CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16413/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in epigrafe, con cui la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della decisione impugnata, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno, diecrig reclusione e 400,00 euro di multa, per i reati di cui agli artt. 2, 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895, 648 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso in esame non individua singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per il trattamento sanzionatorìo irrogato a [OSCURATO:PERSONA], che risultano vagliati nel rispetto delle emergenze processuali. [OSCURATO:PERSONA], quanto alle sanzioni sostitutive invocate nell'interesse del ricorrente, che nel giudizio di appello tali misure non erano state richiesta da [OSCURATO:PERSONA], che, conseguentemente, ha consumato il potere di mitigare, sotto tale profilo, il trattamento sanzionatoti° censurato, in linea con quanto costantemente affermato da questa Corte (tra le altre, Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv. 286017 - 01). [OSCURATO:PERSONA], per altro verso, che l'elevato disvalore della condotta illecita di [OSCURATO:PERSONA], non consentiva il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che rispondono alla funzione di adeguare il trattamento sanzionatorìo - alle emergenze del caso concreto, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali, non riscontrate con riferimento alla posizione dell'imputato (tra le altre, Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054 - 01). il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere Per queste ragioni, dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. inammissibil P.Q.Mcoggiie