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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 22 settembre 2021

Cassazione n. 07837/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ANCONAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2019 del TRIBUNALE di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di difensore di fiducia dell'imputato, che ha chiesto il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, emessa a seguito del giudizio abbreviato, il Tribu- nale di Ancona ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] non punibile per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. in relazione al reato di cui agli artt. 624 e 625, n. 2, cod. pen. (impossessamento di un paio di pantaloni del valore di euro 27,99, che sottraeva degli scaffali dall'esercizio commerciale denominato "[OSCURATO:PERSONA]" ubicato all'interno del centro commerciale "Auchan" di Ancona: nella specie, dopo aver strappato e rimosso il dispositivo antitaccheggio, celava i pantaloni sotto quelli che indossava ed oltrepassava le casse senza pagare - in Ancona il 9 gennaio 2017).

In ordine alla ricostruzione della vicenda criminosa, il personale della Questura di Ancona era intervenuto presso il negozio King.

Sport, in quanto il Burattini aveva asportato dagli scaffali del negozio un paio di pantaloni del valore di euro 27,99, togliendo dagli stessi la placca antitaccheggio e danneggiandoli.

All'atto di uscire dall'area commerciale, il Burattini aveva attivato il sistema di allarme antitaccheggio, per cui questi, in occasione del controllo delle forze dell'ordine contattate dal perso- nale in servizio alle casse, il Burattini spontaneamente consegnava la merce sottratta.

2. La Procura generale presso la Corte di appello di Ancona ricorre per Cassazione avverso la sentenza del Tribunale per violazione dell'art. 131 bis cod. pen..

Si deduce che, ai fini dell'integrazione dei presupposti oggettivi della particolare tenuità di cui all'art. 131 bis cod. pen., il giudice deve valutare la pena astrattamente prevista dal legislatore (superiore nel massimo a cinque anni), tenendo conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale come quella prevista dall'art. 625, comma secondo, cod. pen..

Per tali ragioni, nel caso in esame, non ricorre il requisito oggettivo edittale previ- sto dalla legge l'applicazione della causa di non punibilità di particolare tenuità.

3. Con memoria di replica depositata in data 22 settembre 2021, la difesa del Burattini chiede il rigetto del ricorso, rilevando che ricorrevano gli estremi per l'ap- plicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen..

In primo luogo, il reato doveva essere riqualificato nell'ipotesi di tentativo di furto, non essendosi perfezionata la fattispecie tipizzata dell'impossessamento, mediante sottrazione, della cosa altrui. [OSCURATO:PERSONA], infatti, pur avendo sottratto i pantaloni dall'esercizio commerciale, non aveva conseguito l'autonoma disponibilità della re- ju furtiva, la quale non era ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del sog-getto passivo.

Egli era stato fermato immediatamente dopo le barriere antitaccheggio a seguito dell'attivazione del segnale di allarme.Inoltre, l'aggravante della violenza sulle cose prevista dall'art. 625, n. 2, cod. pen. non era ravvisabile.

In tema di furto, ai fini della configurabilità di tale aggravante non occorre l'esercizio della violenza direttamente sul bene oggetto dell'impossessa- mento.

Tale aggravante ricorre quando la violenza sia posta in essere nei confronti dello strumento materiale apposto sulla cosa, per garantire una più efficace difesa della stessa: ciò si verifica in caso di manomissione della placca magnetica antitac- cheggio inserita sulla merce offerta in vendita destinata ad attivare i segnalatori acu- stici ai varchi d'uscita.

Al contrario, nel caso de quo, come riferito dal commesso [OSCURATO:PERSONA], la placca antitaccheggio era rimasta integra e il piccolo foro nei panta- loni sottratti era riparabile, per cui essi erano nuovamente messi in commercio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

L'unico motivo di ricorso, con cui la Procura ricorrente deduce l'impossibilità di applicare la causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen. è fondato.

Il reato per il quale il Burattini è stato condannato è un furto aggravato ex artt. 625, nn. 2, cod. pen..

Trattandosi di circostanze ad effetto speciale, che determina una pena detentiva edittale superiore ad anni cinque, non può essere riconosciuta la non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis, commi primo e quarto, cod. pen.).

Ciò posto, va osservato che la difesa del Burattini, nel corso del giudizio di merito (vedi conclusioni formulate dinanzi al Tribunale) e nella memoria di replica depositata in questa sede, ha dedotto che il reato di furto doveva essere riqualificato nella cor- rispondente ipotesi di tentativo e che non ricorrevano gli estremi della contestata aggravante, per cui i limiti edittali dell'illecito così derubricato avrebbero consentito di configurare la causa di non punibilità suindicata.

In ordine ad entrambi tali profili la motivazione appare insufficiente, non potendosi agevolmente comprendere se il Burattini fosse uscito dalle casse del negozio o solo dal settore di abbigliamento dell'area commerciale e se il dispositivo antitaccheggio e/o la merce fossero stati inesorabilmente danneggiati o fossero ancora riutilizzabili.

Tali approfondimenti appaiono necessari, alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui integra il reato di furto consumato e non tentato la condotta di colui che si impossessi, superando la barriera delle casse, di merce pre- levata dai banchi sottraendola al pagamento, a nulla rilevando che il fatto sia avve- nuto sotto il costante controllo del personale del supermercato incaricato della sor- veglianza (Sez. 4, n. 7062 del 09/01/2014, Bergantino, Rv. 259263) e, in tema di furto, deve ritenersi esclusa la circostanza aggravante della violenza sulle cose di cui all'art. 625, comma primo, n. 2 cod. pen., quando il dispositivo antitaccheggio, ri- mosso per sfilamento dalla merce protetta, non solo non risulti danneggiato ma sia riutilizzabile mediante una nuova applicazione (Sez. 4, n. 10783 del 14/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278652).

2. Per tali ragioni, la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra Sezione del Tribunale di Ancona per nuovo giudizio, in quanto, in relazione al reato contestato la causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen. non è configurabile; inoltre, occorre integrare l'apparato argomentativo della sentenza, non risultando adeguatamente esaminate le tesi difensive sopra riportate.

P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Ancona per nuovo giudizio.

Così deciso in Roma il 12 ottobre 2021.

Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ANCONAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2019 del TRIBUNALE di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di difensore di fiducia dell'imputato, che ha chiesto il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, emessa a seguito del giudizio abbreviato, il Tribu- nale di Ancona ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] non punibile per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. in relazione al reato di cui agli artt. 624 e 625, n. 2, cod. pen. (impossessamento di un paio di pantaloni del valore di euro 27,99, che sottraeva degli scaffali dall'esercizio commerciale denominato "[OSCURATO:PERSONA]" ubicato all'interno del centro commerciale "Auchan" di Ancona: nella specie, dopo aver strappato e rimosso il dispositivo antitaccheggio, celava i pantaloni sotto quelli che indossava ed oltrepassava le casse senza pagare - in Ancona il 9 gennaio 2017). In ordine alla ricostruzione della vicenda criminosa, il personale della Questura di Ancona era intervenuto presso il negozio King. Sport, in quanto il Burattini aveva asportato dagli scaffali del negozio un paio di pantaloni del valore di euro 27,99, togliendo dagli stessi la placca antitaccheggio e danneggiandoli. All'atto di uscire dall'area commerciale, il Burattini aveva attivato il sistema di allarme antitaccheggio, per cui questi, in occasione del controllo delle forze dell'ordine contattate dal perso- nale in servizio alle casse, il Burattini spontaneamente consegnava la merce sottratta. 2. La Procura generale presso la Corte di appello di Ancona ricorre per Cassazione avverso la sentenza del Tribunale per violazione dell'art. 131 bis cod. pen.. Si deduce che, ai fini dell'integrazione dei presupposti oggettivi della particolare tenuità di cui all'art. 131 bis cod. pen., il giudice deve valutare la pena astrattamente prevista dal legislatore (superiore nel massimo a cinque anni), tenendo conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale come quella prevista dall'art. 625, comma secondo, cod. pen.. Per tali ragioni, nel caso in esame, non ricorre il requisito oggettivo edittale previ- sto dalla legge l'applicazione della causa di non punibilità di particolare tenuità. 3. Con memoria di replica depositata in data 22 settembre 2021, la difesa del Burattini chiede il rigetto del ricorso, rilevando che ricorrevano gli estremi per l'ap- plicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen.. In primo luogo, il reato doveva essere riqualificato nell'ipotesi di tentativo di furto, non essendosi perfezionata la fattispecie tipizzata dell'impossessamento, mediante sottrazione, della cosa altrui. [OSCURATO:PERSONA], infatti, pur avendo sottratto i pantaloni dall'esercizio commerciale, non aveva conseguito l'autonoma disponibilità della re- ju furtiva, la quale non era ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del sog-getto passivo. Egli era stato fermato immediatamente dopo le barriere antitaccheggio a seguito dell'attivazione del segnale di allarme.Inoltre, l'aggravante della violenza sulle cose prevista dall'art. 625, n. 2, cod. pen. non era ravvisabile. In tema di furto, ai fini della configurabilità di tale aggravante non occorre l'esercizio della violenza direttamente sul bene oggetto dell'impossessa- mento. Tale aggravante ricorre quando la violenza sia posta in essere nei confronti dello strumento materiale apposto sulla cosa, per garantire una più efficace difesa della stessa: ciò si verifica in caso di manomissione della placca magnetica antitac- cheggio inserita sulla merce offerta in vendita destinata ad attivare i segnalatori acu- stici ai varchi d'uscita. Al contrario, nel caso de quo, come riferito dal commesso [OSCURATO:PERSONA], la placca antitaccheggio era rimasta integra e il piccolo foro nei panta- loni sottratti era riparabile, per cui essi erano nuovamente messi in commercio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. L'unico motivo di ricorso, con cui la Procura ricorrente deduce l'impossibilità di applicare la causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen. è fondato. Il reato per il quale il Burattini è stato condannato è un furto aggravato ex artt. 625, nn. 2, cod. pen.. Trattandosi di circostanze ad effetto speciale, che determina una pena detentiva edittale superiore ad anni cinque, non può essere riconosciuta la non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis, commi primo e quarto, cod. pen.). Ciò posto, va osservato che la difesa del Burattini, nel corso del giudizio di merito (vedi conclusioni formulate dinanzi al Tribunale) e nella memoria di replica depositata in questa sede, ha dedotto che il reato di furto doveva essere riqualificato nella cor- rispondente ipotesi di tentativo e che non ricorrevano gli estremi della contestata aggravante, per cui i limiti edittali dell'illecito così derubricato avrebbero consentito di configurare la causa di non punibilità suindicata. In ordine ad entrambi tali profili la motivazione appare insufficiente, non potendosi agevolmente comprendere se il Burattini fosse uscito dalle casse del negozio o solo dal settore di abbigliamento dell'area commerciale e se il dispositivo antitaccheggio e/o la merce fossero stati inesorabilmente danneggiati o fossero ancora riutilizzabili. Tali approfondimenti appaiono necessari, alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui integra il reato di furto consumato e non tentato la condotta di colui che si impossessi, superando la barriera delle casse, di merce pre- levata dai banchi sottraendola al pagamento, a nulla rilevando che il fatto sia avve- nuto sotto il costante controllo del personale del supermercato incaricato della sor- veglianza (Sez. 4, n. 7062 del 09/01/2014, Bergantino, Rv. 259263) e, in tema di furto, deve ritenersi esclusa la circostanza aggravante della violenza sulle cose di cui all'art. 625, comma primo, n. 2 cod. pen., quando il dispositivo antitaccheggio, ri- mosso per sfilamento dalla merce protetta, non solo non risulti danneggiato ma sia riutilizzabile mediante una nuova applicazione (Sez. 4, n. 10783 del 14/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278652). 2. Per tali ragioni, la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra Sezione del Tribunale di Ancona per nuovo giudizio, in quanto, in relazione al reato contestato la causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen. non è configurabile; inoltre, occorre integrare l'apparato argomentativo della sentenza, non risultando adeguatamente esaminate le tesi difensive sopra riportate. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Ancona per nuovo giudizio. Così deciso in Roma il 12 ottobre 2021. Il C
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