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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 26363/2022

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te ORDINANZA sul ricorso 21190/2021 proposto da: Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 68R14 L 872C), residente in Vigevano, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 9, ed ivi elettivamente domiciliato, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 11, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 69H0S L872S), che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al controricorso; - controricorrente — -avverso la sentenza n. 98/04/2021 emessa dalla CTR Lombardia il 11/01/2021 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto in fatto

1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l'avviso di accertamento avente ad oggetto l'imposta sostitutiva relativa ad una cessione di quote societarie in relazione all'atto stipulato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e regolarmente registrato che aveva generato una plusvalenza.

2. [OSCURATO:PERSONA] di Pavia accoglieva il ricorso.

3. Sull'impugnazione dell'Agenzia delle Entrate, la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia rigettava l'appello, rilevando che, conformemente a quanto accertato dal giudice di primo grado, operava la causa di esenzione prevista dall'art. 19

I. 74/87, essendo l'atto di cessione delle quote sociali, sottoposto a tassazione, stipulato nell'ambito di una separazione personale tra coniugi.

4. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo.

Il contribuente ha resistito con controricorso.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Ritenuto in diritto

1. Con il motivo di impugnazione la ricorrente denuncia violazione della L. n. 74 del 1987, art. 19, ex art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per avere il decidente erroneamente, a suo dire, ritenuto applicabile alla fattispecie in esame il regime di esenzione previsto dalla L. n. 74 del 1987, art. 19, sul presupposto che la cessione delle quote sociali costituisse segmento attuativo della separazione personale tra coniugi, senza considerare che tale regolamentazione degli interessi patrimoniali doveva ritenersi solo occasionalmente correlato alla separazione e non annoverabile tra gli atti esenti di cui alla citata L. n. 74 del 1987, art. 19.

Precisava la difesa agenziale che l'indirizzo giurisprudenziale venutosi a consolidare negli ultimi dieci anni favorevole ad una applicazione generalizzata dell'esenzione a qualsivoglia accordo funzionalmente subordinato alla negoziazione complessiva dei rapporti tra i coniugi a momento della loro separazione aveva ad oggetto trasferimenti immobiliari, e non cessioni di quote societarie.

1.1. Il motivo di impugnazione è infondato.I fatti accertati in sentenza sono pacifici: nell'ambito di una separazione personale, è stato concluso un accordo patrimoniale tra il contribuente e la coniuge che prevede la cessione di quote societarie, generatrice di plusvalenza oggetto di tassazione separata.

Ai sensi dell'art. 19 della

I. 74/87, «tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonchè ai procedimenti anche esecutivi e caute/ari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 10 dicembre1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa». [OSCURATO:PERSONA], con sentenza 2-15 aprile 1992, n. 176, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non comprende nell'esenzione dal tributo anche le iscrizioni di ipoteca effettuate a garanzia delle obbligazioni assunte dal coniuge nel giudizio di separazione.

Questa Corte, come riconosciuto dallo stesso Ufficio, a partire dal 2013 ha inaugurato e consolidato un indirizzo giurisprudenzia e con il quale, sottoponendo a critica la distinzione tra accordi di separazione propriamente detti e accordi stipulati in sede di separazione, si è affermato che anche gli accordi che prevedano, nel contesto di una separazione tra coniugi, atti comportanti trasferimenti patrimoniali dall'uno all'altro coniuge o in favore dei figli debbano essere ricondotti nell'ambito delle "condizioni della separazione" di cui all'art. 711, comma 4, c.p.c.; in considerazione del carattere di "negoziazione globale" che la coppia in crisi attribuisce al momento della "liquidazione" del rapporto coniugale; attribuendo quindi a detti accordi la qualificazione di contratti tipici, denominati "contratti della crisi coniugale", la cui causa è proprio quella di definire in modo non contenzioso e tendenzialmente definitivo la crisi.

Pertanto va riconosciuta l'applicabilità dell'esenzione di cui alla L. n. 74 del 1987 a tutti gli atti e a tutte convenzioni che i coniugi pongono in essere nell'intento di regolare sotto il controllo del giudice i loro rapporti patrimoniali conseguenti allo scioglimento del matrimonio o alla separazione personale, ivi compresi gli accordi che contengono il riconoscimento o il trasferimento della proprietà esclusiva di beni mobili ed immobili all'uno o all'altro coniuge" (cfr., tra le tante, Cass. 14157/2013, 3110/2016, 13840/2020 e 3074/2021).

E', quindi, del tutto irrilevante il fatto che l'accordo patrimoniale concluso in sede di separazione abbia ad oggetto la cessione di quote sociali, piuttosto che il trasferimento di beni immobili, con applicazione di tributi indiretti.

La norma esentativa, infatti, non opera alcuna distinzione tra atti aventi ad oggetto beni immobili e atti riferiti a beni mobili, nè l'art. 19

I. 74/1987 contiene una limitazione dell'ambito di operatività del regime di esenzione alle sole imposte indirette.

La CTR si è quindi attenuta ai principi sopra enunciati e, pertanto, il ricorso va rigettato.

2. Le spese del procedimento seguono la soccombenza.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 quater, dPR 30 maggio 2002, nr.

115. P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in C 7.800,00 per compensi ed C 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap.

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-V Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, tenutasi il 7.6.2022. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso 21190/2021 proposto da: Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 68R14 L 872C), residente in Vigevano, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 9, ed ivi elettivamente domiciliato, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 11, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 69H0S L872S), che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al controricorso; - controricorrente — -avverso la sentenza n. 98/04/2021 emessa dalla CTR Lombardia il 11/01/2021 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto in fatto 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l'avviso di accertamento avente ad oggetto l'imposta sostitutiva relativa ad una cessione di quote societarie in relazione all'atto stipulato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e regolarmente registrato che aveva generato una plusvalenza. 2. [OSCURATO:PERSONA] di Pavia accoglieva il ricorso. 3. Sull'impugnazione dell'Agenzia delle Entrate, la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia rigettava l'appello, rilevando che, conformemente a quanto accertato dal giudice di primo grado, operava la causa di esenzione prevista dall'art. 19 I. 74/87, essendo l'atto di cessione delle quote sociali, sottoposto a tassazione, stipulato nell'ambito di una separazione personale tra coniugi. 4. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo. Il contribuente ha resistito con controricorso. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con il motivo di impugnazione la ricorrente denuncia violazione della L. n. 74 del 1987, art. 19, ex art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per avere il decidente erroneamente, a suo dire, ritenuto applicabile alla fattispecie in esame il regime di esenzione previsto dalla L. n. 74 del 1987, art. 19, sul presupposto che la cessione delle quote sociali costituisse segmento attuativo della separazione personale tra coniugi, senza considerare che tale regolamentazione degli interessi patrimoniali doveva ritenersi solo occasionalmente correlato alla separazione e non annoverabile tra gli atti esenti di cui alla citata L. n. 74 del 1987, art. 19. Precisava la difesa agenziale che l'indirizzo giurisprudenziale venutosi a consolidare negli ultimi dieci anni favorevole ad una applicazione generalizzata dell'esenzione a qualsivoglia accordo funzionalmente subordinato alla negoziazione complessiva dei rapporti tra i coniugi a momento della loro separazione aveva ad oggetto trasferimenti immobiliari, e non cessioni di quote societarie. 1.1. Il motivo di impugnazione è infondato.I fatti accertati in sentenza sono pacifici: nell'ambito di una separazione personale, è stato concluso un accordo patrimoniale tra il contribuente e la coniuge che prevede la cessione di quote societarie, generatrice di plusvalenza oggetto di tassazione separata. Ai sensi dell'art. 19 della I. 74/87, «tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonchè ai procedimenti anche esecutivi e caute/ari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 10 dicembre1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa». [OSCURATO:PERSONA], con sentenza 2-15 aprile 1992, n. 176, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non comprende nell'esenzione dal tributo anche le iscrizioni di ipoteca effettuate a garanzia delle obbligazioni assunte dal coniuge nel giudizio di separazione. Questa Corte, come riconosciuto dallo stesso Ufficio, a partire dal 2013 ha inaugurato e consolidato un indirizzo giurisprudenzia e con il quale, sottoponendo a critica la distinzione tra accordi di separazione propriamente detti e accordi stipulati in sede di separazione, si è affermato che anche gli accordi che prevedano, nel contesto di una separazione tra coniugi, atti comportanti trasferimenti patrimoniali dall'uno all'altro coniuge o in favore dei figli debbano essere ricondotti nell'ambito delle "condizioni della separazione" di cui all'art. 711, comma 4, c.p.c.; in considerazione del carattere di "negoziazione globale" che la coppia in crisi attribuisce al momento della "liquidazione" del rapporto coniugale; attribuendo quindi a detti accordi la qualificazione di contratti tipici, denominati "contratti della crisi coniugale", la cui causa è proprio quella di definire in modo non contenzioso e tendenzialmente definitivo la crisi. Pertanto va riconosciuta l'applicabilità dell'esenzione di cui alla L. n. 74 del 1987 a tutti gli atti e a tutte convenzioni che i coniugi pongono in essere nell'intento di regolare sotto il controllo del giudice i loro rapporti patrimoniali conseguenti allo scioglimento del matrimonio o alla separazione personale, ivi compresi gli accordi che contengono il riconoscimento o il trasferimento della proprietà esclusiva di beni mobili ed immobili all'uno o all'altro coniuge" (cfr., tra le tante, Cass. 14157/2013, 3110/2016, 13840/2020 e 3074/2021). E', quindi, del tutto irrilevante il fatto che l'accordo patrimoniale concluso in sede di separazione abbia ad oggetto la cessione di quote sociali, piuttosto che il trasferimento di beni immobili, con applicazione di tributi indiretti. La norma esentativa, infatti, non opera alcuna distinzione tra atti aventi ad oggetto beni immobili e atti riferiti a beni mobili, nè l'art. 19 I. 74/1987 contiene una limitazione dell'ambito di operatività del regime di esenzione alle sole imposte indirette. La CTR si è quindi attenuta ai principi sopra enunciati e, pertanto, il ricorso va rigettato. 2. Le spese del procedimento seguono la soccombenza. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 quater, dPR 30 maggio 2002, nr. 115. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in C 7.800,00 per compensi ed C 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-V Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, tenutasi il 7.6.2022. [OSCURATO:PERSONA]
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