CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 51391/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di sorveglianza di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, L. Giorgi, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l'istanza di detenzione domiciliareì sensi delrart. 16-nonies d. I. n. 8 di 1991 come convertito, proposta da [OSCURATO:PERSONA], già ammesso alla detenzione domiciliare per l'espiazione della pena residua di anni tre mesi due di reclusione relativa a condanna per reati di associazione mafiosa, rapine, furti ed estorsione aggravata ai sensi dell'art. 7 legge n. 203 del 1991, con fine pena fissato al 22 febbraio 2024. 1.1.11 Tribunale ha rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] ha espresso parere favorevole stante l'affidabilità della collaborazione intrapresa da Cavaliere nel 2017, il quale ha reso dichiarazioni che hanno rafforzato il quadro probatorio relativo all'attività mafiosa del sodalizio clan dei Casalesi, gruppo Bidognetti, di appartenenza del ricorrente. Il provvedimento censurato rimarca che la figlia e la moglie del ricorrente sono fuoriuscite dal programma e hanno interrotto i rapporti con il Cavaliere, che nel corso della misura alternativa la condotta del ricorrente non è stata regolare perché è stato denunciato per tentata rapina commessa in data 9 novembre del 2021 e che questi ha avuto accesso alla detenzione domiciliare, il 14 giugno 2019, ma la condotta tenuta rende incerta la volontà di percorrere la strada della risocializzazione del condannato. Tanto, non soltanto per la conclusione delle indagini preliminari relative alla tentata rapina descritta, ma anche perché l'episodio è sopravvenuto rispetto alla valutazione positiva svolta dalla Procura nazionale antimafia; sicché il Tribunale ha concluso per una prognosi negativa di reinserimento sociale da parte del ricorrente tenuto conto anche della natura del reato per il quale pende procedimento, trattandosi di delitto contro il patrimonio commesso mediante violenza, analogo a quelli per i quali il Cavaliere ha riportato le pene in espiazione. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il Cavaliere, per il tramite del difensore, avv. S. Mazzone, esponendo il motivo unico, di seguito riassunto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. La scissione dal nucleo familiare, a parere del ricorrente, non implica né vieta l'ottenimento dei benefici richiesti. Quanto al tema del ravvedimento ricorda il ricorrente che, secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini della concessione dei benefici penitenziari in favore dei collaboratori di giustizia, il requisito del ravvedimento non può essere oggetto di presunzione ma richiede la presenza di specifici elementi che valgano a dimostrare in positivo, seppure in termini di ragionevole probabilità, l'effettiva sussistenza di tale percorso. Si rimarca la presenza di pareri favorevoli della DDA e della [OSCURATO:PERSONA] e, comunque, si sottolinea che la tentata rapina ha ad oggetto la somma di dieci euro e che si tratta di fatto per il quale c'è stata soltanto la conclusione delle indagini e il ricorrente non ha ancora riportato condanna. Si richiama il principio stabilito all'articolo 27 comma secondo Cost., secondo il quale l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Si richiamano, altresì, principi sovranazionali sanciti dalla convenzione EDU in ossequio ai quali è stato introdotto l'articolo 115-bis del codice di procedura penale a garanzia della presunzione di innocenza.Sicché il Tribunale di sorveglianza sarebbe incorso in errore nel rigettare la richiesta di detenzione domiciliare di Cavaliere sulla base di un fatto per il quale non è intervenuta sentenza irrevocabile di condanna. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, L. Giorgi, ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati. 1.1.La fattispecie in esame attiene a delibazione di nuova istanza di concessione di detenzione domiciliare in località protetta, da parte del Tribunale di sorveglianza, a seguito di passaggio in giudicato di altra condanna, nei confronti del collaboratore di giustizia, odierno ricorrente, ex artt. 47'brd. pen. e 16 -nonies decreto-legge n. 8 del 1991, convertito dalla legge n. 82 del 1991, in quanto collaboratore di giustizia sottoposto a speciale programma di protezione. Rispetto a tale nuova richiesta, il Tribunale valorizza la violazione di legge penale posta in essere mentre eÚAíl corso attainsti;(* ;enic./misura alternativa della detenzione domiciliare, concessa il 14 giugno 2019, quest'ultima interrotta per l'esecuzione di carcerazione per nuova condanna per fatti pregressi. 