CassazionedecretoSezione 1Decisione del 3 giugno 2022
Cassazione n. 32225/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 09/02/2022 del TRIBUNALE di PESAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga qualificato opposizione e che gli atti vengano trasmessi al Tribunale di Pesaro per l'ulteriore corso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Pesaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., la richiesta formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], tendente a ottenere la "correzione del decreto di computo n. SIEP 67/2020", perché "mera riproposizione di altra già rigettata, basata sui medesimi elementi, in quanto i provvedimenti allegati all'incidente di esecuzione, concernenti l'affidamento in prova e, quindi, la liberazione anticipata per complessivi 135 giorni, concessi ad Amadori in relazione a pena da espiare, erano stati già indicati e, di conseguenza, valutati nell'ordinanza di rigetto in atti, adottata in data 22.12.2021 da questo Giudice dell'esecuzione, ove sono espressamente richiamati". 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del condannato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], formulando due distinti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo di ricorso, ha dedotto "inosservanza ed erronea applicazione (ai sensi dell'art. 606, lett. b cod. proc. pen. ) della norma di cui all'art, 666, comma 2, cod. proc. pen. per non avere t'enuto conto dei nuovi elementi proposti attraverso ulteriore documentazione", "al fine di constatare la mancata detrazione di 135 giorni di liberazione anticipata nel decreto di computo n. SIEP 67/2020". Ha, in proposito, evidenziato che la "riproposizione dell'istanza era stata supportata dal rintraccio di nuova documentazione trasmessa dall'U.E.P.E. di Ancona per mezzo della quale era possibile dimostrare la mancata detrazione dei 135 giorni relativi alla liberazione anticipata e l'evidente errore nel quale era incorso il medesimo giudicante" (in particolare la nuova documentazione, agli allegati 7 - 10, comprendeva: l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza del 29.5.2019, con cui era stato dichiarato che l'Amadori aveva validamente espiato la pena inflittagli dalla Corte di appello di Ancona per esito positivo dell'affidamento in prova; i provvedimenti della Procura generale della Repubblica di Ancona del 26.2.2016, del 31.10.2017 e del 3.11.2017). \I/ i+ 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto "inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (art. 606 lett. b cod. proc. pen.) con riferimento alla violazione dei criteri di cui all'art. 657 cod. proc. pen., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione". Secondo il ricorrente, dalla valutazione dei nuovi elementi contenuti nella documentazione allegata (sub n. 7 - 10) il Giudice avrebbe dovuto ricavare l'evidente errore di computo, relativo alla mancata detrazione del periodo di 135 giorni ,di liberazione anticipata: l'Amadori era stato condannato alla pena di anni due, mesi otto di reclusione; la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale si era protratta per un periodo di anni 1, mesi 11, giorni 28; a detto periodo andava aggiunto quello relativo al "presofferto" pari a mesi 8, giorni 2; la pena ritenuta dal pubblico ministero in eccesso era stata determinata in anni 1, mesi 2, giorni 10 anziché in anni 1, mesi 6 qualora si fossero considerati i 135 giorni di liberazione anticipata). In ogni caso, sempre secondo il ricorrente, il Giudice dell'esecuzione non avrebbe indicato le ragioni in base alle quali i nuovi elementi addotti dalla difesa sarebbero già stati oggetto di precedente valutazione. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso venga qualificato come opposizione e che gli atti vengano trasmessi al Tribunale di Pesaro per l'ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento. E in vero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, n tema di incidente di esecuzione, l'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen., nella parte in cui consente al giudice la pronuncia di inammissibilità qualora l'istanza costituisca una mera riproposizione di una richiesta già rigettata, configura una preclusione allo stato degli atti che, come tale, non opera quando vengano dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della precedente decisione L'inammissibilità prevista dal'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., nell'ipotesi indicata, deve essere ictu oculi evidente e, in ogni caso, al fine di valutare se una richiesta costituisca o meno una mera riproposizione di altra già rigettata, il Giudice deve avere riguardo alla situazione prospettata e spiegare compitamente le ragioni della propria decisione. 2. Ebbene, nel caso di specie, il provvedimento impugnato non ha valutato l'ulteriore documentazione allegata dalla difesa a sostegno della nuova richiesta e non ha spiegato perché dalla stessa non fossero evincibili dati fattuali in precedenza non oggetto di esame. 3. Si impone, pertanto, l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Pesaro. P.Q.M. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3 giugno 2022, annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Pesaro. Così deciso, I'l lugli