello che nello [OSCURATO:PERSONA] C.E.C.A. veniva attribuito ai dipendenti di ruolo aventi il grado e lo scatto ai quali era fatto riferimento; l'ammontare dello stipendio, nella specie, era del resto espressamente indicato fra parentesi nella lettera del 25 febbraio 1959. Ne conseguirebbe che al momento dell'entrata in vigore del nuovo [OSCURATO:PERSONA], e precisamente il 1
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gennaio 1962, l'interessato, il cui grado e scatto dovrebbero essere considerati come ottenuti solo «implicitamente», poteva legittimamente aspirare ad essere inquadrato, nella nuova tabella, col grado e lo scatto
cui corrisponde lo stipendio
che gli era stato attribuito.
Ragionando in questa maniera, si potrebbe giungere anche all'inquadramento in un grado superiore a quello riconosciuto all'interessato «implicitamente» prima dell'entrata in vigore dello [OSCURATO:PERSONA]. Voi sapete infatti che fra lo stipendio dei vari gradi non sempre vi è una netta distinzione, nel senso che lo stesso stipendio può ritrovarsi in due gradi ma rispettivamente ad uno scatto diverso. Nella specie, se si aggiunge, come bisognerebbe fare, allo stipendio C.E.C.A. l'indennità di residenza (che, essendo concessa a tutti i dipendenti, era un vero e proprio supplemento di retribuzione, ed è stata puramente e semplicemente incorporata nello stipendio base nel nuovo [OSCURATO:PERSONA]), si ha come risultato che al 31 dicembre 1961 il [OSCURATO:PERSONA] godeva di un trattamento economico superiore al minimo previsto per il grado A 3. Ne consegue che l'Istituzione deve scegliere fra i due gradi, ed è ovvio che nella specie tale scelta permetterebbe di risolvere il caso [OSCURATO:PERSONA] accordando il diritto con l'equità.
Si tratta, signori, di un sistema seducente; tuttavia, dopo attenta riflessione, ritengo che tale sistema non possa essere seguito. Esso infatti si allontana troppo sia dalla ben precisa norma dell'articolo 102, sia dall'allegato X dello [OSCURATO:PERSONA] C.E.C.A., che si riferiscono espressamente
al grado e allo scatto ottenuti
(in modo esplicito o implicito), e non allo stipendio. Inoltre la soluzione prospettata comporterebbe delle conseguenze tanto paradossali quanto inique nei confronti dei dipendenti di ruolo della C.E.C.A., cui si applica la stessa norma e che, da parte loro, godevano sempre di un determinato grado loro concesso «esplicitamente». Uno di questi dipendenti, anche se al 31 dicembre 1961 era giunto agli scatti superiori del suo grado, non potrebbe aspirare ad essere integrato nel grado superiore per il fatto che gli scatti inferiori di quest'ultimo prevedono uno stipendio inferiore a quello di cui tale dipendente godeva. E non è ammissibile che i
dipendenti di ruolo
della C.E.C.A. si trovino, per quanto riguarda i loro diritti all'integrazione, in una posizione di svantaggio rispetto ai semplici dipendenti contrattuali delle nuove [OSCURATO:PERSONA].
Il vero è, a mio parere, che l'articolo 102 ha voluto dare veste formale alla situazione derivante dalla prassi seguita dalla [OSCURATO:PERSONA], e cioè ha voluto tenere conto del fatto che quest'ultima, in attesa dell'entrata in vigore dello [OSCURATO:PERSONA], aveva in
pratica
ampiamente applicato per analogia le norme dello [OSCURATO:PERSONA] C.E.C.A. e, in particolare, aveva attribuito dei gradi e degli scatti che erano quelli della tabella C.E.C.A. Non ha importanza che si consideri tale attribuzione, anche se espressa, come avvenuta solo «implicitamente», o che invece la si consideri fatta «esplicitamente» : bisogna individuare caso per caso il grado o lo scatto
realmente
ottenuti. E ciò vale a maggior ragione ove si tenga presente il fatto che, nel periodo prestatutario, la [OSCURATO:PERSONA] non si limitava a fissare una volta per tutte il grado individuato per analogia, ma accordava anche il beneficio di un grado superiore, proprio come avviene quando si procede ad una promozione. Cosa del tutto normale: i mesi e gli anni passavano senza che lo [OSCURATO:PERSONA], sempre promesso e sempre rinviato, prendesse vita; è naturale che la [OSCURATO:PERSONA] sia ricorsa, un pò per volta, a una sempre più frequente applicazione analogica dello [OSCURATO:PERSONA] C.E.C.A., e che tale applicazione comprendesse anche le norme che fornivano quella disciplina dell'avanzamento la cui esigenza era giustificata dal prolungarsi del periodo prestatutario. Ora, sebbene il Presidente della [OSCURATO:PERSONA] lo abbia considerato «spiacevole», il 31 dicembre 1961 il grado A 3 non era stato ancora concesso al [OSCURATO:PERSONA].
C — [OSCURATO:PERSONA] : «[OSCURATO:PERSONA]…»
Si tratta ora di stabilire il significato dell'ultima parte della frase : «fatta salva l'applicazione delle decisioni eventualmente adottate di comune accordo dai Consigli della C.E.E. e della C.E.E.A. per quanto riguarda l'armonizzazione delle carriere e dei criteri che regolano l'inquadramento nei gradi», nell'ambito della prospettata interpretazione dell'articolo 102. Il ricorrente vi ravvisa un rinvio ai criteri di inquadramento stabiliti nell'allegato I dello [OSCURATO:PERSONA] il quale, per quanto riguarda l'impiego di capo divisione, risolve la questione in modo del tutto univoco collocando tale impiego al grado A 3.
Un'interpretazione del genere è però difficilmente sostenibile, per lo meno sotto il profilo letterale. In effetti, mentre il rinvio riguarda decisioni
eventuali
, e decisioni adottate dai Consigli, l'allegato I fa parte dello [OSCURATO:PERSONA], e la sua «applicazione» spetta all'Istituzione che, in virtù dell'articolo 5, è competente a effettuare la definizione degli impieghi senza bisogno dell'approvazione dei Consigli.
In realtà, la riserva dell'articolo 102 riguarda il caso in cui manchi una perfetta corrispondenza tra le «job descriptions» delle varie Istituzioni, o la loro interpretazione, sì che un impiego corrispondente a mansioni identiche, espletate nelle medesime condizioni, venga ad essere differentemente classificato in due Istituzioni; si tratta del famoso problema dell'armonizzazione, già ben noto sotto il regime C.E.C.A. In un caso del genere, siccome vi è discordanza tra i risultati raggiunti da due Istituzioni, ciascuna delle quali ha esercitato la propria competenza, è necessario ricorrere a un organo arbitrale, nella specie costituito dai Consigli. È così, per lo meno, che a mio parere va intesa la parte di frase in questione, sebbene la convenuta sia stata in proposito molto circospetta, sia nella fase orale sia in quella scritta.
E se le cose stanno così, è evidente che l'espressione «fiatta salva…» non può avere rilevanza nella presente controversia: qui non c'è tra le Istituzioni alcun problema di armonizzazione tale da richiedere una decisione dei Consigli.
Ma vi è pur sempre il fatto — in cui, senza alcun dubbio si può ravvisare un argomento a favore della tesi del ricorrente — che l'articolo 102, diversamente dalla sua prima parte, fa qui cenno ad un inquadramento nei gradi dello [OSCURATO:PERSONA] che sia conforme alla natura dei nuovi impieghi. Ed è ovvio che se si deve tener conto di tali considerazioni nell'ipotesi, tuttavia eccezionale, in cui appaia necessario armonizzare la definizione degli impieghi, a maggior ragione esse varranno nell'ipotesi normale, in cui si tratta puramente e semplicemente di applicare l'allegato I e la «job description» fatta dall'Istituzione a norma dell'articolo 5, n. 4.
Tale ragionamento mi sembra perfettamente fondato: è certo che la nomina in ruolo, nella situazione acquisita prima del 1
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gennaio 1962, non esclude un eventuale reinquadramento nelle tabelle del nuovo [OSCURATO:PERSONA], a parte ogni operazione di armonizzazione tra Istituzioni, che può esservi come non esservi. Ma il fatto che l'ultima parte dell'articolo 102, alla fine della frase, accenni a un particolare caso di reinquadramento, è sufficiente per affermare che tale norma abbia stabilito
un legame giuridico di interdipendenza
tra nomina in ruolo e reinquadramento? La questione non è certo risolta. Da parte mia ritengo che, in mancanza di un qualsiasi meccanismo espressamente previsto a tal fine, le due operazioni siano distinte e che, siccome il titolo IX non contiene alcuna disposizione transitoria espressa che deroghi alle norme generali dello [OSCURATO:PERSONA], l'inquadramento o il reinquadramento nelle nuove tabelle dei dipendenti immessi in ruolo debba avvenire secondo tali norme generali e, sempre per il fatto che manca una disposizione espressa, senza effetto retroattivo.
Di conseguenza, la decisione impugnata, che nominava in ruolo il [OSCURATO:PERSONA] con il grado A 4 che egli aveva effettivamente ottenuto (poco importa se esplicitamente o implicitamente), e senza tener conto di un possibile reinquadramento ulteriore, è legittima.
II — Sul ricorso 21-63
Ed eccoci giunti all'esame del ricorso 21-63. Non si può negare che esso è in parte un duplicato del primo ricorso, ma, secondo me, solo in parte. Infatti, esso ha principalmente ad oggetto il ricorso gerarchico inviato al Presidente della [OSCURATO:PERSONA], per chiedere che la decisione relativa alla nomina in ruolo sia modificata, ma nelle conclusioni di quel reclamo l'interessato ha formulato in via alternativa un'altra richiesta. Ecco infatti come egli si esprimeva :
«Per tali motivi, convinto di subire un danno morale ed economico, e valendomi della facoltà di cui all'articolo 90 dello [OSCURATO:PERSONA], mi pregio chiedere che la decisione di integrazione adottata nei miei confronti sia modificata, oppure completata da una decisione di promozione, di guisa che con effetto dal 1
o
gennaio 1962 mi sia conferito il grado A 3.»