1.2.A fronte della peculiare fattispecie in esame, vanno richiamati i principi interpretativi elaborati, da questa Corte di legittimità, in tema di revoca della detenzione domiciliare per i collaboratori di giustizia, nonché in materia di apprezzamento di una comunicazione di notizia di reato, per fatti successivi alla collaborazione e alla sua rilevanza ai fini della revoca delle misure alternative. Si osserva, in via generale, anche ai fini della revoca delle misure alternative, che le denunce e le querele in pendenza della misura, non possono essere considerate di per sé ostative alla prosecuzione della misura alternativa ma possono essere considerate valutando i comportamenti che risultano denunciati, i quali possono dare luogo a revoca, ove il comportamento contrario alla legge o alle prescrizioni dettate sia considerato, comunque, incompatibile con le finalità del trattamento (Sez. 1, n. 5283 del 06/12/2001, dep. 2002, Rv. 221339). Con specifico riferimento alla revoca della detenzione domiciliare in favore dei collaboratori di giustizia, questa, secondo la giurisprudenza di questa Corte, postula una valutazione della condotta, in ipotesi contraria alla legge o alle prescrizioni dettate, che non può limitarsi al singolo episodio contestato, eccettuato il caso in cui esso presenti un'intrinseca gravità, talmente elevata da rendere superfluo il giudizio comparativo tra l'entità della deviazione accertata e il percorso rieducativo fino a quel momento compiuto (Sez. 1, n. 21975 del 17/07/2020, Vizzini, Rv. 279341 - 01; Sez. 1, n. 23603 del 01/06/2022, in motivazione; Sez. 1, n. 41796 del 09/09/2021, Acri, Rv. 282153 - 01, ove si ribadisce la sussistenza di un dovere di valutazione della globale situazione, nonché l'onere di considerare il complesso di elementi espressione della risocializzazione del condannato). Si è, inoltre, precisato che al Tribunale spetta di valutare discrezionalmente l'incidenza dell'accertata violazione sulla possibilità di una proficua prosecuzione della misura e ciò può legittimamente fare senza necessità di espresso richiamo allo stato di progressione nel trattamento, ove ritenga che la violazione sia di tale pregnanza da non poter essere ridimensionata nella sua portata prognostica (Sez. 1, n. 41796 del 09/09/2021, Rv. cit.). 1.3. Nell'ambito della prescritta globale valutazione rimessa al Tribunale di sorveglianza, vanno considerati anche i giudizi positivi espressi dalle autorità penitenziarie e giudiziarie che si occupano di vagliare il percorso trattamentale intrapreso dal condannato dopo la sua collaborazione con la giustizia. Tanto, in considerazione del dato che il ravvedimento, nel caso in cui il detenuto sia un collaboratore di giustizia, deve tenere contro del percorso collaborativo intrapreso e del consolidamento, nel tempo, degli effetti positivi del processo rieducativo (cfr. Sez. 1, n. 23603 del 01/06/2022, in motivazione), tenuto conto che deve essere considerato anche il percorso tenuto dal collaboratore fino a quel momento. 1.4. Dunque, alla stregua delle osservazioni sin qui svolte, si deve concludere nel senso che la motivazione del Tribunale, nella specie, è carente perché opera mero rinvio alla conclusione delle indagini per il reato di tentata rapina, mentre si appalesa necessaria anche l'acquisizione degli atti relativi all'episodio contestato con l'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., onde valutarne l'idoneità ad incidere sul percorso di abbandono delle scelte criminali del ricorrente. 2.È quindi, necessario, nuovo esame perché la motivazione renda conto degli atti relativi all'episodio di rapina contestato, cui all'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. e valuti, in modo globale, in che misura detta condotta sia o meno idonea ad incidere sulla sussistenza dei presupposti per la chiesta ammissione alla misura alternativa. Invero, come indicato anche dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale nella requisitoria scritta, questa Corte ha avuto modo di affermare (Sez. 1, n. 41796 del 9/09/2021, Rv. cit.) che sussiste in capo al giudice un "dovere di valutazione complessiva della situazione" non omettendo di "prendere in considerazione gli altri elementi emergenti dal percorso di risocializzazione dell'interessato". Deriva da quanto sin qui esposto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato perché, seguendo i principi indicati nella parte motiva, il Tribunale, con pieni poteri quanto all'esito della valutazione, provveda a nuovo esame. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribuna