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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 45653/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice di pace di Palermo dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 689 cod. pen. e lo condannava alla pena pecuniaria di giustizia.

Avverso l'indicata sentenza ha proposto appello l'imputato, attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], appello convertito in cassazione ai sensi dell'art. 37 del d.

Igs. n. 274 del 2000, giusta ordinanza del Tribunale di Palermo del 13/09/2023.

Il ricorso è inammissibile in quanto proposto da avvocato non iscritto all'albo dei cassazionisti; invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione, così riqualificato dal giudice di merito l'appello proposto dal difensore, ove questi non risulti iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 4, Sentenza n. /() 35830 del 27/06/2013, Hasani, Rv. 256835 - 01; conf.

Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova, Rv. 277208 - 01).

L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano, senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice di pace di Palermo dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 689 cod. pen. e lo condannava alla pena pecuniaria di giustizia. Avverso l'indicata sentenza ha proposto appello l'imputato, attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], appello convertito in cassazione ai sensi dell'art. 37 del d. Igs. n. 274 del 2000, giusta ordinanza del Tribunale di Palermo del 13/09/2023. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto da avvocato non iscritto all'albo dei cassazionisti; invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione, così riqualificato dal giudice di merito l'appello proposto dal difensore, ove questi non risulti iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 4, Sentenza n. /() 35830 del 27/06/2013, Hasani, Rv. 256835 - 01; conf. Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova, Rv. 277208 - 01). L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano, senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 45653/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris