CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 maggio 2026
Cassazione n. 14370/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ripodi -Ricorrente e controricorrente incidentaleCONTROAGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA],rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato -Controricorrente e ricorrente incidentaleAvverso la sentenza n. 136/2024 della Corte di giustizia tributaria di II gradodella Lombardia, depositata il 16.01.2024;udita la relazione della causa svolta dal [OSCURATO:PERSONA] pubblica del 13 maggio 2026;L’Agenzia delle entrate – Riscossione il 2 marzo 2022 notificò allaricorrente l’intimazione di pagamento 07920229000552916, relativa adundici cartelle di pagamento.RGN 17352/2024Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 17352/2024Numero sezionale 4024 6/2026Numero di raccolta generale 14370/2026Data pubblicazione 15/05/2026La società, che sosteneva di non aver mai avuto conoscenza dellecartelle perché mai notificate, impugnò l’atto dinanzi alla Corte di giustiziatributaria di I grado di Pavia, che con sentenza n. 238/2022 respinse ilricorso.La Corte di giustizia tributaria di II grado della Lombardia accolsel’appello della contribuente limitatamente ad una sola cartella, annullata pervizio di notifica.Il giudice ha rigettato l’eccezione relativa alla difesa assunta per contol’AdER da un avvocato del libero foro; quanto alle contestazioni sollevate dalcontribuente in ordine alla ritualità della notifica delle cartelle, hariconosciuto la regolarità di quelle inviate via Pec, superando le doglianzedell’appellante per essere state trasmesse da un indirizzo non risultante neipubblici registri; ha riconosciuto la regolarità di quelle eseguite tramiteservizio postale ordinario, ad eccezione di una sola, per mancanza dell’inviodell’avviso informativo di avvenuta notifica (CAN); ha respinto la censurarelativa alla produzione da parte dell’ente della riscossione di fotocopie dicartelle, non riportanti alcuna attestazione di autenticità.Ha dunque limitato l’accoglimento dell’appello ad una sola cartella.Per la cassazione della pronuncia la contribuente ha proposto ricorsodinanzi a questa Corte, affidato a quattro motivi, cui ha resistito l’Agenziadelle entrate - Riscossione con controricorso, spiegando a sua volta ricorsoincidentale per quanto soccombente.All’esito dell’adunanza camerale del 13 maggio 2026 la causa è statadecisa.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo la ricorrente ha denunciato la falsa applicazione degliartt. 77 e 100 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. LaCorte di II grado non avrebbe motivato sulla inammissibilità dellacostituzione dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione, per difetto dilegittimatio ad processum, per essersi costituito l’ente a mezzo di avvocatodel libero foro, con procura rilasciata dal sig. [OSCURATO:PERSONA] in qualità diResponsabile degli atti introduttivi di giudizi in Lombardia, a ciò autorizzatoper procura speciale, autenticata per atto [OSCURATO:PERSONA] - Romarepertorio nr 179856 raccolta nr 12275 del 20/04/2023, rilasciata daRGN 17352/2024Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 17352/2024Numero sezionale 4034 6/2026Numero di raccolta generale 14370/2026Data pubblicazione 15/05/2026Agenzia delle Entrate - Riscossione, procura tuttavia solo richiamata e nondepositata da controparte;con il secondo motivo la ricorrente si duole della falsa applicazionedell’art. 276 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.; ilgiudice d’appello non avrebbe motivato in relazione al paragrafo 3.4 delProtocollo d’intesa tra AdER ed Avvocatura Generale dello Stato del22.06.2017 che, per la difesa nelle liti concernenti l’attività di riscossione,impone all’Agenzia delle Entrate-Riscossione di avvalersi dell’Avvocaturadello Stato.I due motivi, con i quali la ricorrente indirizza le proprie censure neiconfronti del soggetto tramite cui parte controricorrente (nonché ricorrenteincidentale) è processualmente rappresentato, e che dunque possono esseretrattati congiuntamente, sono infondati quando non inammissibili.Il primo risulta infatti inammissibile laddove non si specifica quando laquestione sia stata sollevata nei gradi di merito ed in quale atto difensivoessa risulti sollevata.È comunque infondato, perché, rispetto ad un ente pubblico, qualel’agenzia delle entrate, i poteri gestori conferiti al Sig. [OSCURATO:PERSONA] per la nominadi difensori nei contenziosi afferenti agli uffici lombardi, poteri attribuiti conprocura speciale autenticata con atto notarile (identificata con numero direpertorio e di raccolta del 24/04/2023 rilasciata dalla Agenzia delle entrate– Riscossione), sono per ciò stesso evincibili dagli estremi dell’atto notarileindicato sinanche nel ricorso.Trattandosi di atti pubblici specificamente richiamati, era onere dellaparte contestarne e provarne l’insussistenza, laddove nel caso di specie laquestione sollevata dal ricorrente ha una finalità meramente esplorativa.Si tratta di principi generali, già elaborati in tema di rappresentanzaprocessuale delle persone giuridiche, secondo cui solo in presenza dicontestazioni circa la qualità di rappresentante di una società in capo a coluiche abbia sottoscritto la procura speciale alle liti, incombe alla parterappresentata l'onere dell'indicazione dell'atto di conferimento dei poterirappresentativi o della diversa situazione abilitante, in guisa da consentirel'eventuale prova contraria, intesa a vincere la presunzione di validità dellaprocura rilasciata, da persona qualificatasi come rappresentante legale dellaparte, con la conseguenza che, ove difetti siffatta indicazione, ciò costituisceRGN 17352/2024Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 17345 2/2024Numero sezionale 4046/2026Numero di raccolta generale 14370/2026di per sé argomento di prova contrastante la presunzione stessa. (Cass., 14Data pubblicazione 15/05/2026aprile 1999, n. 3677; 8 giugno 2007, n. 13381; 28 settembre 2011, n.19824). Ancora più chiaramente si è anzi affermato che in tema dirappresentanza processuale della persona giuridica, colui che conferisce laprocura alle liti ha l'obbligo di indicare la fonte del proprio potererappresentativo e, ove tale potere derivi da un atto soggetto a pubblicitàlegale, la controparte che lo contesti è tenuta a provare l'irregolarità dell'attodi conferimento, mentre, in caso contrario, spetta a chi ha rilasciato laprocura dimostrare la validità e l'efficacia del proprio operato (Cass., 30settembre 2014, n. 20563; cfr. anche 14 giugno 2025, n. 15914).Quanto al secondo motivo, con cui il ricorrente contesta che l’entepotesse costituirsi con un avvocato del libero foro, giurisprudenza ormaiconsolidata ha da tempo chiarito che in tema di difesa e rappresentanza ingiudizio, l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione siavvalgono dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti dalle convenzioni conquest'ultima stipulate, fatte salve le ipotesi di conflitto, quali le condizioni dicui art. 43, comma 4, del r.d. n. 1611 del 1933 oppure l'indisponibilitàdell'Avvocatura; ne consegue che non è richiesta l'adozione di appositadelibera o alcun'altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocatidel libero foro quando la convenzione non riserva all'Avvocatura erariale ladifesa, come nel contenzioso tributario, per il quale la convenzione esime lepredette Agenzie dal ricorso alla difesa erariale per i giudizi innanzi alle cortidi giustizia tributaria, prevedendola espressamente, invece, per quello dilegittimità, rispetto al quale, dunque, in difetto delle condizioni ricordate(conflitto, indisponibilità o apposita delibera) la procura conferita ad unlegale del libero foro deve ritenersi affetta da invalidità, con conseguenteinammissibilità del ricorso (Cass. 31 ottobre 2024, n. 28199).Si tratta di un principio che richiama quello, più generale e articolato,con cui si è affermato che, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio,l'Agenzia delle Entrate–Riscossione, impregiudicata la generale facoltà diavvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed algiudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsticome riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesidi conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, diapposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporreRGN 17352/2024Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 17355 2/2024Numero sezionale 4046/2026Numero di raccolta generale 14370/2026all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massimaData pubblicazione 15/05/2026o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senzabisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d.cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri dicui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 deld.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelliin cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa nonsia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrociniodell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dallariconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tral'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumereil patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postulanecessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presuppostodi legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nelgiudizio di legittimità (Sez. U, 19 novembre 2019, n. 30008).