Chiedendo in via alternativa che se la decisione non sarà «modificata», essa venga «completata da una decisione di promozione», lo stesso ricorrente ha nettamente distinto tra la nomina in ruolo e un inquadramento o reinquadramento
ulteriore
che tenga conto della natura dell'impiego. È indubbio che se voi seguirete il mio ragionamento non riconoscerete a un provvedimento del genere effetto retroattivo fino al 1
o
gennaio 1962; ciò però non toglie che il ricorrente abbia formalmente richiesto il provvedimento stesso. Entro questi limiti, il ricorso ha un oggetto distinto da quello del primo, come del resto riconosceva lo stesso Presidente della [OSCURATO:PERSONA] nella sua risposta, notando la «sostanziale differenza» tra i due problemi.
Ecco, infatti, tale risposta :
«Il problema della nomina in ruolo con un determinato grado e scatto e quello della corrispondenza di questo grado alle mansioni effettivamente esplicate sono sostanzialmente diversi».
E dopo aver accennato «all'importanza delle mansioni» affidate all'interessato ed «al modo eccellente» in cui egli le svolge, la lettera così termina :
«Per cui ho formalmente chiesto alla Direzione 'generale dell'Amministrazione di trovare al più presto una soluzione che consenta di porre fine a una situazione che, come Lei, io giudico spiacevole».
La natura giudirica di tale risposta non è ben chiara. Essa potrebbe venire intesa come una c.d. «risposta di attesa», non implicante una decisione, nel qual caso il ricorso 21-63 dovrebbe essere considerato come un ricorso contro la decisione implicita di rigetto del reclamo, a norma dell'articolo 91, n. 2, comma 2
o
, dello [OSCURATO:PERSONA]; i termini prescritti in proposito sono stati osservati. Oppure — e io propenderei a favore di questo secondo modo di vedere — si potrebbe interpretare la risposta come una decisione esplicita che rifiuta, per lo meno allo stato attuale delle cose, la promozione richiesta, il che sembra effettivamente corrispondere alla realtà.
Passando al merito, è ovvio che il [OSCURATO:PERSONA] non poteva avere un
diritto
alla promozione, nemmeno a titolo di reinquadramento; spettava però all'Amministrazione dare al suo rifiuto una motivazione giuridica. Siamo infatti in presenza di una questione di diritto, cui sono connessi problemi molto delicati, cui avete sentito accennare nella fase orale: esistevano in bilancio posti disponibili? In presenza di posti disponibili (e mi è stato detto che ce n'erano, sebbene in numero insufficiente per permettere il reinquadramento di tutti i dipendenti di ruolo che potevano aspirarvi) l'Istituzione dispone, e in quale misura, di un potere discrezionale che le permetta di ripartire fra vari servizi i posti di uno stesso grado che corrispondano a una stessa carriera? Qualora essa debba dichiarare vacante un posto può, ed entro quali limiti, circoscrivere l'ambito della promozione fissando determinate condizioni? Se vi sono più candidati idonei alla promozione, coloro che devono ancora essere reinquadrati non hanno forse un titolo preferenziale rispetto agli altri? Vi è poi, più in generale, il problema dei poteri — e dei doveri — propri dell'Istituzione, chiamata a proporre, e dell'autorità finanziaria, chiamata a fissare il numero dei posti per ogni grado, problema necessariamente attinente alle operazioni di reinquadramento.
È ovvio che la Corte non è in grado di risolvere tutte queste questioni in riferimento alla presente controversia. Perché esse potessero costituire oggetto di una discussione in giudizio, ci sarebbe dovuta essere, in primo luogo, e lo ripeto, una motivazione giuridica, per quanto succintamente formulata, e questa, nella risposta dell'8 marzo 1963, non esiste. Beninteso, bisognerebbe pure conoscere sulle dette questioni il parere del Consiglio, il che si potrebbe fare facilmente applicando l'articolo 21, 2
o
comma, del Protocollo C.E.E. sullo [OSCURATO:PERSONA] della Corte di Giustizia.
La mia proposta è quindi che voi vi limitiate ad annullare per difetto di motivazione la decisione impugnata con il ricorso 21-63 in quanto respinge la richiesta del [OSCURATO:PERSONA] diretta a ottenere il reinquadramento mediante promozione.
Ed in tal senso che io concludo, chiedendo inoltre il rigetto del ricorso 20-63 e delle altre conclusioni del ricorso 21-63.
Chiedo infine che le spese relative al ricorso 21-63 siano poste a carico della [OSCURATO:PERSONA].