È dunque del tutto priva di pregio la denuncia, formulata con il secondomotivo, dell’illegittimità dell’affidamento dell’incarico difensivo ad unavvocato del libero foro nella controversia oggetto di causa, rientrando ilcaso di specie tra quelli per i quali è legittimo il ricorso all’avvocato del liberoforo.Con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsaapplicazione degli artt. 132, primo comma, n. 4, c.p.c., dell’art. 118, primocomma, disp. att. c.p.c., degli artt. 2712 e 2719 c.c., in relazione all’art.360, primo comma, n. 4 e n.5, c.p.c.Erroneamente nella sentenza il giudice di secondo grado non ha rilevatola sussistenza del disconoscimento della conformità agli originali delle copieeffettuato dal contribuente.Anche questo motivo è infondato.Costituisce principio consolidato quello secondo il qualela contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto incopia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive,ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato,contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale(Cass., 30 ottobre 2018, n. 27633, in una fattispecie in cui la Corte diRGN 17352/2024Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 17365 2/2024Numero sezionale 4046/2026Numero di raccolta generale 14370/2026legittimità ha ritenuto inefficace il disconoscimento della conformitàData pubblicazione 15/05/2026all'originale della copia fotostatica della notificazione in forma esecutiva dellasentenza impugnata operato attraverso la mera contestazione della"conformità della fotocopia prodotta all'originale"; cfr. anche 13 dicembre2017, n. 29993; 20 giugno 2019, n. 16557; 25 maggio 2021, n. 14279; 14gennaio 2026, n. 800).Nel caso di specie la contestazione sollevata dalla ricorrente è stata deltutto generica, così che essa non assume e non poteva assumere alcunarilevanza dinanzi al giudice d’appello e comunque nei gradi di merito.Con il quarto motivo la società lamenta la falsa applicazione degli artt.60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/73, degli artt. 3-bis della l. n. 53/1994,16-ter del d.l. n. 179 del 2012, art. 57-bis, comma 1, del d.lgs. 82/2005 edart. 26, d.P.R. n. 602/73, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.La pronuncia violerebbe le regole normative richiamate per non averriconosciuto illegittima ed erronea la notifica delle cartelle di pagamento,indicate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, laddove esseerano state inviate via Pec da un indirizzo non rientrante tra quelli riportatinegli elenchi ufficiali (IPA e PP.AA.).A parte che dalla lettura della sentenza impugnata solo per alcunecartelle la notifica risulta avvenuta tramite Pec (per altre a mezzo serviziopostale), essa è comunque priva di pregio.La giurisprudenza di questa Corte aveva già affermato, in riferimentoalla notificazione a mezzo pec, che la notifica del ricorso per cassazioneeffettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando unindirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito"internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessaabbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente leproprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza edall'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art. 3-bis,comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle solenotifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti dellaP.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art. 6-ter del d.lgs. n. 82del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema dinotifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario,cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente delRGN 17352/2024Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 17375 2/2024Numero sezionale 4046/2026Numero di raccolta generale 14370/2026proprio casellario, ma non anche del mittente (Sez. U, 18 maggio 2022, n.Data pubblicazione 15/05/202615979).Anche con riferimento alla notificazione a mezzo PEC della cartellaesattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzodel mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilitàdella notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmentericavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la partecontribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sianodipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzodiverso da quello telematico presente in tale registro (Cass., 3 luglio 2023,n. 18684).Se infatti, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materiacivile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale, si intendono perpubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6 quater e 62 del d.lgs. n.82 del 2005, nonché dall'articolo 16, comma 12, dello stesso decreto,dall'articolo 16, comma 6, del d.l. n. 185 del 2008, convertito, conmodificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, nonché il Re.G.Ind.E, registrogenerale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia, dallalettura della normativa è altrettanto inequivocabile che l’obbligo di utilizzo diun indirizzo presente nel registro INI-Pec appare testualmente riferito soloal destinatario della notifica e non al notificante, in relazione al quale èprevisto unicamente l’utilizzo «di un indirizzo di posta elettronica certificata[…] risultante da pubblici elenchi».Nel caso di specie, peraltro, l’indirizzo utilizzato,[OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:EMAIL], anche prescindendo dallariconduzione, comunque, nei pubblici elenchi, identifica agevolmente ilmittente, addirittura l’ufficio territoriale di provenienza, così che risaltamaggiormente la mancata evidenziazione di quali pregiudizi sostanziali aldiritto di difesa siano derivati al destinatario.In conclusione, il ricorso della società deve essere rigettato.Esaminando quindi il ricorso incidentale, con l’unico motivo l’Agenziadelle entrate – Riscossione denuncia la violazione e falsa applicazionedell’art. 26, comma 1, seconda parte, d.P.R. n. 602/1973, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c.RGN 17352/2024Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 17385 2/2024Numero sezionale 4046/2026Numero di raccolta generale 14370/2026La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado avrebbe erroneamenteData pubblicazione 15/05/2026ritenuto che, applicandosi alla fattispecie la regola dell’art. 60 del d.P.R.600/1973, nelle notifiche tramite il servizio postale ordinario, anche ovel'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l'invio dellaraccomandata informativa diviene adempimento essenziale della notifica(come deducibile dal comma 1, lett. b-bis, che prescrive l'inoltro dellaraccomandata informativa ogni qual volta il consegnatario non è ildestinatario dell'atto).Tali conclusioni sono criticate dalla difesa erariale, che invece sostienecome per la notifica eseguita direttamente dal concessionario, come nel casoqui controverso, la fattispecie sia governata dall’art. 26 del d.P.R. n.602/1973.Il motivo va accolto.Il comma uno, seconda parte, dell’art. 26, cit. prescrive che «la notificapuò essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso diricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica siconsidera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscrittoda una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabiledove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda».In merito si è condivisibilmente affermato che la notifica della cartella dipagamento eseguita ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R.n. 602 del 1973, mediante invio diretto di plico raccomandato da partedell'agente della riscossione, è regolata dalle disposizioni concernenti ilservizio postale ordinario e non da quelle della l. n. 890 del 1982, con laconseguenza che la consegna del plico a persona diversa dal destinatariocomporta il suo perfezionamento - dovendosi presumere che l'atto siapervenuto nella sfera di conoscenza del destinatario ed essendo onere diquest'ultimo provare, proponendo querela di falso, l'assoluta estraneità dellapersona che ha sottoscritto l'avviso alla sua sfera personale o familiare -senza necessità dell'ulteriore invio di raccomandata informativa (Cass., 28dicembre 2025, n. 34333; 11 aprile 2024, n. 9866; 19 gennaio 2023, n.1686; 9 febbraio 2022, n. 4160).Il giudice d’appello, che ha preteso anche la spedizione della CAN, nonsi è attenuto al principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità.RGN 17352/2024Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 17352/2024Numero sezionale 4094 6/2026Numero di raccolta generale 14370/2026Data pubblicazione 15/05/2026Il motivo va dunque accolto e, limitatamente a questa statuizione, lasentenza va cassata.Poiché, relativamente a quest’ultima questione, per la quale la sentenzaè stata cassata, ai fini della decisione della causa non sono necessari ulterioriaccertamenti di fatto, questo collegio può statuire anche nel merito.A tal fine, da quanto esposto, si è chiarito che anche per la cartella dipagamento n. 07920130001040226 è risultato che la sua notifica, oltre chetempestiva, è stata eseguita in modo rituale. Ne deriva che le doglianze dellasocietà erano infondate. Ne consegue che il ricorso originario dellacontribuente fosse infondato anche in riferimento a tale cartella. Esso vadunque integralmente rigettato.Le spese dell’intero giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidatecome da dispositivo. P.Q.MRigetta il ricorso principale; accoglie quello incidentale; cassa la sentenzalimitatamente all’accoglimento del ricorso incidentale e, decidendo dellacausa nel merito, rigetta integralmente il ricorso originario della società.Condanna la ricorrente principale alla rifusione delle spese del giudizio infavore della controricorrente Agenzia delle entrate – Riscossione che siliquidano: per il primo grado nella misura di Euro 1.100,00; per l’appellonella misura di Euro 1.200,00; per il giudizio di legittimità nella misura di €1.000,00 per competenze, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdel medesimo articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il giorno 13 maggio 2026La PresidenteGiulia IOFRIDARGN 17352/2024Consigliere rel. Federici